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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14582/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14582/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
nata in Albania il 10.6.1986 C.F. , codice CUI: Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico de Gaetano c.f. , il quale lo rappresenta C.F._3 e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 04.07.2024 la ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 27.03.2024, su parere negativo della Commissione, notificatole il CP_1 04.06.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 11.07.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla pagina 1 di 5 CT di nel febbraio 2024, in cui si evidenzia la sporadicità dell'attività lavorativa prestata in CP_1 Italia dalla ricorrente e la non gravità della patologia di cui soffre, il diabete, che alla luce delle COI consultte riceve adeguato trattamento in Albania, paese di origine della ricorrente. Nelle note di udienza parte ricorrente depositava documentazione medica del 2023 sottolineando la necessità di vedersi riconosciuto il diritto alla permanenza sul Territorio Nazionale al fine di proseguire il ciclo di cure mediche e di sottoporsi ad un intervento chirurgico. All'esito di detta udienza il Collegio revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, disposta inaudita altera parte, condividendo le motivazioni espresse dalla CT nel parere, anche in considerazione della presentazione della domanda in data successiva al 10.3.23, non avendo parte ricorrente offerto elementi da cui inferire la sua presentazione in data anteriore all'entrata in vigore del DL 20/23, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Con successiva ordinanza del 28.03.2025 il giudice designato disponeva rinvio di ufficio dell'udienza del 2.4.25 al 30.04.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine perentorio del 30.04.2025. All'esito dell'udienza cartolare del 30.4.25, il giudice relatore, lette le note depositate da parte ricorrente, in cui si chiedeva l'accoglimento del ricorso alla luce della documentazione di lavoro allegata alle note di udienza e dell'avvenuta dimostrazione della richiesta di appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale in data 24.1.23, come da pec allegate, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale della causa innanzi a sé e la rimessione al collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 21.10.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che nel corso del giudizio è stata depositata dal ricorrente documentazione lavorativa successiva al parere negativo della CT di del 27.03.2024. CP_1 In particolare, da tale documentazione risulta che la ricorrente ha effettivamente svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato dal 07.11.2024 al 31.01.2025 come commessa di negozio alle dipendenze della società SRLS, come si evince dal contratto di lavoro del 06.11.2024, dall'Unilav del 06.11.2024, dall'Unilav del 28/04/2025 di proroga al 31/07/2025 del contratto di lavoro, dalle buste paga da novembre 2024 a settembre 2025. Non vi è prova, invece, dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa in forza del contratto a tempo indeterminato come ragioniera alle dipendenze della Società Job Lo Gistic Srl, di cui è stato depositato solo il contratto di lavoro del 30.12.2020, senza alcuna busta paga, necessaria a documentare la durata del rapporto di lavoro oltre il mero periodo iniziale di prova. La ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica, avendo subito un infortunio stradale nel 2023, ovvero: Modello Unico di prescrizione del servizio sanitario regionale Asl Caserta del 10.05.2023, Referto con prescrizione medica dell' Azienda Sanitaria Locale di Caserta PO San Rocco Sessa Aurunca – ortopedia e traumatologia;
Verbale di Pronto Soccorso del 24.05.2023 del Presidi Ospedaliero Pineta Grande Hospital di Castel OL (CE); cartella clinica numero 2023/003453 del 13.09.2023; certificato medico specialistico del Dottor. medico specialista in fisiatria, Testimone_1 in ortopedia e traumatologia;
referto medico radiografico del 11.07.2024 del Dottor Persona_1 del Dipartimento diagnostica per immagini dell'ospedale Pineta Grande Hospital di Castel OL (CE); referto con prescrizione esami Studio Medico Ragostino – Endocrinologia – Metabolismo – Nutrizione in medicina Interna del 10.07.2024; referto medico visita ortopedica del 26.03.2025 del Pineta Grande Hospital di Castel OL di;
referto medico del 25.05.2025 del Distretto 49 CP_1 Nola Via Fontanarosa;
attestato di trasmissione all'INPS del certificato medico con richiesta di invalidità civile in data 05.03.2025, privo di esito della domanda, documentazione non rilevante ai fini del decidere non emergendo una situazione di patologie gravi e non trattabili nel paese di origine, alla luce delle COI citate dalla CT nel parere negativo, che il Collegio condivide.
pagina 2 di 5 Nel caso in esame, il diniego del Questore qui impugnato si fonda su una duplice valutazione compiuta dalla CT nell'esprimere il parere negativo: la mancata dimostrazione dell'attività lavorativa asseritamente svolta in Italia;
le cure già ricevute in Italia a cura del SSN in seguito all'infortunio stradale nel 2023 e l'assenza di altre esigenze sanitarie unitamente alla considerazione di poter ricevere eventuali ulteriori cure, come quelle legate al diabete, nel paese di origine, alla luce delle COI consultate. Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento alla luce della documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente, in particolare in allegato alle note depositate il 30.4.25 ed il 9.10.25. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 24.01.2023, come si evince dalla richiesta di appuntamento per rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. Dlgs 286/98, inviata tramite il difensore al Questore di in tale data, domanda poi CP_1 formalizzata il 11.5.23 senza che ciò possa incidere sul regime applicabile al caso di specie, dovendo aversi riguardo alla manifestazione di volontà espressa nella pec del 24.1.23, depositata dal ricorrente solo con le note di udienza del 30.4.25, quasi un anno dopo il rigetto dell'istanza cautelare. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi pagina 3 di 5 di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Sotto il profilo soggettivo, la ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato dal 07.11.2024 al 31.01.2025 come commessa di negozio alle dipendenze della società SRLS, come si evince dal contratto di lavoro del 06.11.2024, dall'Unilav del 06.11.2024, dall'Unilav del 28/04/2025 di proroga al 31/07/2025 del contratto di lavoro, dalle buste paga da novembre 2024 a Marzo 2025 e dalla successiva proroga sino al dicembre 2025, accompagnata dalle buste paga sino a settembre 2025, che provano anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente alla ricorrente una vita dignitosa nel territorio nazionale. Il rimpatrio forzato della ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente alla ricorrente sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in massima parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente, in epigrafe generalizzata, il diritto pagina 4 di 5 alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 22.10.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14582/24 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente TRA
nata in Albania il 10.6.1986 C.F. , codice CUI: Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico de Gaetano c.f. , il quale lo rappresenta C.F._3 e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 04.07.2024 la ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 27.03.2024, su parere negativo della Commissione, notificatole il CP_1 04.06.2024, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 11.07.2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla pagina 1 di 5 CT di nel febbraio 2024, in cui si evidenzia la sporadicità dell'attività lavorativa prestata in CP_1 Italia dalla ricorrente e la non gravità della patologia di cui soffre, il diabete, che alla luce delle COI consultte riceve adeguato trattamento in Albania, paese di origine della ricorrente. Nelle note di udienza parte ricorrente depositava documentazione medica del 2023 sottolineando la necessità di vedersi riconosciuto il diritto alla permanenza sul Territorio Nazionale al fine di proseguire il ciclo di cure mediche e di sottoporsi ad un intervento chirurgico. All'esito di detta udienza il Collegio revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, disposta inaudita altera parte, condividendo le motivazioni espresse dalla CT nel parere, anche in considerazione della presentazione della domanda in data successiva al 10.3.23, non avendo parte ricorrente offerto elementi da cui inferire la sua presentazione in data anteriore all'entrata in vigore del DL 20/23, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. Con successiva ordinanza del 28.03.2025 il giudice designato disponeva rinvio di ufficio dell'udienza del 2.4.25 al 30.04.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine perentorio del 30.04.2025. All'esito dell'udienza cartolare del 30.4.25, il giudice relatore, lette le note depositate da parte ricorrente, in cui si chiedeva l'accoglimento del ricorso alla luce della documentazione di lavoro allegata alle note di udienza e dell'avvenuta dimostrazione della richiesta di appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale in data 24.1.23, come da pec allegate, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale della causa innanzi a sé e la rimessione al collegio per la decisione. All'udienza collegiale del 21.10.2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. In primo luogo, va evidenziato che nel corso del giudizio è stata depositata dal ricorrente documentazione lavorativa successiva al parere negativo della CT di del 27.03.2024. CP_1 In particolare, da tale documentazione risulta che la ricorrente ha effettivamente svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato dal 07.11.2024 al 31.01.2025 come commessa di negozio alle dipendenze della società SRLS, come si evince dal contratto di lavoro del 06.11.2024, dall'Unilav del 06.11.2024, dall'Unilav del 28/04/2025 di proroga al 31/07/2025 del contratto di lavoro, dalle buste paga da novembre 2024 a settembre 2025. Non vi è prova, invece, dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa in forza del contratto a tempo indeterminato come ragioniera alle dipendenze della Società Job Lo Gistic Srl, di cui è stato depositato solo il contratto di lavoro del 30.12.2020, senza alcuna busta paga, necessaria a documentare la durata del rapporto di lavoro oltre il mero periodo iniziale di prova. La ricorrente ha inoltre depositato documentazione medica, avendo subito un infortunio stradale nel 2023, ovvero: Modello Unico di prescrizione del servizio sanitario regionale Asl Caserta del 10.05.2023, Referto con prescrizione medica dell' Azienda Sanitaria Locale di Caserta PO San Rocco Sessa Aurunca – ortopedia e traumatologia;
Verbale di Pronto Soccorso del 24.05.2023 del Presidi Ospedaliero Pineta Grande Hospital di Castel OL (CE); cartella clinica numero 2023/003453 del 13.09.2023; certificato medico specialistico del Dottor. medico specialista in fisiatria, Testimone_1 in ortopedia e traumatologia;
referto medico radiografico del 11.07.2024 del Dottor Persona_1 del Dipartimento diagnostica per immagini dell'ospedale Pineta Grande Hospital di Castel OL (CE); referto con prescrizione esami Studio Medico Ragostino – Endocrinologia – Metabolismo – Nutrizione in medicina Interna del 10.07.2024; referto medico visita ortopedica del 26.03.2025 del Pineta Grande Hospital di Castel OL di;
referto medico del 25.05.2025 del Distretto 49 CP_1 Nola Via Fontanarosa;
attestato di trasmissione all'INPS del certificato medico con richiesta di invalidità civile in data 05.03.2025, privo di esito della domanda, documentazione non rilevante ai fini del decidere non emergendo una situazione di patologie gravi e non trattabili nel paese di origine, alla luce delle COI citate dalla CT nel parere negativo, che il Collegio condivide.
pagina 2 di 5 Nel caso in esame, il diniego del Questore qui impugnato si fonda su una duplice valutazione compiuta dalla CT nell'esprimere il parere negativo: la mancata dimostrazione dell'attività lavorativa asseritamente svolta in Italia;
le cure già ricevute in Italia a cura del SSN in seguito all'infortunio stradale nel 2023 e l'assenza di altre esigenze sanitarie unitamente alla considerazione di poter ricevere eventuali ulteriori cure, come quelle legate al diabete, nel paese di origine, alla luce delle COI consultate. Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento alla luce della documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente, in particolare in allegato alle note depositate il 30.4.25 ed il 9.10.25. Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 24.01.2023, come si evince dalla richiesta di appuntamento per rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. Dlgs 286/98, inviata tramite il difensore al Questore di in tale data, domanda poi CP_1 formalizzata il 11.5.23 senza che ciò possa incidere sul regime applicabile al caso di specie, dovendo aversi riguardo alla manifestazione di volontà espressa nella pec del 24.1.23, depositata dal ricorrente solo con le note di udienza del 30.4.25, quasi un anno dopo il rigetto dell'istanza cautelare. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi pagina 3 di 5 di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione, applicabile ratione temporis con riferimento al momento di presentazione della domanda. Sotto il profilo soggettivo, la ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, dove ha iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato dal 07.11.2024 al 31.01.2025 come commessa di negozio alle dipendenze della società SRLS, come si evince dal contratto di lavoro del 06.11.2024, dall'Unilav del 06.11.2024, dall'Unilav del 28/04/2025 di proroga al 31/07/2025 del contratto di lavoro, dalle buste paga da novembre 2024 a Marzo 2025 e dalla successiva proroga sino al dicembre 2025, accompagnata dalle buste paga sino a settembre 2025, che provano anche l'effettiva durata dal rapporto di lavoro e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente alla ricorrente una vita dignitosa nel territorio nazionale. Il rimpatrio forzato della ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis. Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente alla ricorrente sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in massima parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente, in epigrafe generalizzata, il diritto pagina 4 di 5 alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n. 173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 22.10.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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