Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11761 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti
TRA
, (c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) il 29/10/1971 elettivamente domiciliata in Aversa, alla Via Giotto, 87, presso lo studio dell'Avv. Galluccio Paolo che la rappresenta e la difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
. , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata in alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, CP_1 presso il Servizio Affari Legali dell'Azienda RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dell'
[...]
, con le mansioni e l'inquadramento specificati Controparte_1 in ricorso e che la sua prestazione lavorativa si articola secondo una turnazione tale da garantire il servizio 24 su 24 e di conseguentemente percepire l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera, legata all'effettiva presenza. Deduce, altresì, che dal 1 maggio 2020 fino al 26 dicembre 2022 la ricorrente ha lavorato nei giorni infrasettimanali indicati nel ricorso senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste per la predetta modalità della prestazione lavorativa, pure avendo lavorato nelle giornate festive infrasettimanali specificamente indicate. Richiama l'interpretazione delle clausole contrattuali suddette -art. 9 del CCNL 20 settembre 2001,l'art.20 del
1 maggio 2020 al 26 dicembre 2022 dell'importo di cui alle conclusioni del ricorso o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo.
- LA COSTITUZIONE CP_2 Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_1 la prescrizione del credito azionato e deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Deduce, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza e quindi viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. La ratio legis, pertanto, è quella di garantire al lavoratore il più ampio e pieno ristoro qualora abbia svolto la prestazione di lavoro durante giornate generalmente di riposo per i lavoratori non turnisti. Ciò posto, ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondano alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. A contrario, si opererebbe a danno dei lavoratori considerati una lesione del loro diritto al riposo , che è pur sempre costituzionalmente garantito, e quindi una conseguente discriminazione rispetto ai lavoratori non turnisti,
Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicchè le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Ciò vale anche, nel caso in cui nella settimana considerata vi siano due giorni festivi infrasettimanali, per cui la riduzione del monte ore per quella settimana dovrà essere pari a circa 12 ore( ovvero sei ore in più rispetto alle 6 ore già ridotte), sicchè il monte ore si intende superato, e conseguentemente si intende dovuto lo straordinario oggetto di ricorso, nel caso in cui siano state lavorate dal lavoratore turnista più di 24 ore Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, o dovuta per la cadenza di più giorni festivi infrasettimanali, con riduzione a 24 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato ECCEZIONE DI NULLITà L'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo consente di superare la preliminare eccezione di nullità del ricorso, per come sollevata dalla convenuta, tenuto conto che dalle stesse risultano specificate chiaramente le circostanze di fatto -lavoro nelle giornate festive infrasettimanali puntualmente indicate e le ragioni di diritto – cumulo tra indennità di turno e istituto di cui art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, e successivi poste a fondamento della domanda.
ECCEZIONE DI DECADENZA Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, tenuto conto che, pur volendosi ritenere che la formulazione letterale della norma di contrattazione collettiva in esame faccia riferimento a una fattispecie decadenziale, oggetto di essa è unicamente la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della indennità maggiorata. Deve, invero, ritenersi che il termine di trenta giorni per esercitare la scelta da parte del creditore è funzionale alla definizione dell'organizzazione aziendale che non deve rimanere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, non compatibili con l'esigenza di regolare programmazione del servizio. Deve, inoltre, ritenersi che la previsione di un compenso retributivo implica l'inapplicabilità di una decadenza al diritto, che deve ritenersi irrinunciabile. In ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta quanto segue. La prestazione di lavoro resa dalla ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata; nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale
Quanto premesso sopra, deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, per cui risulta lapalissiano che la ricorrente non abbia mai fruito dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Brevemente, per quanto concerne, infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata tempestivamente dalla resistente, è da ritenersi infondata, laddove per i crediti vantati per il periodo compreso tra il 1 maggio 2020 e il 26 dicembre 2022 non è ancora decorso interamente il termine di prescrizione, quinquennale, al momento del deposito del ricorso giudiziario.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso a partire dalla data del 1 maggio 2020, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. La quantificazione del dovuto può essere fatta sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato. Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1737,36, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 1737,36 , per il periodo dal 1.5.2020 al 26.12.2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 900,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c... Napoli, 12. 02. 2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo