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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5504/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7065/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06/07/2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Petrarca n. 9, presso lo studio dell'Avv.
SA RD, (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F.: , quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
dal FGVS per la regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia, 20, presso lo studio dell'Avv. Alexandra Marsiglia
(C.F.: , dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura generale alle liti per notar in Milano del Persona_1
14.10.2019 n. rep. 22644;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art 352, co.1 n.1, concludeva come segue: “…Voglia, e nel merito, accogliere, in riforma integrale della sentenza n. 7065/23, il proposto appello e pertanto la domanda azionata in favore dell'odierno concludente,
[...]
ergo dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il Pt_1
motoveicolo cd. pirata nella produzione causale del sinistro per cui è causa ed in conseguenza condannare la nella qualità Controparte_1
di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex D. Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei lesioni tutte subite nella misura complessiva di euro
55.748,71, come emergente dalla espletata CTU e così distinta Danno biologico 13% (con coefficiente di personalizzazione calcolato in ragione dell'incidenza dei postumi permanenti sulla sfera individuale del danneggiato € 37.232,00; I.T.T. ed I.T.P. € 4.455,00; Spese mediche documentate € 305,00; danno morale (Cass. civ. n. 25164/2020) €
13.756,71 oltre spese di CTU pari ad euro 400,00 il tutto in virtù della pag. 2/31 quantificazione emergente dalla espletata consulenza medico legale di ufficio, in atti depositata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo. Porre, pertanto, a carico, sempre in riforma integrale della gravata sentenza, della nella Controparte_1
qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex D. Lgs.
209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della espletata CTU pari ad euro 400,00. Con vittoria di spese
e competenze del primo e del secondo grado di giudizio e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice comprensive delle spese del versamento del contributo unificato, tanto in primo quanto in secondo grado, atteso che va richiamato il principio di diritto fissato dalla
Suprema Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 2.691/2016, per cui il contributo unificato inerente gli atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,
l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato o non, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta nonché richiesto dalla competente amministrazione procedente...”;
l'appellata, , nelle note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
depositate il 24.07.2025, nel riportarsi alla propria memoria costitutiva, concludeva come segue: “…Il sottoscritto avvocato fa
pag. 3/31 proprie le difese già svolte dal precedente difensore, associandosi alle eccezioni tutte già sollevate. Impugna le conclusioni ex adverso rassegnate e conclude per il rigetto della domanda e dell'istanza di inibitoria, con vittoria di onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione notificato a quale impresa Controparte_1
designata dal FGVS per la regione Campania, in data 05.03.2019, adiva il Tribunale di Napoli, esponendo che: in data Parte_1
22.03.2018 alle ore 15,00 circa, era stato investito, presso Via Antonino
Pio in Napoli, da un motoveicolo non identificato;
in particolare, nell'attraversare, percorrendo le apposite strisce pedonali, la citata strada, veniva violentemente attinto, sul proprio fianco sinistro, da un motoveicolo il cui conducente, procedeva ad elevata velocità in linea perpendicolare rispetto al pedone;
per effetto dell'occorso sinistro, esso istante rovinava a terra sul proprio lato destro, riportando una
“frattura scomposta di testa e collo omerale coxalgia post traumatica” con prognosi di 30gg, come da referto del P.S. Ospedale San Paolo, ove si recava con propri mezzi lo stesso 22.03.2018; il motoveicolo, omettendo di prestare il soccorso, proseguiva la propria corsa impedendo, in tal modo, ogni possibilità di identificazione;
il
18.05.2018 sporgeva querela presso la tenenza dei Carabinieri di
Napoli, Sezione Soccavo, ma l'indagine, che ne scaturiva, non aveva pag. 4/31 esiti circa il rinvenimento del colpevole;
aveva vanamente sollecitato l'impresa designata a voler provvedere al risarcimento del danno, con lettera inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma 1 lett. a)
Codice delle Assicurazioni.
Sulla scorta di tali premesse concludeva perché, previo accertamento della riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo pirata, l'adito Tribunale condannasse la convenuta al risarcimento dei danni da esso patiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in Controparte_1
qualità di impresa designata dal F.G.V.S., la quale, nel contestare l'avversa domanda, sosteneva che non vi fossero i presupposti per invocare la responsabilità del Fondo Garanzia, non essendo provata la dinamica del sinistro così come allegata da parte attrice. In particolare, la compagnia, alla luce della dinamica allegata in citazione, deduceva non essere verosimile che l'attore, pur essendo stato attinto con violenza sul proprio fianco sinistro, non avesse riportato in quella sede alcun tipo di lesione, essendo stata documentata unicamente una frattura alla spalla destra.
Alla luce di tali difese, la convenuta concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Concessi alle parti i termini, ex art. 183 c.p.c., VI comma, la causa era istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale.
pag. 5/31 All'esito, il Tribunale, disposto lo scambio degli scritti finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c, emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: “1) Rigetta la domanda nell'interesse di
2) Condanna alla refusione delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio nei confronti di - Controparte_1
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
3)
Pone le spese di CTU nella misura già determinata in corso di causa con decreto, definitivamente in capo a ”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 06.07.2023, non notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art 325 c.p.c.,
[...]
interponeva appello, mediante atto tempestivamente Pt_1
notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data
12.12.2023, con il quale chiedeva, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva del capo di condanna al pagamento delle spese processuale e, nel merito, sulla scorta dei motivi appresso esaminati, ne sollecitava l'integrale riforma, chiedendo volersi accogliere le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
All'esito della prima udienza, differita al 19.04.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la Corte, con ordinanza del pag. 6/31 22.04.2024, accoglieva l'istanza di sospensiva ex art 283 c.p.c., rinviando all'udienza del 07.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 352 c.p.c.
Depositate, da parte dell'appellante le memorie ex art 352 co. 1 c.p.c. e, da parte di , le sole memorie ex art 352 co. 1, n.1 e n. 2 Controparte_1
c.p.c., all'ultima delle quali veniva, altresì, allegata la procura alle liti rilasciata al nuovo difensore, Avv. Alexandra Marsiglia, depositate, da entrambe le parti, le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.11.2025, con ordinanza del 07.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, dichiarata la procedibilità della domanda, nel merito, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, evidenziando che “…dal corredo probatorio portato a sostegno della propria pretesa emergono alcuni dubbi in ordine alla modalità di verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore ed alla esclusiva responsabilità del motoveicolo rimasto sconosciuto”.
Il Tribunale valorizzava, in senso contrario all'attendibilità della pretesa, l'incongruenza ravvisabile tra alcune delle circostanze riferite dai testi, concernenti le lesioni riportate dal pedone, ed il contenuto del referto rilasciato dal PS e dell'ulteriore documentazione medica prodotta dal Pt_1
Invero, sul punto, nella sentenza si legge che “…dall'esame congiunto delle rese dichiarazioni e dalla documentazione medica emerge una
pag. 7/31 apparente gravità delle condizioni di salute del subito dopo il Pt_1
sinistro, che, tuttavia, non si riscontra dal verbale dell'ospedale san Paolo ove l'attore s'è recato lo stesso giorno…”.
Secondo il Tribunale, in particolare, risultava priva di riscontro la circostanza, riferita da entrambi i testi, secondo cui il riportava Pt_1
una lesione esterna alla spalla destra, causa di una notevole perdita ematica. Infatti, opinava il Giudice, di siffatta lesione, cui i testi avevano fatto concorde riferimento, non vi era traccia nel referto di PS e nemmeno nella documentazione afferente al ricovero dell'attore presso il CTO di Roma.
Del resto, ad avviso del Giudice, appariva poco verosimile che, nonostante la riferita violenza dell'impatto, proprio nel punto di tale collisione, non fosse residuata al alcun tipo di lesione. Pt_1
Del pari, doveva ritenersi inverosimile che, al cospetto di un soggetto che versava nelle condizioni descritte dai testi, alcuno dei presenti avesse ritenuto opportuno sollecitare l'arrivo di un'ambulanza.
Ed ancora, in ragione del mancato deposito in atti di fotografie rappresentative dello stato dei luoghi, il Tribunale riteneva non sufficientemente provata la presenza di appositi attraversamenti pedonali o di una segnaletica verticale e, conseguentemente, valutava come non assolto, dall'attore, l'onere di dimostrare di avere rispettato le regole di cautela imposte ai pedoni dall'art 190 del C.d.S., nella versione vigente al momento del fatto.
pag. 8/31 Sul punto, il Giudice osservava che, a suo avviso, l'attore non aveva provato di avere osservato il livello massimo di condotta esigibile, in un contesto, quale quello ove avveniva il sinistro, caratterizzato da una strada con una notevole pendenza, nel quale era concreto il rischio che i veicoli viaggiassero ad una velocità sostenuta.
Infine, il Tribunale stigmatizzava la mancata identificazione, ad opera dell'attore, del veicolo pirata, nonostante, dalle concordi deposizioni dei testi, emergesse che, subito dopo l'impatto con il il Pt_1
motoveicolo aveva momentaneamente rallentato la propria corsa, così rendendo possibile che, in quel frangente, lo stesso danneggiato o, in alternativa, qualcuna delle altre persone presenti sulla scena del sinistro, potessero averne rilevato gli estremi.
In ragione di quanto esposto il Tribunale concludeva affermando che
“…Si palesano, dunque, una serie di incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testimoni e le risultanze della documentazione medica con la conseguenza che non può ritenersi assolto da parte dell'attore l'onere probatorio posto a proprio carico.”
§ 4.
L'appellante, con un unico motivo, impugnava la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione, da parte del primo Giudice, delle risultanze probatorie e stigmatizzando la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, ad avviso dell'appellante, non era ravvisabile nessuna contraddizione tra le dichiarazioni dei testi, in ordine alle condizioni di pag. 9/31 salute del ed il contenuto del referto rilasciato, il 22.03.2018, Pt_1
dal PS dell'ospedale San Paolo di Napoli.
Al riguardo, l'istante assumeva che le condizioni del subito Pt_1
dopo il lamentato investimento, non fossero di particolare gravità, come attestato dalle dichiarazioni dei testi, secondo le quali, nonostante la collisione, l'attore conservava la propria capacità di deambulare, e come confermato dal referto medico.
Né, invero, sussisteva, sulla scorta delle sue condizioni, la necessità di allertare, nell'immediato, un mezzo di primo soccorso e la pubblica autorità.
Ed ancora, opinava l'appellante, non poteva considerarsi dirimente l'assenza, nel referto del PS, del riferimento ad una lesione o ad escoriazioni interessanti la spalla destra, potendosi la mancata refertazione di siffatti traumi, pure riferiti dai testi, giustificare alla luce del fatto che, al momento del suo arrivo al detto nosocomio, il si fosse già medicato ovvero perché i sanitari avevano prestato Pt_1
attenzione alla frattura interessante la testa dell'omero, in quanto lesione maggiormente problematica.
L'appellante stigmatizzava, altresì, la contraddittorietà della sentenza, per avere il Giudice, da un lato, ritenuto non provato, per le ragioni da esso esposte, il fatto storico e, dall'altro, nondimeno valorizzato le deposizioni dei testi al fine di fare emergere la prova di una condotta negligente da parte del Pt_1
pag. 10/31 Infine, l'appellante osservava che il Giudice aveva ingiustificatamente omesso di valorizzare le risultanze della C.T.U, dalla quale emergeva che “tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 22.3.2018, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”.
L'appellante, dunque, sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli aveva assolto al proprio onere probatorio rispetto al fatto generatore del danno.
Lo stesso, inoltre, si doleva del passaggio motivazionale nel quale il
Giudice aveva considerato non raggiunta la prova di una sua condotta diligente e, in proposito, opinava che l'esistenza sul luogo del sinistro delle strisce pedonali e, al converso, l'assenza di segnaletica verticale, come pure il concreto impiego, da parte sua, dell'apposito attraversamento pedonale, erano state puntualmente confermate dalle dichiarazioni dei testi.
Infatti, al riguardo, deduceva che entrambi i testi avevano riferito che il al momento della collisione con il motoveicolo, aveva già Pt_1
impegnato la carreggiata, utilizzando le strisce ivi presenti, e ne aveva quasi completato l'attraversamento.
Rilevava, inoltre, che le questioni relative alla particolare conformazione dello stato dei luoghi non erano oggetto dei capi di prova, come ammessi dal G.I., per cui sarebbe stato onere del Giudice, laddove avesse nutrito dubbi circa la descrizione operata dai testi,
pag. 11/31 indagare la relativa questione, non potendo, in difetto, trarne argomenti per rigettare la domanda.
Rispetto alla questione, pure valorizzata in sentenza, del livello di prudenza in concreto esigibile, osservava, poi, che, come dichiarato dai testi, egli aveva iniziato l'attraversamento in totale sicurezza, non essendovi, in quel frangente, veicoli che si frapponevano tra esso istante ed il mezzo pirata.
Da ultimo, l'appellante opinava che, dalle dichiarazioni dei testi, poteva desumersi come non era stato possibile per il scaraventato in Pt_1
terra per effetto della collisione, prendere nota dei dati identificativi del motoveicolo. Del pari, sosteneva come nemmeno poteva essergli imputata una pretesa negligenza degli astanti, in ragione del carattere repentino della manovra posta in essere dal veicolo investitore e dell'attenzione che i testi avevano riversato sulle sue condizioni di salute.
L'appellante deduceva, altresì, di essersi tempestivamente attivato, ai fini dell'identificazione del motoveicolo pirata, dapprima riferendo del sinistro in occasione dell'accesso in PS e, poi, sporgendo formale querela in data 18.05.2018, una volta terminate le cure mediche.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto giova osservare, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti pag. 12/31 dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021).
Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni
pag. 13/31 psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23434 del 04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro
pag. 14/31 sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve, nella specie ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Ed invero, a conforto di quanto appena rilevato, merita, anzitutto, rimarcare che, come si ricava dal referto di PS del 22.03.2018, l'odierno attore, in sede di primo accesso al presidio ospedaliero San Paolo di
Napoli, riferiva di essere stato vittima di investimento e di omissione di soccorso, da parte di un motociclo mentre attraversava la strada.
Analoga indicazione era, poi, contenuta anche nella documentazione relativa al ricovero presso il nosocomio di Roma ove, il giorno successivo all'evento, il si recava per essere sottoposto ad Pt_1
intervento chirurgico alla spalla destra.
In piena coerenza con quanto si ricava dai citati elementi di prova, merita, poi, rimarcare che, anche nella denuncia-querela sporta il
18.05.2018, il danneggiato forniva la medesima versione dei fatti.
Peraltro, il primo Giudice ha omesso di valorizzare il rilevante dato per cui la dinamica del sinistro, come allegata dall'istante, era confermata dalle precise e concordanti dichiarazioni dei testi, e Testimone_1
, la cui presenza sul luogo del sinistro era, altresì, Testimone_2
riportata nella querela sporta dal danneggiato.
pag. 15/31 Peraltro, ad onta di quanto affermato dal Tribunale, l'attendibilità dei testi non risulta minata dalla mancata refertazione, da parte dei sanitari, di una lesione esterna alla spalla destra del Pt_1
Infatti, le pretese discrasie che il Giudice ha valorizzato, tra il tenore delle deposizioni testimoniali ed il contenuto della documentazione in atti, sono piuttosto l'esito di mere supposizioni, sfornite dei requisiti di precisione e concordanza, in alcun modo evincibili dalle dichiarazioni dei testi.
Né può ritenersi rilevante la mancata refertazione, da parte dei sanitari, di escoriazioni o ferite al lato destro del potendo tale Pt_1
circostanza spiegarsi con le ragioni più disparate e non necessariamente con la inesistenza delle stesse.
Ed ancora, non giova nemmeno valorizzare il dato per cui, attesa la dinamica descritta da testi, il avrebbe dovuto riportare delle Pt_1
lesioni, quali ematomi o escoriazioni, al lato sinistro del corpo, lungo il quale avveniva l'impatto.
In contrario, giova evidenziare che entrambi i testi, pur riferendo di un
“impatto” tra il motociclo ed il fianco sinistro del pedone, poco sopra l'altezza del bacino, avevano altresì specificato, con riferimento alle modalità di verificazione di tale impatto, che “…è come se fosse stato agganciato e buttato, la giacca era anche un po' rotta…” (vedi dichiarazioni del teste ed ancora “…mi è sembrato che il Cinque Tes_1
è stato agganciato con il manubrio…”.
pag. 16/31 Tale riferimento, operato in maniera concorde dai testi, ad una dinamica di “agganciamento” del pedone, in assenza di ulteriori domande chiarificatorie, rivolte dal giudice ai testi, e in considerazione dell'ulteriore circostanza, pure riferita dai testi, secondo la quale lo scooter non subiva, salvo un momentaneo rallentamento, alcuna conseguenza apprezzabile dall'impatto, induce ragionevolmente ad escludere una collisione diretta tra il manubrio dello scooter e il torace o il bacino del dovendosi ritenere, piuttosto, che il manubrio si Pt_1
fosse momentaneamente agganciato al vestiario del Pt_1
determinando poi la rottura della giacca e la violenta caduta a terra del pedone. Questa dinamica, unica deducibile dal tenore delle dichiarazioni, è senz'altro compatibile con i postumi riferiti dal , Pt_1
quali emergono dalla documentazione in atti.
Infine, non va sottaciuto che il Tribunale, senza fornire di tanto una plausibile giustificazione, abbia finanche omesso di valorizzare il dato per cui il nominato CTU si era espresso in termini di piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica descritta dal danneggiato e confermata dai testi (cfr. CTU pag. 6, ove si legge “Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 22.3.2018, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, può riconoscersi la complessiva attendibilità delle risultanze istruttorie in atti, considerato che le pretese discordanze, valorizzate dal primo Giudice, oltre ad pag. 17/31 interessare circostanze di rilievo secondario, sono, inoltre, logicamente superabili sulla base delle stesse dichiarazioni dei testi.
Da ultimo, deve rilevarsi l'inutilizzabilità della documentazione fotografica prodotta, unitamente alla comparsa di costituzione in appello, da , al dichiarato scopo di smentire la Controparte_1
descrizione dei luoghi operata dai testi e e, Tes_1 Tes_2
dimostrare, in tal modo, l'inattendibilità degli stessi.
Ed invero, trattandosi di reperti fotografici acquisiti attraverso il web,
l'originaria convenuta avrebbe, senz'altro, potuto depositare gli stessi nel rispetto delle preclusioni istruttorie e, di conseguenza, siffatta produzione deve ritenersi non ammissibile in appello a norma dell'art
345 c.p.c..
Del resto, non va nemmeno sottaciuto come le foto in questione riproducano lo stato dei luoghi quale risultava nel mese di agosto del
2022, mentre i testi descrivevano le condizioni della strada alla data del sinistro, avvenuto ben quattro anni prima, a marzo 2018.
Alla luce di quanto sin qui osservato e delle emergenze istruttorie in atti, il fatto storico, posto a base della domanda, può ritenersi sufficientemente dimostrato.
§ 7.
Fondata è pure la censura mossa dall'appellante rispetto alla valutazione, compiuta dal Tribunale, della condotta tenuta dal danneggiato.
pag. 18/31 Invero, giova rammentare che, nel caso di investimento di pedone, la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato tanto che, una volta accertata “la pericolosità e
l'imprudenza della condotta del pedone”, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Fatta questa doverosa premessa, bisogna, tuttavia, osservare che, coerentemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'esame di cui sopra, il giudice di merito, chiamato ad accertare il concorso di colpa del pedone nel proprio investimento, deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, procedendo di poi ad accertare in concreto la colpa del pedone, riducendo, eventualmente, progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., n. 2241/2019).
Ebbene, il Tribunale affermando che “…non emerge in primo luogo
l'esenzione di responsabilità da parte del pedone rispetto all'impegno della carreggiata al fine di attraversare e porsi dal lato opposto”, ha disatteso il sopra richiamato principio, avendo valorizzato una pag. 19/31 presunzione di colpa, non prevista ex lege, del pedone e ritenuto insufficiente, a superare la predetta presunzione, la prova liberatoria offerta dal Pt_1
Il Tribunale, invero, preliminarmente rilevava che il non aveva Pt_1
documentalmente provato la presenza delle strisce pedonali e l'utilizzo delle stesse o, in alternativa, la presenza di segnaletica luminosa verticale a regolamentazione dell'attraversamento pedonale, e, dunque, non aveva provato di aver rispettato le regole prudenziali che governano la condotta del pedone nell'attraversamento della carreggiata.
Al riguardo, deve osservarsi che le predette conclusioni, oltre a porsi in contrasto con il citato principio di accertamento in concreto dell'eventuale condotta colposa del pedone, contrastano, altresì, con quanto emergente dall'acquisita prova dichiarativa. Entrambi i testi, invero, confermavano la presenza sul luogo di apposito attraversamento pedonale e l'utilizzo dello stesso, da parte del Pt_1
come pure il fatto che, al momento della collisione con il veicolo, il pedone aveva quasi completato l'attraversamento.
Orbene, il Giudice, giungendo alle sopra citate conclusioni, ha chiaramente mostrato di non ritenere attendibili le dichiarazioni sul punto rese dai testi senza, tuttavia, offrire alcuna motivazione in merito all'individuazione di eventuali elementi, oggettivi o soggettivi, interni o esterni alle citate dichiarazioni, capaci di privare le stesse di attendibilità.
pag. 20/31 Né, potrebbe affermarsi, alla luce di quanto dinanzi osservato,
l'esistenza, in capo al danneggiato, dell'onere di fornire una prova solo documentale dello stato dei luoghi, non emergendo tale necessità da alcuna specifica previsione, né dal prevalente orientamento giurisprudenziale del quale si è dato conto.
Ad abundantiam, anche volendo ammettere l'inesistenza delle strisce e, dunque, l'attraversamento da parte del Cinque in assenza delle stesse non può, per ciò solo, presumersi senz'altro la colpa del Pt_1
Vero è che, come correttamente rilevava il primo giudice, quantomeno fino alla novella che ha interessato l'art 190 del C.d.S. nel 2021, il pedone, che attraversava la carreggiata al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale, aveva l'obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti e, in ogni caso, di attraversare senza causare pericolo per sé o per gli altri, ma, altrettanto vero è che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una responsabilità esclusiva del pedone può affermarsi sol quando il conducente (che deve vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.) dimostri che il pedone abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto imprevedibile e inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595).
Orbene, nel caso di specie, non è affatto provato che il avesse, in Pt_1
violazioni delle regole di prudenza sopra espresse, tenuto un comportamento anomalo e imprevedibile, ponendosi come ostacolo improvviso sulla carreggiata, risultando, piuttosto, provato il contrario.
Dunque, in assenza di un accertamento in concreto della condotta pag. 21/31 colposa del pedone, la stessa, per le ragioni sopra esposte, non può essere dal Giudice presunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata non resiste alle critiche formulate dall'appellante, dovendosi, in riforma della stessa, riconoscere una responsabilità esclusiva del motoveicolo nella causazione dell'evento.
§ 8.
Fondata, infine, è pure la censura articolata dal rispetto alla Pt_1
(dal Giudice) affermata possibilità di procedere all'identificazione del motoveicolo.
Il Tribunale, in proposito, riteneva che “…Emergerebbe proprio dalle dichiarazioni dei testi (n.d.r.: la) possibilità concreta di acquisire almeno
i numeri di targa del motoveicolo danneggiante, mentre di fatto sarebbe rimasto sconosciuto…”.
In senso contrario va osservato che, come chiarito dalla Suprema
Corte, con sentenza n. 8467/99, al fine di verificare l'ottemperanza da parte del danneggiato agli oneri legislativi, il Giudice di merito, deve valutare anche le condizioni psicofisiche di questi al momento del fatto, non essendo esigibile un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive anche se il lesionato non è esonerato dall'onere di denunzia, ove possibile.
Orbene, attesa la dinamica dell'investimento ed il carattere repentino della manovra attuata dal cd. pirata della strada, non può ipotizzarsi, ad onta di quanto affermato dal Tribunale, che la vittima pag. 22/31 dell'investimento, la quale versava a terra per effetto della citata collisione con il motoveicolo, potesse, al momento del fatto, approfittare del rallentamento subito dal motoveicolo, per prendere nota dei suoi estremi identificativi. Né possono farsi ricadere sul danneggiato le eventuali inerzie o negligenze degli altri soggetti presenti sul luogo del sinistro.
Il per converso, ha fatto quanto esigibile secondo un criterio di Pt_1
ordinaria diligenza, innanzitutto, dichiarando tempestivamente, in sede di primo accesso al pronto soccorso, di essere stato vittima di incidente stradale e di omissione di soccorso e, poi, sporgendo, in data
18.5.2018, tempestiva querela presso la stazione dei Carabinieri di
Napoli, Rione Traiano, non potendosi, ovviamente, in contrario valorizzare l'esito negativo delle indagini disposte dall'Autorità inquirente (vedi decreto di archiviazione del 30.06.2018 emesso dalla
Procura di Napoli).
In conclusione, questa Corte, ritiene che nessuna negligenza possa imputarsi al pedone in relazione alla mancata identificazione del veicolo, con conseguente riconoscimento in capo all'appellante del diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 283 lett. a) D. Lgs.
209/05.
§ 9.
Venendo ad esaminare il quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione dell'integrale rigetto della domanda, merita evidenziare che, secondo l'espletata CTU, alle cui conclusioni pag. 23/31 questa Corte ritiene di potere aderire, siccome immuni da vizi e congruamente motivate, oltre che nemmeno contestate da CP_1
, i danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'odierno
[...]
appellante, consistenti in ““Postumi di frattura di testa e collo omerale destro, trattato chirurgicamente con apposizione di artroprotesi inversa”, hanno determinato una ITT di 30 giorni, una ITP da valutarsi al 50% di 20 giorni, una ITP da valutarsi al 25% di 20 giorni e, all'esito della relativa stabilizzazione, postumi permanenti valutabili nella misura del 13%.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità:
pag. 24/31 euro 5.175,00 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 24.534,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 13 % per un soggetto di anni 74 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
24.534,00, sia volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico- relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Ritiene, inoltre, la Corte che debba riconoscersi al l'ulteriore Pt_1
importo di euro 7.115,00, previsto dalla predetta tabella in corrispondenza dell'accertata percentuale di invalidità permanente, e volto a risarcire il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Sul punto deve, infatti, rammentarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). pag. 25/31 Nella specie, premesso che, nella citazione di primo grado, l'attore aveva espressamente domandato il ristoro di tale voce di danno, evidenziando che la stessa gli competeva integrando il fatto gli estremi di un reato, alcun dubbio può residuare in ordine alla fondatezza della richiesta. Al riguardo, si consideri che, in ragione delle concrete modalità del fatto, quali dinanzi descritte, della necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per emendare la sofferta frattura e di attendere ad un periodo di forzata convalescenza, appare innegabile che l'attore abbia patito una sofferenza interiore meritevole di separata considerazione.
Ritiene, invece, la Corte che nessuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale possa essere riconosciuta al essendo risultata del tutto carente l'allegazione, Pt_1
da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quella ordinariamente conseguente al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
36.824,00.
Va altresì riconosciuto, a titolo di rimborso per spese mediche documentate, l'importo di euro 305,00 ritenuto dal CTU congruo.
pag. 26/31 Essendo le spese mediche state sostenute nel periodo da aprile 2018 a gennaio 2019, l'importo ad essere relativo deve essere rivalutato assumendo, quale dies a quo del relativo conteggio, una data intermedia, collocabile al settembre 2018.
Ne segue che rivalutando euro 305,00 da settembre 2018 al
31.10.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione Istat disponibile, si ottiene l'importo di euro 361,73 (decorrenza rivalutazione: settembre 2018; scadenza rivalutazione: ottobre 2025; indice istat utilizzato: foi generale;
indice alla decorrenza: 102,4; indice alla scadenza: 121,4; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,186; totale rivalutazione: € 56,73).
Analogamente, essendo l'importo di euro 36.824,00, dinanzi quantificato a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, stato determinato sulla base di una tabella i cui valori monetari risultano adeguati al costo della vita risalente all'1.1.2024, se ne deve operare la rivalutazione all'attualità, applicando lo stesso indice Istat dinanzi richiamato.
Ne segue che, operando il suddetto conteggio, si ottenga l'importo di euro 37.486,83 (decorrenza rivalutazione: gennaio 2024; scadenza rivalutazione: ottobre 2025; indice istat utilizzato: foi generale;
indice alla decorrenza: 119,3; indice alla scadenza: 121,4; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,018; totale rivalutazione: € 662,83).
Nel complesso, quindi, il risarcimento dovuto ammonta ad euro
37.848,56.
Su tale ultimo importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa pag. 27/31 domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 22.03.2018, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 22.03.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata impresa designata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a carico della stessa.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati in ragione della ridotta complessità della lite e del numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, nel quale rientra il decisum, con distrazione in pag. 28/31 favore dell'Avv. SA RD dichiaratasi antistataria, senza riconoscimento delle spese per contributo unificato, la cui mancata anticipazione, da parte del procuratore, è attestata dall'avviso di recupero emesso dalla Cancelleria di questa Corte a carico del Pt_1
in data 18.12.2023 (cfr. annotazione dell'emissione di detto avviso, per mancato versamento del C.U. al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, contenuto nello storico del fascicolo d'ufficio).
Per ragioni analoghe non va disposta la distrazione di tali esborsi inerenti al primo grado di giudizio, nel quale l'appellante era assistito da altro difensore, considerato che in atti non si rinviene la prova dell'anticipazione di detta spesa ad opera del procuratore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non indentificato nella causazione del sinistro e condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, Pt_1
il complessivo importo di 37.848,56, oltre interessi al tasso pag. 29/31 legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, devalutata al 22.03.2018 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 22.03.2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. SA RD;
c) pone a carico di le spese di CTU come Controparte_1
liquidate con separato decreto nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 30/31 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa
AN Maio.
pag. 31/31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5504/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7065/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06/07/2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Petrarca n. 9, presso lo studio dell'Avv.
SA RD, (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F.: , quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
dal FGVS per la regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia, 20, presso lo studio dell'Avv. Alexandra Marsiglia
(C.F.: , dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura generale alle liti per notar in Milano del Persona_1
14.10.2019 n. rep. 22644;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art 352, co.1 n.1, concludeva come segue: “…Voglia, e nel merito, accogliere, in riforma integrale della sentenza n. 7065/23, il proposto appello e pertanto la domanda azionata in favore dell'odierno concludente,
[...]
ergo dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il Pt_1
motoveicolo cd. pirata nella produzione causale del sinistro per cui è causa ed in conseguenza condannare la nella qualità Controparte_1
di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex D. Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei lesioni tutte subite nella misura complessiva di euro
55.748,71, come emergente dalla espletata CTU e così distinta Danno biologico 13% (con coefficiente di personalizzazione calcolato in ragione dell'incidenza dei postumi permanenti sulla sfera individuale del danneggiato € 37.232,00; I.T.T. ed I.T.P. € 4.455,00; Spese mediche documentate € 305,00; danno morale (Cass. civ. n. 25164/2020) €
13.756,71 oltre spese di CTU pari ad euro 400,00 il tutto in virtù della pag. 2/31 quantificazione emergente dalla espletata consulenza medico legale di ufficio, in atti depositata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo. Porre, pertanto, a carico, sempre in riforma integrale della gravata sentenza, della nella Controparte_1
qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex D. Lgs.
209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della espletata CTU pari ad euro 400,00. Con vittoria di spese
e competenze del primo e del secondo grado di giudizio e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice comprensive delle spese del versamento del contributo unificato, tanto in primo quanto in secondo grado, atteso che va richiamato il principio di diritto fissato dalla
Suprema Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 2.691/2016, per cui il contributo unificato inerente gli atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,
l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato o non, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta nonché richiesto dalla competente amministrazione procedente...”;
l'appellata, , nelle note di precisazione delle conclusioni Controparte_1
depositate il 24.07.2025, nel riportarsi alla propria memoria costitutiva, concludeva come segue: “…Il sottoscritto avvocato fa
pag. 3/31 proprie le difese già svolte dal precedente difensore, associandosi alle eccezioni tutte già sollevate. Impugna le conclusioni ex adverso rassegnate e conclude per il rigetto della domanda e dell'istanza di inibitoria, con vittoria di onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione notificato a quale impresa Controparte_1
designata dal FGVS per la regione Campania, in data 05.03.2019, adiva il Tribunale di Napoli, esponendo che: in data Parte_1
22.03.2018 alle ore 15,00 circa, era stato investito, presso Via Antonino
Pio in Napoli, da un motoveicolo non identificato;
in particolare, nell'attraversare, percorrendo le apposite strisce pedonali, la citata strada, veniva violentemente attinto, sul proprio fianco sinistro, da un motoveicolo il cui conducente, procedeva ad elevata velocità in linea perpendicolare rispetto al pedone;
per effetto dell'occorso sinistro, esso istante rovinava a terra sul proprio lato destro, riportando una
“frattura scomposta di testa e collo omerale coxalgia post traumatica” con prognosi di 30gg, come da referto del P.S. Ospedale San Paolo, ove si recava con propri mezzi lo stesso 22.03.2018; il motoveicolo, omettendo di prestare il soccorso, proseguiva la propria corsa impedendo, in tal modo, ogni possibilità di identificazione;
il
18.05.2018 sporgeva querela presso la tenenza dei Carabinieri di
Napoli, Sezione Soccavo, ma l'indagine, che ne scaturiva, non aveva pag. 4/31 esiti circa il rinvenimento del colpevole;
aveva vanamente sollecitato l'impresa designata a voler provvedere al risarcimento del danno, con lettera inoltrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma 1 lett. a)
Codice delle Assicurazioni.
Sulla scorta di tali premesse concludeva perché, previo accertamento della riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo pirata, l'adito Tribunale condannasse la convenuta al risarcimento dei danni da esso patiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in Controparte_1
qualità di impresa designata dal F.G.V.S., la quale, nel contestare l'avversa domanda, sosteneva che non vi fossero i presupposti per invocare la responsabilità del Fondo Garanzia, non essendo provata la dinamica del sinistro così come allegata da parte attrice. In particolare, la compagnia, alla luce della dinamica allegata in citazione, deduceva non essere verosimile che l'attore, pur essendo stato attinto con violenza sul proprio fianco sinistro, non avesse riportato in quella sede alcun tipo di lesione, essendo stata documentata unicamente una frattura alla spalla destra.
Alla luce di tali difese, la convenuta concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Concessi alle parti i termini, ex art. 183 c.p.c., VI comma, la causa era istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale.
pag. 5/31 All'esito, il Tribunale, disposto lo scambio degli scritti finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c, emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: “1) Rigetta la domanda nell'interesse di
2) Condanna alla refusione delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio nei confronti di - Controparte_1
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
3)
Pone le spese di CTU nella misura già determinata in corso di causa con decreto, definitivamente in capo a ”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 06.07.2023, non notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art 325 c.p.c.,
[...]
interponeva appello, mediante atto tempestivamente Pt_1
notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data
12.12.2023, con il quale chiedeva, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva del capo di condanna al pagamento delle spese processuale e, nel merito, sulla scorta dei motivi appresso esaminati, ne sollecitava l'integrale riforma, chiedendo volersi accogliere le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
All'esito della prima udienza, differita al 19.04.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la Corte, con ordinanza del pag. 6/31 22.04.2024, accoglieva l'istanza di sospensiva ex art 283 c.p.c., rinviando all'udienza del 07.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 352 c.p.c.
Depositate, da parte dell'appellante le memorie ex art 352 co. 1 c.p.c. e, da parte di , le sole memorie ex art 352 co. 1, n.1 e n. 2 Controparte_1
c.p.c., all'ultima delle quali veniva, altresì, allegata la procura alle liti rilasciata al nuovo difensore, Avv. Alexandra Marsiglia, depositate, da entrambe le parti, le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.11.2025, con ordinanza del 07.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, dichiarata la procedibilità della domanda, nel merito, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, evidenziando che “…dal corredo probatorio portato a sostegno della propria pretesa emergono alcuni dubbi in ordine alla modalità di verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'attore ed alla esclusiva responsabilità del motoveicolo rimasto sconosciuto”.
Il Tribunale valorizzava, in senso contrario all'attendibilità della pretesa, l'incongruenza ravvisabile tra alcune delle circostanze riferite dai testi, concernenti le lesioni riportate dal pedone, ed il contenuto del referto rilasciato dal PS e dell'ulteriore documentazione medica prodotta dal Pt_1
Invero, sul punto, nella sentenza si legge che “…dall'esame congiunto delle rese dichiarazioni e dalla documentazione medica emerge una
pag. 7/31 apparente gravità delle condizioni di salute del subito dopo il Pt_1
sinistro, che, tuttavia, non si riscontra dal verbale dell'ospedale san Paolo ove l'attore s'è recato lo stesso giorno…”.
Secondo il Tribunale, in particolare, risultava priva di riscontro la circostanza, riferita da entrambi i testi, secondo cui il riportava Pt_1
una lesione esterna alla spalla destra, causa di una notevole perdita ematica. Infatti, opinava il Giudice, di siffatta lesione, cui i testi avevano fatto concorde riferimento, non vi era traccia nel referto di PS e nemmeno nella documentazione afferente al ricovero dell'attore presso il CTO di Roma.
Del resto, ad avviso del Giudice, appariva poco verosimile che, nonostante la riferita violenza dell'impatto, proprio nel punto di tale collisione, non fosse residuata al alcun tipo di lesione. Pt_1
Del pari, doveva ritenersi inverosimile che, al cospetto di un soggetto che versava nelle condizioni descritte dai testi, alcuno dei presenti avesse ritenuto opportuno sollecitare l'arrivo di un'ambulanza.
Ed ancora, in ragione del mancato deposito in atti di fotografie rappresentative dello stato dei luoghi, il Tribunale riteneva non sufficientemente provata la presenza di appositi attraversamenti pedonali o di una segnaletica verticale e, conseguentemente, valutava come non assolto, dall'attore, l'onere di dimostrare di avere rispettato le regole di cautela imposte ai pedoni dall'art 190 del C.d.S., nella versione vigente al momento del fatto.
pag. 8/31 Sul punto, il Giudice osservava che, a suo avviso, l'attore non aveva provato di avere osservato il livello massimo di condotta esigibile, in un contesto, quale quello ove avveniva il sinistro, caratterizzato da una strada con una notevole pendenza, nel quale era concreto il rischio che i veicoli viaggiassero ad una velocità sostenuta.
Infine, il Tribunale stigmatizzava la mancata identificazione, ad opera dell'attore, del veicolo pirata, nonostante, dalle concordi deposizioni dei testi, emergesse che, subito dopo l'impatto con il il Pt_1
motoveicolo aveva momentaneamente rallentato la propria corsa, così rendendo possibile che, in quel frangente, lo stesso danneggiato o, in alternativa, qualcuna delle altre persone presenti sulla scena del sinistro, potessero averne rilevato gli estremi.
In ragione di quanto esposto il Tribunale concludeva affermando che
“…Si palesano, dunque, una serie di incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testimoni e le risultanze della documentazione medica con la conseguenza che non può ritenersi assolto da parte dell'attore l'onere probatorio posto a proprio carico.”
§ 4.
L'appellante, con un unico motivo, impugnava la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione, da parte del primo Giudice, delle risultanze probatorie e stigmatizzando la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, ad avviso dell'appellante, non era ravvisabile nessuna contraddizione tra le dichiarazioni dei testi, in ordine alle condizioni di pag. 9/31 salute del ed il contenuto del referto rilasciato, il 22.03.2018, Pt_1
dal PS dell'ospedale San Paolo di Napoli.
Al riguardo, l'istante assumeva che le condizioni del subito Pt_1
dopo il lamentato investimento, non fossero di particolare gravità, come attestato dalle dichiarazioni dei testi, secondo le quali, nonostante la collisione, l'attore conservava la propria capacità di deambulare, e come confermato dal referto medico.
Né, invero, sussisteva, sulla scorta delle sue condizioni, la necessità di allertare, nell'immediato, un mezzo di primo soccorso e la pubblica autorità.
Ed ancora, opinava l'appellante, non poteva considerarsi dirimente l'assenza, nel referto del PS, del riferimento ad una lesione o ad escoriazioni interessanti la spalla destra, potendosi la mancata refertazione di siffatti traumi, pure riferiti dai testi, giustificare alla luce del fatto che, al momento del suo arrivo al detto nosocomio, il si fosse già medicato ovvero perché i sanitari avevano prestato Pt_1
attenzione alla frattura interessante la testa dell'omero, in quanto lesione maggiormente problematica.
L'appellante stigmatizzava, altresì, la contraddittorietà della sentenza, per avere il Giudice, da un lato, ritenuto non provato, per le ragioni da esso esposte, il fatto storico e, dall'altro, nondimeno valorizzato le deposizioni dei testi al fine di fare emergere la prova di una condotta negligente da parte del Pt_1
pag. 10/31 Infine, l'appellante osservava che il Giudice aveva ingiustificatamente omesso di valorizzare le risultanze della C.T.U, dalla quale emergeva che “tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 22.3.2018, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”.
L'appellante, dunque, sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli aveva assolto al proprio onere probatorio rispetto al fatto generatore del danno.
Lo stesso, inoltre, si doleva del passaggio motivazionale nel quale il
Giudice aveva considerato non raggiunta la prova di una sua condotta diligente e, in proposito, opinava che l'esistenza sul luogo del sinistro delle strisce pedonali e, al converso, l'assenza di segnaletica verticale, come pure il concreto impiego, da parte sua, dell'apposito attraversamento pedonale, erano state puntualmente confermate dalle dichiarazioni dei testi.
Infatti, al riguardo, deduceva che entrambi i testi avevano riferito che il al momento della collisione con il motoveicolo, aveva già Pt_1
impegnato la carreggiata, utilizzando le strisce ivi presenti, e ne aveva quasi completato l'attraversamento.
Rilevava, inoltre, che le questioni relative alla particolare conformazione dello stato dei luoghi non erano oggetto dei capi di prova, come ammessi dal G.I., per cui sarebbe stato onere del Giudice, laddove avesse nutrito dubbi circa la descrizione operata dai testi,
pag. 11/31 indagare la relativa questione, non potendo, in difetto, trarne argomenti per rigettare la domanda.
Rispetto alla questione, pure valorizzata in sentenza, del livello di prudenza in concreto esigibile, osservava, poi, che, come dichiarato dai testi, egli aveva iniziato l'attraversamento in totale sicurezza, non essendovi, in quel frangente, veicoli che si frapponevano tra esso istante ed il mezzo pirata.
Da ultimo, l'appellante opinava che, dalle dichiarazioni dei testi, poteva desumersi come non era stato possibile per il scaraventato in Pt_1
terra per effetto della collisione, prendere nota dei dati identificativi del motoveicolo. Del pari, sosteneva come nemmeno poteva essergli imputata una pretesa negligenza degli astanti, in ragione del carattere repentino della manovra posta in essere dal veicolo investitore e dell'attenzione che i testi avevano riversato sulle sue condizioni di salute.
L'appellante deduceva, altresì, di essersi tempestivamente attivato, ai fini dell'identificazione del motoveicolo pirata, dapprima riferendo del sinistro in occasione dell'accesso in PS e, poi, sporgendo formale querela in data 18.05.2018, una volta terminate le cure mediche.
§ 5.
L'appello è fondato.
In diritto giova osservare, con riguardo all'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che, invocando l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. a) d. lgs. 209/05, agisca nei confronti pag. 12/31 dell'impresa designata dal fondo di garanzie vittime della strada, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione cui questo Collegio intende dare continuità, “.. l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque
l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ..” (cfr. Cass. civ., n. 3019/16; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 23434 del 04/11/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021).
Ed ancora, la Cassazione non ha mancato di rilevare come “La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all'assolvimento dell'onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni
pag. 13/31 psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente come riferita dall'attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23434 del 04/11/2014) eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch'essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
9939 del 18/06/2012), pur non valendo in sé stessa, al pari delle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del
02/09/2013).
Di conseguenza, la prova del fatto costitutivo può essere desunta da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e valorizzando una pluralità di elementi che, singolarmente considerati, non varrebbero a dimostrare il verificarsi dell'evento.
Infatti, si è chiarito dalla S.C. che “in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a), non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro
pag. 14/31 sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/06/2016, n.13282).
§ 6.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve, nella specie ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Ed invero, a conforto di quanto appena rilevato, merita, anzitutto, rimarcare che, come si ricava dal referto di PS del 22.03.2018, l'odierno attore, in sede di primo accesso al presidio ospedaliero San Paolo di
Napoli, riferiva di essere stato vittima di investimento e di omissione di soccorso, da parte di un motociclo mentre attraversava la strada.
Analoga indicazione era, poi, contenuta anche nella documentazione relativa al ricovero presso il nosocomio di Roma ove, il giorno successivo all'evento, il si recava per essere sottoposto ad Pt_1
intervento chirurgico alla spalla destra.
In piena coerenza con quanto si ricava dai citati elementi di prova, merita, poi, rimarcare che, anche nella denuncia-querela sporta il
18.05.2018, il danneggiato forniva la medesima versione dei fatti.
Peraltro, il primo Giudice ha omesso di valorizzare il rilevante dato per cui la dinamica del sinistro, come allegata dall'istante, era confermata dalle precise e concordanti dichiarazioni dei testi, e Testimone_1
, la cui presenza sul luogo del sinistro era, altresì, Testimone_2
riportata nella querela sporta dal danneggiato.
pag. 15/31 Peraltro, ad onta di quanto affermato dal Tribunale, l'attendibilità dei testi non risulta minata dalla mancata refertazione, da parte dei sanitari, di una lesione esterna alla spalla destra del Pt_1
Infatti, le pretese discrasie che il Giudice ha valorizzato, tra il tenore delle deposizioni testimoniali ed il contenuto della documentazione in atti, sono piuttosto l'esito di mere supposizioni, sfornite dei requisiti di precisione e concordanza, in alcun modo evincibili dalle dichiarazioni dei testi.
Né può ritenersi rilevante la mancata refertazione, da parte dei sanitari, di escoriazioni o ferite al lato destro del potendo tale Pt_1
circostanza spiegarsi con le ragioni più disparate e non necessariamente con la inesistenza delle stesse.
Ed ancora, non giova nemmeno valorizzare il dato per cui, attesa la dinamica descritta da testi, il avrebbe dovuto riportare delle Pt_1
lesioni, quali ematomi o escoriazioni, al lato sinistro del corpo, lungo il quale avveniva l'impatto.
In contrario, giova evidenziare che entrambi i testi, pur riferendo di un
“impatto” tra il motociclo ed il fianco sinistro del pedone, poco sopra l'altezza del bacino, avevano altresì specificato, con riferimento alle modalità di verificazione di tale impatto, che “…è come se fosse stato agganciato e buttato, la giacca era anche un po' rotta…” (vedi dichiarazioni del teste ed ancora “…mi è sembrato che il Cinque Tes_1
è stato agganciato con il manubrio…”.
pag. 16/31 Tale riferimento, operato in maniera concorde dai testi, ad una dinamica di “agganciamento” del pedone, in assenza di ulteriori domande chiarificatorie, rivolte dal giudice ai testi, e in considerazione dell'ulteriore circostanza, pure riferita dai testi, secondo la quale lo scooter non subiva, salvo un momentaneo rallentamento, alcuna conseguenza apprezzabile dall'impatto, induce ragionevolmente ad escludere una collisione diretta tra il manubrio dello scooter e il torace o il bacino del dovendosi ritenere, piuttosto, che il manubrio si Pt_1
fosse momentaneamente agganciato al vestiario del Pt_1
determinando poi la rottura della giacca e la violenta caduta a terra del pedone. Questa dinamica, unica deducibile dal tenore delle dichiarazioni, è senz'altro compatibile con i postumi riferiti dal , Pt_1
quali emergono dalla documentazione in atti.
Infine, non va sottaciuto che il Tribunale, senza fornire di tanto una plausibile giustificazione, abbia finanche omesso di valorizzare il dato per cui il nominato CTU si era espresso in termini di piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica descritta dal danneggiato e confermata dai testi (cfr. CTU pag. 6, ove si legge “Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsogli il 22.3.2018, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”).
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, può riconoscersi la complessiva attendibilità delle risultanze istruttorie in atti, considerato che le pretese discordanze, valorizzate dal primo Giudice, oltre ad pag. 17/31 interessare circostanze di rilievo secondario, sono, inoltre, logicamente superabili sulla base delle stesse dichiarazioni dei testi.
Da ultimo, deve rilevarsi l'inutilizzabilità della documentazione fotografica prodotta, unitamente alla comparsa di costituzione in appello, da , al dichiarato scopo di smentire la Controparte_1
descrizione dei luoghi operata dai testi e e, Tes_1 Tes_2
dimostrare, in tal modo, l'inattendibilità degli stessi.
Ed invero, trattandosi di reperti fotografici acquisiti attraverso il web,
l'originaria convenuta avrebbe, senz'altro, potuto depositare gli stessi nel rispetto delle preclusioni istruttorie e, di conseguenza, siffatta produzione deve ritenersi non ammissibile in appello a norma dell'art
345 c.p.c..
Del resto, non va nemmeno sottaciuto come le foto in questione riproducano lo stato dei luoghi quale risultava nel mese di agosto del
2022, mentre i testi descrivevano le condizioni della strada alla data del sinistro, avvenuto ben quattro anni prima, a marzo 2018.
Alla luce di quanto sin qui osservato e delle emergenze istruttorie in atti, il fatto storico, posto a base della domanda, può ritenersi sufficientemente dimostrato.
§ 7.
Fondata è pure la censura mossa dall'appellante rispetto alla valutazione, compiuta dal Tribunale, della condotta tenuta dal danneggiato.
pag. 18/31 Invero, giova rammentare che, nel caso di investimento di pedone, la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato tanto che, una volta accertata “la pericolosità e
l'imprudenza della condotta del pedone”, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Fatta questa doverosa premessa, bisogna, tuttavia, osservare che, coerentemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'esame di cui sopra, il giudice di merito, chiamato ad accertare il concorso di colpa del pedone nel proprio investimento, deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, procedendo di poi ad accertare in concreto la colpa del pedone, riducendo, eventualmente, progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., n. 2241/2019).
Ebbene, il Tribunale affermando che “…non emerge in primo luogo
l'esenzione di responsabilità da parte del pedone rispetto all'impegno della carreggiata al fine di attraversare e porsi dal lato opposto”, ha disatteso il sopra richiamato principio, avendo valorizzato una pag. 19/31 presunzione di colpa, non prevista ex lege, del pedone e ritenuto insufficiente, a superare la predetta presunzione, la prova liberatoria offerta dal Pt_1
Il Tribunale, invero, preliminarmente rilevava che il non aveva Pt_1
documentalmente provato la presenza delle strisce pedonali e l'utilizzo delle stesse o, in alternativa, la presenza di segnaletica luminosa verticale a regolamentazione dell'attraversamento pedonale, e, dunque, non aveva provato di aver rispettato le regole prudenziali che governano la condotta del pedone nell'attraversamento della carreggiata.
Al riguardo, deve osservarsi che le predette conclusioni, oltre a porsi in contrasto con il citato principio di accertamento in concreto dell'eventuale condotta colposa del pedone, contrastano, altresì, con quanto emergente dall'acquisita prova dichiarativa. Entrambi i testi, invero, confermavano la presenza sul luogo di apposito attraversamento pedonale e l'utilizzo dello stesso, da parte del Pt_1
come pure il fatto che, al momento della collisione con il veicolo, il pedone aveva quasi completato l'attraversamento.
Orbene, il Giudice, giungendo alle sopra citate conclusioni, ha chiaramente mostrato di non ritenere attendibili le dichiarazioni sul punto rese dai testi senza, tuttavia, offrire alcuna motivazione in merito all'individuazione di eventuali elementi, oggettivi o soggettivi, interni o esterni alle citate dichiarazioni, capaci di privare le stesse di attendibilità.
pag. 20/31 Né, potrebbe affermarsi, alla luce di quanto dinanzi osservato,
l'esistenza, in capo al danneggiato, dell'onere di fornire una prova solo documentale dello stato dei luoghi, non emergendo tale necessità da alcuna specifica previsione, né dal prevalente orientamento giurisprudenziale del quale si è dato conto.
Ad abundantiam, anche volendo ammettere l'inesistenza delle strisce e, dunque, l'attraversamento da parte del Cinque in assenza delle stesse non può, per ciò solo, presumersi senz'altro la colpa del Pt_1
Vero è che, come correttamente rilevava il primo giudice, quantomeno fino alla novella che ha interessato l'art 190 del C.d.S. nel 2021, il pedone, che attraversava la carreggiata al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale, aveva l'obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti e, in ogni caso, di attraversare senza causare pericolo per sé o per gli altri, ma, altrettanto vero è che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una responsabilità esclusiva del pedone può affermarsi sol quando il conducente (che deve vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.) dimostri che il pedone abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto imprevedibile e inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595).
Orbene, nel caso di specie, non è affatto provato che il avesse, in Pt_1
violazioni delle regole di prudenza sopra espresse, tenuto un comportamento anomalo e imprevedibile, ponendosi come ostacolo improvviso sulla carreggiata, risultando, piuttosto, provato il contrario.
Dunque, in assenza di un accertamento in concreto della condotta pag. 21/31 colposa del pedone, la stessa, per le ragioni sopra esposte, non può essere dal Giudice presunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata non resiste alle critiche formulate dall'appellante, dovendosi, in riforma della stessa, riconoscere una responsabilità esclusiva del motoveicolo nella causazione dell'evento.
§ 8.
Fondata, infine, è pure la censura articolata dal rispetto alla Pt_1
(dal Giudice) affermata possibilità di procedere all'identificazione del motoveicolo.
Il Tribunale, in proposito, riteneva che “…Emergerebbe proprio dalle dichiarazioni dei testi (n.d.r.: la) possibilità concreta di acquisire almeno
i numeri di targa del motoveicolo danneggiante, mentre di fatto sarebbe rimasto sconosciuto…”.
In senso contrario va osservato che, come chiarito dalla Suprema
Corte, con sentenza n. 8467/99, al fine di verificare l'ottemperanza da parte del danneggiato agli oneri legislativi, il Giudice di merito, deve valutare anche le condizioni psicofisiche di questi al momento del fatto, non essendo esigibile un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive anche se il lesionato non è esonerato dall'onere di denunzia, ove possibile.
Orbene, attesa la dinamica dell'investimento ed il carattere repentino della manovra attuata dal cd. pirata della strada, non può ipotizzarsi, ad onta di quanto affermato dal Tribunale, che la vittima pag. 22/31 dell'investimento, la quale versava a terra per effetto della citata collisione con il motoveicolo, potesse, al momento del fatto, approfittare del rallentamento subito dal motoveicolo, per prendere nota dei suoi estremi identificativi. Né possono farsi ricadere sul danneggiato le eventuali inerzie o negligenze degli altri soggetti presenti sul luogo del sinistro.
Il per converso, ha fatto quanto esigibile secondo un criterio di Pt_1
ordinaria diligenza, innanzitutto, dichiarando tempestivamente, in sede di primo accesso al pronto soccorso, di essere stato vittima di incidente stradale e di omissione di soccorso e, poi, sporgendo, in data
18.5.2018, tempestiva querela presso la stazione dei Carabinieri di
Napoli, Rione Traiano, non potendosi, ovviamente, in contrario valorizzare l'esito negativo delle indagini disposte dall'Autorità inquirente (vedi decreto di archiviazione del 30.06.2018 emesso dalla
Procura di Napoli).
In conclusione, questa Corte, ritiene che nessuna negligenza possa imputarsi al pedone in relazione alla mancata identificazione del veicolo, con conseguente riconoscimento in capo all'appellante del diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 283 lett. a) D. Lgs.
209/05.
§ 9.
Venendo ad esaminare il quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione dell'integrale rigetto della domanda, merita evidenziare che, secondo l'espletata CTU, alle cui conclusioni pag. 23/31 questa Corte ritiene di potere aderire, siccome immuni da vizi e congruamente motivate, oltre che nemmeno contestate da CP_1
, i danni riportati, in conseguenza del sinistro, dall'odierno
[...]
appellante, consistenti in ““Postumi di frattura di testa e collo omerale destro, trattato chirurgicamente con apposizione di artroprotesi inversa”, hanno determinato una ITT di 30 giorni, una ITP da valutarsi al 50% di 20 giorni, una ITP da valutarsi al 25% di 20 giorni e, all'esito della relativa stabilizzazione, postumi permanenti valutabili nella misura del 13%.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità:
pag. 24/31 euro 5.175,00 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 24.534,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 13 % per un soggetto di anni 74 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
24.534,00, sia volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico- relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Ritiene, inoltre, la Corte che debba riconoscersi al l'ulteriore Pt_1
importo di euro 7.115,00, previsto dalla predetta tabella in corrispondenza dell'accertata percentuale di invalidità permanente, e volto a risarcire il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
Sul punto deve, infatti, rammentarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). pag. 25/31 Nella specie, premesso che, nella citazione di primo grado, l'attore aveva espressamente domandato il ristoro di tale voce di danno, evidenziando che la stessa gli competeva integrando il fatto gli estremi di un reato, alcun dubbio può residuare in ordine alla fondatezza della richiesta. Al riguardo, si consideri che, in ragione delle concrete modalità del fatto, quali dinanzi descritte, della necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per emendare la sofferta frattura e di attendere ad un periodo di forzata convalescenza, appare innegabile che l'attore abbia patito una sofferenza interiore meritevole di separata considerazione.
Ritiene, invece, la Corte che nessuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale possa essere riconosciuta al essendo risultata del tutto carente l'allegazione, Pt_1
da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quella ordinariamente conseguente al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
36.824,00.
Va altresì riconosciuto, a titolo di rimborso per spese mediche documentate, l'importo di euro 305,00 ritenuto dal CTU congruo.
pag. 26/31 Essendo le spese mediche state sostenute nel periodo da aprile 2018 a gennaio 2019, l'importo ad essere relativo deve essere rivalutato assumendo, quale dies a quo del relativo conteggio, una data intermedia, collocabile al settembre 2018.
Ne segue che rivalutando euro 305,00 da settembre 2018 al
31.10.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione Istat disponibile, si ottiene l'importo di euro 361,73 (decorrenza rivalutazione: settembre 2018; scadenza rivalutazione: ottobre 2025; indice istat utilizzato: foi generale;
indice alla decorrenza: 102,4; indice alla scadenza: 121,4; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,186; totale rivalutazione: € 56,73).
Analogamente, essendo l'importo di euro 36.824,00, dinanzi quantificato a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, stato determinato sulla base di una tabella i cui valori monetari risultano adeguati al costo della vita risalente all'1.1.2024, se ne deve operare la rivalutazione all'attualità, applicando lo stesso indice Istat dinanzi richiamato.
Ne segue che, operando il suddetto conteggio, si ottenga l'importo di euro 37.486,83 (decorrenza rivalutazione: gennaio 2024; scadenza rivalutazione: ottobre 2025; indice istat utilizzato: foi generale;
indice alla decorrenza: 119,3; indice alla scadenza: 121,4; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,018; totale rivalutazione: € 662,83).
Nel complesso, quindi, il risarcimento dovuto ammonta ad euro
37.848,56.
Su tale ultimo importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa pag. 27/31 domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 22.03.2018, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 22.03.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellata impresa designata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a carico della stessa.
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati in ragione della ridotta complessità della lite e del numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, nel quale rientra il decisum, con distrazione in pag. 28/31 favore dell'Avv. SA RD dichiaratasi antistataria, senza riconoscimento delle spese per contributo unificato, la cui mancata anticipazione, da parte del procuratore, è attestata dall'avviso di recupero emesso dalla Cancelleria di questa Corte a carico del Pt_1
in data 18.12.2023 (cfr. annotazione dell'emissione di detto avviso, per mancato versamento del C.U. al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, contenuto nello storico del fascicolo d'ufficio).
Per ragioni analoghe non va disposta la distrazione di tali esborsi inerenti al primo grado di giudizio, nel quale l'appellante era assistito da altro difensore, considerato che in atti non si rinviene la prova dell'anticipazione di detta spesa ad opera del procuratore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non indentificato nella causazione del sinistro e condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, Pt_1
il complessivo importo di 37.848,56, oltre interessi al tasso pag. 29/31 legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, devalutata al 22.03.2018 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, dal 22.03.2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al medesimo tasso, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. SA RD;
c) pone a carico di le spese di CTU come Controparte_1
liquidate con separato decreto nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 30/31 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa
AN Maio.
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