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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
AL ANGELA, Giudice monocratico in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015400084 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dichiarare in via principale nullo e/o inesistente l'avviso di accertamento;
condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari.
Per la resistente, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
----------------
Con tempestivo ricorso notificato il 30.10.2024 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TW9015400084 contenente il recupero a tassazione dell'importo di euro 15.610,69, corrispondente a tre versamenti: A. Assegno Assicurazioni_1i n. 0126122 del 10/03/2017; B. Assegno circolare del 10/05/2017; c Bonifico sig. Nominativo_1 del 07/07/2017, dallo stesso ricevuti nel 2017, apparsi incongruenti rispetto al reddito dichiarato pari a zero. L'Agenzia delle Entrate rettificava infatti il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2017, sulla base delle risultanze emerse dall'analisi dei conti correnti bancari intestati al ricorrente, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 600/1973.
Eccepiva pertanto: 1)la violazione art. 32 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 24 della Costituzione con riferimento alla contestazione dell'assegno di euro 3.249,80, in quanto la notifica dell'atto a notevole distanza di tempo rende impossibile giustificare tali importi;
2) infondatezza della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate il quale afferma la legittimità dell'avviso di accertamento non solo nella considerazione dell'incongruità delle movimentazioni bancarie accertate ma anche della prova che il ricorrente non avrebbe fornito neppure in questa sede.
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dichiarato nell'anno 2017 un reddito pari zero. L'accertamento finanziario è stato consentito all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.1, commi 681-686 della legge 27 dicembre 2019, n.160, previo utilizzo delle banche dati e degli Archivi dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art.32 D.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi di una tipologia di accertamento che determina per l'Amministrazione finanziaria che l'accertamento derivi dalla verifica dei conti correnti bancari e “l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.” In tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione, n. 2928/2024; cassazione, n. 26014/2024).
Con Sentenza del 28/12/2023 n. 36281 la Corte di cassazione - Sezione 5 aveva già chiarito che “in materia di accertamenti bancari qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972”.
Con recentissima sentenza della Suprema Corte, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 9681, depositata il 14 aprile 2025 .......... "il giudice di merito é tenuto ad effettuare una verifica in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione". Osserva questo giudice che il contribuente si é "esonerato" dal fornire una qualsiasi prova in merito, non andando oltre la semplice asserzione del trascorso del tempo. Non é pertanto consentito alcun riscontro probatorio.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato, perciò non meritevole di accoglimento.
Le spese seguono al principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a favore dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1000,00(mille).
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
AL ANGELA, Giudice monocratico in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015400084 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
09/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dichiarare in via principale nullo e/o inesistente l'avviso di accertamento;
condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari.
Per la resistente, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari: dichiarare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
----------------
Con tempestivo ricorso notificato il 30.10.2024 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TW9015400084 contenente il recupero a tassazione dell'importo di euro 15.610,69, corrispondente a tre versamenti: A. Assegno Assicurazioni_1i n. 0126122 del 10/03/2017; B. Assegno circolare del 10/05/2017; c Bonifico sig. Nominativo_1 del 07/07/2017, dallo stesso ricevuti nel 2017, apparsi incongruenti rispetto al reddito dichiarato pari a zero. L'Agenzia delle Entrate rettificava infatti il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2017, sulla base delle risultanze emerse dall'analisi dei conti correnti bancari intestati al ricorrente, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 600/1973.
Eccepiva pertanto: 1)la violazione art. 32 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 24 della Costituzione con riferimento alla contestazione dell'assegno di euro 3.249,80, in quanto la notifica dell'atto a notevole distanza di tempo rende impossibile giustificare tali importi;
2) infondatezza della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate il quale afferma la legittimità dell'avviso di accertamento non solo nella considerazione dell'incongruità delle movimentazioni bancarie accertate ma anche della prova che il ricorrente non avrebbe fornito neppure in questa sede.
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dichiarato nell'anno 2017 un reddito pari zero. L'accertamento finanziario è stato consentito all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.1, commi 681-686 della legge 27 dicembre 2019, n.160, previo utilizzo delle banche dati e degli Archivi dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art.32 D.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi di una tipologia di accertamento che determina per l'Amministrazione finanziaria che l'accertamento derivi dalla verifica dei conti correnti bancari e “l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.” In tal senso la giurisprudenza della Corte di cassazione, n. 2928/2024; cassazione, n. 26014/2024).
Con Sentenza del 28/12/2023 n. 36281 la Corte di cassazione - Sezione 5 aveva già chiarito che “in materia di accertamenti bancari qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972”.
Con recentissima sentenza della Suprema Corte, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 9681, depositata il 14 aprile 2025 .......... "il giudice di merito é tenuto ad effettuare una verifica in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione". Osserva questo giudice che il contribuente si é "esonerato" dal fornire una qualsiasi prova in merito, non andando oltre la semplice asserzione del trascorso del tempo. Non é pertanto consentito alcun riscontro probatorio.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato, perciò non meritevole di accoglimento.
Le spese seguono al principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a favore dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1000,00(mille).