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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5410/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
i al do
[...] studio legale sito in Aversa (CE) alla via Giotto n. 87
RICORRENTI
E
in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e Controparte_1 elett.te domiciliata presso lo studio ET De UC TA & Soci, sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/08/2022, , i ricorrenti, in epigrafe indicati, esponevano: - di ricorrenti essere stati assunti, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell Controparte_2
, giusta deliberazione n° 155 del 01.02.2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra l'
[...] CP_3
e l' per l'utilizzo di graduatoria di Avviso Pubblico per titoli e
[...] Controparte_4 colloquio per la copertura a tempo determinato di n° 29 posti di assistente amministrativo”; - che, a fondamento di Cont detto atto vi era richiamo alla deliberazione n° 518 del 10.04.2020 con cui, l aveva provveduto a prendere atto della DGRC n° 111 del 04.03.2020 di autorizzazione del PTFP 2019/2021, e alla contestuale adozione, in via definitiva, dello stesso Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
che la Cont data di scadenza del contratto stipulato tra i ricorrente e veniva prorogata, per ulteriori 6 mesi ed, allo scopo, di salvaguardare i Lea, con deliberazione n° 1265 del 02.08.2021 avente ad oggetto:
“assistenti amministrativi, profilo professionale corrispondente alla categoria a tempo determinato di sei mesi e rapporto di lavoro subordinato. Rinnovo scadenza contrattuale”; - che la suddetta nota aveva ad
1 oggetto “proroga contratti al 31.12.2022” al fine di “assolvere lo svolgimento delle attività rese necessarie dall'emergenza pandemica e per il recupero dell'attività ordinaria, resa più difficoltosa dalla situazione emergenziale in atto, nonché per lo sviluppo delle azioni previste dal P.N.R.R. …. adottino le procedure per la proroga dei contratti di natura subordinata a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione fino alla data del 31.12.2022”
Evidenziavano i ricorrenti che, nonostante la richiamata deliberazione avesse previsto la proroga ed avesse richiamato quale presupposto giuridico la nota della Direzione Generale per la Tutela della
Salute del SSR – UOD Personale SSR della Giunta Regionale della Campania PG/2021/0596619 del
30.11.2021, con le deliberazioni n° 467 e 468 del 30.03.2022 il contratto dei ricorrenti non veniva prorogato
Asserivano l'illegittimità delle deliberazioni n° 467 e n° 468 del 30.03.2022 unitamente a tutti gli atti antecedenti, prodromici e connessi alla vicenda, per le articolate argomentazioni indicate in ricorso e concludevano chiedendo di “accertare e dichiarare, in ottemperanza alle disposizioni normative, legislative, regolamentari sia regionali che nazionali, l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga in quanto non motivata;
fondata su errati presupposti e completamente destituita di fondamento;
Conseguentemente, riconoscere il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo effettivo lavoro attribuendo le somme a titolo di differenze retributive;
di conseguenza, condannare la resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per la perdita di chance;
condannare, altresì, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi, al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Cont Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' resistente che eccepiva, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo atteso il ricorso è teso a censurare il corretto esercizio del potere amministrativo della resistente rispetto alla mancata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli odierni ricorrenti;
nel merito resisteva all'avversa domanda e concludeva come in atti per il rigetto della stessa con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
*********
I ricorrenti, giusta deliberazione n. 155/2021, sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di assistenti amministrativi, in virtù della “Convenzione tra l' e CP_3
l' per l'utilizzo di graduatoria di Avviso Pubblico per titoli e colloquio per Controparte_4
2 la copertura a tempo determinato di n° 29 posti di assistente amministrativo”; che , detti contratti di lavoro a tempo determinati, giusta deliberazione n. 1166 del 02.08.2021 venivano prorogati per ulteriori 4 mesi , allo scopo di salvaguardare i EA;
- che , con successiva deliberazione n. 1926 del 23.12.2021, tali contratti venivano prorogati fino al 31.03.2022
A questo punti i ricorrenti lamentavano l'illegittimità delle deliberazioni n° 467 e n° 468 del 30.03.2022, con le quale il loro contratto di lavoro a tempo determinato non veniva prorogato fino al 31.12.2022; mentre, al contrario, venivano prorogati i contratti a termine del personale medico ed infermieristico ed i contratti a progetto ex art. 15 octies del d.lgs. 502/1992 (cfr. delibere in atti)
Chiedevano pertanto di accertare l'illegittimità del comportamento dell' Controparte_2 per mancata proroga dei contratti a termine e conseguentemente, riconoscere il periodo dal
[...]
01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo effettivo lavoro attribuendo le somme a titolo di differenze retributive, nonché condannare la resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per la perdita di chance
Ebbene rileva il giudicante non si rinvengono nell'ordinamento norme che stabiliscano, a determinate condizioni, il diritto del lavoratore a vedersi prorogato il contratto di lavoro.
Difatti, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, le P.A. datrici di lavoro agiscono solo con atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro con i poteri propri del privato datore di lavoro (cfr. ex multis Cass. n. 24698/2021).
Ne consegue che la proroga di un contratto a termine, è espressione, di una scelta riservata al datore di lavoro, sulla scorta dell'esercizio della propria libertà di impresa.
Anche negli atti richiamati dalla difesa dei ricorrente non si ravvisano obblighi in tal senso.
Il Comunicato n. 170 del 29.11.2021 della non può certo definirsi una circolare Controparte_6 amministrativa, come dedotto in ricorso ed, inoltre, in detto comunicato il presidente della CP_6
annunciava di aver dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela
[...] Controparte_7 della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di procedere ad emanare una circolare che preveda la proroga di tutti i contratti a tempo determinato ed i rapporti di collaborazione stipulati dalle , per il contrasto all'emergenza COVID 19, fino al 31/12/2022. CP_1 Parte_5
Tuttavia, tale comunicato non può concretizzarsi in un obbligo di procedere alla proroga di tutti i contratti a termine in modo incondizionato atteso che la stessa deve essere espressione di una valutazione in ordine al fabbisogno individuale che è riservata a ciascuna azienda e non potrebbe essere effettuata a monte da un comunicato stampa.
Com'è noto, infatti, le Aziende sanitarie hanno “carattere imprenditoriale”, ed anche gli atti di macro organizzazione da esse posti in essere sono “adottati con atto di diritto privato” (SS.UU. n.
26500/2020).
3 Medesime argomentazioni devono essere spese in ordine al documento di Programmazione Economica
e Finanziaria della approvato con delibera n. 564 del 10 dicembre 2020 atteso che Controparte_6 trattasi di una mera linea di indirizzo rivolta alla Giunta Regionale e alla Direzione Sanità, non quindi Cont all' resistente, emanata, peraltro, durante lo stato di emergenza pandemica, ufficialmente cessato il
31.3.2022, data in cui sono scaduti i contratti a termine degli odierni ricorrenti
A ciò va aggiunto che l' ha legittimamente operato anche per ulteriori considerazioni. Controparte_1
Invero, come può evincersi dalla documentazione allegata, l con deliberazione n. 102 del CP_3
21.02.2020 aveva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale amministrativo del comparto (cfr. allegato n. 1 prod. parte resistente) e che, nelle more della definizione di detta procedura concorsuale, con atto n. 155 del 01.02.2021 (cfr. allegato Cont n. 1 produzione parte ricorrente ), l' stipulava una convenzione con l Controparte_4
per l'utilizzo di graduatoria denominata “Avviso Pubblico per titoli e colloquio
[...] per la copertura a tempo determinato, di n. 29 posti da Assistente Amministrativo”, avendo validità di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale: in particolare, di Assistenti Amministrativi inquadrati nella categoria C del CCNL di comparto e che detta convenzione “risultava subordinata alla definizione della procedura concorsuale espletata dall' resistente”. CP_1
Dunque i ricorrenti, veniva assunti in virtù di detta convenzione ed in attesa della definizione della procedura concorsuale espletata dall' resistente, per il medesimo profilo. CP_1
Con Nella specie l onvenuta ha documentato che, con la delibera n. 59 del 21.01.2022, si prendeva atto dei risultati dei lavori della commissione esaminatrice, compresa la graduatoria finale di merito e si procedeva all'assunzione dei candidati risultati vincitori del concorso pubblico, andando, dunque, a definire la procedura di stabilizzazione in oggetto (cfr. allegato produzione parte resistente) .
Pertanto, una volta terminata detta procedura concorsuale, indetta dal medesimo ente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con la qualifica di assistente amministrativo (procedura richiamata nella convenzione con la e nella delibera con la quale sono stati assunti i ricorrenti a tempo CP_4
Con determinato e nelle successive proroghe), legittimamente l' non ha proceduto a prorogare tali contratti a termine, operando lo scorrimento della graduatoria finale sopracitata per l'assunzione a tempo indeterminato.
Ne consegue che, per le argomentazioni sopra riportate, le domande dei ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite interamente compensate tra le parti tenuto conto della assoluta novità della questione esaminata .
PQM
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
i al do
[...] studio legale sito in Aversa (CE) alla via Giotto n. 87
RICORRENTI
E
in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e Controparte_1 elett.te domiciliata presso lo studio ET De UC TA & Soci, sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/08/2022, , i ricorrenti, in epigrafe indicati, esponevano: - di ricorrenti essere stati assunti, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell Controparte_2
, giusta deliberazione n° 155 del 01.02.2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra l'
[...] CP_3
e l' per l'utilizzo di graduatoria di Avviso Pubblico per titoli e
[...] Controparte_4 colloquio per la copertura a tempo determinato di n° 29 posti di assistente amministrativo”; - che, a fondamento di Cont detto atto vi era richiamo alla deliberazione n° 518 del 10.04.2020 con cui, l aveva provveduto a prendere atto della DGRC n° 111 del 04.03.2020 di autorizzazione del PTFP 2019/2021, e alla contestuale adozione, in via definitiva, dello stesso Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
che la Cont data di scadenza del contratto stipulato tra i ricorrente e veniva prorogata, per ulteriori 6 mesi ed, allo scopo, di salvaguardare i Lea, con deliberazione n° 1265 del 02.08.2021 avente ad oggetto:
“assistenti amministrativi, profilo professionale corrispondente alla categoria a tempo determinato di sei mesi e rapporto di lavoro subordinato. Rinnovo scadenza contrattuale”; - che la suddetta nota aveva ad
1 oggetto “proroga contratti al 31.12.2022” al fine di “assolvere lo svolgimento delle attività rese necessarie dall'emergenza pandemica e per il recupero dell'attività ordinaria, resa più difficoltosa dalla situazione emergenziale in atto, nonché per lo sviluppo delle azioni previste dal P.N.R.R. …. adottino le procedure per la proroga dei contratti di natura subordinata a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione fino alla data del 31.12.2022”
Evidenziavano i ricorrenti che, nonostante la richiamata deliberazione avesse previsto la proroga ed avesse richiamato quale presupposto giuridico la nota della Direzione Generale per la Tutela della
Salute del SSR – UOD Personale SSR della Giunta Regionale della Campania PG/2021/0596619 del
30.11.2021, con le deliberazioni n° 467 e 468 del 30.03.2022 il contratto dei ricorrenti non veniva prorogato
Asserivano l'illegittimità delle deliberazioni n° 467 e n° 468 del 30.03.2022 unitamente a tutti gli atti antecedenti, prodromici e connessi alla vicenda, per le articolate argomentazioni indicate in ricorso e concludevano chiedendo di “accertare e dichiarare, in ottemperanza alle disposizioni normative, legislative, regolamentari sia regionali che nazionali, l'illegittimità del recesso e/o mancata proroga in quanto non motivata;
fondata su errati presupposti e completamente destituita di fondamento;
Conseguentemente, riconoscere il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo effettivo lavoro attribuendo le somme a titolo di differenze retributive;
di conseguenza, condannare la resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per la perdita di chance;
condannare, altresì, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi, al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Cont Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' resistente che eccepiva, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo atteso il ricorso è teso a censurare il corretto esercizio del potere amministrativo della resistente rispetto alla mancata proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli odierni ricorrenti;
nel merito resisteva all'avversa domanda e concludeva come in atti per il rigetto della stessa con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
*********
I ricorrenti, giusta deliberazione n. 155/2021, sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di assistenti amministrativi, in virtù della “Convenzione tra l' e CP_3
l' per l'utilizzo di graduatoria di Avviso Pubblico per titoli e colloquio per Controparte_4
2 la copertura a tempo determinato di n° 29 posti di assistente amministrativo”; che , detti contratti di lavoro a tempo determinati, giusta deliberazione n. 1166 del 02.08.2021 venivano prorogati per ulteriori 4 mesi , allo scopo di salvaguardare i EA;
- che , con successiva deliberazione n. 1926 del 23.12.2021, tali contratti venivano prorogati fino al 31.03.2022
A questo punti i ricorrenti lamentavano l'illegittimità delle deliberazioni n° 467 e n° 468 del 30.03.2022, con le quale il loro contratto di lavoro a tempo determinato non veniva prorogato fino al 31.12.2022; mentre, al contrario, venivano prorogati i contratti a termine del personale medico ed infermieristico ed i contratti a progetto ex art. 15 octies del d.lgs. 502/1992 (cfr. delibere in atti)
Chiedevano pertanto di accertare l'illegittimità del comportamento dell' Controparte_2 per mancata proroga dei contratti a termine e conseguentemente, riconoscere il periodo dal
[...]
01.04.2022 al 31.12.2022 quale tempo effettivo lavoro attribuendo le somme a titolo di differenze retributive, nonché condannare la resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per la perdita di chance
Ebbene rileva il giudicante non si rinvengono nell'ordinamento norme che stabiliscano, a determinate condizioni, il diritto del lavoratore a vedersi prorogato il contratto di lavoro.
Difatti, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, le P.A. datrici di lavoro agiscono solo con atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro con i poteri propri del privato datore di lavoro (cfr. ex multis Cass. n. 24698/2021).
Ne consegue che la proroga di un contratto a termine, è espressione, di una scelta riservata al datore di lavoro, sulla scorta dell'esercizio della propria libertà di impresa.
Anche negli atti richiamati dalla difesa dei ricorrente non si ravvisano obblighi in tal senso.
Il Comunicato n. 170 del 29.11.2021 della non può certo definirsi una circolare Controparte_6 amministrativa, come dedotto in ricorso ed, inoltre, in detto comunicato il presidente della CP_6
annunciava di aver dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela
[...] Controparte_7 della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di procedere ad emanare una circolare che preveda la proroga di tutti i contratti a tempo determinato ed i rapporti di collaborazione stipulati dalle , per il contrasto all'emergenza COVID 19, fino al 31/12/2022. CP_1 Parte_5
Tuttavia, tale comunicato non può concretizzarsi in un obbligo di procedere alla proroga di tutti i contratti a termine in modo incondizionato atteso che la stessa deve essere espressione di una valutazione in ordine al fabbisogno individuale che è riservata a ciascuna azienda e non potrebbe essere effettuata a monte da un comunicato stampa.
Com'è noto, infatti, le Aziende sanitarie hanno “carattere imprenditoriale”, ed anche gli atti di macro organizzazione da esse posti in essere sono “adottati con atto di diritto privato” (SS.UU. n.
26500/2020).
3 Medesime argomentazioni devono essere spese in ordine al documento di Programmazione Economica
e Finanziaria della approvato con delibera n. 564 del 10 dicembre 2020 atteso che Controparte_6 trattasi di una mera linea di indirizzo rivolta alla Giunta Regionale e alla Direzione Sanità, non quindi Cont all' resistente, emanata, peraltro, durante lo stato di emergenza pandemica, ufficialmente cessato il
31.3.2022, data in cui sono scaduti i contratti a termine degli odierni ricorrenti
A ciò va aggiunto che l' ha legittimamente operato anche per ulteriori considerazioni. Controparte_1
Invero, come può evincersi dalla documentazione allegata, l con deliberazione n. 102 del CP_3
21.02.2020 aveva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale amministrativo del comparto (cfr. allegato n. 1 prod. parte resistente) e che, nelle more della definizione di detta procedura concorsuale, con atto n. 155 del 01.02.2021 (cfr. allegato Cont n. 1 produzione parte ricorrente ), l' stipulava una convenzione con l Controparte_4
per l'utilizzo di graduatoria denominata “Avviso Pubblico per titoli e colloquio
[...] per la copertura a tempo determinato, di n. 29 posti da Assistente Amministrativo”, avendo validità di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale: in particolare, di Assistenti Amministrativi inquadrati nella categoria C del CCNL di comparto e che detta convenzione “risultava subordinata alla definizione della procedura concorsuale espletata dall' resistente”. CP_1
Dunque i ricorrenti, veniva assunti in virtù di detta convenzione ed in attesa della definizione della procedura concorsuale espletata dall' resistente, per il medesimo profilo. CP_1
Con Nella specie l onvenuta ha documentato che, con la delibera n. 59 del 21.01.2022, si prendeva atto dei risultati dei lavori della commissione esaminatrice, compresa la graduatoria finale di merito e si procedeva all'assunzione dei candidati risultati vincitori del concorso pubblico, andando, dunque, a definire la procedura di stabilizzazione in oggetto (cfr. allegato produzione parte resistente) .
Pertanto, una volta terminata detta procedura concorsuale, indetta dal medesimo ente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con la qualifica di assistente amministrativo (procedura richiamata nella convenzione con la e nella delibera con la quale sono stati assunti i ricorrenti a tempo CP_4
Con determinato e nelle successive proroghe), legittimamente l' non ha proceduto a prorogare tali contratti a termine, operando lo scorrimento della graduatoria finale sopracitata per l'assunzione a tempo indeterminato.
Ne consegue che, per le argomentazioni sopra riportate, le domande dei ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite interamente compensate tra le parti tenuto conto della assoluta novità della questione esaminata .
PQM
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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