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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 27658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27658 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CC - Presidente - Sent. n. sez. 783/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 15/05/2025 ZO TO BU R.G.N. 3648/2025 RT NT IU LO ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: EL CO DA, nato a [...] il [...] EL SA ZI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di Vibo Valentia;
Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 1.CO DA EL e SA ZI EL ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 10 dicembre 2024 del Tribunale di Vibo Valentia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19 ottobre 2024 del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale che aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria dell’autocarro tg. DR862KZ, intestato all’impresa di cui è titolare il EL e condotto dal EL, siccome ritenuto cosa pertinente al reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27658 Anno 2025 Presidente: CC LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/05/2025 2 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla finalità probatoria sottesa al vincolo reale e per insussistenza del fumus commissi delicti. 1.2.Con il secondo motivo deducono l’erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 256 e 259 d.lgs. n. 152 del 2006 avendo il tribunale giustificato il mantenimento del sequestro ipotizzando un reato (art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006) diverso da quello contestato (art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006). 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen. per omessa o apparente motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. 2.I ricorsi sono infondati. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 3.1.nei giorni precedenti il 17 ottobre 2024 i Carabinieri Forestali di Vibo Valentia avevano notato l’autocarro tg. DR862KZ di proprietà dell’impresa di Costruzioni Generali di EL geom. CO DA, impresa iscritta all’albo dei gestori ambientali, entrare carico e uscire scarico da una stradina interpoderale sita in Briatico, frazione Paradisoni, loc. Abate Sciconi;
3.2.per tale ragione, il 17 ottobre 2024 era stato effettuato un sopralluogo e percorrendo la stradina in questione la polizia giudiziaria era arrivata ad un terreno che era stato adibito a discarica abusiva di rifiuti speciali edili di demolizione e costruzione, rifiuti ferrosi, blocchi di cemento, rifiuti plastici, scorie di mattoni, parti di mobili in legno, rifiuti tutti miscelati con terre da scavo;
3.3.in particolare, l’area interessata allo smaltimento era estesa 300 metri quadrati il cumulo era alto 12 metri e conteneva 3250 metri cubi di rifiuti misti a terre da scavo, rifiuti che in parte erano stati spianati, costituendo una sorta di piazzale, in parte erano stati riversati nella scarpata limitrofa;
3.4. l’autocarro in questione, condotto da SA ZI DA, operaio dipendente del Mennella, era stato colto mentre stata scaricando;
3.5.
per questi motivi
la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro probatorio di iniziativa dell’area e dell’autocarro; 3.6.con decreto del 19 luglio 2024 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro ritenuto necessario per assicurare le fonti di prova dei reati in contestazione (artt. 110 cod. pen., 192, 208, 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 3 2006), per proseguire le indagini «espletando ogni utile accertamento - anche di carattere tecnico - volto a stabilire caratteristiche, provenienza e titolarità del materiale in sequestro, fornire adeguato riscontro materiale alle risultanze investigative finora ottenute». 4.Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale ha osservato che: 4.1.gli elementi indicati dal Pubblico ministero sono idonei a ritenere l’astratta configurabilità del reato per il quale si procede considerata l’effettiva esistenza (almeno indiziaria) della discarica e la condotta tenuta dal dipendente dell’impresa colto nell’atto di scaricare i rifiuti;
4.2.sussiste perciò il fumus del reato ipotizzato;
4.3.le esigenze probatorie risultano adeguatamente indicate nelle finalità investigative rappresentate dal Pubblico ministero nel decreto di convalida e dalla ivi specificata necessità di sottoporre l’autocarro ad accertamenti tecnici;
4.4.il periculum in mora è concreto perché la libera disponibilità del bene potrebbe aggravare le conseguenze del reato;
4.5.inoltre, poiché l’art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006 impone la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la realizzazione dei reati in questione, la sua restituzione non è comunque possibile ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 5.Il primo motivo è infondato. 5.1.Va in primo luogo ribadito che, trattandosi di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde da quello alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha il diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Krya, Rv. 277314 - 01; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01; Sez. 3, n. 17726 del 13/02/2025, Leanza, non mass.; Sez. 3, n. 830 del 21/11/2024, dep. 2025, Bastioli, non mass.; Sez. 3, n. 18382 del 10/04/2024, Lezzi, non mass.; Sez. 3, n. 32649 del 29/03/2023, Rago, non mass.). Dunque, il EL aveva (ed ha) interesse a coltivare il riesame e l’odierno ricorso pur non essendo il proprietario dell’autocarro sequestrato e pur non avendo diritto alla sua restituzione. 5.2.Tanto premesso, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 4 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01; Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861 - 01). 5.3.Si è affermato, al riguardo, che l'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. non attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal Pubblico Ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dalla impossibilità di un tempestivo intervento del P.M. Dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione (Sez. U, Raccah, cit.). 5.4.Sicché, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, Bevilacqua, cit.). 5.4.1.Si è quindi precisato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01). La questione, come si vedrà meglio più avanti (§§ 5.14 e segg.), si coniuga direttamente con l’ampiezza dell’obbligo motivazionale circa il fumus del reato ipotizzato e il rapporto di pertinenzialità del bene con il reato stesso, e con la considerazione che nessuno, nemmeno i giudici del riesame, ferma la 5 valutazione di sussistenza degli indizi di reato e della natura della res (corpo del reato o cosa ad esso pertinente), può arrogarsi il diritto di sindacare le scelte e le strategie investigative del pubblico ministero che costituiscono affare del titolare dell’azione penale, dominus in quanto tale delle indagini preliminari. 5.5.Inoltre, occorre considerare che il sindacato della Corte di cassazione sulle ragioni del vincolo probatorio può essere condotto negli stretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen. essendo il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. ammesso solo per violazione di legge. 5.6.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.7. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116 - 01, che ha ritenuto illegittimo il "visto si convalida" apposto dal pubblico ministero in calce al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, la motivazione che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario 6 logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.8.Nel caso di specie, la finalità probatoria del vincolo è giustificata da una motivazione che, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, non può essere definita assente o apparente;
né corrisponde a verità che il Tribunale del riesame ha avvertito la necessità di integrare la motivazione del decreto di convalida il quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, fa effettivamente (ed indistintamente) riferimento alla necessità di accertamenti di natura tecnica sul materiale sequestrato, non essendovi ragioni testuali per confinare tale esigenza investigativa ai soli rifiuti. 5.9.Peraltro, non è nemmeno vero che il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di convalida essendo sempre stato affermato che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 - 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881 - 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517 - 01). 5.10.Ciò che il tribunale del riesame non può fare è - come detto - sostituirsi al pubblico ministero nella individuazione delle esigenze probatorie che lo stesso pubblico ministero non ha indicato;
per converso non può sostituirsi al PM nella diversa valutazione delle esigenze probatorie che lo stesso pubblico ministero abbia effettivamente e positivamente indicato. 5.11.Per cui se, come nel caso di specie, il Pubblico ministero indica la necessità di sottoporre ad accertamenti tecnici il materiale sequestrato (e tra questo l’autocarro utilizzato per conferire i rifiuti) né il Tribunale del riesame, tantomeno la Corte di cassazione, possono sindacare tale scelta (non essendo consentito al Tribunale del riesame nemmeno indicare un termine entro il quale l’accertamento deve essere compiuto). Nè il provvedimento con il quale sia stato disposto il sequestro del bene da assoggettare ad accertamenti ed indagini di natura tecnica, può essere annullato per l'eccessiva durata della fase istruttoria in relazione alla mancata esecuzione della perizia tecnica (Sez. 5, n. 257 del 27/01/1984, Marchegiani, Rv. 163281 - 01; Sez. 3, n. 37137 del 05/07/2023, Crescentini, non mass.). In tema di sequestro probatorio, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie, 7 nemmeno la mancata indicazione di un termine di durata del vincolo incide sulla validità originaria del provvedimento, potendo semmai l'eccessivo ed ingiustificato protrarsi del sequestro abilitare l'interessato alla richiesta di revoca della misura, nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo (Sez. 2, n. 5650 del 28/01/2014, Puglisi, Rv. 258278 - 01; Sez. 1, n. 2247 dell’11/04/1995, Nuvoli, Rv. 201290 - 01). 5.12.La deduzione difensiva è dunque infondata avendo il Pubblico ministero ed il Tribunale del riesame dato conto, con motivazione tutt’altro che apparente o assente, delle ragioni investigative del vincolo. 5.13.Quanto al fumus, il Collegio ricorda, in primo luogo, che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. 5.14.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 del 8 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 5.15.Ora, i fatti descritti nell’ordinanza impugnata integrano l’astratta sussistenza del reato ipotizzato dal Pubblico ministero (concorso nella materiale realizzazione di una discarica abusiva) mentre l’affermazione difensiva che la polizia giudiziaria si era recata sul posto nella sola giornata del sequestro sollecita l’esame di atti asseritamente travisati e nemmeno allegati al ricorso (che in tal modo deduce un vizio di motivazione non ammesso per le ragioni indicate ai §§ 5.6-5.7). 5.16.Sul punto si rendono necessarie le ulteriori considerazioni che seguono. 5.17.Il "fumus" necessario (e sufficiente) per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmente disposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 239159 - 01; Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 2014, n.m.; la stessa sentenza ha altresì precisato che il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito;
nello stesso senso, in motivazione, Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Pedron). 5.18.Resta ferma la necessità che il decreto di convalida del sequestro sia emesso sulla base di una notizia di reato che, come nel caso di specie, può essere costituita anche dallo stesso verbale di sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 5.19.La notizia di reato è tale quando contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» (così, testualmente, l’art. 335, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a, n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, cd. Riforma Cartabia). 5.20.Determinatezza equivale a “non genericità” del fatto;
determinato è, dunque, il fatto esattamente, precisamente stabilito. E’ un requisito che esclude le denunzie cd. esplorative. Le circostanze di tempo e di luogo non concorrono alla determinatezza del fatto, non ne comportano, cioè, la “vaghezza”, non in senso codicistico, ma possono rendere determinato un fatto che altrimenti non sarebbe 9 tale. Anche l’ignoranza dell’autore del reato non concorre alla determinazione del fatto e, tuttavia, se la notizia che vi è stato un omicidio non rappresenta un fatto determinato perché ovunque, in ogni momento, in ogni parte del mondo potrebbe esservi stato un omicidio, la denunzia che una tale persona è autrice di un omicidio costituisce a tutti gli effetti una notizia di reato. E così, affermare che in una determinata città si spaccia la droga non equivale a rappresentare un fatto determinato, ma precisare che all’interno di un determinato condominio di un determinato quartiere si vende droga o che un determinato quartiere è una vera e propria piazza di spaccio è rappresentazione di un fatto determinato che impone l’iscrizione della notizia. Il fatto indeterminato (e tuttavia non inverosimile e astrattamente riconducibile ad una ipotesi di reato) non sollecita la verifica di fondatezza della notizia ma autorizza il pubblico ministero a compiere indagini finalizzate alla acquisizione della notizia stessa. 5.21.Il fatto, anche se determinato, non deve essere inverosimile;
l’inverosimiglianza deve essere intesa alla stregua di una non corrispondenza a vero immediatamente percepibile, senza che a tal fine sia necessario alcun atto di indagine. L’inverosimiglianza del fatto è tale, dunque, quando appaia ictu oculi evidente, sì che il pubblico ministero possa iscrivere la “pseudo-notizia” nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cd. mod. 45) e chiederne l’archiviazione senza la necessità di compiere alcun atto di indagine. 5.22.La astratta riconducibilità ad un’ipotesi incriminatrice è l’elemento qualificante la notizia di reato. 5.23.In ogni caso, la mancanza anche di uno solo dei tre requisiti deve essere immediatamente percepibile, deve risultare, cioè, dalla semplice lettura della notizia;
se la notizia soddisfa i requisiti previsti dal novellato art. 335, comma 1, deve essere iscritta e dalla data di ricezione decorrono i termini per il compimento dell’attività di indagine;
altrimenti si tratta di atto non costituente notizia di reato che il pubblico ministero potrà “gestire” come meglio crede: utilizzandola per acquisire la notizia di reato o chiedendone l’archiviazione. 5.24.Nel caso di specie, il decreto di convalida è stato emesso sulla base della comunicazione della notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto ben determinato, non inverosimile, astrattamente integrante la fattispecie contravvenzionale ipotizzata ed iscritta dal Pubblico ministero, una notizia di reato che legittimava sul piano formale l’adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare al procedimento cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti (qualifiche che i ricorrenti non contestano nemmeno). 5.25.Ora, ferma, come detto, la necessità della iscrizione della notizia di reato, non si può pretendere che il decreto di convalida di sequestro, siccome mezzo di assicurazione della prova acquisita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria con verbale che veicola la notizia di reato, contenga la compiuta 10 esposizione del fatto di reato per il quale si procede, non trattandosi di atto processuale destinato a portare a conoscenza del destinatario la natura e i motivi dell’accusa elevata a suo carico (art. 111, comma terzo, Cost.) e non essendovi, il più delle volte, ancora una accusa specificamente e compiutamente formulata (l’art. 6, § 3, lett. a, CEDU): il decreto di sequestro (e di convalida del sequestro) deve spiegare le ragioni dell’atto, non dell’accusa. 5.26.Sicchè, ferma la giurisprudenza sopra richiamata, occorre considerare che il fatto per il quale si procede costituisce, sopratutto nella fase iniziale delle indagini preliminari, un’ipotesi di lavoro tutta da verificare per cui, esclusa la possibilità di giustificare il decreto di convalida del sequestro con il solo richiamo al titolo del reato, non si può nemmeno pretendere che il pubblico ministero si spinga oltre la necessità di indicare il fatto a grandi linee, tanto più quando, come nel caso di specie, il provvedimento costituisce il primo atto di indagine posto in essere dal pubblico ministero a seguito della iscrizione della notizia di reato;
quel che conta è che la motivazione del decreto consenta di verificare che la violazione dei diritti patrimoniali e la materiale apprensione del bene siano effettivamente giustificate da un fatto astrattamente riconducibile ad un’ipotesi di reato, da una notizia di reato appunto, non dalla effettiva sussistenza di quest’ultimo. In questo senso, la motivazione del decreto di convalida del sequestro assolve alla funzione di rendere esplicite le basi legali dell’esercizio del potere (di sottrarre il bene), di consentire il controllo del fondamento legale di tale potere e, quindi, di accertare la effettiva pertinenza delle cose (eventualmente) sequestrate con l’ipotesi di reato per la quale si procede. 5.27.Il richiamo, nel decreto di convalida oggetto di odierno scrutinio, dello specifico atto di indagine contenente la notizia di reato che ha determinato l’iscrizione dei ricorrenti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per il titolo di reato indicato e la spiegazione, ancorché sintetica, della finalità investigativa del provvedimento adottato, sono sufficienti a consentire il controllo di legalità dell’operato del pubblico ministero avuto riguardo alla possibilità, della persona sottoposta alle indagini, di conoscere gli atti sulla cui base il provvedimento è stato emesso e di poter interloquire sulla legittimità della apposizione del vincolo. Nè, come detto, è possibile sindacare, nel merito, la decisione del Pubblico ministero di sottoporre il bene ad accertamenti tecnici che, se non irripetibili, non devono nemmeno essere comunicati agli indagati. 6.Le considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame degli altri due motivi. 6.1.Il secondo motivo è fondato posto che il Pubblico ministero ha qualificato il fatto e individuato le esigenze investigative nei termini sopra indicati, sicché il Tribunale non poteva autonomamente sostituirsi al PM e individuare una finalità 11 cautelare (special-preventiva) radicalmente diversa (per ragioni e finalità) da quella probatoria indicata dall’organo inquirente. 6.2.Tuttavia, l’errore nel quale è incorso il Tribunale nel ritenere applicabile l’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e la conseguente confisca obbligatoria dell’autocarro non produce alcuna conseguenza sulla legittimità dell’apprensione del bene stesso a fini probatori. Si tratta, pertanto, di errore non decisivo. 6.3.Il terzo motivo è invece manifestamente infondato perché, trattandosi di sequestro probatorio, non rilevano le esigenze cautelari di cui all’art. 321 cod. proc. pen., bensì le sole esigenze probatorie e si è già detto che il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia ad oggetto il corpo del reato. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO CA CI
Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 1.CO DA EL e SA ZI EL ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 10 dicembre 2024 del Tribunale di Vibo Valentia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19 ottobre 2024 del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale che aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria dell’autocarro tg. DR862KZ, intestato all’impresa di cui è titolare il EL e condotto dal EL, siccome ritenuto cosa pertinente al reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27658 Anno 2025 Presidente: CC LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/05/2025 2 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla finalità probatoria sottesa al vincolo reale e per insussistenza del fumus commissi delicti. 1.2.Con il secondo motivo deducono l’erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 256 e 259 d.lgs. n. 152 del 2006 avendo il tribunale giustificato il mantenimento del sequestro ipotizzando un reato (art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006) diverso da quello contestato (art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006). 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen. per omessa o apparente motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. 2.I ricorsi sono infondati. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 3.1.nei giorni precedenti il 17 ottobre 2024 i Carabinieri Forestali di Vibo Valentia avevano notato l’autocarro tg. DR862KZ di proprietà dell’impresa di Costruzioni Generali di EL geom. CO DA, impresa iscritta all’albo dei gestori ambientali, entrare carico e uscire scarico da una stradina interpoderale sita in Briatico, frazione Paradisoni, loc. Abate Sciconi;
3.2.per tale ragione, il 17 ottobre 2024 era stato effettuato un sopralluogo e percorrendo la stradina in questione la polizia giudiziaria era arrivata ad un terreno che era stato adibito a discarica abusiva di rifiuti speciali edili di demolizione e costruzione, rifiuti ferrosi, blocchi di cemento, rifiuti plastici, scorie di mattoni, parti di mobili in legno, rifiuti tutti miscelati con terre da scavo;
3.3.in particolare, l’area interessata allo smaltimento era estesa 300 metri quadrati il cumulo era alto 12 metri e conteneva 3250 metri cubi di rifiuti misti a terre da scavo, rifiuti che in parte erano stati spianati, costituendo una sorta di piazzale, in parte erano stati riversati nella scarpata limitrofa;
3.4. l’autocarro in questione, condotto da SA ZI DA, operaio dipendente del Mennella, era stato colto mentre stata scaricando;
3.5.
per questi motivi
la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro probatorio di iniziativa dell’area e dell’autocarro; 3.6.con decreto del 19 luglio 2024 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro ritenuto necessario per assicurare le fonti di prova dei reati in contestazione (artt. 110 cod. pen., 192, 208, 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 3 2006), per proseguire le indagini «espletando ogni utile accertamento - anche di carattere tecnico - volto a stabilire caratteristiche, provenienza e titolarità del materiale in sequestro, fornire adeguato riscontro materiale alle risultanze investigative finora ottenute». 4.Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale ha osservato che: 4.1.gli elementi indicati dal Pubblico ministero sono idonei a ritenere l’astratta configurabilità del reato per il quale si procede considerata l’effettiva esistenza (almeno indiziaria) della discarica e la condotta tenuta dal dipendente dell’impresa colto nell’atto di scaricare i rifiuti;
4.2.sussiste perciò il fumus del reato ipotizzato;
4.3.le esigenze probatorie risultano adeguatamente indicate nelle finalità investigative rappresentate dal Pubblico ministero nel decreto di convalida e dalla ivi specificata necessità di sottoporre l’autocarro ad accertamenti tecnici;
4.4.il periculum in mora è concreto perché la libera disponibilità del bene potrebbe aggravare le conseguenze del reato;
4.5.inoltre, poiché l’art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006 impone la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la realizzazione dei reati in questione, la sua restituzione non è comunque possibile ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 5.Il primo motivo è infondato. 5.1.Va in primo luogo ribadito che, trattandosi di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde da quello alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha il diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Krya, Rv. 277314 - 01; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01; Sez. 3, n. 17726 del 13/02/2025, Leanza, non mass.; Sez. 3, n. 830 del 21/11/2024, dep. 2025, Bastioli, non mass.; Sez. 3, n. 18382 del 10/04/2024, Lezzi, non mass.; Sez. 3, n. 32649 del 29/03/2023, Rago, non mass.). Dunque, il EL aveva (ed ha) interesse a coltivare il riesame e l’odierno ricorso pur non essendo il proprietario dell’autocarro sequestrato e pur non avendo diritto alla sua restituzione. 5.2.Tanto premesso, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 4 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01; Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861 - 01). 5.3.Si è affermato, al riguardo, che l'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. non attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal Pubblico Ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dalla impossibilità di un tempestivo intervento del P.M. Dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione (Sez. U, Raccah, cit.). 5.4.Sicché, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, Bevilacqua, cit.). 5.4.1.Si è quindi precisato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 - 01). La questione, come si vedrà meglio più avanti (§§ 5.14 e segg.), si coniuga direttamente con l’ampiezza dell’obbligo motivazionale circa il fumus del reato ipotizzato e il rapporto di pertinenzialità del bene con il reato stesso, e con la considerazione che nessuno, nemmeno i giudici del riesame, ferma la 5 valutazione di sussistenza degli indizi di reato e della natura della res (corpo del reato o cosa ad esso pertinente), può arrogarsi il diritto di sindacare le scelte e le strategie investigative del pubblico ministero che costituiscono affare del titolare dell’azione penale, dominus in quanto tale delle indagini preliminari. 5.5.Inoltre, occorre considerare che il sindacato della Corte di cassazione sulle ragioni del vincolo probatorio può essere condotto negli stretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen. essendo il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. ammesso solo per violazione di legge. 5.6.Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.7. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116 - 01, che ha ritenuto illegittimo il "visto si convalida" apposto dal pubblico ministero in calce al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, la motivazione che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario 6 logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.8.Nel caso di specie, la finalità probatoria del vincolo è giustificata da una motivazione che, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, non può essere definita assente o apparente;
né corrisponde a verità che il Tribunale del riesame ha avvertito la necessità di integrare la motivazione del decreto di convalida il quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, fa effettivamente (ed indistintamente) riferimento alla necessità di accertamenti di natura tecnica sul materiale sequestrato, non essendovi ragioni testuali per confinare tale esigenza investigativa ai soli rifiuti. 5.9.Peraltro, non è nemmeno vero che il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di convalida essendo sempre stato affermato che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 - 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881 - 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517 - 01). 5.10.Ciò che il tribunale del riesame non può fare è - come detto - sostituirsi al pubblico ministero nella individuazione delle esigenze probatorie che lo stesso pubblico ministero non ha indicato;
per converso non può sostituirsi al PM nella diversa valutazione delle esigenze probatorie che lo stesso pubblico ministero abbia effettivamente e positivamente indicato. 5.11.Per cui se, come nel caso di specie, il Pubblico ministero indica la necessità di sottoporre ad accertamenti tecnici il materiale sequestrato (e tra questo l’autocarro utilizzato per conferire i rifiuti) né il Tribunale del riesame, tantomeno la Corte di cassazione, possono sindacare tale scelta (non essendo consentito al Tribunale del riesame nemmeno indicare un termine entro il quale l’accertamento deve essere compiuto). Nè il provvedimento con il quale sia stato disposto il sequestro del bene da assoggettare ad accertamenti ed indagini di natura tecnica, può essere annullato per l'eccessiva durata della fase istruttoria in relazione alla mancata esecuzione della perizia tecnica (Sez. 5, n. 257 del 27/01/1984, Marchegiani, Rv. 163281 - 01; Sez. 3, n. 37137 del 05/07/2023, Crescentini, non mass.). In tema di sequestro probatorio, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie, 7 nemmeno la mancata indicazione di un termine di durata del vincolo incide sulla validità originaria del provvedimento, potendo semmai l'eccessivo ed ingiustificato protrarsi del sequestro abilitare l'interessato alla richiesta di revoca della misura, nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo (Sez. 2, n. 5650 del 28/01/2014, Puglisi, Rv. 258278 - 01; Sez. 1, n. 2247 dell’11/04/1995, Nuvoli, Rv. 201290 - 01). 5.12.La deduzione difensiva è dunque infondata avendo il Pubblico ministero ed il Tribunale del riesame dato conto, con motivazione tutt’altro che apparente o assente, delle ragioni investigative del vincolo. 5.13.Quanto al fumus, il Collegio ricorda, in primo luogo, che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. 5.14.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 del 8 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 5.15.Ora, i fatti descritti nell’ordinanza impugnata integrano l’astratta sussistenza del reato ipotizzato dal Pubblico ministero (concorso nella materiale realizzazione di una discarica abusiva) mentre l’affermazione difensiva che la polizia giudiziaria si era recata sul posto nella sola giornata del sequestro sollecita l’esame di atti asseritamente travisati e nemmeno allegati al ricorso (che in tal modo deduce un vizio di motivazione non ammesso per le ragioni indicate ai §§ 5.6-5.7). 5.16.Sul punto si rendono necessarie le ulteriori considerazioni che seguono. 5.17.Il "fumus" necessario (e sufficiente) per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il sequestro è ritualmente disposto (e convalidato) anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici (Sez. 3, n. 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Penco, Rv. 239159 - 01; Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 2014, n.m.; la stessa sentenza ha altresì precisato che il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito;
nello stesso senso, in motivazione, Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Pedron). 5.18.Resta ferma la necessità che il decreto di convalida del sequestro sia emesso sulla base di una notizia di reato che, come nel caso di specie, può essere costituita anche dallo stesso verbale di sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 5.19.La notizia di reato è tale quando contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» (così, testualmente, l’art. 335, comma 1, cod. proc. pen., modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a, n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, cd. Riforma Cartabia). 5.20.Determinatezza equivale a “non genericità” del fatto;
determinato è, dunque, il fatto esattamente, precisamente stabilito. E’ un requisito che esclude le denunzie cd. esplorative. Le circostanze di tempo e di luogo non concorrono alla determinatezza del fatto, non ne comportano, cioè, la “vaghezza”, non in senso codicistico, ma possono rendere determinato un fatto che altrimenti non sarebbe 9 tale. Anche l’ignoranza dell’autore del reato non concorre alla determinazione del fatto e, tuttavia, se la notizia che vi è stato un omicidio non rappresenta un fatto determinato perché ovunque, in ogni momento, in ogni parte del mondo potrebbe esservi stato un omicidio, la denunzia che una tale persona è autrice di un omicidio costituisce a tutti gli effetti una notizia di reato. E così, affermare che in una determinata città si spaccia la droga non equivale a rappresentare un fatto determinato, ma precisare che all’interno di un determinato condominio di un determinato quartiere si vende droga o che un determinato quartiere è una vera e propria piazza di spaccio è rappresentazione di un fatto determinato che impone l’iscrizione della notizia. Il fatto indeterminato (e tuttavia non inverosimile e astrattamente riconducibile ad una ipotesi di reato) non sollecita la verifica di fondatezza della notizia ma autorizza il pubblico ministero a compiere indagini finalizzate alla acquisizione della notizia stessa. 5.21.Il fatto, anche se determinato, non deve essere inverosimile;
l’inverosimiglianza deve essere intesa alla stregua di una non corrispondenza a vero immediatamente percepibile, senza che a tal fine sia necessario alcun atto di indagine. L’inverosimiglianza del fatto è tale, dunque, quando appaia ictu oculi evidente, sì che il pubblico ministero possa iscrivere la “pseudo-notizia” nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cd. mod. 45) e chiederne l’archiviazione senza la necessità di compiere alcun atto di indagine. 5.22.La astratta riconducibilità ad un’ipotesi incriminatrice è l’elemento qualificante la notizia di reato. 5.23.In ogni caso, la mancanza anche di uno solo dei tre requisiti deve essere immediatamente percepibile, deve risultare, cioè, dalla semplice lettura della notizia;
se la notizia soddisfa i requisiti previsti dal novellato art. 335, comma 1, deve essere iscritta e dalla data di ricezione decorrono i termini per il compimento dell’attività di indagine;
altrimenti si tratta di atto non costituente notizia di reato che il pubblico ministero potrà “gestire” come meglio crede: utilizzandola per acquisire la notizia di reato o chiedendone l’archiviazione. 5.24.Nel caso di specie, il decreto di convalida è stato emesso sulla base della comunicazione della notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto ben determinato, non inverosimile, astrattamente integrante la fattispecie contravvenzionale ipotizzata ed iscritta dal Pubblico ministero, una notizia di reato che legittimava sul piano formale l’adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare al procedimento cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti (qualifiche che i ricorrenti non contestano nemmeno). 5.25.Ora, ferma, come detto, la necessità della iscrizione della notizia di reato, non si può pretendere che il decreto di convalida di sequestro, siccome mezzo di assicurazione della prova acquisita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria con verbale che veicola la notizia di reato, contenga la compiuta 10 esposizione del fatto di reato per il quale si procede, non trattandosi di atto processuale destinato a portare a conoscenza del destinatario la natura e i motivi dell’accusa elevata a suo carico (art. 111, comma terzo, Cost.) e non essendovi, il più delle volte, ancora una accusa specificamente e compiutamente formulata (l’art. 6, § 3, lett. a, CEDU): il decreto di sequestro (e di convalida del sequestro) deve spiegare le ragioni dell’atto, non dell’accusa. 5.26.Sicchè, ferma la giurisprudenza sopra richiamata, occorre considerare che il fatto per il quale si procede costituisce, sopratutto nella fase iniziale delle indagini preliminari, un’ipotesi di lavoro tutta da verificare per cui, esclusa la possibilità di giustificare il decreto di convalida del sequestro con il solo richiamo al titolo del reato, non si può nemmeno pretendere che il pubblico ministero si spinga oltre la necessità di indicare il fatto a grandi linee, tanto più quando, come nel caso di specie, il provvedimento costituisce il primo atto di indagine posto in essere dal pubblico ministero a seguito della iscrizione della notizia di reato;
quel che conta è che la motivazione del decreto consenta di verificare che la violazione dei diritti patrimoniali e la materiale apprensione del bene siano effettivamente giustificate da un fatto astrattamente riconducibile ad un’ipotesi di reato, da una notizia di reato appunto, non dalla effettiva sussistenza di quest’ultimo. In questo senso, la motivazione del decreto di convalida del sequestro assolve alla funzione di rendere esplicite le basi legali dell’esercizio del potere (di sottrarre il bene), di consentire il controllo del fondamento legale di tale potere e, quindi, di accertare la effettiva pertinenza delle cose (eventualmente) sequestrate con l’ipotesi di reato per la quale si procede. 5.27.Il richiamo, nel decreto di convalida oggetto di odierno scrutinio, dello specifico atto di indagine contenente la notizia di reato che ha determinato l’iscrizione dei ricorrenti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per il titolo di reato indicato e la spiegazione, ancorché sintetica, della finalità investigativa del provvedimento adottato, sono sufficienti a consentire il controllo di legalità dell’operato del pubblico ministero avuto riguardo alla possibilità, della persona sottoposta alle indagini, di conoscere gli atti sulla cui base il provvedimento è stato emesso e di poter interloquire sulla legittimità della apposizione del vincolo. Nè, come detto, è possibile sindacare, nel merito, la decisione del Pubblico ministero di sottoporre il bene ad accertamenti tecnici che, se non irripetibili, non devono nemmeno essere comunicati agli indagati. 6.Le considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame degli altri due motivi. 6.1.Il secondo motivo è fondato posto che il Pubblico ministero ha qualificato il fatto e individuato le esigenze investigative nei termini sopra indicati, sicché il Tribunale non poteva autonomamente sostituirsi al PM e individuare una finalità 11 cautelare (special-preventiva) radicalmente diversa (per ragioni e finalità) da quella probatoria indicata dall’organo inquirente. 6.2.Tuttavia, l’errore nel quale è incorso il Tribunale nel ritenere applicabile l’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 e la conseguente confisca obbligatoria dell’autocarro non produce alcuna conseguenza sulla legittimità dell’apprensione del bene stesso a fini probatori. Si tratta, pertanto, di errore non decisivo. 6.3.Il terzo motivo è invece manifestamente infondato perché, trattandosi di sequestro probatorio, non rilevano le esigenze cautelari di cui all’art. 321 cod. proc. pen., bensì le sole esigenze probatorie e si è già detto che il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia ad oggetto il corpo del reato. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO CA CI