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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3063 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. LABATE FRANCO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA
Resistente
NONCHE'
CP_2
con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi, al Parte_1
fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare che, solo in conseguenza della sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro n.2680/2010 , il sig.
è stato reso edotto del proprio diritto alla rivalutazione, alla luce della legge n.257/92 dei Pt_1
periodi di contribuzione maturati a fine pensionistici, e che tale mancata conoscenza è dipesa dall'omesso riscontro da parte dell' e dell' delle richieste dallo stesso avanzate per il CP_1 CP_2
riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali;
2)dichiarare l' e l' , ciascuno per il CP_1 CP_2
rispettivo titolo e per le ragioni sopra indicate, tenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal ricorrente per il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia, o in via subordinata, da liquidarsi in via equitativa giusta artt. 1173 e 2043 c.c., oltre alla sommatoria dei ratei di pensione quanti il ricorrente ne avrebbe percepiti se la rivalutazione fosse stata accordata all'epoca della domanda (14-6-2005) sino al giorno effettivo del pensionamento 31.12.2011; 3)condannare l' e l' , ciascuno per il CP_1 CP_2
rispettivo titolo e con vincolo solidale, per le ragioni sopra indicate, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal ricorrente per il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia o, in via subordinata, da liquidarsi in via equitativa giusta artt. 1173 e 2043 c.c., oltre alla sommatoria dei ratei di pensione quanti il ricorrente ne avrebbe percepiti se la rivalutazione fosse stata accordata all'epoca della domanda 14-6-2005) sino al giorno effettivo del pensionamento 31.12.2011; 4)dichiarare il diritto del ricorrente, avendone maturato i requisiti alla data dell'1-1-2006, al pensionamento anticipato con tutti i benefici contemplati con riferimento alla normativa vigente all'epoca; 5)condannare gli istituti resistenti, ciascuno per il rispettivo titolo e con vincolo solidale, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con accessori, per la cui quantificazione ci si rimette alle determinazioni dell'Onorevole
Giudicante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, l'istante deduceva che, con sentenza passata in giudicato n. 2680/2010 del 10-10-2010 CP_ del Tribunale di Brindisi, l' veniva condannato al ricalcolo della situazione contributiva con l'applicazione della maggiorazione (per il periodo dal 15-5-1978 al 31-12-1992) prevista per l'esposizione ad amianto del ricorrente avvenuta durante la sua attività lavorativa quale dipendente
Enel presso la Centrale Termoelettrica Brindisi Nord dal 1-4-1975 al 31-12-2011; pertanto, già alla data del 1.1.2006 l'odierno istante avrebbe maturato il diritto ad essere posto in pensione, secondo le norme previgenti, e cessare l'attività lavorativa;
purtuttavia, solo nel 2010, a seguito del detto giudizio e con la predetta sentenza, al ricorrente veniva riconosciuto il proprio diritto alla rivalutazione dei periodi di contribuzione che l' convenuto non aveva computato in maniera corretta (neanche CP_3
a fronte di apposita istanza avanzata in data 14-6-2005), alla luce della Legge n. 257/92 che prevedeva l'applicazione della normativa previgente della legge n. 122/2010, ossia il trasferimento gratuito della posizione assicurativa dal fondo elettrici all'assicurazione generale obbligatoria;
a causa del diniego
CP_ dell' e dell' soggiungeva il sig di essere stato costretto a versare somme non CP_2 Pt_1
dovute per il riconoscimento della propria posizione assicurativa dal fondo elettrici al FLPB;
non solo, per raggiungere la pensione, l'odierno istante, si vedeva altresì costretto a lavorare per tanti altri anni, ovvero fino al 31.12.2011 con notevole pregiudizio, patrimoniale e non, per la propria persona. CP_ Soggiungeva, infine, il ricorrente, di aver invitato, in data 11-2-2016, l' e l' a stipulare una CP_2
convenzione di negoziazione assistita ex D.Lgs n.132/14 senza avere riscontro alcuno.
Alla stregua delle superiori argomentazioni il sig. chiedeva il risarcimento dei danni tutti Pt_1
patiti per illegittima condotta degli enti previdenziali in epigrafe, stante il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
Avverso tale domanda resistevano entrambi gli enti convenuti: eccependo preliminarmente il CP_2
difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione della domanda;
nel merito contestava
CP_ in fatto ed in diritto gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto. Quanto ad lamentava:
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dei ratei pensionistici dal 1/1/2006-
01/01/2012; l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto, e/o in via subordinata, applicarsi la l. 412/1991 art.- 16 comma 6.
All'udienza odierna il legale della ricorrente rilevava a verbale l'intervenuta volontà del ricorrente di rinunciare agli atti del giudizio non avendo interesse al prosieguo, come da atto di rinuncia depositato
CP_ telematicamente in data 16.01.2025, con compensazione delle spese di lite;
ed si CP_2 associavano alla richiesta;
il Giudice, all'esito, decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- il procuratore del ricorrente ha rilevato l'intervenuta volontà di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. Istanza di rinuncia al giudizio depositata telematicamente in data 16.01.2025)
CP_ ed e hanno dichiarato di aderire alle richieste di parte ricorrente;
CP_2
- nel caso di specie, avendo le parti concordemente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Non vi sono motivi per discostarsi dalla volontà delle parti di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 11/02/2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3063 2022
TRA
Parte_1 con l'avv. LABATE FRANCO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA
Resistente
NONCHE'
CP_2
con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi, al Parte_1
fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare che, solo in conseguenza della sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro n.2680/2010 , il sig.
è stato reso edotto del proprio diritto alla rivalutazione, alla luce della legge n.257/92 dei Pt_1
periodi di contribuzione maturati a fine pensionistici, e che tale mancata conoscenza è dipesa dall'omesso riscontro da parte dell' e dell' delle richieste dallo stesso avanzate per il CP_1 CP_2
riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali;
2)dichiarare l' e l' , ciascuno per il CP_1 CP_2
rispettivo titolo e per le ragioni sopra indicate, tenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal ricorrente per il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia, o in via subordinata, da liquidarsi in via equitativa giusta artt. 1173 e 2043 c.c., oltre alla sommatoria dei ratei di pensione quanti il ricorrente ne avrebbe percepiti se la rivalutazione fosse stata accordata all'epoca della domanda (14-6-2005) sino al giorno effettivo del pensionamento 31.12.2011; 3)condannare l' e l' , ciascuno per il CP_1 CP_2
rispettivo titolo e con vincolo solidale, per le ragioni sopra indicate, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal ricorrente per il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata di giustizia o, in via subordinata, da liquidarsi in via equitativa giusta artt. 1173 e 2043 c.c., oltre alla sommatoria dei ratei di pensione quanti il ricorrente ne avrebbe percepiti se la rivalutazione fosse stata accordata all'epoca della domanda 14-6-2005) sino al giorno effettivo del pensionamento 31.12.2011; 4)dichiarare il diritto del ricorrente, avendone maturato i requisiti alla data dell'1-1-2006, al pensionamento anticipato con tutti i benefici contemplati con riferimento alla normativa vigente all'epoca; 5)condannare gli istituti resistenti, ciascuno per il rispettivo titolo e con vincolo solidale, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con accessori, per la cui quantificazione ci si rimette alle determinazioni dell'Onorevole
Giudicante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, l'istante deduceva che, con sentenza passata in giudicato n. 2680/2010 del 10-10-2010 CP_ del Tribunale di Brindisi, l' veniva condannato al ricalcolo della situazione contributiva con l'applicazione della maggiorazione (per il periodo dal 15-5-1978 al 31-12-1992) prevista per l'esposizione ad amianto del ricorrente avvenuta durante la sua attività lavorativa quale dipendente
Enel presso la Centrale Termoelettrica Brindisi Nord dal 1-4-1975 al 31-12-2011; pertanto, già alla data del 1.1.2006 l'odierno istante avrebbe maturato il diritto ad essere posto in pensione, secondo le norme previgenti, e cessare l'attività lavorativa;
purtuttavia, solo nel 2010, a seguito del detto giudizio e con la predetta sentenza, al ricorrente veniva riconosciuto il proprio diritto alla rivalutazione dei periodi di contribuzione che l' convenuto non aveva computato in maniera corretta (neanche CP_3
a fronte di apposita istanza avanzata in data 14-6-2005), alla luce della Legge n. 257/92 che prevedeva l'applicazione della normativa previgente della legge n. 122/2010, ossia il trasferimento gratuito della posizione assicurativa dal fondo elettrici all'assicurazione generale obbligatoria;
a causa del diniego
CP_ dell' e dell' soggiungeva il sig di essere stato costretto a versare somme non CP_2 Pt_1
dovute per il riconoscimento della propria posizione assicurativa dal fondo elettrici al FLPB;
non solo, per raggiungere la pensione, l'odierno istante, si vedeva altresì costretto a lavorare per tanti altri anni, ovvero fino al 31.12.2011 con notevole pregiudizio, patrimoniale e non, per la propria persona. CP_ Soggiungeva, infine, il ricorrente, di aver invitato, in data 11-2-2016, l' e l' a stipulare una CP_2
convenzione di negoziazione assistita ex D.Lgs n.132/14 senza avere riscontro alcuno.
Alla stregua delle superiori argomentazioni il sig. chiedeva il risarcimento dei danni tutti Pt_1
patiti per illegittima condotta degli enti previdenziali in epigrafe, stante il tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
Avverso tale domanda resistevano entrambi gli enti convenuti: eccependo preliminarmente il CP_2
difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione della domanda;
nel merito contestava
CP_ in fatto ed in diritto gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto. Quanto ad lamentava:
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dei ratei pensionistici dal 1/1/2006-
01/01/2012; l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto, e/o in via subordinata, applicarsi la l. 412/1991 art.- 16 comma 6.
All'udienza odierna il legale della ricorrente rilevava a verbale l'intervenuta volontà del ricorrente di rinunciare agli atti del giudizio non avendo interesse al prosieguo, come da atto di rinuncia depositato
CP_ telematicamente in data 16.01.2025, con compensazione delle spese di lite;
ed si CP_2 associavano alla richiesta;
il Giudice, all'esito, decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- il procuratore del ricorrente ha rilevato l'intervenuta volontà di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione e/o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. Istanza di rinuncia al giudizio depositata telematicamente in data 16.01.2025)
CP_ ed e hanno dichiarato di aderire alle richieste di parte ricorrente;
CP_2
- nel caso di specie, avendo le parti concordemente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Non vi sono motivi per discostarsi dalla volontà delle parti di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 11/02/2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)