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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/08/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
tN. R.G. 5375/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5375/2017 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Monti Parte_1 Parte_2
Salvatore, giusta procura in atti;
- attori opponenti- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Angelo Michele Abbattista e
Vincenzo Matera, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Francesca Roberta D'Attolico, giusta procura in atti;
(già , Controparte_3 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Abbinante Nicola, giusta procura in atti;
- convenuti opposti- nonché nei confronti di
unipersonale-, e, per essa, quale mandataria, Controparte_5
(già , in Controparte_6 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Michele
Abbattista, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesca Roberta D'Attolico, giusta procura in atti;
-intervenuti ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 05/02/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione – Parte_2 iscritta al n. 662/2014 R.G.E. – già spiegata dinanzi al G.E. dagli esecutati, denunciando l'usurarietà dei tassi usurari rispettivamente previsti dal contratto di mutuo ipotecario n. rep. 168.852/ n. racc. 32.886 concesso dalla
[...] in data 10/6/2009 – posto a fondamento Controparte_1 CP_1 dell'atto di precetto notificato dall'istituto di credito per l'importo di euro
118.505,23 a seguito di rate impagate alla base della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine da cui ha preso avvio l'azione esecutiva
– e dal contratto di mutuo fondiario n. 162710 stipulato il 25/06/2003 – posto a fondamento dell'atto di intervento spiegato dalla in forza Controparte_2 del vantato credito di euro 296.402,82 a seguito di rate impagate –, nonché
l'illegittimità – per contrarietà all'art. 53 d.l. 69/2013 – dell'atto di intervento spiegato, nella medesima procedura esecutiva, da CP_4 CP_2 instando per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione di interessi, la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti e pagina 2 di 13 la conseguente declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva, con condanna degli istituti di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti.
III. – Costituendosi in giudizio, i convenuti opposti hanno chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
IV. – La causa, istruita con produzioni documentali di parte, nonché con la c.t.u. del dott. (relazione del 18/06/2021), e contraddistinta Persona_1 dagli interventi ex art. 110 c.p.c. di e Controparte_5 [...]
attuali titolari dei crediti rispettivamente azionati Controparte_8 in executivis dalla e dalla è Controparte_1 Controparte_2 stata riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
V. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
V.1. – In primo luogo, i debitori esecutati sollevano il motivo della nullità dei contratti di mutuo in quanto affetti da usura oggettiva.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u., alle cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositate il 18/6/2021, questo Giudice ritiene, condividendole, di doversi integralmente richiamare, siccome puntuali, complete ed esaustive, oltre che esenti da vizi logici e di metodo.
In particolare, il C.t.u., sulla base delle analisi documentali e tecnico- contabili compiute, partendo dai criteri computistici stabiliti nelle Istruzioni della
Banca d'Italia del 13/01/2021, ha invero correttamente individuato, per ciascuno dei due mutui oggetto di accertamento, il TEG contrattuale relativo agli interessi corrispettivi, includendo nel conteggio, oltre a questi ultimi secondo il tasso pattuito in contratto, le spese direttamente collegate all'erogazione del mutuo ed escludendo dal computo la commissione di estinzione anticipata.
In aggiunta, ha computato il TEG contrattuale relativo agli interessi moratori, utilizzando la stessa metodologia, tenendo conto del tasso pattuito in contratto.
In base ai criteri di calcolo su illustrati, il C.t.u. ha così concluso:
pagina 3 di 13 - “
1. il TEG relativo alle condizioni corrispettive, comprensivo di tutte le spese collegate all'erogazione del mutuo, ad esclusione di imposte e tasse nonché della commissione per estinzione anticipata risulta:
• con riferimento al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03 di € 350.000 intrattenuto con pari al 3,813%, valore inferiore alla soglia CP_2 prevista per la Categoria “Mutui ipotecari”, che è pari, nel II trim. '03, al
7,185%9 (cfr. Tavola 3);
• con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di €
120.000 intrattenuto con pari a 5,67%, valore Controparte_1 inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”, che è pari, nel II trim. '09, al 6,63%10 (cfr. Tavola 4).
1. il tasso di mora contrattuale, confrontato al T.S.U. ottenuto sommando la maggiorazione media di mora del 2,1% al TEGM previsto alla stipula, che è stato
a sua volta aumentato della metà (50%) per ottenere il tasso soglia complessivo di maggiorazione media di mora, risulta:
• con riferimento al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03 di € 350.000 intrattenuto con pari a 5,705% valore inferiore alla soglia CP_2 prevista per la Categoria “Mutui ipotecari” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente nel II trim. '03, al tasso del 10,335%;
• con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di € 12
0.000 intrattenuto con pari a 9,30% valore inferiore Controparte_1 alla soglia prevista per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente nel II trim. '09, al tasso del 9,78%”.
Il C.T.U. non ha dunque riscontrato alcuna violazione della normativa antiusura, né per quanto concerne le condizioni corrispettive né quelle moratorie, escludendo dunque la necessità di operare alcuna rettifica per usura all'importo dovuto in dipendenza dei due contratti, evidenziando, infine, che sulla base della documentazione contabile in atti: “-per il mutuo n. 30055 del 20/06/03 di €
350.000 intrattenuto dai sigg. e con Parte_1 Parte_2 CP_2
pagina 4 di 13 (ex il prospetto contabile delle rate impagate CP_2 Controparte_9 versato in atti documenta la formazione dell'importo di € 296.402,82 preteso giudizialmente dall'intermediario, pari ad € 173.582,32 per capitale residuo ed €
94.485,41 a titolo di importi scaduti e impagati (di cui € 23.461,45 per le rate n.
28, 29, 30 e 31 sospese e impagate, € 98.988,22 per le rate dalla n. 32 alla n. 48 scadute e impagate ed € 370,83 per interessi sulla rata n. 49 in scadenza al
19/05/15); -per il mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di € 120.000 intrattenuto dai sigg. e con l'importo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 preteso giudizialmente dal l'intermediario , pari ad € 118.505,23 risulta documentato in atti e corrisponde all'importo dovuto alla scadenza della rata n.
56, considerando le n. 32 rate scadute e impagate (€ 41.294,72 più € 194,37 a titolo di interessi maturati fino al 17/03/14 ed € 60,00 a titolo di spese insolute), i relativi interessi di mora al tasso contrattuale (€ 5.151,02) ed il capitale residuo alla risoluzione (€ 71.805,12)”.
Inoltre, a differenza di quanto opinato dalla parte opponente, ai fini della verifica in questione, il C.T.U., in stretta aderenza al quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico peritale, ha espressamente considerato, con riguardo al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03, “tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le sole spese di istruttoria pari a € 1.750, non avendo riscontrato in contratto la pattuizione di ulteriori oneri e non essendo prevista alcuna penale di risoluzione” nonché alcun compenso di mediazione (evidenziando, al riguardo, che, benché all'art. 12 del contratto si conviene che parte mutuataria debba obbligarsi a tenere assicurati contro i rischi di incendio e simili i beni oggetto della garanzia, “tuttavia non si riscontra in atti il contratto di polizza né tantomeno si ha evidenza in atti di alcun versamento a titolo di spese assicurative da parte del mutuatario”), mentre, con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del
10/06/09, sono state prese in esame, “tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le spese di istruttoria pari a € 300, la commissione una tantum pari a €
300 nonché le spese assicurative pari ad € 663 previste nel documento di sintesi allegato al contratto”, non riscontrando, anche per tale rapporto, la pattuizione pagina 5 di 13 della penale di risoluzione per inadempimento, né la previsione o il pagamento di alcun compenso di mediazione.
Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili, non avendosi alcuna evidenza documentale della assertivamente dedotta penale di risoluzione per inadempimento, inquadrata dall'opponente nei termini di una commissione di estinzione anticipata coattiva.
Di tanto, infatti, non vi è traccia, in particolare, nell'invocato documento di sintesi allegato al mutuo concluso nel 2003, né nella richiamata clausola di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 2009 (che si limita a regolare le ipotesi di decadenza o risoluzione del contratto per fatto imputabile al mutuatario, prevedendone le conseguenze in termini di rimborso del credito per capitale e interessi, anche di mora – regolati dall'art. 3 lett. f) del citato contratto –, senza tuttavia fare riferimento alla commissione di estinzione anticipata, separatamente pattuita, per la sola ipotesi di rimborso anticipato del mutuo rispetto al termine convenuto, dall'art. 3 lett. i) del medesimo contratto).
In ogni caso, va osservato che la funzione della penale prevista per il caso di anticipata estinzione o di risoluzione per inadempimento del mutuo è quella di assicurare al mutuante un ristoro forfetario che compensi la perdita degli interessi corrispettivi connessi al normale ammortamento del mutuo, allorquando il rapporto si risolva anticipatamente. Trattasi, dunque, di un onere meramente eventuale, la cui insorgenza a rigore si colloca al di fuori della corrispettività cui fa riferimento la normativa anti-usura, dal momento che non può essere annoverato tra i “costi” del finanziamento. Infatti, tale commissione non è funzionalmente collegata all'erogazione del credito, sub specie di corrispettivo spettante alla banca per la messa a disposizione di liquidità.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico del contraente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento (Cass., n. 18037 del 2024).
pagina 6 di 13 La penale prevista per l'inadempimento ha infatti una funzione affatto diversa da quella svolta dagli interessi quali corrispettivo del denaro, ed è infatti soggetta a diverso rimedio (cfr. Cass., n. 29253 del 2023).
Né è possibile ricostruire il taeg contrattuale mediante la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e penale di estinzione anticipata o di risoluzione.
Ed infatti, come si è detto, quest'ultimo è un onere destinato ad operare in via sostitutiva rispetto all'interesse corrispettivo, al precipuo scopo di remunerare la banca per la perdita dell'interesse periodico previsto dal piano di ammortamento,
e va applicato sul capitale residuo da rimborsare immediatamente, senza rateazione. Interessi corrispettivi e penale di risoluzione o estinzione anticipata non possono, quindi, coesistere, ragion per cui sarebbe logicamente e metodologicamente errato cumulare i relativi tassi.
Del pari, non è possibile ricostruire il costo del contratto di mutuo, da raffrontare al valore del tasso soglia anti-usura, mediante la sommatoria tra interesse di mora e penale prevista in caso di estinzione anticipata o risoluzione per inadempimento, trattandosi di oneri del tutto alternativi fra loro. Invero, non può giammai verificarsi l'eventualità che il mutuatario si trovi a dover pagare cumulativamente l'interesse di mora e la penale di risoluzione per inadempimento o di estinzione anticipata, poiché, nel momento in cui viene esercitato il diritto potestativo di estinzione anticipata, con insorgenza del relativo onere, viene meno la pretesa, peraltro solo eventualmente già maturata, al pagamento degli interessi di mora per il ritardato adempimento, mentre la commissione di estinzione anticipata si applicherà sul solo capitale residuo ed anticipatamente restituito. Allo stesso modo, in caso di risoluzione per inadempimento, va considerato che l'eventuale penale andrà applicata non già sui ratei già scaduti –
e sui quali sono maturati gli interessi di mora – bensì sul solo capitale residuo, da restituire immediatamente.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata c.d. volontaria, deve ribadirsi, che per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio, tale commissione non può farsi rientrare nella formula del
TEG ai fini del computo usurario: si tratta infatti di un corrispettivo per il diritto di pagina 7 di 13 recesso riconosciuto in favore del mutuatario e quindi non di una commissione o remunerazione in corrispettivo del denaro mutuato, ovvero collegata all'erogazione del credito (cfr. art. 644 co. 1 e 4 c.p.); invero, la possibilità per il mutuatario di recedere dal contratto di mutuo arricchisce il suo patrimonio giuridico, poiché essa non è un costo che egli deve sopportare per accedere all'operazione, né una remunerazione del mutuo ottenuto, ma è il costo di una utilità che, determinando una perdita economica per l'istituto mutuante, viene comprensibilmente monetizzata. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso (cfr. Trib. Torino 13.9.2017 per cui “non vi è dubbio che
l'esercizio della facoltà di recesso attribuita al cliente costituisce una eventualità rimessa alla esclusiva volontà dello stesso cliente e collegata non alla erogazione del finanzia-mento, ma ad un quid pluris, accessorio rispetto al mutuo”; Trib.
Cagliari 28.11.2016 per cui “la penale in esame non trova la sua ragione giustificatrice, né dal punto di vista economico né dal punto di vista giuridico, nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto. Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale”; nello stesso senso, tra le molte, Trib. Bari, Sez. II, n. 3662/2023).
Nel medesimo senso si è di recente espressa anche la giurisprudenza di legittimità [Cass. ord., 15/05/2023, n. 13228, secondo cui “la penale per
l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rap-porto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla determinazione del tasso usurario (TEG)”].
La maggiore incidenza in termini percentuali delle spese, dedotta dagli opponenti solo nella comparsa conclusionale, e senza il benché minimo supporto pagina 8 di 13 documentale oltre che in contrasto con la c.t.p. cui la parte ha pur sempre continuato a far rinvio, è allegazione è inammissibile, in quanto nuova, prima che sfornita di prova, oltre che inidonea a sovvertire il risultato dell'indagine peritale, atteso che i tassi di interesse, ove pure maggiorati dai costi del mutuo allegati dagli attori (al netto della commissione di estinzione anticipata, non computabile per le ragioni innanzi esposte) non superano affatto la soglia di usura.
La tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il
TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, non merita accoglimento.
Essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità dei mutui per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà sia del mutuo del 2003 che di quello del 2009, comportano l'irrilevanza delle doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020), in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
V.2. – Quanto alla denunciata nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e del regime finanziario applicato ai rapporti mutuo per cui è causa, genericamente prospettata solo all'indomani del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie, fermo restando che le nullità negoziali sono suscettibili di rilievo d'ufficio a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, deve anzitutto rilevarsi che si tratta di nuova deduzione inammissibile.
pagina 9 di 13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (Cass. n.17441/2019).
Al riguardo, va invero rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva
(sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv.
627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nel merito, la doglianza è comunque infondata, sulla scorta del rilievo per cui, da un lato, come efficacemente chiarito in sede di legittimità, (Cass., n.
pagina 10 di 13 12922/2020), “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”), e, dall'altro lato, come definitivamente chiarito dall'organo di nomofilachia, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15340/2024).
Di qui la superfluità dell'integrazione peritale richiesta dalla parte opponente.
V.3. – Resta pure assorbita la questione dei rapporti dare/avere tra le parti, atteso che la richiesta di quantificazione da parte degli opponenti era stata espressamente subordinata all'accertamento di nullità del contratto di mutuo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alle rate rimaste insolute.
Sul punto, basta soggiungere che il C.t.u. ha verificato che, stante la non eccedenza del tasso soglia in relazione a entrambi i tipi di interessi indagati e in applicazione delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, l'ammontare del credito in capo agli istituti mutuanti non è inferiore a quello azionato in executivis.
V.4. – Quanto alla eccepita illegittimità dell'intervento spiegato dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa in danno degli odierni opponenti per assunta violazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come novellato dall'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21/06/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/08/2013 n. 98, è sufficiente rilevare che, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, sulla scorta del tenore letterale della disposizione invocata, “è la stessa norma che consente all'agente della riscossione di intervenire nel processo esecutivo immobiliare,
pagina 11 di 13 avente ad oggetto quel bene immobile [cioè l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione, n.d.r.], che altri creditori del debitore abbiano intrapreso ai sensi delle norme del codice di rito. La casa di abitazione del debitore, che costituisce l'unico immobile di sua proprietà, resta perciò pignorabile, alla stregua di tali norme. Essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 cod. civ. Peraltro, la previsione che, esercitata la facoltà di intervento, l'agente della riscossione possa partecipare alla distribuzione del ricavato porta ad escludere che sia venuta meno detta garanzia patrimoniale anche in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l'azione esecutiva esattoriale, se non vi fosse il limite normativo in oggetto” (Cass., n. 19270 del 2014).
VI. – L'opposizione va dunque conclusivamente respinta.
VII. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione del compenso – da determinarsi con riferimento alle posizioni degli istituti di credito cedenti e delle cessionarie intervenute in corso di causa unitariamente trattandosi di ipotesi di difesa di più parti (le originarie convenute opposte, mai estromesse dal giudizio, e le cessionarie intervenienti ex art. 111 c.p.c.) aventi la stessa posizione processuale e assistite dai medesimi difensori – deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n.
147, con riduzione del 50 % delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria stante il carattere documentale della controversia, da calcolarsi in base al valore della causa (fase studio: euro 2.552; fase introduttiva: euro 1.628; fase istruttoria/trattazione: euro 2.835; fase decisionale: euro 4.253).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 662/2014 RGE;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.268, per compensi difensivi, oltre a rimborso pagina 12 di 13 forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Abbinante dichiaratosi antistatario;
- PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 16/10/2021, definitivamente e interamente a carico degli opponenti, condannando questi ultimi a rifondere le altre parti di quanto dalle stesse pagato a tale titolo.
Bari, 25 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5375/2017 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Monti Parte_1 Parte_2
Salvatore, giusta procura in atti;
- attori opponenti- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Angelo Michele Abbattista e
Vincenzo Matera, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Francesca Roberta D'Attolico, giusta procura in atti;
(già , Controparte_3 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Abbinante Nicola, giusta procura in atti;
- convenuti opposti- nonché nei confronti di
unipersonale-, e, per essa, quale mandataria, Controparte_5
(già , in Controparte_6 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Angelo Michele
Abbattista, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Francesca Roberta D'Attolico, giusta procura in atti;
-intervenuti ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 05/02/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione – Parte_2 iscritta al n. 662/2014 R.G.E. – già spiegata dinanzi al G.E. dagli esecutati, denunciando l'usurarietà dei tassi usurari rispettivamente previsti dal contratto di mutuo ipotecario n. rep. 168.852/ n. racc. 32.886 concesso dalla
[...] in data 10/6/2009 – posto a fondamento Controparte_1 CP_1 dell'atto di precetto notificato dall'istituto di credito per l'importo di euro
118.505,23 a seguito di rate impagate alla base della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine da cui ha preso avvio l'azione esecutiva
– e dal contratto di mutuo fondiario n. 162710 stipulato il 25/06/2003 – posto a fondamento dell'atto di intervento spiegato dalla in forza Controparte_2 del vantato credito di euro 296.402,82 a seguito di rate impagate –, nonché
l'illegittimità – per contrarietà all'art. 53 d.l. 69/2013 – dell'atto di intervento spiegato, nella medesima procedura esecutiva, da CP_4 CP_2 instando per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione di interessi, la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti e pagina 2 di 13 la conseguente declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva, con condanna degli istituti di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti.
III. – Costituendosi in giudizio, i convenuti opposti hanno chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
IV. – La causa, istruita con produzioni documentali di parte, nonché con la c.t.u. del dott. (relazione del 18/06/2021), e contraddistinta Persona_1 dagli interventi ex art. 110 c.p.c. di e Controparte_5 [...]
attuali titolari dei crediti rispettivamente azionati Controparte_8 in executivis dalla e dalla è Controparte_1 Controparte_2 stata riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
V. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
V.1. – In primo luogo, i debitori esecutati sollevano il motivo della nullità dei contratti di mutuo in quanto affetti da usura oggettiva.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u., alle cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositate il 18/6/2021, questo Giudice ritiene, condividendole, di doversi integralmente richiamare, siccome puntuali, complete ed esaustive, oltre che esenti da vizi logici e di metodo.
In particolare, il C.t.u., sulla base delle analisi documentali e tecnico- contabili compiute, partendo dai criteri computistici stabiliti nelle Istruzioni della
Banca d'Italia del 13/01/2021, ha invero correttamente individuato, per ciascuno dei due mutui oggetto di accertamento, il TEG contrattuale relativo agli interessi corrispettivi, includendo nel conteggio, oltre a questi ultimi secondo il tasso pattuito in contratto, le spese direttamente collegate all'erogazione del mutuo ed escludendo dal computo la commissione di estinzione anticipata.
In aggiunta, ha computato il TEG contrattuale relativo agli interessi moratori, utilizzando la stessa metodologia, tenendo conto del tasso pattuito in contratto.
In base ai criteri di calcolo su illustrati, il C.t.u. ha così concluso:
pagina 3 di 13 - “
1. il TEG relativo alle condizioni corrispettive, comprensivo di tutte le spese collegate all'erogazione del mutuo, ad esclusione di imposte e tasse nonché della commissione per estinzione anticipata risulta:
• con riferimento al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03 di € 350.000 intrattenuto con pari al 3,813%, valore inferiore alla soglia CP_2 prevista per la Categoria “Mutui ipotecari”, che è pari, nel II trim. '03, al
7,185%9 (cfr. Tavola 3);
• con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di €
120.000 intrattenuto con pari a 5,67%, valore Controparte_1 inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”, che è pari, nel II trim. '09, al 6,63%10 (cfr. Tavola 4).
1. il tasso di mora contrattuale, confrontato al T.S.U. ottenuto sommando la maggiorazione media di mora del 2,1% al TEGM previsto alla stipula, che è stato
a sua volta aumentato della metà (50%) per ottenere il tasso soglia complessivo di maggiorazione media di mora, risulta:
• con riferimento al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03 di € 350.000 intrattenuto con pari a 5,705% valore inferiore alla soglia CP_2 prevista per la Categoria “Mutui ipotecari” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente nel II trim. '03, al tasso del 10,335%;
• con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di € 12
0.000 intrattenuto con pari a 9,30% valore inferiore Controparte_1 alla soglia prevista per la Categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” aumentata della maggiorazione di mora del 2,1%, corrispondente complessivamente nel II trim. '09, al tasso del 9,78%”.
Il C.T.U. non ha dunque riscontrato alcuna violazione della normativa antiusura, né per quanto concerne le condizioni corrispettive né quelle moratorie, escludendo dunque la necessità di operare alcuna rettifica per usura all'importo dovuto in dipendenza dei due contratti, evidenziando, infine, che sulla base della documentazione contabile in atti: “-per il mutuo n. 30055 del 20/06/03 di €
350.000 intrattenuto dai sigg. e con Parte_1 Parte_2 CP_2
pagina 4 di 13 (ex il prospetto contabile delle rate impagate CP_2 Controparte_9 versato in atti documenta la formazione dell'importo di € 296.402,82 preteso giudizialmente dall'intermediario, pari ad € 173.582,32 per capitale residuo ed €
94.485,41 a titolo di importi scaduti e impagati (di cui € 23.461,45 per le rate n.
28, 29, 30 e 31 sospese e impagate, € 98.988,22 per le rate dalla n. 32 alla n. 48 scadute e impagate ed € 370,83 per interessi sulla rata n. 49 in scadenza al
19/05/15); -per il mutuo n. 79132507 del 10/06/09 di € 120.000 intrattenuto dai sigg. e con l'importo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 preteso giudizialmente dal l'intermediario , pari ad € 118.505,23 risulta documentato in atti e corrisponde all'importo dovuto alla scadenza della rata n.
56, considerando le n. 32 rate scadute e impagate (€ 41.294,72 più € 194,37 a titolo di interessi maturati fino al 17/03/14 ed € 60,00 a titolo di spese insolute), i relativi interessi di mora al tasso contrattuale (€ 5.151,02) ed il capitale residuo alla risoluzione (€ 71.805,12)”.
Inoltre, a differenza di quanto opinato dalla parte opponente, ai fini della verifica in questione, il C.T.U., in stretta aderenza al quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico peritale, ha espressamente considerato, con riguardo al contratto di mutuo n. 30055 del 20/06/03, “tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le sole spese di istruttoria pari a € 1.750, non avendo riscontrato in contratto la pattuizione di ulteriori oneri e non essendo prevista alcuna penale di risoluzione” nonché alcun compenso di mediazione (evidenziando, al riguardo, che, benché all'art. 12 del contratto si conviene che parte mutuataria debba obbligarsi a tenere assicurati contro i rischi di incendio e simili i beni oggetto della garanzia, “tuttavia non si riscontra in atti il contratto di polizza né tantomeno si ha evidenza in atti di alcun versamento a titolo di spese assicurative da parte del mutuatario”), mentre, con riferimento al contratto di mutuo n. 79132507 del
10/06/09, sono state prese in esame, “tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le spese di istruttoria pari a € 300, la commissione una tantum pari a €
300 nonché le spese assicurative pari ad € 663 previste nel documento di sintesi allegato al contratto”, non riscontrando, anche per tale rapporto, la pattuizione pagina 5 di 13 della penale di risoluzione per inadempimento, né la previsione o il pagamento di alcun compenso di mediazione.
Tali considerazioni appaiono del tutto condivisibili, non avendosi alcuna evidenza documentale della assertivamente dedotta penale di risoluzione per inadempimento, inquadrata dall'opponente nei termini di una commissione di estinzione anticipata coattiva.
Di tanto, infatti, non vi è traccia, in particolare, nell'invocato documento di sintesi allegato al mutuo concluso nel 2003, né nella richiamata clausola di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 2009 (che si limita a regolare le ipotesi di decadenza o risoluzione del contratto per fatto imputabile al mutuatario, prevedendone le conseguenze in termini di rimborso del credito per capitale e interessi, anche di mora – regolati dall'art. 3 lett. f) del citato contratto –, senza tuttavia fare riferimento alla commissione di estinzione anticipata, separatamente pattuita, per la sola ipotesi di rimborso anticipato del mutuo rispetto al termine convenuto, dall'art. 3 lett. i) del medesimo contratto).
In ogni caso, va osservato che la funzione della penale prevista per il caso di anticipata estinzione o di risoluzione per inadempimento del mutuo è quella di assicurare al mutuante un ristoro forfetario che compensi la perdita degli interessi corrispettivi connessi al normale ammortamento del mutuo, allorquando il rapporto si risolva anticipatamente. Trattasi, dunque, di un onere meramente eventuale, la cui insorgenza a rigore si colloca al di fuori della corrispettività cui fa riferimento la normativa anti-usura, dal momento che non può essere annoverato tra i “costi” del finanziamento. Infatti, tale commissione non è funzionalmente collegata all'erogazione del credito, sub specie di corrispettivo spettante alla banca per la messa a disposizione di liquidità.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico del contraente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento (Cass., n. 18037 del 2024).
pagina 6 di 13 La penale prevista per l'inadempimento ha infatti una funzione affatto diversa da quella svolta dagli interessi quali corrispettivo del denaro, ed è infatti soggetta a diverso rimedio (cfr. Cass., n. 29253 del 2023).
Né è possibile ricostruire il taeg contrattuale mediante la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e penale di estinzione anticipata o di risoluzione.
Ed infatti, come si è detto, quest'ultimo è un onere destinato ad operare in via sostitutiva rispetto all'interesse corrispettivo, al precipuo scopo di remunerare la banca per la perdita dell'interesse periodico previsto dal piano di ammortamento,
e va applicato sul capitale residuo da rimborsare immediatamente, senza rateazione. Interessi corrispettivi e penale di risoluzione o estinzione anticipata non possono, quindi, coesistere, ragion per cui sarebbe logicamente e metodologicamente errato cumulare i relativi tassi.
Del pari, non è possibile ricostruire il costo del contratto di mutuo, da raffrontare al valore del tasso soglia anti-usura, mediante la sommatoria tra interesse di mora e penale prevista in caso di estinzione anticipata o risoluzione per inadempimento, trattandosi di oneri del tutto alternativi fra loro. Invero, non può giammai verificarsi l'eventualità che il mutuatario si trovi a dover pagare cumulativamente l'interesse di mora e la penale di risoluzione per inadempimento o di estinzione anticipata, poiché, nel momento in cui viene esercitato il diritto potestativo di estinzione anticipata, con insorgenza del relativo onere, viene meno la pretesa, peraltro solo eventualmente già maturata, al pagamento degli interessi di mora per il ritardato adempimento, mentre la commissione di estinzione anticipata si applicherà sul solo capitale residuo ed anticipatamente restituito. Allo stesso modo, in caso di risoluzione per inadempimento, va considerato che l'eventuale penale andrà applicata non già sui ratei già scaduti –
e sui quali sono maturati gli interessi di mora – bensì sul solo capitale residuo, da restituire immediatamente.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata c.d. volontaria, deve ribadirsi, che per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio, tale commissione non può farsi rientrare nella formula del
TEG ai fini del computo usurario: si tratta infatti di un corrispettivo per il diritto di pagina 7 di 13 recesso riconosciuto in favore del mutuatario e quindi non di una commissione o remunerazione in corrispettivo del denaro mutuato, ovvero collegata all'erogazione del credito (cfr. art. 644 co. 1 e 4 c.p.); invero, la possibilità per il mutuatario di recedere dal contratto di mutuo arricchisce il suo patrimonio giuridico, poiché essa non è un costo che egli deve sopportare per accedere all'operazione, né una remunerazione del mutuo ottenuto, ma è il costo di una utilità che, determinando una perdita economica per l'istituto mutuante, viene comprensibilmente monetizzata. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso (cfr. Trib. Torino 13.9.2017 per cui “non vi è dubbio che
l'esercizio della facoltà di recesso attribuita al cliente costituisce una eventualità rimessa alla esclusiva volontà dello stesso cliente e collegata non alla erogazione del finanzia-mento, ma ad un quid pluris, accessorio rispetto al mutuo”; Trib.
Cagliari 28.11.2016 per cui “la penale in esame non trova la sua ragione giustificatrice, né dal punto di vista economico né dal punto di vista giuridico, nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto. Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale”; nello stesso senso, tra le molte, Trib. Bari, Sez. II, n. 3662/2023).
Nel medesimo senso si è di recente espressa anche la giurisprudenza di legittimità [Cass. ord., 15/05/2023, n. 13228, secondo cui “la penale per
l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rap-porto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale, la predetta penale non concorre alla determinazione del tasso usurario (TEG)”].
La maggiore incidenza in termini percentuali delle spese, dedotta dagli opponenti solo nella comparsa conclusionale, e senza il benché minimo supporto pagina 8 di 13 documentale oltre che in contrasto con la c.t.p. cui la parte ha pur sempre continuato a far rinvio, è allegazione è inammissibile, in quanto nuova, prima che sfornita di prova, oltre che inidonea a sovvertire il risultato dell'indagine peritale, atteso che i tassi di interesse, ove pure maggiorati dai costi del mutuo allegati dagli attori (al netto della commissione di estinzione anticipata, non computabile per le ragioni innanzi esposte) non superano affatto la soglia di usura.
La tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il
TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, non merita accoglimento.
Essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità dei mutui per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà sia del mutuo del 2003 che di quello del 2009, comportano l'irrilevanza delle doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020), in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
V.2. – Quanto alla denunciata nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e del regime finanziario applicato ai rapporti mutuo per cui è causa, genericamente prospettata solo all'indomani del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie, fermo restando che le nullità negoziali sono suscettibili di rilievo d'ufficio a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, deve anzitutto rilevarsi che si tratta di nuova deduzione inammissibile.
pagina 9 di 13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (Cass. n.17441/2019).
Al riguardo, va invero rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva
(sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv.
627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nel merito, la doglianza è comunque infondata, sulla scorta del rilievo per cui, da un lato, come efficacemente chiarito in sede di legittimità, (Cass., n.
pagina 10 di 13 12922/2020), “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”), e, dall'altro lato, come definitivamente chiarito dall'organo di nomofilachia, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15340/2024).
Di qui la superfluità dell'integrazione peritale richiesta dalla parte opponente.
V.3. – Resta pure assorbita la questione dei rapporti dare/avere tra le parti, atteso che la richiesta di quantificazione da parte degli opponenti era stata espressamente subordinata all'accertamento di nullità del contratto di mutuo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alle rate rimaste insolute.
Sul punto, basta soggiungere che il C.t.u. ha verificato che, stante la non eccedenza del tasso soglia in relazione a entrambi i tipi di interessi indagati e in applicazione delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, l'ammontare del credito in capo agli istituti mutuanti non è inferiore a quello azionato in executivis.
V.4. – Quanto alla eccepita illegittimità dell'intervento spiegato dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa in danno degli odierni opponenti per assunta violazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come novellato dall'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21/06/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/08/2013 n. 98, è sufficiente rilevare che, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, sulla scorta del tenore letterale della disposizione invocata, “è la stessa norma che consente all'agente della riscossione di intervenire nel processo esecutivo immobiliare,
pagina 11 di 13 avente ad oggetto quel bene immobile [cioè l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione, n.d.r.], che altri creditori del debitore abbiano intrapreso ai sensi delle norme del codice di rito. La casa di abitazione del debitore, che costituisce l'unico immobile di sua proprietà, resta perciò pignorabile, alla stregua di tali norme. Essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 cod. civ. Peraltro, la previsione che, esercitata la facoltà di intervento, l'agente della riscossione possa partecipare alla distribuzione del ricavato porta ad escludere che sia venuta meno detta garanzia patrimoniale anche in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l'azione esecutiva esattoriale, se non vi fosse il limite normativo in oggetto” (Cass., n. 19270 del 2014).
VI. – L'opposizione va dunque conclusivamente respinta.
VII. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione del compenso – da determinarsi con riferimento alle posizioni degli istituti di credito cedenti e delle cessionarie intervenute in corso di causa unitariamente trattandosi di ipotesi di difesa di più parti (le originarie convenute opposte, mai estromesse dal giudizio, e le cessionarie intervenienti ex art. 111 c.p.c.) aventi la stessa posizione processuale e assistite dai medesimi difensori – deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n.
147, con riduzione del 50 % delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria stante il carattere documentale della controversia, da calcolarsi in base al valore della causa (fase studio: euro 2.552; fase introduttiva: euro 1.628; fase istruttoria/trattazione: euro 2.835; fase decisionale: euro 4.253).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 662/2014 RGE;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.268, per compensi difensivi, oltre a rimborso pagina 12 di 13 forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Abbinante dichiaratosi antistatario;
- PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 16/10/2021, definitivamente e interamente a carico degli opponenti, condannando questi ultimi a rifondere le altre parti di quanto dalle stesse pagato a tale titolo.
Bari, 25 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13