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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 25.2.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc nella causa iscritta al n. 12937/2024 del Ruolo Gen. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Di Bernardo, in Parte_1 virtù di procura in atti, con il quale elettivamente domicilia come in atti;
C O N T R O
Parte_2
– rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Marialuigia Ferrante
[...]
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la lavoratrice in epigrafe conveniva in giudizio l deducendo: Pt_2
- di aver subito un infortunio mentre si recava dal luogo di lavoro a quello di abitazione il giorno 11/03/2022 alle ore 13:30;
- di aver presentato domanda presso l di Aversa (CE), con invio dei Pt_2 successivi certificati continuativi e questionario per infortunio;
- di aver ricevuto in data 14.07.2022, prospetto di liquidazione del periodo indennizzato e comunicazione di rigetto con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida”;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, allegando documentazione richiesta, e di non aver ricevuto alcuna risposta. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente in data 11.03.2022 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
Accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta dall nel Pt_2 Pt_2 provvedimento del 14.07.2022 per complessivi giorni 118; c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 11.03.2022 la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità che sarà specificato a seguito di CTU. Di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te Pt_2
p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso va rigettato allo stato degli atti, per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. L'atto introduttivo è affetto invero da gravi lacune assertive che impediscono qualunque esame nel merito della domanda.
Giova precisare, in via preliminare, che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al
6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). In particolare, l'12 del D. L.vo n. 38 del 2000, recante una disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore sulle vie del lavoro. Secondo la disposizione “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.
Restano in questo caso esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione inoltre non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. La norma, in conformità alla previsione dettata dall'art. 55, co. 1, lett. U, della legge delega n. 144 del 1999, recepisce “i principi giurisprudenziali consolidati in materia”. Invero la progressiva evoluzione giurisprudenziale ha portato ad una sempre maggiore estensione del concetto di occasione di lavoro, sino a giungere all'enunciazione di un principio “onnicomprensivo” secondo il quale rientrerebbero nella nozione “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia di colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, e comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo” (Cass. lav. n. 14.464/2000). Strettamente riconnessa alla nozione di occasione di lavoro è la tematica relativa al c.d. infortunio in itinere, ricomprendente le ipotesi di infortunio verificatesi al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria.
Secondo la giurisprudenza, l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada. L'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, è giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore è soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990, n. 429). Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, è, di conseguenza, che il lavoratore rientri nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio è, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombe su qualsiasi utente della strada, si aggiunga un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi sia altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio è, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, sia imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n. 10961). Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997, n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri.). Tanto premesso in termini generali, nella specie il ricorso difetta di allegazioni puntuali in ordine alle dinamica del sinistro. Tale deficit, invero, veniva segnalato all'odierna ricorrente già in fase amministrativa. Ed invero, come evidenziato da parte resistente in memoria di costituzione, dalla denuncia di infortunio presentata dalla Scuola datore di lavoro della ricorrente veniva evidenziato che la lavoratrice terminava il proprio orario di lavoro alle ore 12.35, e che l'infortunio risulta essersi verificato alle ore 13.30, laddove la fermata dell'autobus si trova a poche centinaia di metri dall'edificio scolastico. Pertanto, onde accertare l'eventuale interruzione del nesso di causalità tra l'evento denunciato e l'attività lavorativa, l'istituto odierno resistente richiedeva ulteriori informazioni alla ricorrente con nota del 09.05.2022, chiedendo di specificare il percorso seguito il giorno dell'incidente e gli orari dei diversi mezzi di trasporto utilizzati (per coprire il percorso Roma- Casal di Principe).
A fronte di tale richiesta, è agli atti la risposta della ricorrente del 25.05.2022 in cui costei, senza alcun riscontro puntuale, si limita a riportarsi al questionario già compilato (cfr. produzione parte resistente). A tale lacuna nella ricostruzione del sinistro – a fronte, giova ribadirlo, del disconoscimento del nesso causale da parte del datore di lavoro e dell'omessa integrazione documentale da parte dell'istante in fase amministrativa - non può invero supplirsi con la prova testimoniale richiesta in ricorso, atteso che non viene nemmeno chiarito se i testi indicati erano o meno presenti al momento del sinistro. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha formulato conclusioni oltremodo generiche, chiedendo accertarsi il proprio “diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta dall nel Pt_2 Pt_2 provvedimento del 14.07.2022 per complessivi giorni 118”, senza specificare né il tipo di prestazione anelata (indennizzo o rendita) né i postumi invalidanti asseritamente riportarti a seguito del sinistro. A tali gravi carenze assertive ed asseverative non può evidentemente supplirsi con il ricorso alla nomina di un CTU – così come pure richiesto da parte ricorrente in sede di conclusioni – traducendosi, nel caso di specie, l'eventuale decisione del giudice di demandare l'accertamento del nesso eziologico e degli eventuali postumi invalidanti riportati dall'istante in un mandato meramente esplorativo, e come tale inammissibile. Né a tali deficit parte ricorrente ha tentato di porre rimedio in sede di note per la trattazione cartolare. Alla luce di quanto innanzi il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di compensano, stante l'assoluta peculiarità della vicenda oggetto del vaglio processuale e la necessità di fornire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) Rigetta il ricorso;
B) Compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 25.2.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc nella causa iscritta al n. 12937/2024 del Ruolo Gen. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Di Bernardo, in Parte_1 virtù di procura in atti, con il quale elettivamente domicilia come in atti;
C O N T R O
Parte_2
– rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Marialuigia Ferrante
[...]
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 la lavoratrice in epigrafe conveniva in giudizio l deducendo: Pt_2
- di aver subito un infortunio mentre si recava dal luogo di lavoro a quello di abitazione il giorno 11/03/2022 alle ore 13:30;
- di aver presentato domanda presso l di Aversa (CE), con invio dei Pt_2 successivi certificati continuativi e questionario per infortunio;
- di aver ricevuto in data 14.07.2022, prospetto di liquidazione del periodo indennizzato e comunicazione di rigetto con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida”;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, allegando documentazione richiesta, e di non aver ricevuto alcuna risposta. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la ricorrente in data 11.03.2022 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
Accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta dall nel Pt_2 Pt_2 provvedimento del 14.07.2022 per complessivi giorni 118; c) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 11.03.2022 la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità che sarà specificato a seguito di CTU. Di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te Pt_2
p.t., alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso va rigettato allo stato degli atti, per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. L'atto introduttivo è affetto invero da gravi lacune assertive che impediscono qualunque esame nel merito della domanda.
Giova precisare, in via preliminare, che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziati fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al
6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). In particolare, l'12 del D. L.vo n. 38 del 2000, recante una disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore sulle vie del lavoro. Secondo la disposizione “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.
Restano in questo caso esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione inoltre non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. La norma, in conformità alla previsione dettata dall'art. 55, co. 1, lett. U, della legge delega n. 144 del 1999, recepisce “i principi giurisprudenziali consolidati in materia”. Invero la progressiva evoluzione giurisprudenziale ha portato ad una sempre maggiore estensione del concetto di occasione di lavoro, sino a giungere all'enunciazione di un principio “onnicomprensivo” secondo il quale rientrerebbero nella nozione “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia di colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, e comunque attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo” (Cass. lav. n. 14.464/2000). Strettamente riconnessa alla nozione di occasione di lavoro è la tematica relativa al c.d. infortunio in itinere, ricomprendente le ipotesi di infortunio verificatesi al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria.
Secondo la giurisprudenza, l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada. L'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, è giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore è soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990, n. 429). Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, è, di conseguenza, che il lavoratore rientri nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio è, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombe su qualsiasi utente della strada, si aggiunga un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi sia altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio è, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, sia imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n. 10961). Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997, n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri.). Tanto premesso in termini generali, nella specie il ricorso difetta di allegazioni puntuali in ordine alle dinamica del sinistro. Tale deficit, invero, veniva segnalato all'odierna ricorrente già in fase amministrativa. Ed invero, come evidenziato da parte resistente in memoria di costituzione, dalla denuncia di infortunio presentata dalla Scuola datore di lavoro della ricorrente veniva evidenziato che la lavoratrice terminava il proprio orario di lavoro alle ore 12.35, e che l'infortunio risulta essersi verificato alle ore 13.30, laddove la fermata dell'autobus si trova a poche centinaia di metri dall'edificio scolastico. Pertanto, onde accertare l'eventuale interruzione del nesso di causalità tra l'evento denunciato e l'attività lavorativa, l'istituto odierno resistente richiedeva ulteriori informazioni alla ricorrente con nota del 09.05.2022, chiedendo di specificare il percorso seguito il giorno dell'incidente e gli orari dei diversi mezzi di trasporto utilizzati (per coprire il percorso Roma- Casal di Principe).
A fronte di tale richiesta, è agli atti la risposta della ricorrente del 25.05.2022 in cui costei, senza alcun riscontro puntuale, si limita a riportarsi al questionario già compilato (cfr. produzione parte resistente). A tale lacuna nella ricostruzione del sinistro – a fronte, giova ribadirlo, del disconoscimento del nesso causale da parte del datore di lavoro e dell'omessa integrazione documentale da parte dell'istante in fase amministrativa - non può invero supplirsi con la prova testimoniale richiesta in ricorso, atteso che non viene nemmeno chiarito se i testi indicati erano o meno presenti al momento del sinistro. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha formulato conclusioni oltremodo generiche, chiedendo accertarsi il proprio “diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta dall nel Pt_2 Pt_2 provvedimento del 14.07.2022 per complessivi giorni 118”, senza specificare né il tipo di prestazione anelata (indennizzo o rendita) né i postumi invalidanti asseritamente riportarti a seguito del sinistro. A tali gravi carenze assertive ed asseverative non può evidentemente supplirsi con il ricorso alla nomina di un CTU – così come pure richiesto da parte ricorrente in sede di conclusioni – traducendosi, nel caso di specie, l'eventuale decisione del giudice di demandare l'accertamento del nesso eziologico e degli eventuali postumi invalidanti riportati dall'istante in un mandato meramente esplorativo, e come tale inammissibile. Né a tali deficit parte ricorrente ha tentato di porre rimedio in sede di note per la trattazione cartolare. Alla luce di quanto innanzi il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di compensano, stante l'assoluta peculiarità della vicenda oggetto del vaglio processuale e la necessità di fornire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) Rigetta il ricorso;
B) Compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa Ida Ponticelli