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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 542 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 543 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertenti
TRA
in persona del Sindaco p.t., e il , in Parte_1 Parte_2 persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliati in Cosenza alla via Mortati n. 23 presso lo studio dell'avv. Carmelo Salerno che li rappresenta e difende come da procure in calce all'atto di citazione depositato il 30.03.2017 nel giudizio iscritto al R.G. n. 542/2017 e alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.01.2018 nel giudizio iscritto al R.G. n. 543/2017; opponenti/opposti
E
, nata a [...] il [...], , nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
IT (Cs) il 30.06.1983, e , nata a [...] il Controparte_3
7.08.1989, elettivamente domiciliate in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo n. 373 presso lo studio dell'avv. Rocco Crusco che le rappresenta e difende come da procure in calce alle comparse di costituzione e risposta depositate il 27.12.2017 nei giudizi iscritti al R.G. nn. 542/2017 e
543/2017; opposte
, in persona del Sindaco p.t., e il , in persona del Parte_3 Controparte_4
Sindaco p.t., elettivamente domiciliati in Praia a Mare (Cs) alla via Mario La Cava n. 123 presso lo studio dell'avv. Carmelina Truscelli che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione depositato il 30.03.2017 nel giudizio iscritto al R.G. n. 543/2017; opponenti/opposti
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_5
; Controparte_6 opposti contumaci
1 Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato il 30.03.2017, i e , Parte_4 Parte_2 nell'instaurare il giudizio di merito iscritto al R.G. n. 542/2017 relativo all'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 3.12.2013 a definizione della procedura R.G.E. n. 100222/2013, hanno evocato in giudizio i
, , (quali terzi pignorati), Controparte_7 Parte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
(quale debitore esecutato) e , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(quali creditori procedenti). Tanto in seguito all'ordinanza del 31.01.2017 con cui il Giudice dell'esecuzione, rigettata l'istanza di sospensione, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, assegnando il termine di sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito relativo alla medesima opposizione (originariamente iscritta presso il Tribunale di Paola al
R.G.A.C. n. 500/2015 e poi trasmessa al Giudice dell'esecuzione e rubricata al R.G.E.M. n.
100222/2013). Gli opponenti hanno dedotto che i creditori della procedura esecutiva R.G.E. n.
100222/2013 hanno notificato un atto di pignoramento presso terzi a diversi Comuni;
alla prima udienza del 4.07.2013, nessuno di tali Comuni si è presentato, sicché è stato disposto il rinvio ad un'altra udienza ex art. 548, comma 2, c.p.c.; secondo quanto indicato nell'ordinanza opposta, solo il avrebbe reso dichiarazione negativa con nota del 26.09.2013, senza che Parte_5
i creditori procedenti abbiano contestato tale dichiarazione;
quindi, in applicazione dell'art. 548, comma 2 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata ha assegnato ai creditori procedenti la complessiva somma di euro 120.409,65 (di cui euro 118.059,65 a titolo di credito precettato e euro 2.350,00 per le spese e competenze della procedura), ponendo il suo pagamento a carico dei Comuni (terzi pignorati) che non avevano reso la dichiarazione, ovvero quelli di
, , e , per l'importo di euro 30.102,41 CP_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2 ciascuno (con esclusione, probabilmente per mero errore materiale, del Controparte_5
). Dunque, nel contestare la legittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione, hanno
[...] dedotto: - la genericità del quantum del rapporto debitorio intercorrente con l'esecutato, stante l'omessa precisa indicazione delle somme dovute e, di conseguenza, l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, considerata la mancanza del requisito della liquidità dell'ordinanza di assegnazione;
- l'irregolarità della notifica del rinvio della procedura esecutiva, cui i creditori procedenti erano stati onerati dal Giudice dell'esecuzione, stante la comunicazione del mero verbale dell'udienza del 4.07.2013, inidonea a far scattare il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 548 c.p.c., attesa l'omessa contemplazione delle conseguenze cui il terzo pignorato sarebbe stato sottoposto in caso di mancata comparizione, in violazione dell'art. 24 Cost.; -
l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui il terzo pignorato avrebbe potuto servirsi per rendere la dichiarazione, in alternativa alla
2 raccomandata a/r; - l'illegittimità dell'operato del Giudice dell'esecuzione laddove ha ritenuto valida la dichiarazione negativa pervenuta dal con nota del 26.09.2013 pur non Parte_5 essendo lo stesso personalmente comparso per rendere la medesima dichiarazione;
- l'illegittima esclusione del nonostante non avesse reso alcuna Controparte_5 dichiarazione;
- la violazione da parte dei creditori procedenti del dovere di buona fede, avendo azionato una procedura esecutiva coinvolgendo terzi Comuni senza indicare in maniera precisa il titolo del rapporto obbligatorio sussistente tra essi e il debitore esecutato e, soprattutto, senza quantificare il presunto credito vantato nei confronti dei medesimi Comuni dal debitore esecutato, pur trattandosi di incarichi conferiti da enti locali soggetti a forme di pubblicità; - l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di assegnazione opposta, non vantando l'arch.
verso gli stessi opponenti un credito certo, liquido ed esigibile e, comunque, Controparte_6 essendo lo stesso di importo inferiore rispetto alla somma assegnata;
- la correttezza del rimedio dell'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. adottato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 548, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis. Pertanto, i Comuni di e Parte_1 [...]
hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo (sussistendo Parte_2 il fumus boni iuris ed il periculum in mora), nel merito, di dichiarare nulli ed improduttivi di effetti l'ordinanza di assegnazione opposta e tutti gli atti esecutivi presupposti e/o di disporre l'accertamento negativo del credito vantato dal debitore nei confronti degli stessi, con ogni conseguente decisione in ordine alla restituzione di quanto indebitamente versato medio tempore, con vittoria delle spese ed onorari di causa.
Con comparsa depositata il 27.12.2017 si sono costituite in giudizio , Controparte_1 [...]
e Le stesse, nel contestare la fondatezza ed ammissibilità delle CP_2 Controparte_3 avverse deduzioni, hanno rilevato: - in via preliminare, la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione; - l'insussistenza dei motivi di opposizione tassativamente indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis; - l'infondatezza ed inammissibilità delle doglianze poste a base della spiegata opposizione, come, peraltro, già rilevato dal Tribunale di
Paola, in composizione collegiale, nella sentenza n. 732/2017 emessa in data 8.08.2017 a definizione del giudizio di reclamo proposto, sulla base dei medesimi motivi di opposizione, avverso l'ordinanza pronunciata il 30.01.2017 dal Giudice dell'esecuzione; - l'assenza dei presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta da parte opponente;
- la responsabilità aggravata degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Pertanto, , e hanno chiesto, previo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rigetto dell'avversa istanza di sospensione, la declaratoria dell'incompetenza funzionale del
Giudice adito in favore di quello dell'esecuzione e, comunque, il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento, in solido, delle spese di lite (con distrazione ex art. 93
c.p.c.) e della somma liquidata in via equitativa come risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
3 Inoltre, con comparsa depositata il 12.07.2017, si è regolarmente costituito in giudizio il
[...]
. Lo stesso, rappresentando di non aver ricevuto alcuna notifica dell'atto di pignoramento Parte_5 di somme dovute dal debitore esecutato (essendo stato tale atto notificato dai Controparte_6 creditori procedenti solo ai Comuni di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
e ), né di essere mai stato citato a comparire in udienza (stante l'erronea Controparte_5 indicazione, per mero errore materiale, nell'ordinanza di assegnazione del 3.12.2013 del medesimo Comune quale terzo pignorato, in luogo di quello di ), ha chiesto Controparte_5 la declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta nei suoi confronti per totale carenza di legittimazione passiva, con la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore delle spese e competenze di lite.
Invece, i , e , nonché , Controparte_8 CP_4 Parte_3 Controparte_6 regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, sicché è stata dichiarata la loro contumacia.
Dichiarata, con decreto del 5.04.2017, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti ed acquisito il fascicolo del procedimento esecutivo iscritto al R.G.E. n. 100222/2013, in corso di causa, con la sentenza non definitiva n. 252/2021 emessa il 30.03.2021, è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del e, quindi, l'inammissibilità Parte_5 della sua evocazione in giudizio, con la conseguente estromissione del medesimo ente e condanna dei e alla rifusione, in Parte_4 Parte_2 solido, in suo favore delle spese di lite nella misura di ½, con compensazione della residua metà.
Quindi, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 28.06.2022, è stato riunito ex art. 274 c.p.c. al giudizio R.G. n. 542/2017 quello iscritto al R.G. n. 543/2017 promosso dai e nei confronti dei Parte_6 CP_4
Comuni di , , , , nonché di Pt_5 Parte_1 Pt_2 Parte_2 Pt_2 Controparte_5 CP_6
(nella qualità di debitore esecutato) e di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
(nella qualità di creditrici procedenti nella procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. CP_3
222/2013), in quanto connessi sia soggettivamente (pendendo tra le stesse parti), che oggettivamente (trattandosi di giudizi di opposizione proposti, sulla base degli stessi motivi, avverso il medesimo atto).
Infatti, i incardinando, con atto di citazione depositato il Parte_7
30.03.2017, il giudizio iscritto al R.G. n. 543/2017, hanno inteso instaurare la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la citata ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 3.12.2013 a definizione della procedura R.G.E. n. 222/2013
(come fatto dai e con l'instaurazione del giudizio Parte_4 Parte_2 iscritto al R.G. n. 542/2017), prospettando uguali argomentazioni e rassegnando le medesime conclusioni.
4 Nel giudizio iscritto al R.G. n. 543/2017 si sono regolarmente costituiti i e Parte_4
il 22.01.2018, , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 il 27.12.2017 e il il 12.07.2017, riproponendo tutti le stesse difese e domande Parte_5 già formulate nel giudizio R.G. n. 542/2017.
Invece, il e , pur regolarmente evocati in Controparte_5 Controparte_6 giudizio, non si sono costituiti, sicché è stata dichiarata la loro contumacia.
Dichiarata, con decreto del 5.04.2017, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dagli enti opponenti, nel corso del giudizio è stata emessa la sentenza non definitiva n. 98/2019 del
7.02.2019, con cui, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del e, quindi, Parte_5
l'inammissibilità dell'azione proposta nei suoi confronti, è stata disposta la condanna degli enti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dello stesso ente nella misura di ½, con compensazione della residua metà.
Con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché, con ordinanza del 28.06.2022, la stessa è stata riunita ex art. 274 c.p.c. al giudizio iscritto al R.G. n. 542/2017 per connessione soggettiva e oggettiva.
Quindi, istruite le cause riunite documentalmente, le stesse sono state rinviate per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti costituite, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, le opposizioni proposte dai e Parte_4 Parte_2
(mediante l'introduzione del giudizio iscritto al R.G. n. 542/2017) e dai
[...] [...]
(mediante l'introduzione del giudizio iscritto al R.G. n. 543/2017) non sono Parte_7 suscettibili di accoglimento.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da Parte_8
e essendo, a loro dire, competente il Giudice
[...] Controparte_2 Controparte_3 dell'esecuzione.
È, infatti, noto che le opposizioni esecutive cosiddette successive (come quelle in esame) sono strutturate secondo un giudizio bifasico articolato in due fasi, ovvero una prima fase sommaria che si svolge davanti al Giudice dell'esecuzione ed una seconda fase eventuale, a cognizione piena, che si svolge innanzi al Giudice della cognizione e concerne il merito della controversia.
La fase di merito, disciplinata dall'art. 618, comma 2, c.p.c., si sviluppa, quindi, mediante un giudizio di cognizione ordinaria dinnanzi al Giudice competente, che si identifica funzionalmente con l'Ufficio Giudiziario presso il quale è incardinata la procedura esecutiva. Pertanto, entrambi i giudizi riuniti, attenendo al merito delle opposizioni rispettivamente proposte dai Comuni di
, , e , sono stati correttamente radicati Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4 innanzi al Giudice della cognizione (piena) funzionalmente competente.
5 Considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti al medesimo provvedimento oppure a singoli atti esecutivi che l'hanno preceduto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III n. 5489 del 26.02.2019). Inoltre, con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità (a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c.) dell'applicazione del meccanismo della “ficta confessio” in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c., è invalso in sede giurisprudenziale il principio secondo cui “nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto” (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III ord. n. 16234 del 19.05.2022). Così come, per granitica giurisprudenza, nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012 e da quelle successive l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. (concernenti, rispettivamente,
l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il Giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione) si deve proporre con ricorso al
Giudice dell'esecuzione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III n. 17663 del
2.07.2019).
Tanto premesso, si evince dal compendio documentale in atti che le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. spiegate dai Comuni opponenti avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il
3.12.2013 dal Giudice dell'esecuzione nel giudizio di pignoramento mobiliare presso terzi iscritto al R.G.E.M. n. 100222/2013 sono state proposte tardivamente, ovvero dopo lo spirare del termine perentorio di venti giorni dalla notifica del medesimo provvedimento, oltre che con citazione anziché con ricorso, secondo quanto disposto dall'art. 617, comma 2, c.p.c. (come già rilevato sia nell'ordinanza del 30.01.2017 emessa dal Giudice dell'esecuzione, che nella sentenza n. 732/2017 pronunciata in data 8.08.2017 dal Tribunale di Paola, in composizione collegiale, a definizione del giudizio di reclamo proposto dai medesimi Comuni, odierni opponenti, avverso detta ordinanza sulla base di argomentazioni di analogo tenore rispetto a quelle prospettate negli atti di opposizione per cui è causa). E', infatti, pacifico che l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla pronuncia in udienza del medesimo provvedimento alla presenza dello stesso terzo pignorato ovvero dal momento in cui questi ne abbia avuto legale conoscenza (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III n. 21081
6 del 19.10.2015). Sicché, le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte dai , Parte_4 [...]
, e con atti di citazione depositati in cancelleria il 14.04.2015 Parte_2 Parte_3 CP_4
- a fronte della notifica dell'ordinanza di assegnazione impugnata avvenuta il 18.03.2015 - non possono che ritenersi inammissibili, poiché tardive (seppur notificate il 7.04.2015). Per unanime giurisprudenza, infatti, l'opposizione incardinata con atto di citazione (e non, come dovuto, con ricorso), pur notificata nel termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., se depositata oltre tale termine è irrimediabilmente tardiva, potendo la citazione (erroneamente scelta quale forma della spiegata opposizione) produrre comunque gli effetti del ricorso solo laddove oltre ad essere notificata, sia anche tempestivamente depositata in cancelleria, non essendo, di contro, sufficiente la mera notifica della stessa entro l'anzidetto termine perentorio
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 10643 del 15.05.2014). È, infatti, pacifico che, ai fini della tempestività dell'opposizione irritualmente proposta, rileva il momento del deposito dell'atto di citazione notificato e non quello della notificazione dello stesso (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. n. 25170/18).
Né a dispetto di quanto dedotto dagli enti opponenti, può trovare applicazione nel caso in esame la previsione normativa di cui all'art. 548 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, non ricorrendo in concreto i presupposti da essa previsti ai fini della sua applicazione.
Detta norma, infatti, nella formulazione antecedente alla modifica disposta dal d.l. n. 83/2015
(applicabile al caso di specie) prevedeva che il terzo pignorato poteva impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 comma 1 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell'art. 548 c.p.c. se avesse provato di non avere avuto tempestiva conoscenza del medesimo provvedimento per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
circostanze, in ogni caso, non ricorrenti nella fattispecie in esame. Invero, i Comuni opponenti non hanno dedotto (né provato) alcuna irregolarità nella notifica dell'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione, né hanno in alcun modo allegato (e dimostrato) una eventuale non tempestiva conoscenza della stessa per caso fortuito o forza maggiore. L'ordinanza del 3.12.2013 risulta, infatti, regolarmente notificata agli enti opponenti in data 18.03.2015, come, peraltro, dagli stessi dedotto;
né alcun pregio possono avere in questa sede presunte irregolarità del presupposto atto di pignoramento mobiliare, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere eventualmente prospettate mediante specifiche opposizioni.
Parimenti, non possono trovare applicazione nel caso in esame gli istituti, invocati dagli enti opponenti, della rimessione in termini e della qualificazione dell'opposizione proposta quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (come noto, non soggetta ad alcun termine di decadenza ai fini della sua rituale proposizione).
Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'errore sulla forma dell'atto non è qualificabile come causa non imputabile alla parte incorsa nella decadenza idonea a legittimare quest'ultima a richiedere ed ottenere la rimessione in termini (cfr. in tal senso Cass. civ. ord. n. 16238 del
7 19.05.2022 – oltre che gli arresti giurisprudenziali in essa richiamati, ovvero Cass. civ. sez. un. n.
2610 del 4.02.2021 e Cass. civ. sez. un. n. 27773 del 4.12.2020 – con cui è stato ribadito che l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; nonché, di recente, Cass. civ. ord. n. 7631/2025, con cui è stato reiterato che la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone l'effettiva esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, dunque non da essa determinato, caratterizzato dall'assoluta impossibilità, a nulla rilevando mere difficoltà nell'osservanza delle norme processuali).
Inoltre, in merito alla possibilità di qualificare le opposizioni in esame come opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anziché agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve osservarsi, innanzitutto, che, per consolidata giurisprudenza, il terzo pignorato che lamenti vizi attinenti alla formazione o al contenuto dell'ordinanza di assegnazione, o anche alla liquidazione delle spese fatta dal Giudice dell'esecuzione, può avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., in quanto riferiti al processo esecutivo che si è concluso con la medesima ordinanza;
invece, qualora detta ordinanza venga portata ad esecuzione dal creditore assegnatario contro il terzo pignorato quale titolo esecutivo, lo stesso, divenuto di tal guisa debitore esecutato, può teoricamente avvalersi del rimedio dell'opposizione all'esecuzione unicamente per far valere fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto, come la non debenza delle relative somme (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 11404/2009 e Cass. civ. n. 11493/2015). È, infatti, invalso in giurisprudenza il principio secondo cui, quando è pronunciata l'ordinanza di assegnazione, essa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante;
di conseguenza, il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intende opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria relativi ai rapporti intrattenuti con il creditore procedente
(come, ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani dello stesso) (cfr. in proposito, ex multis, Cass. civ. sez. VI n. 11493 del 3.06.2015 e Cass. civ. sez. III n. 10912 del 5.05.2017).
Invece, se il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione diviene inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra l'originario debitore esecutato ed il terzo pignorato dovrà farsi ricorso non all'opposizione all'esecuzione (lecitamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, ossia l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione al fine di far accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III ord. n. 12690 del 21.04.2022, secondo cui, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si è concluso con l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal
8 momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che
è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo). A fronte di ciò, deve evidenziarsi che i Comuni opponenti hanno contestato in maniera generica l'assegnazione delle somme per cui è causa (cfr.
i punti n. 5 dei due atti di opposizione del 7.04.2015), essendosi limitati ad eccepire che il credito vantato nei loro confronti dal debitore esecutato non fosse certo, liquido ed Controparte_6 esigibile, offrendo un quadro assertivo e probatorio lacunoso e carente. Così come, la documentazione da essi prodotta unitamente alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (a sostegno di una presunta e generica insussistenza o minore entità del credito vantato da CP_6
nei confronti dei terzi pignorati) risulta, ad ogni modo, rappresentativa, per una parte, di
[...] circostanze non sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di assegnazione impugnata (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 9 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dai Parte_4
e e i documenti dal n. 1 al n. 3 allegati alla memoria ex art.
[...] Parte_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c. dai e ), con conseguente inidoneità della Parte_7 Parte_3 stessa a legittimare la proposizione da parte dei medesimi enti, quali terzi pignorati, di un'opposizione all'esecuzione (essendo loro inibito, come detto, far valere, dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, preesistenti fatti modificativi e/o estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale), e, per altra parte, di fatti modificativi (o, limitatamente al
, estintivi) del suddetto rapporto creditorio (cfr. il documento n. 4 allegato Parte_3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dai e , ovvero la Parte_7 Parte_3 determina del 16.05.2018 relativa alla rielaborazione del Piano Strutturale in forma associata in seguito allo scioglimento del protocollo di intesa tra i medesimi enti) che, seppur sopravvenuti all'opposta ordinanza di assegnazione, sono stati, in ogni caso, allegati in maniera specifica per la prima volta nel giudizio di merito (e, tra l'altro, nel corso dello stesso, ovvero solo nella suddetta seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), così introducendo un nuovo - non consentito - ulteriore motivo di opposizione. Secondo, infatti, quanto precisato in sede giurisprudenziale, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione ai sensi degli artt. 616 o 618, comma 2, c.p.c. deve contenere motivi coincidenti con quelli proposti con il ricorso introduttivo della fase innanzi al Giudice dell'esecuzione, pur potendo l'opponente rinunciare ad alcuni di essi non riproponendoli (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. III ord. n. 9226 del 22.03.2022, secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del
9 creditore di procedere all'esecuzione forzata”; nonché, in senso conforme, nell'ambito della giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale Bari n. 4274 del 18.10.2024, con cui è stato rilevato che in caso di un'opposizione proposta quando l'esecuzione sia già iniziata - per la quale
è prevista, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c., una fase a cognizione sommaria davanti al Giudice dell'esecuzione e una successiva fase a cognizione piena dinanzi al Giudice del merito - i motivi, le eccezioni e le conclusioni dell'opposizione devono essere formulati, a pena di decadenza, nel ricorso depositato in sede sommaria, essendo, pertanto, inammissibili le ulteriori e distinte eccezioni, difese e domande formulate, per la prima volta, nell'atto di citazione introduttivo della fase di merito e nei successivi scritti difensivi;
a fronte di ciò, in caso di fatti nuovi e sopravvenuti in corso di causa, l'opponente ha la facoltà di instaurare un nuovo giudizio di opposizione con il deposito di un ulteriore ricorso dinanzi al Giudice dell'esecuzione; infatti, diversamente opinando verrebbe eluso il sistema della bifasicità che il codice di rito prevede per le opposizioni promosse ad esecuzione già iniziata, introducendosi nel giudizio di merito fatti nuovi, sottratti al preventivo sindacato del Giudice dell'esecuzione previsto per legge). Pertanto, essendo necessario che i motivi di opposizione prospettati nella fase di merito siano gli stessi già fatti valere dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, anche la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dagli enti opponenti deve ritenersi inammissibile, in quanto basata o su fatti preesistenti all'ordinanza impugnata in precedenza non dedotti e non più opponibili dopo l'emanazione della stessa o su fatti, seppur sopravvenuti, nuovi rispetto al thema decidendum cristallizzatosi nella fase sommaria, così introducendo ulteriori - non consentiti - motivi di opposizione (suscettibili, al più, di essere fatti velare mediante la proposizione di un nuovo giudizio).
Quindi, in conclusione, posta l'unicità del giudizio di opposizione, seppur strutturato secondo un modello bifasico, alla tardività del deposito innanzi al Giudice dell'esecuzione degli atti di opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. per cui è causa (erroneamente formulati con citazione, anziché con ricorso) consegue l'intempestività delle opposizioni stesse, che, pertanto, vanno dichiarate inammissibili, non potendo, in ogni caso, valere come opposizioni ex art. 615 c.p.c..
Quanto osservato esime alla delibazione delle ulteriori questioni dibattute tra le parti, in quanto assorbite.
Infine, non è, comunque, suscettibile di accoglimento la domanda con cui le opposte Parte_8
e hanno chiesto la condanna degli enti opponenti
[...] Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per la temerarietà dell'azione proposta.
Come noto, la condanna risarcitoria prevista dall'anzidetta norma presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato); sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce
10 gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno asseritamente patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del 1.12.1995). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (che configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula, infatti, pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, dell'an
e del quantum del pregiudizio subito, nonché dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte (cfr., al riguardo, ex multis, Cass. civ. n. 3388/2007, Cass. civ. n. 13395/2007 e Cass. civ. n. 9080/2013). Ebbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta da , Parte_8
e in ordine all'effettiva sussistenza di detti presupposti, né, Controparte_2 Controparte_3 comunque, si potrebbe sopperire a tali lacune mediante il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Parimenti, non sussistono i presupposti per addivenire alla condanna degli enti opponenti al pagamento di un importo equitativamente determinato ai sensi del comma 3 del citato art. 96
c.p.c..
Infatti, esaminati gli atti di causa, non può, in ogni caso, ritenersi che detti enti abbiano agito in giudizio in modo fraudolento e mediante una condotta connotata da dolo o, quantomeno, da colpa grave, così da giustificare la loro condanna ai sensi della suddetta norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dei Comuni opponenti, in solido, alla loro rifusione in favore delle opposte , e Parte_8 Controparte_2 [...]
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, CP_3 secondo i valori medi di riferimento (tenuto conto del credito assegnato con l'ordinanza opposta) del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022) con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Nulla, invece, va disposto sulle spese di lite nei riguardi dell'arch. e del Controparte_6 [...]
, in persona del Sindaco p.t., non avendo spiegato alcuna attività Controparte_5 difensiva poiché rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 542/2017 alla quale è riunita quella iscritta al R.G. n. 543/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte dai Parte_4
, , e , in persona dei rispettivi Sindaci p.t.,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_4 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
Paola in data 3.12.2013 nella procedura iscritta al R.G.E. n. 100222/2013;
11 2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da , e Parte_8 Controparte_2 [...]
; CP_3
3. condanna i Comuni di , , e , in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4 dei rispettivi Sindaci p.t., in solido tra loro, alla rifusione in favore di , Parte_8 [...]
e delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro CP_2 Controparte_3
7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.p.a.
e I.v.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Rocco Crusco per dichiarato anticipo;
4. nulla dispone sulle spese di lite relativamente alla posizione processuale di e Controparte_6 del , in persona del Sindaco p.t., rimasti contumaci. Controparte_5
Paola, 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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