Art. 8.
Il limite massimo del compenso previsto dall' articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158.
Il capoverso del predetto articolo 45 e' abrogato.
Il limite massimo del compenso previsto dall' articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158.
Il capoverso del predetto articolo 45 e' abrogato.