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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6992/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
MURRI 148 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SEMERARO GIORGIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto C.F._2
di appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 610/2025 emessa il 3/3/2025 dal Giudice di Pace di Bologna per la parte in cui compensa le spese del giudizio avanti a sé e, contrariis rejectis conseguentemente condan- nare il al pagamento delle spese e degli onorari di lite come CP_1 CP_1 per legge del primo grado di giudizio avanti al Giudice di Pace di Bologna.
Con condanna del al pagamento delle spese, 15% Legge Fo- Controparte_1 rense, IVA e CPA del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente, vittoriosa in primo grado, ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 610/2025, emessa dal Giudice di Pace di Bologna il 3/3/2025 e depositata il
3/3/2025, non notificata, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
2.1. Specifi- catamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata ( ) non si è costituita ed è stata dichiarata contu- Controparte_1 mace.
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spe- se da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realiz- zare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminu- zione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciu- to un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reci- proca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda attorea è stata accolta integralmente sulla base del rilievo della mancata produzione da parte del convenuto della documentazione attestante il corretto CP_1 funzionamento della strumentazione utilizzata per l'accertamento della violazione contestata, e l'omologazione dell'apparecchiatura, con sostanziale vittoria della parte attrice e soccombenza della controparte, tale da non giustificare la compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa al-
2
lorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introduttiva. Si reputa, invece, congruo appli- care le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i cri- teri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta alcuna attività istrut- toria ed alla prima udienza la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna , in persona del Sinda- Controparte_1 co pro tempore, a rifondere ad le spese del giudizio di primo grado, che Parte_1 liquida in € 241,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfet- tarie, oltre € 43,00 per anticipazioni;
2) condanna , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad Controparte_1 [...] le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compen- Parte_2 so, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 91,50 per anticipa- zioni.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6992/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1
MURRI 148 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SEMERARO GIORGIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto C.F._2
di appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 610/2025 emessa il 3/3/2025 dal Giudice di Pace di Bologna per la parte in cui compensa le spese del giudizio avanti a sé e, contrariis rejectis conseguentemente condan- nare il al pagamento delle spese e degli onorari di lite come CP_1 CP_1 per legge del primo grado di giudizio avanti al Giudice di Pace di Bologna.
Con condanna del al pagamento delle spese, 15% Legge Fo- Controparte_1 rense, IVA e CPA del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. La parte ricorrente, vittoriosa in primo grado, ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 610/2025, emessa dal Giudice di Pace di Bologna il 3/3/2025 e depositata il
3/3/2025, non notificata, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
2.1. Specifi- catamente l' appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata ( ) non si è costituita ed è stata dichiarata contu- Controparte_1 mace.
4. L'appello è fondato dal momento che, nel caso di specie, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta.
5. Sul punto merita di essere preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spe- se da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
6. La regola della soccombenza, quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realiz- zare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminu- zione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciu- to un proprio diritto, dando cioè attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione. Tuttavia, a norma del secondo comma dell'articolo 92 comma 2 c.p.c., il predetto criterio generale della soccombenza può essere derogato mediante la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti se vi è soccombenza reci- proca o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.
7. Nel caso di specie, la domanda attorea è stata accolta integralmente sulla base del rilievo della mancata produzione da parte del convenuto della documentazione attestante il corretto CP_1 funzionamento della strumentazione utilizzata per l'accertamento della violazione contestata, e l'omologazione dell'apparecchiatura, con sostanziale vittoria della parte attrice e soccombenza della controparte, tale da non giustificare la compensazione delle spese di lite.
8. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “ in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa al-
2
lorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021).
9. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introduttiva. Si reputa, invece, congruo appli- care le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i cri- teri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla censura sulla spese di lite, non è stata svolta alcuna attività istrut- toria ed alla prima udienza la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna , in persona del Sinda- Controparte_1 co pro tempore, a rifondere ad le spese del giudizio di primo grado, che Parte_1 liquida in € 241,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfet- tarie, oltre € 43,00 per anticipazioni;
2) condanna , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad Controparte_1 [...] le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compen- Parte_2 so, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 91,50 per anticipa- zioni.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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