Art. 9.
La misura della retta annuale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 .
La misura della retta annuale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 .