Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
306/23 R.G
Promosso da
(C.f. , nata il Parte_1 C.F._1
13/08/1961 a Fano (PS) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maori
Appellante
Contro
(C.F. ), residente in 61032 Controparte_1 C.F._2
Fano (PU), Via Andrea Doria n.44, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Maurizio Terenzi e Renato Terenzi
Appellati
Nonché
(C.F. ) residente in [...]CP_2 C.F._3
(PU) via Monte Argentario
Appellato contumace
Tribunale di Ancona e pubblicata il 28.2.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare tenuta alla collazione per imputazione dell'immobile Parte_1
a lei donato da e sito in Ponte Sasso di Fano, via Andrea CP_3
Doria n. 42, a favore dei suoi fratelli e;
Controparte_1 CP_2
▫ Voglia l'Ill.mo Giudice, dichiarare altresì non Parte_1 tenuta alla collazione, in nessuna percentuale, delle somme esistite nei conti cointestati presso Banca Marche, agenzia di Senigallia, nel libretto di deposito a risparmio postale, nella sede postale di Marotta, e nel deposito presso Allianz Bank risparmio gestito di cui è causa, e per l'effetto dichiarare tenuta al versamento a favore Parte_1 di e della somma di € 24.145,42 Controparte_1 CP_2 ciascuno salvo diversa determinazione di codesto Ill.mo Giudice.
Voglia, infine, il Giudice, previ i provvedimenti opportuni, disporre la divisione in natura dei seguenti terreni: terreno distinto al Catasto Terreni Comune di Fano al foglio 121, mappale 648, qualità seminativo arboreo, cl.
1.r.d. € 19,28 e r.a. €
15,29, superficie ha 0 are 25 ca 75; terreno distinto al catasto terreni al foglio 21, mappale 686, area rurale, superficie ha 0 are 0 ca 14, secondo le quote spettanti a ciascuno dei comunisti ed attribuire ciascun risultante appezzamento in proprietà esclusiva agli stessi.
In rito voglia il Giudice rimettere la causa in istruttoria al fine di, previa nomina di CTU, dividere il compendio sopra indicato in parti rispecchianti il valore delle quote delle parti in causa ed attribuire a ciascuna delle stesse il relativo appezzamento di terreno come risultante dalla divisione. Con vittoria di spese.”
Per l'appellato costituito:
“Accertata l'infondatezza del proposto gravame per tutte le ragioni ampiamente esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione con contestuale conferma dell'impugnata sentenza n. 233/2023 – Tribunale di Ancona.
Con ogni conseguente statuizione sanzionatoria.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato l'avvenuta donazione, in favore della SI , da Parte_1 parte della SI degli immobili siti in Fano Torrette, Via CP_3
Andrea Doria n. 42, consistenti in un'abitazione ed annesso terreno parzialmente edificabile, censito al catasto fabbricati al foglio 121, mappali 275 sub. 1 – 687 – 688, piano T-1-2, categoria A/3, classe 4, vani 7, rendita euro 488,05 ed al catasto terreni al foglio 121, mappale
683, reddito dominicale euro 12,69, reddito agrario euro 10,07, dichiarando che detti immobili andavano conferiti alla massa ereditaria per collazione;
disponeva, altresì, lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio di tra i coeredi, assegnando il CP_3 cespite oggetto di donazione come sopra indicato a Parte_1 con obbligo per la stessa di reintegrare la quota di ciascuno dei fratelli, con il versamento della somma di euro 59.719,67 cadauno;
assegnava, invece, agli appellati la quota di metà del terreno distinto al Catasto
Terreni al foglio 121, mappale 684, Qualità Seminativo Arboreo, Classe
1, Reddito Dominicale €19,28 e Reddito Agrario €15,29, superficie ha
0 are 25 ca 75 (2.575 m2) e del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 121, mappale 686, Area Rurale, superficie ha 0 are 00 ca 14 (14
m2), compensando integralmente tra le parti le spese di lite. La SI impugnava la sentenza de qua Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellato che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva per , correttamente evocato in CP_2 giudizio, che veniva dichiarato contumace.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, va esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc sollevata dall'appellato costituito: al proposito, va osservato che l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dello stesso, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che lo stesso appellato ha, poi, analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo come modale la donazione effettuata dalla SI.ra in favore della figlia CP_3 [...]
in data 29/05/2006, quantificava il valore del modus, per Parte_1
l'assistenza prestata in favore della madre in € 54.600,00, distinguendo un primo periodo, sino al giugno 2009, nel quale la SI.ra era CP_3 ancora autonoma, sicché l'onere in capo alla figlia si sostanziava, fondamentalmente, nel tenerla presso di sé ed assisterla genericamente ed un successivo periodo nel quale l'anziana SI aveva bisogno di assistenza continua.
Sulla scorta di ciò, il Giudice di primo grado, stabiliva, in via equitativa, la somma da riconoscersi alla donataria onerata in euro 700,00 per ciascun mese di assistenza e liquidava i primi 36 mesi (dal giugno 2006 al giugno 2009) al 50% e il periodo successivo (da luglio 2009 sino al giugno 2014 – data del decesso) al 100% e, quindi, in ragione di €
700,00 mensili.
Deduceva l'appellante che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato la prova documentale fornita, costituita da documentazione medica fidefacente da cui emergeva che la SI.ra CP_3
, già nel 1997 fosse stata dichiarata invalida civile al 100%.
[...]
Ciò premesso in fatto, deve ribadirsi che l'azione di riduzione esperita nel primo grado di giudizio dagli odierni appellanti, a sua volta presuppone la preliminare ricostruzione del patrimonio del de cuius, ai sensi dell'art. 556 c.c., mediante riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita (donatum) e ciò che è rimasto al momento dell'apertura della successione (relictum, corrispondente al valore netto del patrimonio del de cuius determinato dalla differenza tra l'ammontare delle attività, quali beni e crediti, e quello delle passività, cioè dei debiti) ed imputazione alla quota del legittimario di quanto egli abbia ricevuto dal defunto (cfr. Cass., II, n. 17926/2020).
In applicazione del principio della intangibilità soltanto quantitativa della quota riservata ai legittimari, infatti, il de cuius può soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura, purché compresi nell'asse ereditario e sempre che venga rispettato il limite proporzionale di ciascuna quota.Sulla scorta di tali premesse sistematiche, va rilevato come nella fattispecie l'appellante risulti donataria degli immobili sopra meglio specificati in virtù di un atto di donazione correttamente qualificato dal primo giudice come modale, corredato, cioè, dalla previsione da parte della beneficiata ed in favore della donante, vita natural durante, di una prestazione descritta nei termini di assistenza e cura della donante (art. 4 dell'atto pubblico del
29.5.2006).
Alla stregua della particolare tipologia di donazione prevista dall'art. 793 c.c., invero, l'obbligo per il beneficiario di adempiere all'onere imposto, entro i limiti del valore della cosa donata, non vale a snaturare l'essenza dell'atto di liberalità sino a connotare in termini di corrispettività la relativa prestazione e di onerosità l'atto che essa preveda, ma comporta soltanto che la liberalità, la quale permane come la causa del negozio giuridico, viene ad essere soltanto limitata dall'apposizione del modus. Il che implica che, nel concorrere alla successione del de cuius, i soggetti che ne abbiano direttamente o indirettamente ricevuto alcunché siano tenuti, per effetto della disposizione di cui all'art. 737 c.c. "all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donato e il valore dell'onere" (v. Cass., II,
n.6925/2015). Ed ancora, "in materia di donazione modale,
l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ."
(Cass., II, n. 6925/2015).
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha quantificato l'onere imposto all'appellante, fondando, però, la sua valutazione essenzialmente sulla deposizione testimoniale delle nipoti della donna,
ed , figlie dell'appellato , le quali, pur Parte_2 Pt_3 Controparte_1 non avendo un assiduo rapporto di frequentazione con la nonna,
dice di averla vista nel 2009 e poi nel 2012 e dichiara di Parte_4 non essere neppure a conoscenza delle patologie gravi che l'hanno colpita), hanno riferito che, nel giugno 2009, la de cuius aveva ha partecipato ad un matrimonio ed era in buone condizioni, “anziana ma auto sufficiente”.
Dette dichiarazioni, non possono a parere della Corte, da sole, avallare un giudizio di autosufficienza della de cuius fino al giorno del matrimonio (giugno 2009): basti, infatti, a contrario, far riferimento a quanto dichiarato dalla teste, indifferente alle parti, , Testimone_1 che ha riferito che, dal 1996 al 2000 circa, la sig. riusciva ancora CP_3
a compiere gli atti essenziali della vita quotidiana, come nutrirsi, vestirsi ed andare in bagno, mentre, dal 2000 in poi, a causa del peggiorare delle condizioni di salute, aveva necessità di assistenza continua anche per gli atti della vita quotidiana, nonché a quanto dichiarato da , figlio della sig. , Testimone_2 Parte_1 convivente per un periodo con la nonna, che ha riferito che la stessa durante le ore notturne era soggetta a crisi di asfissia o mancanza di respiro ed in questi casi interveniva presso la madre Parte_1 per aiutarla a superare tali crisi e che lui stesso aiutava la mamma durante i giorni infrasettimanali ad assistere la nonna dalle 8 alle 16 dalla madre e dalla nonna.
A ciò deve aggiungersi quanto emerge dalla documentazione medica in atti e, segnatamente:
- relazione clinica vergata dal Dott. – Divisione Persona_1
Ematologica di Muraglia – Centro Trapianto Midollo Osseo –
Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” – Pesaro – il quale, in data 10/06/1995, certificava: “La SI.ra è CP_3 affetta da mieloma multiplo (igG/K) dal maggio 1990. La paziente viene seguita periodicamente presso la Div. di
Ematologia per controllo e cure. La paziente presenta clinicamente dolori ossei diffusi al rachide e al bacino e crisi ipertensive per le quali è già seguita. La paziente è da ritenere invalida al 100%” (cfr. all. 76 – memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
– fascicolo I grado I parte pag. 133); Parte_1
- la SI.ra , nel 1997, è stata dichiarata invalida civile al CP_3
100% per “aneurisma cerebrale in attuale trattamento con anticomiziali. Poliartrosi con protrusioni discali multiple ed osteoporosi. Mieloma multiplo IG G – K. Vasculopatia cerebrale.
Esiti di ictus in territorio carotideo sx. Ipertensione arteriosa,
Plurimi interventi per laparocele addominale. CP_4
Cardiopatia ischemica”;
- Certificato medico del 5-5-2008 rilasciato dall'unità operativa semplice di oncologia ed a firma del dirigente dott. da CP_5 cui emerge che la SI portatrice di plurime patologie, CP_3 ha una grave arteoartrosi generalizzata associata a multiple discopatie che “limitano la qualità della vita della paziente e la rendono incapace agli atti quotidiani, necessitando di assistenza continua” - Certificato medico del 26.5.2009 rilasciato dall'unità operativa semplice di oncologia ed a firma del dirigente dott. che CP_5 conferma che la SI non è in grado di svolgere CP_3 autonomamente gli atti quotidiani della vita, avendo necessità di assistenza continua
- sottoposta a visita dinanzi alla Commissione Medica ex art. 4 L.
n. 104/92, in data 5 agosto 2009, viene valutata quale “soggetto in situazione di handicap, in condizione di gravità, con carattere di permanenza” ed, in particolare, fossero vengono accertate difficoltà di relazione e nell'autonomia personale, con un handicap fisico e sensoriale, comportante la “necessità di assistenza continua globale e permanente” , risultando la residua abilità di autonomia personale e sociale della stessa
“marcatamente ridotta”.
Orbene, alla luce di tali emergenze, ritiene il collegio che, non essendo censurata la somma individuata equitativamente dal giudice di prime cure dell'onus imposto all'appellante, somma peraltro ritenuta adeguata e congrua, deve solo riformarsi quanto stabilito nella sentenza impugnata in merito alla decorrenza dell'intero importo di euro 700.00, dovendosi ritenere che sussiste la prova del fatto che, sino al maggio del 2008, la de cuius, seppure dichiarata invalida civile, conservasse comunque un'autonomia nello svolgere le attività della vita quotidiana, mentre da detta data e sino alla morte, necessitava di assistenza più o meno continua che le veniva prestata dall'odierna appellante, non potendo quanto percepito de visu in una singola occasione dalle nipoti della stessa superare quanto certificato da più medici che ebbero in cura la donna, ben potendo, invece, conciliarsi detta apparente contraddittorietà con il fatto che le nipoti, giustamente, non si trovavano durante il matrimonio ad assistere la nonna, ragion per cui ben potrebbero non aver percepito che la stessa necessitava di aiuto, prestato da altri, per soddisfare almeno in parte i propri fabbisogni fisici.
Ne discende che andranno liquidati i primi 23 mesi al 50% poiché è da ritenere sufficientemente provato che la de cuius avesse bisogno della sola compagnia e non di assistenza continua. Da ciò ne discende che per detto primo periodo l'onus potrà ritenersi quantificabile secondo il seguente calcolo € 350,00 (pari a ½ di € 700,00) per n. 23 mesi (dal giugno 2006 – data donazione – a maggio 2008 – data dell'accertamento dell'incapacità a provvedere a sé stessa) per un totale di € 8096,00. Diversamente, per il periodo successivo (da giugno
2008 sino al giugno 2014 – data del decesso) è sufficientemente provata la circostanza che la SI abbia avuto necessità di CP_3 assistenza continua ed è per ciò che va l'onus va quantificato moltiplicando la somma mensile € 700,00 per 72 mesi pari ad €
50.400,00.
Il valore complessivo da attribuire, pertanto, all'onere imposto alla donataria ammonta ad euro 58.696,00, somma che andrà detratta dall'importo del valore dell'immobile oggetto della donazione modale del 29.05.06.
Con il secondo motivo di impugnazione la SI Parte_1 impugna il capo della sentenza relativo all'attribuzione, all'interno dell'asse ereditario della de cuius, del 50% del compendio monetario rilevato dalla CTU contabile sul conto corrente n. 15837 acceso presso
Banca delle Marche S.p.a., sul deposito a risparmio presso Poste
Italiane S.p.a. avente n. 47038/000020496621, sul “Risparmio
Gestito” presso Allianz Bank avente n. D25893160, ritenendo tali somme soggette a collazione.
Al riguardo, va premesso che è del tutto pacifico il principio secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove si provi che il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.(Cassazione civile sez. III,
23/01/2025 n.1643)
La presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del
05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n.
27069 del 14/09/2022).
Nel caso in esame, dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio, è emerso che il conto corrente Banca delle Marche S.p.a. (ora
[...]
Parte
n.15837 di Senigallia, cointestato alle SI.re Controparte_6
e , acceso in data 1.10.2004 ha fatto CP_3 Parte_1 registrare movimentazioni in entrata per complessivi euro 342.366,31 formate dalle seguenti voci saldo apertura al 30/9/2014 3.491,43
rate pensione 153.208,00 CP_7
emolumenti ord. ASUR 149.583,86
contante, ordine e conto, altro 35.978,80
competenze 104,22 Il ctu ha ritenuto che l'importo di euro 149.583,86 descritto nell'estratto conto come “emolumenti ord. ASUR” è attribuibile alla
SI.ra a titolo di emolumenti percepiti per il suo Parte_1 lavoro di infermiera.
Quanto, invece, alla voce contraddistinta come “ rate pensione”, CP_7 dall' allegato n. 5 al fascicolo di primo grado di parte attrice emergono gli importi netti riscossi annualmente a titolo di pensione dalla SI.ra dal 2001 al 2014, importi che l' precisava aver posto in CP_3 CP_7 pagamento presso la Banca delle Marche di Senigallia, succursale di
Piazza del Duca, 4.
Dal prospetto si desume che la SI.ra era titolare, dal 2001 CP_3 al 2008 di pensione invalidità e superstiti dei lavoratori dipendenti, alle quali, dal 2009, si è aggiunta la pensione prestazione invalidi civili.
Nel periodo di competenza del prospetto, 2001 – 2014, l'importo delle pensioni complessivamente erogate ammonta a euro 160.757,81, ragion per cui, considerando la data di apertura del conto de quo
(1.10.2004) le somme confluite a titolo di pensioni complessivamente erogate dall' ammonta a euro 127.285,00. CP_7
Ne discende che, confrontando le somme accreditate complessivamente dall' sul conto de quo e quelle ricevute dalla de CP_7 cuius, si desume che l'ulteriore importo di euro 25.923,00
(153.208,00-127.285,00) sia riferibile alle pensioni percepite dalla
Sbrega, anch'essa titolare di indennità di accompagnamento che l' CP_7 versava su detto conto.
In conclusione, sul punto si afferma, pertanto, che il conto corrente acceso presso Banca delle Marche è stato alimentato sostanzialmente con somme riconducibili alla SI.ra con le rate della pensione CP_3 per euro 127.285,00 ed alla SI.ra con gli stipendi Parte_1 erogati dalla ASUR per euro 149.583,86 nonché con somme di euro 25.923,00 a titolo rate pensione, nonché con l'importo di euro
35.978,80, non riconducibile espressamente a nessuna delle due correntiste e, quindi, da considerarsi in comproprietà delle stesse, non sussistendo una prova della titolarità esclusiva della delle Pt_1 somme di euro 35.978,80 (come sostenuto dalla difesa della stessa), non potendosi escludere che detti importi siano stati versati anche dalla de cuius con risparmi in contanti dalla stessa detenuti e non essendovi la prova, neppure presuntiva dell'appartenenza di dette somma alla
. Pt_1
Il ctu ha poi ricostruito le uscite di detto conto, riscontrando prelevamenti per complessivi 342.302,93, la maggior parte dei quali anonimi (prelevamenti in contanti, bancomat, ordine e conto, carta), precisando che, in nessun caso, i prelevamenti effettuati sono attribuibili direttamente alla SI.ra CP_3
Il Giudice di primo grado, allora, partendo da una presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto e ritenuto che nessuno dei prelievi effettuati sullo stesso era espressamente riconducibile alla de cuius, ha ricondotto alla massa ereditaria il 50% dei prelevamenti e, quindi, l'importo di euro 171.151,47, quanto al conto corrente in disamina.
Ha, quindi, implicitamente, ritenuto i prelievi di somme dal conto corrente cointestato atti di liberalità, con i quali si era realizzato un arricchimento della donataria correlato ad un impoverimento della donante.
In generale, deve considerarsi che il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni, non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto.
Il principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854
c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma
2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. 4 gennaio 2018 n. 77). La giurisprudenza di legittimità ha affermato, poi, il principio per cui la cointestazione del conto corrente fa presumere non solo la contitolarità dell'oggetto del contratto (che, nel caso in esame, è stata smentita dalla istruttoria), ma anche il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto (Cass. 22 luglio 2004 n. 13663). Nel caso in esame, la de cuius ha consentito alla figlia di operare liberamente sul conto per un lungo periodo di tempo;
deve, quindi, ritenersi che la abbia operato Pt_1 con il consenso tacito della de cuius cointestataria. Tuttavia perché le operazioni poste in essere sul conto corrente da parte del cointestatario con il consenso tacito dell'altro cointestatario possano essere ricondotte alla categoria della donazione o perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è necessario: a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
b) la provenienza delle stesse;
c) l'esistenza in capo a sua madre dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario.
Nel caso in esame, si potrebbero ritenere accertati i presupposti sub a)
e sub b) alla luce della documentazione prodotta, ma, con riferimento al presupposto sopra indicato sub c), la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, con un orientamento univoco (Cass. 12 novembre 2008,
n. 26983; Cass., 14 gennaio 2010, n. 468, Cass. 4 maggio 2012 n.
6784), ha affermato che la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la somma depositata risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, ed i conseguenti prelievi operati dal cointestatario che non ha immesso somme sul conto corrente, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione e dei successivi prelievi, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità. Tale circostanza non è stata dedotta dalla parte attrice, odierna appellata, che ha ritenuto sufficiente la cointestazione, l'autorizzazione ad operare sul conto e l'effettuazione dei prelievi da parte della Pt_1 per dimostrare l'effettuazione delle donazioni e la sussistenza dell'animus donandi. Ma secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 21/05/2020, n. 9379; in precedenza Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682) l'intenzione di donare non emerge, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Nel caso in esame, l'appellato costituito, nel primo grado di giudizio, si è limitato a dedurre che le somme versate sul conto corrente erano riferibili alla madre e che le operazioni di prelievo non sono state poste in essere dalla stessa, non rispettando, quindi, gli oneri di allegazione e di prova che gravavano sullo stesso.
Ad ogni buon conto, non si ha la prova del fatto che la de cuius, al momento dei vari versamenti sul conto, avesse uno spirito di liberalità, atteso che la cointestazione deve intendersi come un atto compiuto per sopperire ad esigenze di carattere pratico della stessa (età e patologie che sicuramente rendevano oltremodo difficoltoso recarsi in banca) anche in relazione al rapporto di fiducia ed affetto che legava madre/figlia e non essendo sufficiente la mera cointestazione per provare la sussistenza di detto animus, ben potendo essere la cointestazione soltanto una forma alternativa finalizzata alla collaborazione attuata con la delega di firma.
Ne discende che non vi sono elementi per ritenere configurabile una donazione indiretta.
Se poi, si volesse interpretare la domanda attorea come finalizzata ad ottenere la restituzione alla massa delle somme prelevate dalla Pt_1 in eccesso rispetto a quanto dalla stessa versato, deve osservarsi che il conto de quo, come detto, è stato alimentato prevalentemente con denaro della stessa, con la conseguenza che l'aver utilizzato la Pt_1 provvista per l'acquisto di vetture e/o per il pagamento dei lavori edili all'interno dell'abitazione di sua proprietà è atto normalmente rientrante nella gestione del proprio denaro (trattandosi di somme ampiamente rientranti nel quantum sopra individuato, sicuramente riferibile all'appellante), non essendovi la prova, dalla visione degli allegati alla ctu, nella parte in cui vengono analiticamente indicate le uscite, che la stessa abbia utilizzato per finalità sue proprie anche denari versati sul conto dalla madre, dovendosi peraltro osservare come è ben possibile che i vari prelievi “anonimi” siano stati effettuati proprio per sopperire alle esigenze primarie della de cuius, che, essendo portatrice di plurime patologie, oltre alle normali esigenze di vita, aveva, come noto, necessità di acquisto di farmaci e di presidi sanitari.
Analoghe considerazioni valgono per il Deposito a risparmio n.
47038/000020496621 presso le Poste Italiane, sul quale, nel periodo
1/10/2004 – 9/2/2006, sono stati effettuati, tolte le competenze, versamenti per euro 23.957,54 e prelevamenti per euro 27.121,27.
In tale ipotesi, vigendo la presunzione di contitolarità ed essendo il conto de quo estinto in data 9/2/2006 e recando, perciò, un saldo pari a zero, nulla deve attribuirsi alla massa, sussistendo la presunzione che, come la de cuius lo ha alimentato per metà, parimenti ha riscosso per metà i proventi dello stesso, non più presenti alla sua morte.
Per quanto attiene il deposito presso Controparte_8
Flessibile – D25893160, parimenti stinto al
[...] momento del decesso della valgono identiche considerazioni, con CP_3 la conseguenza che nulla deve attribuirsi alla massa, sussistendo la presunzione che, come la de cuius lo ha alimentato per metà, parimenti ha riscosso per metà i proventi dello stesso, non più presenti alla sua morte.
Ciò posto, prima di esaminare il terzo motivo di impugnazione, deve ricostruirsi il patrimonio relitto della de cuius, evidenziando, al fine della ricostruzione delle quote, che la stessa, con testamento pubblico del
2/4/2003 avanti il Notaio di Senigallia (Rep. 162), Persona_2 disponeva di lasciare eredi universali i figli per la quota di Parte_1 un mezzo e e per la quota di un quarto ciascuno. CP_2 CP_1
Ulteriori cespiti rientranti nella massa ereditaria sono i beni immobili i cui valori si ricavano dalla stima effettuata dal CTU Ing. : Persona_3
- immobile C: terreno distinto al catasto terreni al foglio 121, mappale
684, qualità seminativo arboreo, Classe 1, r.d. euro 19,28 e r.a. euro
15,29, superficie ha 0 are 25ca 75 (2.575 m2). Il più probabile valore attribuibile alla data di apertura della successione della SI.ra CP_3
(10/6/2014) è pari a euro 29.800,00;
[...]
- immobile D: terreno distinto al catasto terreni al foglio 121, mappale
686, Area Rurale, superficie ha 0 are 00 ca 14 (14 m2). Il più probabile valore attribuibile alla data di apertura della successione della SI.ra
(10/6/2014) è pari a euro 200,00. CP_3
Previa collazione degli immobili di cui all'atto di donazione a favore di e previa riunione fittizia di tutti i beni così come Parte_1 rilevati e valutati da entrambe le CTU avremo un asse ereditario ricostruibile come segue:
Valore immobile donato
216.700,00 migliorie su immobile
- 40.755,58 valore del donatum
175.944,42
A detto valore va sottratto il valore attribuito all'onus gravante sul donatario pari ad euro 58.696.00
Con la conseguenza che il valore finale del donatum ammonta ad euro
117.248,42 terreni in successione
30.000,00 Tot. massa ereditaria
147.248,42.
Al fine di verificare se vi sia stata o meno lesione di legittima, si deve allora procedere a calcolare, ai sensi degli artt. 537 e ss. c.c., la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ebbene, in ipotesi quale quella in esame, in cui il de cuius ha disposto con testamento del proprio patrimonio relitto, ai sensi dell'art 537 cc, la quota disponibile è pari ad 1/3, mentre ai figli è riservata la quota di due terzi da dividersi in parti uguali tra loro.
Ne discende che la quota disponibile per il testatore è il 33,33% dell'intero patrimonio, pari a € 49.083,00, mentre ai tre figli va complessivamente il 66,67% del patrimonio, pari a € 98.165,00 che corrispondono a € 32.722,00 ciascuno.
Il testamento viola, pertanto, la quota di legittima spettante ai coeredi ed come sopra individuata, tenuto conto delle Controparte_1 CP_2 volontà di cui al testamento de quo quanto all'assegnazione della quota disponibile alla germana . Parte_1
Invero, la SI , detratte le spese per migliorie ed il valore Pt_1 dell'onere, ha ricevuto in donazione un bene del valore di euro
117.248,42, a fronte di una quota complessiva a lei spettante di euro
81.805,00.
Orbene, l'appellante, con il terzo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si è assegnato ai SIg.rri ed CP_1 Pt_6
dei terreni facenti parte della massa ereditaria, ritenendo
[...] che si debba procedere alla divisione in natura di detti terreni, con conseguente assegnazione di un terzo anche ad essa stessa.
Innanzitutto, deve osservarsi che si ritiene condivisibile quanto affermato dal Tribunale, ovverosia che la divisione meno onerosa che appare più facilmente realizzabile è la seguente: assegnazione a del cespite donato alla stessa, per Parte_1 un importo pari ad €. 117.248,42 (valore dell'immobile attualizzato al giugno 2014 – data apertura successione ex art. 737 cc), tenuto conto che lo stesso è già a lei intestato;
assegnazione ai germani ed di ½ dei terreni CP_1 CP_2 del valore complessivo di €.30.0000, come sopra meglio individuati, pari ad €. 15.000,00 cadauno, a detrarre dalla quota di legittima come loro spettante;
versamento da parte di a favore dei due fratelli Parte_1 coeredi e della somma di €.17.721,71 cadauno, a CP_1 CP_2 reintegra della quota di legittima loro spettante.
Invero, al riguardo, va osservato che si è operata la divisione in natura come sollecitato dall'appellante, tanto che alla stessa è stato attribuito l'immobile oggetto di donazione nella sua interezza (e senza, ad esempio, scomputare il terreno attiguo), di talché non si ravvisa alcuna violazione da parte del giudice di primo grado, nell'assegnare i terreni ai due coeredi, odierni appellanti.
In altri termini, nell'operare la divisione in natura, deve farsi riferimento all'asse ereditario nel suo complesso e non atomisticamente al singolo bene che lo compone, con la conseguenza che detta doglianza andrà rigettata.
Per quanto attiene le spese del doppio grado di giudizio, considerando la vicenda nel suo complesso e, quindi, la reciproca parziale soccombenza, dell'appellante sulla domanda di riduzione e degli appellati sull'entità del patrimonio relitto, nonché la natura della controversia, si reputano sussistere giustificati motivi per disporne un'integrale compensazione tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.233/2023 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Ancona e pubblicata il 28.2.2023, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello: determina il valore dell'asse ereditario in complessivi €.147.248,42, di cui 1/3 quale quota disponibile ed i rimanenti 2/3 quale quota in favore degli eredi legittimi;
dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto da tra i coeredi;
CP_3
conseguentemente:
- assegna il cespite oggetto dell'atto di donazione del 29.05.06 a favore di;
Parte_1
- assegna ai germani ed la quota di ½ dei CP_1 CP_2 terreni, del valore complessivo di €.30.0000 (quote pari ad €.
15.000,00 cadauna) così distinti al NCT:
- terreno distinto al catasto terreni al foglio 121, mappale 684, qualità seminativo arboreo, Classe 1, r.d. euro 19,28 e r.a. euro 15,29, superficie ha 0 are 25ca 75 (2.575 m2) del valore di euro 29.800,00;
- terreno distinto al catasto terreni al foglio 121, mappale 686, Area
Rurale, superficie ha 0 are 00 ca 14 (14 m2), del valore di euro 200,00;
- dichiara tenuta e condanna a conferire in favore Parte_1 dei due fratelli coeredi e la somma di Controparte_1 CP_2
€.17.721,71 cadauno a reintegro della quota ereditaria loro spettante quali eredi legittimi di;
CP_3
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico