Art. 13. Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonche' per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all' articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 , e di una disciplina specifica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su piu' di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalita' amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;
g) previsione della possibilita' per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 , al fine di assicurare piena compatibilita' con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
Note all' art. 13:
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante: « Codice della navigazione », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942.
- Si riporta il testo dell' articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante: «Interventi nel settore dei trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999:
«Art. 25 (Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime). - 1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all' articolo 146 del codice della navigazione , aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse all'attivita' istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni gia' previste dall' articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo' essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unita'.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 .
5. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 . Nelle relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unita' indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 1, numero 41) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
Omissis
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 recante: «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 17 settembre 1949.
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su piu' di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalita' amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;
g) previsione della possibilita' per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 , al fine di assicurare piena compatibilita' con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
Note all' art. 13:
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante: « Codice della navigazione », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942.
- Si riporta il testo dell' articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante: «Interventi nel settore dei trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999:
«Art. 25 (Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime). - 1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all' articolo 146 del codice della navigazione , aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse all'attivita' istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni gia' previste dall' articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo' essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unita'.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 .
5. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 . Nelle relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unita' indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 1, numero 41) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
Omissis
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 recante: «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 17 settembre 1949.