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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9795/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CATANIA, VIA MONACA SANTA N. 19, rappresentato e difeso da sé stesso
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
domiciliati in BELPASSO, VIA VIII TRAVERSA N. 81, rappresentati e difesi dall'Avv. MAURIZIO
PREZZAVENTO, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza cartolare ex art. 189 c.p.c. del 29.01.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. ha convenuto in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti, onde sentire accertare e dichiarare la simulazione assoluta o, in via subordinata,
l'inefficacia relativa nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico in Notar Persona_1
del 17.02.2022 (Rep. 5680, Racc. 4517) con cui, in esecuzione di due accordi transattivi
[...]
raggiunti in sede di conciliazione sindacale il 23.10.2014, ha trasferito in favore di CP_1
ciascuno dei figli e i propri immobili per un valore complessivo di CP_2 Controparte_3
€.80.000,00, così da dismettere l'intero patrimonio immobiliare.
In particolare, premesso di essere creditore nei confronti della per circa €. 20.476,28 in CP_1
forza dei decreti ingiuntivi n. 170/2012 del 27.01.2012 e n. 935/2012 del 13.04.2012, l'attore ha argomentato circa la natura simulata dell'accordo transattivo concluso in via sindacale e trasfuso nell'atto pubblico di transazione e trasferimento immobiliare del 17.02.2022, con cui la ha CP_1
dismesso in proprio patrimonio immobiliare in favore dei figli, deducendo dell'inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria della verso i Pappalardo, sicchè l'accordo sarebbe stato CP_1
concluso al solo fine di sottrarre i beni alla garanzia creditoria dell'attore.
Confermata l'udienza di citazione, si sono costituiti tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, alla prima udienza di comparizione delle parti questo Decidente ha rinviato all'udienza cartolare del 25.01.2025 per la decisione della causa, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza,
pagina 2 di 7 preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti con le prime note ex art. 189 c.p.c. ed ulteriormente argomentate con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso concisamente in punto di fatto, in diritto si appalesa meritevole di accoglimento la domanda di declaratoria della simulazione assoluta dell'atto di transazione e trasferimento del
17.02.2022.
Giova, innanzi tutto, premettere che parte attrice ha spiegato sia domanda di simulazione assoluta che di revocatoria ex art. 2901 c.c., ordinandole in via subordinata, e ciò del tutto ammissibilmente,
come previsto anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità (in tal senso, tra tante, Cass. Civ.
11/06/2018 n. 15077 e Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21083).
Pur tuttavia, va osservato che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse,
per contenuto e finalità, in quanto la prima mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto,
previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del
consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (così, per tutte, Cass. Civ. 02/08/2019
n. 20875). Dunque, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, qualora venga accertata la sussistenza di indici sintomatici idonei a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto dispositivo, lo stesso non può essere soggetto ad azione revocatoria (Cass. Civ. 26/11/2019 n. 30849).
Orbene, tornando al caso in esame, va rilevato che parte attrice – che, agendo quale “terzo”, può
fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante presunzioni, le quali sono ammissibili ogni qualvolta è ammessa la prova testimoniale (Cass. Civ. 24/06/2022 n. 20421) – ha fornito idonei indizi gravi, precisi e concordanti, che possono assurgere a prova presuntiva del carattere pagina 3 di 7 simulato del negozio transattivo.
In particolare, premesso che oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore, sicchè oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente,
nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo, tali circostanze possono essere agevolmente desunte dalle seguenti prove indiziarie fornite dall'Avv. Pt_1
- sia l'accordo transattivo in sede sindacale che l'atto pubblico di transazione e trasferimento sono stati conclusi successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi (ossia, rispettivamente, il
23.10.2014 ed il 17.02.2022), pur avendo ad oggetto asserite pretese economiche per periodi ampiamente precedenti (dal 2002 al 2014 per e dal 2007 al 2014 per Controparte_2 [...]
), ovvero in un'epoca in cui la aveva completa consapevolezza della CP_3 CP_1
propria posizione debitoria nei confronti dell'attore;
- non vi è prova – a fronte dell'allegazione di parte attrice – dell'effettivo passaggio di disponibilità materiale degli immobili oggetto di trasferimento ai Pappalardo, non potendosi attribuire alcuna valenza alla mera trascrizione dell'atto di trasferimento presso la
Conservatoria, necessaria ai soli fini di pubblicità dichiarativa, ma che non incide sulla validità
dell'atto tra le parti e sul concreto godimento dei beni;
- a fronte dell'allegazione attorea, i convenuti non hanno provato l'effettiva sussistenza della posizione debitoria della nei confronti dei propri figli, né della fonte di obbligazione. CP_1
Invero, premessa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare per superare la quale è necessario offrire una prova rigorosa degli elementi costitutivi del pagina 4 di 7 rapporto di lavoro subordinato (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 20/04/2011 n. 9043), i convenuti non hanno adempiuto l'onere probatorio a proprio carico, non potendo attribuirsi alcuna conducenza alla comunicazione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Catania, che nulla specifica se non il completamento del periodo di pratica per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro da parte dei due Pappalardo.
Alla luce delle superiori argomentazioni appare, dunque, evidente che l'atto transattivo e di trasferimento posto in essere tra la debitrice e i convenuti Pappalardo in realtà si inserisce in CP_1
un più ampio ed articolato disegno simulatorio, da un lato (e non solo) volto a sottrarre alla garanzia patrimoniale del creditore i beni della debitrice onde frodarne le ragioni di credito, dall'altro comunque teso a creare una situazione di mera apparenza di diritto, in cui la debitrice non ha mai realmente inteso dismettere il proprio patrimonio, ma solo occultarlo ai creditori per impedirne la satisfazione.
Ne consegue che deve essere dichiarata la simulazione assoluta, con conseguente nullità, dell'atto di transazione e trasferimento stipulato a mezzo rogito in Notar del Persona_1
17.02.2022 (Rep. 5680, Racc. 4517), con cui ha ceduto a e i CP_1 CP_3 Controparte_2
propri immobili.
Dall'accoglimento della domanda di simulazione assoluta scaturisce l'assorbimento di quella volta alla dichiarazione di inefficacia relativa del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La presente sentenza, dichiarando la nullità di un atto per cui è disposta la trascrizione ex art. 2655
c.c., deve essere annotata, a cura della parte che ne ha interesse, nei Registri Immobiliari a margine della trascrizione della domanda e dell'atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2655, 2663 e
2670 c.c.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti , e CP_1 Controparte_3 CP_2
pagina 5 di 7 Pappalardo, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore Avv. che si liquidano come da dispositivo, al valore medio dei parametri di Parte_1
cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, e minimo per la fase istruttoria
(tenuto conto della natura documentale della causa), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra €.5.201,00 ed €.26.00,00), oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge e spese vive.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9795/2023 R.G.;
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico di transazione e trasferimento immobiliare del
17.02.2022 in Notar (Rep. 5680, Racc. 4517); Persona_1
2) dichiara assorbita la domanda subordinata di inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
3) condanna , e , in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3
refusione in favore dell'Avv. delle spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi €.4.237,00 per compensi, ed €.264,00 per spese vive, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9795/2023 promossa da:
AVV. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CATANIA, VIA MONACA SANTA N. 19, rappresentato e difeso da sé stesso
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
) e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
domiciliati in BELPASSO, VIA VIII TRAVERSA N. 81, rappresentati e difesi dall'Avv. MAURIZIO
PREZZAVENTO, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza cartolare ex art. 189 c.p.c. del 29.01.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. ha convenuto in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti, onde sentire accertare e dichiarare la simulazione assoluta o, in via subordinata,
l'inefficacia relativa nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico in Notar Persona_1
del 17.02.2022 (Rep. 5680, Racc. 4517) con cui, in esecuzione di due accordi transattivi
[...]
raggiunti in sede di conciliazione sindacale il 23.10.2014, ha trasferito in favore di CP_1
ciascuno dei figli e i propri immobili per un valore complessivo di CP_2 Controparte_3
€.80.000,00, così da dismettere l'intero patrimonio immobiliare.
In particolare, premesso di essere creditore nei confronti della per circa €. 20.476,28 in CP_1
forza dei decreti ingiuntivi n. 170/2012 del 27.01.2012 e n. 935/2012 del 13.04.2012, l'attore ha argomentato circa la natura simulata dell'accordo transattivo concluso in via sindacale e trasfuso nell'atto pubblico di transazione e trasferimento immobiliare del 17.02.2022, con cui la ha CP_1
dismesso in proprio patrimonio immobiliare in favore dei figli, deducendo dell'inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria della verso i Pappalardo, sicchè l'accordo sarebbe stato CP_1
concluso al solo fine di sottrarre i beni alla garanzia creditoria dell'attore.
Confermata l'udienza di citazione, si sono costituiti tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, alla prima udienza di comparizione delle parti questo Decidente ha rinviato all'udienza cartolare del 25.01.2025 per la decisione della causa, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza,
pagina 2 di 7 preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti con le prime note ex art. 189 c.p.c. ed ulteriormente argomentate con le successive comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso concisamente in punto di fatto, in diritto si appalesa meritevole di accoglimento la domanda di declaratoria della simulazione assoluta dell'atto di transazione e trasferimento del
17.02.2022.
Giova, innanzi tutto, premettere che parte attrice ha spiegato sia domanda di simulazione assoluta che di revocatoria ex art. 2901 c.c., ordinandole in via subordinata, e ciò del tutto ammissibilmente,
come previsto anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità (in tal senso, tra tante, Cass. Civ.
11/06/2018 n. 15077 e Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21083).
Pur tuttavia, va osservato che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse,
per contenuto e finalità, in quanto la prima mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto,
previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del
consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (così, per tutte, Cass. Civ. 02/08/2019
n. 20875). Dunque, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, qualora venga accertata la sussistenza di indici sintomatici idonei a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto dispositivo, lo stesso non può essere soggetto ad azione revocatoria (Cass. Civ. 26/11/2019 n. 30849).
Orbene, tornando al caso in esame, va rilevato che parte attrice – che, agendo quale “terzo”, può
fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante presunzioni, le quali sono ammissibili ogni qualvolta è ammessa la prova testimoniale (Cass. Civ. 24/06/2022 n. 20421) – ha fornito idonei indizi gravi, precisi e concordanti, che possono assurgere a prova presuntiva del carattere pagina 3 di 7 simulato del negozio transattivo.
In particolare, premesso che oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore, sicchè oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente,
nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo, tali circostanze possono essere agevolmente desunte dalle seguenti prove indiziarie fornite dall'Avv. Pt_1
- sia l'accordo transattivo in sede sindacale che l'atto pubblico di transazione e trasferimento sono stati conclusi successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi (ossia, rispettivamente, il
23.10.2014 ed il 17.02.2022), pur avendo ad oggetto asserite pretese economiche per periodi ampiamente precedenti (dal 2002 al 2014 per e dal 2007 al 2014 per Controparte_2 [...]
), ovvero in un'epoca in cui la aveva completa consapevolezza della CP_3 CP_1
propria posizione debitoria nei confronti dell'attore;
- non vi è prova – a fronte dell'allegazione di parte attrice – dell'effettivo passaggio di disponibilità materiale degli immobili oggetto di trasferimento ai Pappalardo, non potendosi attribuire alcuna valenza alla mera trascrizione dell'atto di trasferimento presso la
Conservatoria, necessaria ai soli fini di pubblicità dichiarativa, ma che non incide sulla validità
dell'atto tra le parti e sul concreto godimento dei beni;
- a fronte dell'allegazione attorea, i convenuti non hanno provato l'effettiva sussistenza della posizione debitoria della nei confronti dei propri figli, né della fonte di obbligazione. CP_1
Invero, premessa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare per superare la quale è necessario offrire una prova rigorosa degli elementi costitutivi del pagina 4 di 7 rapporto di lavoro subordinato (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 20/04/2011 n. 9043), i convenuti non hanno adempiuto l'onere probatorio a proprio carico, non potendo attribuirsi alcuna conducenza alla comunicazione del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Catania, che nulla specifica se non il completamento del periodo di pratica per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro da parte dei due Pappalardo.
Alla luce delle superiori argomentazioni appare, dunque, evidente che l'atto transattivo e di trasferimento posto in essere tra la debitrice e i convenuti Pappalardo in realtà si inserisce in CP_1
un più ampio ed articolato disegno simulatorio, da un lato (e non solo) volto a sottrarre alla garanzia patrimoniale del creditore i beni della debitrice onde frodarne le ragioni di credito, dall'altro comunque teso a creare una situazione di mera apparenza di diritto, in cui la debitrice non ha mai realmente inteso dismettere il proprio patrimonio, ma solo occultarlo ai creditori per impedirne la satisfazione.
Ne consegue che deve essere dichiarata la simulazione assoluta, con conseguente nullità, dell'atto di transazione e trasferimento stipulato a mezzo rogito in Notar del Persona_1
17.02.2022 (Rep. 5680, Racc. 4517), con cui ha ceduto a e i CP_1 CP_3 Controparte_2
propri immobili.
Dall'accoglimento della domanda di simulazione assoluta scaturisce l'assorbimento di quella volta alla dichiarazione di inefficacia relativa del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La presente sentenza, dichiarando la nullità di un atto per cui è disposta la trascrizione ex art. 2655
c.c., deve essere annotata, a cura della parte che ne ha interesse, nei Registri Immobiliari a margine della trascrizione della domanda e dell'atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2655, 2663 e
2670 c.c.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti , e CP_1 Controparte_3 CP_2
pagina 5 di 7 Pappalardo, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore Avv. che si liquidano come da dispositivo, al valore medio dei parametri di Parte_1
cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, e minimo per la fase istruttoria
(tenuto conto della natura documentale della causa), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra €.5.201,00 ed €.26.00,00), oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge e spese vive.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9795/2023 R.G.;
1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico di transazione e trasferimento immobiliare del
17.02.2022 in Notar (Rep. 5680, Racc. 4517); Persona_1
2) dichiara assorbita la domanda subordinata di inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
3) condanna , e , in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_2 Controparte_3
refusione in favore dell'Avv. delle spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi €.4.237,00 per compensi, ed €.264,00 per spese vive, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7