Articolo 4 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 marzo 1948
Art. 4.
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanita' pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente