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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 304/2023 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Mira (VE), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via
Palazzo n. 31/a, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
. in persona del legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Oriago di Mira (VE), rappresentata e
1 difesa in giudizio dall'avv.to Sandra Spolaore, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via A. Costa n. 20, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1358/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 13 luglio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza n. 1358/2022 del Tribunale di Vicenza, respingersi le domande formulate dalle odierne appellate in primo grado e ordinare la restituzione degli autoveicoli Mercedes Benz, classe E 280, targati DN098RV e
DM502ZD all'odierna appellante. In caso di mancato accoglimento della suesposta domanda, dichiarare le odierne appellate tenute al pagamento in favore dell'appellante dei servizi di trasporto funebre da quest'ultima svolti in loro favore ed elencati nei documenti 4 e da 14 e 20, per l'importo di euro 320.000,00.= o per la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze alla data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale e agli ulteriori interessi ex articolo 1284 cc, sulla somma così risultante dalla data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale al saldo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso contributo forfetario, IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, anche relativi al primo grado. In via istruttoria, si chiede, per le ragioni esposte in atto, sia disposto interrogatorio formale del signor quale legale Parte_3
rappresentante delle società attrici, e ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) < ha svolto i Parte_1
servizi di trasporto funebre di cui ai documenti che le vengono esibiti – docc. 4 e da 14 a 20, per conto e nell'interesse delle società attrice>>; 2) < Parte esisteva un accordo tra il signor e la società per cui Parte_3 quest'ultima avrebbe pagato alle società dallo stesso amministrate ed intestatarie delle vetture carrozzate come carri funebri Mercedes E 280, targata DN098RV e
2 Mercedes E 280 targata DM502ZD il prezzo delle suddette vetture non facendo pagare alle società, odierne attrici, il valore dei servizi di trasporto funebre resi>>;
3) < vengono esibiti>>; 4) < redatta dal signor 4) < Parte_3
Parte marzo 2012 è stata scritta perché il valore dei servizi resi dalla società a favore delle società amministrate dal signor era, in quella data, Pt_3
corrispondente alla somma di euro 203.280,00.=>>; 5) <
Parte mese di novembre del 2013 e fino al mese di febbraio 2014, la società chiese più volte alle società amministrate dal signor odierna attrice, di ottenere il Pt_3
riscatto delle autovetture di cui al capitolo 2>>; 6) < Pt_3
Parte rifiutò di intestare il contratto di leasing alla società , chiedendo per farlo la somma, ulteriore rispetto a quelle corrispondenti al valore dei servizi resi dalla
Parte
, di euro 30.000,00.= per ogni autovettura>>; 7) < vengono esibite (doc. n. 76) sono relative ai servizi funebri che prima del 24
Parte gennaio 2020 la società svolgeva in proprio>>. Si indicano come testimoni i signori e . Si chiede che il Giudice voglia Testimone_1 Testimone_2
ordinare ai comuni che non hanno ottemperato, di esibire i permessi di seppellimento rilasciati alle società attrici, ovvero che il Giudice voglia richiedere a comuni inadempienti le seguenti informazioni scritte: l'avvenuto rilascio alle società attrici dei permessi di seppellimento di cui alle istanze prodotte sub. docc. da 31 e 74. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alle società attrici l'esibizione delle fatture emesse per i servizi funebri svolti nei confronti delle persone indicate nei documenti 4 e da 14 a 20 e nei docc. da 59 a 69 della odierna appellante. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze di fatto articolate da parte attrice, mediante escussione di testimoni ed interrogatorio formale del legale rappresentante delle società attrici su seguenti fatti: a) < dall'anno 2007 e fino alla fine dell'anno 2017, la società Controparte_2
pagava le contravvenzioni che erano ad essa consegnate dalle società
[...]
3 attrici>>; b) < contravvenzioni che arrivavano loro>>; c) <
[...]
venne a ritirare le autovetture targate DN098RV e DM502ZD Pt_3 quest'ultima aveva il vetro del cristallo parabrezza integro>>; d) < circostanza di cui al capitolo che precede il vano feretro delle due autovetture targate DN098RV e DM502ZD era esente da strisci e rotture>>; e) < nella circostanza di cui al capitolo c) il tappetino poggia piedi che si vede nella foto n. 56 ter che le viene esibita, era presente, integro e pulito su entrambe le autovetture targate DN098RV e DM502ZD e su ogni posto delle stesse>>. Si indicano come testimoni il signor sui capitoli a) e b) ed il signor Testimone_2
sui restanti capitoli. In caso di non creduta ammissione dei Testimone_3
capitali di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e controinterrogando i testi di parte attrice”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare e pregiudiziale, per i motivi esposti, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello svolto da controparte anche ai sensi degli artt. 342 e
348 bis cpc e comunque di legge, con ogni conseguenza. In via principale, per i motivi esposti, rigettare l'impugnazione avversaria con ogni conseguenza di legge e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In via subordinata, per i motivi esposti, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello in ordine alla domanda di parte appellata svolta in via principale, dichiarata la risoluzione dei contratti di comodato in questione per grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1803, 1804 e 1453 cc e comunque ai sensi di legge, condannare la società alla restituzione dei veicoli in questione alle attrici rispettivamente Pt_1 proprietarie state l'intervenuta attuazione della misura cautelare ante causam, disporre che le auto funebri in questione permangano nella disponibilità e possesso delle attrici. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario ai fini del rigetto del presente appello, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di parte
4 ritualmente formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) e 3) cpc di parte appellata e non ammesse. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1358/2022, pubblicata il 13 luglio 2022, con cui il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente le domande proposte da . e Controparte_1 Parte_2 [...] ai suoi danni, sulla scorta dell'allegazione secondo cui le attrici Parte_4
avevano concesso in comodato alla convenuta due carri funebri, la vettura targata
DN098RV, in proprietà di e la vettura targata DM502ZD, Parte_5 Pt_3 in proprietà di provvedendosi ad accertare l'intervenuta cessazione di detti Pt_4
contratti, con conseguente diritto delle comodanti ad ottenerne restituzione e condanna della comodataria alla restituzione di detti veicoli di cui le Pt_1
attrici già disponevano del possesso essendo state nominate custodi a seguito di concessione di sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza emessa ante causam in data 8 gennaio 2020 e confermata in sede di reclamo con provvedimento del 18 febbraio 2020.
In particolare e per quel che interessa il presente grado di giudizio, non essendo stato proposto appello incidentale sulle altre domande attoree non accolte dal primo Giudice, le attrici, società il cui legale rappresentante era per entrambe certo evocando dinanzi al Tribunale di Venezia Parte_3 Pt_1
allegavano di operare nel settore delle onoranze funebri, così come la convenuta;
Parte di essere proprietarie dei carri funebri già menzionati;
di aver stipulato con contratto di comodato precario, asseritamente inadempiuto dalla comodataria, quanto agli obblighi di manutenzione. Sulla scorta di dette premesse, Pt_5
e chiedevano la cessazione dei contratti di comodato, ex art.
[...] Pt_3 Pt_4
1810 cc, o in subordine la loro risoluzione ai sensi degli artt. 1803, 1804 e 1453 cc;
Parte la condanna di alla restituzione dei mezzi, peraltro già detenuti, in qualità di
5 custodi, in forza della rammentata cautela;
il rimborso della somma di euro
8.937,18.=, quale importo anticipato ma di competenza della comodataria, ai sensi dell'art. 1808 cc.
costituendosi dinanzi al Tribunale, oltre ad Parte_1 eccepire l'inefficacia delle misura cautelare già concessa per tardiva instaurazione del giudizio di merito, con la propria comparsa di costituzione e risposta, semplicemente richiamava, confermandone il contenuto, la memoria difensiva depositata in sede cautelare, così concludendo per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare;
per la condanna delle controparti al risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo dei due carri funebri;
per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale subordinata, per la condanna delle attrici al pagamento della somma di euro 320.000,00.=, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi di trasporto funebre che aveva svolto nel corso degli anni.
A fronte dell'eccezione di nullità per genericità delle proprie difese e domande, la convenuta, in memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc, precisava che il giudizio di cognizione sarebbe stato la fase di convalida del sequestro giudiziario e che, già in detta sede, ella sosteneva di avere interamente pagato il prezzo delle autovetture mediante compensazione con il corrispettivo dovutole per i plurimi trasporti dei defunti nei servizi funebri svolti dalle attrici, pagando in tal modo mese per mese tutti i ratei del leasing, l'assicurazione dei veicoli, l'imposta di possesso, la manutenzione et cetera. Nella medesima memoria, Pt_1
confermava le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione, ivi compresa la domanda subordinata di condanna al pagamento dei servizi funebri resi, per l'importo di euro 320.000,00.=, in caso di mancato accoglimento della domanda principale già svolta in sede cautelare volta al riconoscimento della proprietà delle vetture in capo alla convenuta per esserne stato il prezzo corrisposto mediante la rammentata compensazione.
6 Con la sentenza n. 1358/2022, il Tribunale di Venezia, sulla scorta della sola documentazione esibita in giudizio e senza ammettere alcuna istruttoria costituenda, osservava che il generico richiamo agli atti del giudizio cautelare, non prodotti con la comparsa di costituzione, doveva reputarsi difesa del tutto generica e, come tale, valevole quale non contestazione della domanda attorea, ai sensi dell'art. 115 comma 1 cpc. Ad ogni buon conto il Tribunale, anche volendo valorizzare quanto indicato da nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) Pt_1 cpc, osservava che l'automatismo per il quale, con il pagamento dei canoni di leasing la proprietà sarebbe passata alla convenuta avrebbe dovuto essere provato per iscritto, secondo il generale divieto della prova per testimoni dei contratti, automatismo comunque contraddetto dalla condotta precedente con cui era proposto, a mezzo mail del 7 febbraio 2018 del professionista di fiducia, l'acquisto dei mezzi dietro pagamento. In argomento, il primo Giudice notava che l'asserzione secondo cui i veicoli oggetto di lite fossero in proprietà di Pt_1
era contraddetta dal fatto che la stessa, nel proporre le proprie difese aveva concluso solamente con la richiesta di rigetto della domanda attorea e di risarcimento del danno ma non per la restituzione dei veicoli oggetto di sequestro.
Il Tribunale, infine, evidenziava che neppure gli informatori assunti nel corso del giudizio cautelare di sequestro giudiziario avevano confermato le difese di parte convenuta, dovendosi così ritenere sussistente tra le parti rapporto di comodato con conseguente fondatezza della domanda principale di e Parte_5 Pt_3
di restituzione dei veicoli oggetto di lite. Il primo Giudice, in difetto di Pt_4
specifica contestazione della convenuta, inoltre, accoglieva la domanda di condanna di al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro Pt_1
8.937,18.=, oltre interessi legali dalla diffida del 9 aprile 2018, quale rimborso delle somme anticipate, ma di competenza della comodataria, ai sensi dell'art. 1808 cc, perché inerenti all'uso dei veicoli concessi in detenzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dalla convenuta, nel caso di mancato riconoscimento della proprietà delle vetture,
7 ovvero la domanda di pagamento del corrispettivo di euro 320.000,00.= per i trasporti funebri eseguiti nel corso degli anni in favore di e Parte_5 Pt_3
il Tribunale evidenziava che le prestazione asseritamente svolte erano Pt_4
rimaste prive di adeguato oggettivo riscontro, anche in ordine agli accordi assunti circa l'attività da eseguire ed il compenso da riconoscere. Infine, come già rammentato, il primo Giudice riconosceva l'inefficacia del sequestro giudiziario, essendo stato il relativo giudizio di merito introdotto tardivamente, ma negava il risarcimento del danno preteso da per il mancato utilizzo dei mezzi, in Pt_1
ragione del difetto di qualsivoglia comportamento illecito delle comodanti. Il
Tribunale, considerata la parziale reciproca soccombenza, compensava per la frazione di un sesto le spese di lite, condannando al pagamento della Pt_1
residua quota, secondo soccombenza prevalente.
Intervenuta la fusione per incorporazione di Controparte_3 Pt_3
Parte
, come già accennato, ha interposto appello avverso Parte_1
la rammentata sentenza, evidenziando, preliminarmente l'esistenza di un accordo intervenuto tra le parti secondo il quale le originarie attrici avrebbero stipulato contratto di leasing, avente ad oggetto i due carri funebri consegnati in uso alla convenuta la quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione finanziaria mediante l'esecuzione dei servizi di trasporto dei defunti ai quali e prestavano le loro onoranze funebri, di modo Parte_5 Pt_3 Pt_4
che alla scadenza del leasing la proprietà si sarebbe dovuta trasferire a Pt_1
Inoltre, sempre in via di premessa, l'appellante ha evidenziato che, alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, ella aveva richiesto il trasferimento dei due veicoli e che, tuttavia, le controparti si erano opposte alla richiesta, pretendendo il pagamento di ulteriori euro 30.000,00.= per ogni carro funebre, così ella aveva negato che l'utilizzo dei mezzi fosse giustificato dall'allegato rapporto di comodato e che le attrici erano rimaste inadempienti dell'obbligo di trasferimento assunto.
8 Con il primo articolato motivo di appello, ha censurato la sentenza Pt_1
nella parte relativa al rigetto della sua domanda riconvenzionale subordinata di pagamento del corrispettivo per i servizi di trasporto funebre eseguiti in favore di
Cav. e Anzitutto, l'appellante ha evidenziato che erroneamente il Pt_3 Pt_4
Tribunale avrebbe omesso di valorizzare, al fine della prova dell'intervenuto contratto le stesse difese delle controparti, che nel proprio atto introduttivo evidenziavano l'esistenza di “rapporti commerciali” tali da implicare “una collaborazione professionale e l'effettuazione di reciproche prestazioni”, affermando le stesse in memoria del 21 aprile 2021 “che i servizi funebri ricevuti Parte da venivano regolarmente pagati dalle attrici”. In secondo luogo,
l'impugnante ha lamentato che il primo Giudice neppure avrebbe valorizzato l'inequivoca documentazione dimessa in atti, costituita dal verbale di sommarie Part informazione rese da , socio di e in Testimone_4 Pt_3 Pt_4
ragione delle quali emergeva che i servizi funebri erano stati effettivamente resi da così dimostrandosi l'esistenza del rapporto contrattuale per CP_4
l'effettuazione dei trasporti dei feretri. Sempre in riferimento al rigetto della Parte propria domanda riconvenzionale subordinata, ha anche censurato la sentenza in riferimento all'accertamento dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto come effettivamente rese. In punto, l'appellante ha affermato che dinanzi al primo Giudice aveva offerto la relativa prova, in forza della documentazione versata in atti, scorrettamente valutata, nonché sulla scorta della articolata prova testimoniale e della richiesta di esibizione di documentazione da parte delle pubbliche amministrazioni e da parte delle controparti, istanze di prova erroneamente respinte dal Tribunale.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la parte della Pt_1
pronuncia di prime cure che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la mancata disponibilità degli autoveicoli oggetto del sequestro giudiziario dichiarato inefficace. L'impugnante ha evidenziato come il Tribunale non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione che, a seguito del sequestro, si era
9 verificata a proprio danno l'indisponibilità dei mezzi e che l'accoglimento della eccezione di inefficacia aveva fatto venire meno ex tunc la misura;
ha lamentato che il primo Giudice avrebbe scorrettamente interpretato la domanda risarcitoria che non era volta a ottenere il ristoro del mancato guadagno, ma aveva ad oggetto la pretesa di risarcimento del pregiudizio sopportato per avere dovuto sostituire l'utilizzo dei mezzi affidando a terzi i servizi di trasporto;
ha contestato l'affermazione del Tribunale circa la legittimità del possesso di controparte.
Con il terzo motivo di gravame ha impugnato la sentenza di prime Pt_1
cure nella parte in cui ha rigettato le proprie difese, affermando che le contestazioni alla domanda attorea, così come sollevate, dovevano considerarsi generiche, con conseguente applicazione dell'art. 115 cpc, dovendosi correttamente opinare che il principio in questione avrebbe dovuto trovare applicazione solo in riferimento ai fatti allegati di cui l'onerato avrebbe dovuto avere conoscenza e non in riferimento alla qualificazione giuridica del titolo fatto valere in giudizio in termini di comodato. L'appellante, inoltre, ha evidenziato come nelle proprie difese, come introdotte in sede cautelare, ella aveva espressamente contestato l'esistenza del comodato, difese rimaste coerenti per tutto il giudizio, anche di merito, nel senso di ritenere obbligata controparte a trasferire la proprietà dei mezzi avendone ricevuto il pagamento mediante i servizi di trasporto defunti. In argomento, ha affermato che scorrettamente il Pt_1
Tribunale avrebbe argomentato a proprio sfavore sulla scorta del fatto che ella non aveva chiesto la restituzione dei mezzi, così assumendo che i medesimi non fossero in sua titolarità, posto che, prima della declaratoria di inefficacia del sequestro, detta pretesa di restituzione neppure poteva essere introdotta. Sempre in tema, l'appellante ha lamentato che scorrettamente il Tribunale avrebbe richiesto la prova scritta del contratto in forza del quale Cav. e si sarebbero Pt_3 Pt_4
obbligate a trasferire la proprietà dei mezzi per averne ottenuto il pagamento mediante l'esecuzione dei servizi di trasporto, così come ha lamentato che scorrettamente il primo Giudice avrebbe dato rilievo, a smentita, alla
10 documentazione prodotta in atti, tutt'altro che valorizzabile nel senso di escludere detto accordo. Analogamente, ha lamentato che le stesse dichiarazioni Pt_1
rese dagli informatori nel corso del giudizio cautelare sarebbero state erroneamente valutate, emergendo dalle stesse che ella eseguiva i servizi di trasporto con l'intesa che essi dovessero andare a rimborso delle rate di leasing versate dalle controparti come utilizzatrici dei mezzi oggetto di lite, con conseguente obbligo, cessato il leasing, di trasferirne la proprietà.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di prime cure, con l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe
. incorporante per fusione Controparte_1 Parte_2 Parte_4
[...
ha proposto le proprie difese nella presente sede di gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione. Cav. ha evidenziato Parte_2
come controparte, nel giudizio di merito di prime cure, costituendosi in giudizio aveva proposto difese e domande del tutto generiche, senza contestare le pretese attoree, senza esplicitare nulla in relazione al fondamento delle proprie richieste, anche istruttorie, e limitandosi a richiamare quando già dedotto in sede cautelare.
Sulla scorta di ciò, l'appellata ha eccepito la novità delle deduzioni e produzioni effettuate per la prima volta solo in grado di appello, così come ha eccepito l'inammissibilità della domanda nuova, mai proposta in primo grado, onde ottenere la restituzione dei veicoli oggetto di contesa. Inoltre, sempre in via preliminare, l'odierna convenuta ha evidenziato come non sarebbe stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese sostenute per euro 8.937,18.=, ma di competenza della comodataria, essendo così la relativa pronuncia passata in giudicato. Nel merito, IM CP_1 affermava l'infondatezza dei motivi di gravame, concludendo per il Parte_2 rigetto dell'appello.
*****
11 1 – Preliminarmente, va chiarito, per quello che rileva ai fini del presente giudizio di gravame, l'oggetto del giudizio così come formatosi nel processo di prime cure.
IM . e con il proprio atto CP_1 Parte_2 Parte_4
introduttivo del giudizio, si sono affermate rispettivamente proprietarie dei veicoli adibiti a carro funebre, targati DN098RV e DM502ZD, e che, in ragione della collaborazione professionale in essere, con reciproche prestazioni di servizio, con l'odierna appellata, entrambe le vetture sarebbero state concesse in comodato precario, senza previsione del termine di restituzione, alla medesima
[...]
Sempre secondo le allegazioni contenute nell'atto di Parte_1 citazione, a detta delle attrici, nell'uso dei mezzi e a partire dal 2017, i dipendenti di avrebbero commesso plurime infrazioni al codice della strada con Pt_1
conseguenti sanzioni applicate alle proprietarie medesime, avendo in ogni caso le attrici anticipato, non solo il pagamento dei dette sanzioni, ma anche le tasse di circolazione e i premi assicurativi, spese che avrebbero dovuto essere a carico della comodataria per l'importo complessivo di euro 8.937,18.=. Così, Cav.
e facendo presente di avere richiesto, con missiva del gennaio Pt_3 Pt_4
2018, la restituzione di quanto concesso in uso precario, hanno convenuto in giudizio l'odierna appellante, proponendo domanda di condanna alla restituzione delle due vetture, in via subordinata anche per risoluzione del comodato,
Parte considerato che durante il loro utilizzo era rimasta inadempiente agli obblighi di custodia e manutenzione, nonché chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo già rammentato, evidenziandosi di avere ottenuto tutela cautelare a mezzo di ordinanza emessa ante causam con cui erano state autorizzate a procedere al sequestro giudiziario dei beni, ottenendo la nomina di custodi. A fronte di dette allegazioni attoree, la convenuta Parte_1
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione risposta con la
[...]
quale, preliminarmente, ha chiesto la declaratoria di inefficacia del già concesso sequestro, per non essere stato iniziato il giudizio di merito entro il termine previsto e, in forza di ciò, chiedendo il ristoro del danno subito a causa della
12 mancata disponibilità delle autovetture. Nel merito delle domande di controparte, la società convenuta si è semplicemente limitata a confermare le difese già svolte in sede cautelare, mentre in subordine ha chiesto la condanna delle attrici al pagamento dei servizi svolti per l'importo di euro 320.000,00.=, trattandosi di attività già documentate, null'altro aggiungendo di specifico circa i fatti sottesi a dette difese e domande. Va, poi, rammentato che nella memoria ex art.183 comma
6 n. 1) cpc nel contestare l'eccezione sollevata dalle controparti di Pt_1
genericità delle proprie difese e domande, ha evidenziato come il giudizio di merito altro non sarebbe che la fase di convalida del sequestro giudiziario, dove già ella aveva individuato le sue difese e domande riconvenzionali, sostenendo di avere interamente pagato il prezzo delle autovetture con plurimi trasporti dei defunti nei servizi funebri delle attrici, di modo che i ratei di leasing, da sborsarsi per la locazione finanziaria delle vetture, venivano pagati mediante compensazione su detti servizi funebri, servizi che si sarebbero dovuti pagare per l'importo già rammentato di euro 320.000,00.= ove non si fosse acceduto a detta ricostruzione dei fatti.
2 – Fatte queste precisazioni ed invertendo l'ordine dei motivi di appello per ragioni di consequenzialità logica nella decisione, appare necessario considerare, in primo luogo, l'impugnazione relativa al capo della sentenza che ha accolto la domanda principale di restituzione delle vetture concesse in comodato precario, affermando che la contestazione in punto mossa dell'odierna appellante doveva reputarsi generica, con conseguente applicazione dall'art.115 cpc. I principi che trovano rilievo in argomento sono stati ben chiariti dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, a fronte della specifica allegazione da parte dell'attore dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, e cioè, nel caso di specie, la pattuizione tra le parti di un comodato precario, ovvero senza termine di restituzione, avente ad oggetto le due vetture per cui è causa, e la richiesta di restituzione di quanto in uso, con conseguente inadempimento del relativo obbligo da parte della comodataria parte convenuta è tenuta ex art. 167 cpc di CP_4
13 prendere posizione in modo analitico e, quindi, non generico, sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cpc (ex multis Cass. n.
9439/2022). Se è vero che il principio di non contestazione acquisisce rilevanza unicamente in riferimento ai fatti dedotti in giudizio e non in riferimento alla qualificazione giuridica del titolo fatto valere in giudizio, è da dire che, nel caso di specie, il primo Giudice non ha affatto scorrettamente applicato, in tal senso, la disciplina di cui all'art. 115 cpc. In effetti, l'allegazione del comodato precario, senza previsione del termine di restituzione delle due autovetture, non integra affatto una questione di qualificazione giuridica del titolo fatto valere in giudizio, ma integra propriamente l'allegazione di un fatto, ovvero la stipulazione per accordo delle parti di un contratto avente ad oggetto le due autovetture concesse in mero uso precario, con conseguente obbligo di restituzione a semplice richiesta, ove cioè l'accordo negoziale è il fatto storico costituente il titolo azionato in giudizio, fatto che doveva essere specificamente contestato dall'odierna appellante.
Secondo il combinato disposto degli artt. 167 e 115 cpc, applicabili ratione temporis, il convenuto, fin dalla sua costituzione e nel cotesto della comparsa di risposta, deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, di modo che detti fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta non abbia elevato alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. n. 19896/2015 e Cass. n. 26908/2020). In ogni caso, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già
14 allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 cpc, risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (Cass. n. 31402/2019 e Cass. n. 26859/2013).
2.1 - Fatte queste necessarie premesse, si osserva che nel contesto della Pt_1
sua comparsa di costituzione e risposta, non ha svolto alcuna specifica e chiara contestazione del fatto costitutivo delle pretese azionate in giudizio dalle controparti, limitandosi, come visto, a richiamare in modo improprio, vista l'autonomia dei due processi, quanto argomentato in sede di giudizio cautelare ante causam e, peraltro, senza neppure produrre, unitamente alla costituzione, i propri scritti difensivi come depositati in sede di trattazione del giudizio di sequestro. Solo con la memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc e, quindi, entro il termine per completare e precisare le proprie difese assertive, l'odierna appellante ha evidenziato quanto già rammentato, omettendo anche in questo caso di produrre unitamente alla memoria gli scritti e gli atti del giudizio cautelare per opportuno rinvio alle relative deduzioni assertive. Consegue che la contestazione mossa dall'odierna appellante alle pretese di controparte, fondate sul comodato precario, deve essere valutata unicamente per quanto specificamente dedotto nella richiamata memoria, ovvero in riferimento al fatto di avere interamente pagato il prezzo delle autovetture con plurimi trasporti dei defunti nei servizi funebri delle attrici, di modo che i ratei di leasing, da sborsarsi per la locazione finanziaria delle vetture, venivano pagati mediante compensazione su detti servizi funebri, con l'accordo del trasferimento della titolarità del leasing alla stessa Così, Pt_1
l'odierna appellante ha contestato la fondatezza della domanda di controparte affermando che la propria detenzione delle vetture si inseriva nell'accordo secondo il quale ella avrebbe utilizzato le vetture svolgendo servizi di trasporto delle salme
15 per le proprietarie che avevano acquisito a leasing i veicoli adibiti a carro funebre e che le medesime vetture dovevano esserle trasferite in quanto i trasporti non venivano pagati , di modo che il proprio credito sarebbe stato portato in
“compensazione” con il corrispettivo dovuto e quantificato in corrispondenza alle rete di locazione finanziaria da versare. In altre parole, la deduzione introdotta con la memoria difensiva, illustra una ipotesi di contratto preliminare con effetti anticipati circa la consegna delle vetture, con obbligo di trasferire la proprietà delle stesse una volta che il corrispettivo prezzo fosse stato raggiunto in virtù del corrispettivo dovuto dalle proprietarie dei mezzi in ragione dei servizi di trasporto delle salme. Consegue che, per quanto sinora motivato, non può ritenersi corretta la decisione del primo Giudice di reputare provato il rapporto di comodato precario per la semplice non contestazione di parte convenuta.
2.2 – Venendo alla valutazione degli elementi di prova dedotti in giudizio, va subito osservato che le prove orali offerte da parte appellante in prime cure e riproposte nella presente sede, volte a dare accertamento del diverso titolo che giustificherebbe la detenzione delle vetture oggetto di lite, sono per come formulate inammissibilmente generiche, non essendo indicato il momento in cui l'accordo dedotto sarebbe stato concluso e neppure in che termini negoziali, al pagamento del prezzo, peraltro neppure precisato, mediante l'esecuzione dei servizi di trasporto delle salme, la proprietà delle vetture sarebbe stata trasferita all'utilizzatrice dei mezzi. Non essendo dedotto altro titolo giustificativo diverso dal comodato, essendo fatto pacifico che abbia avuto la detenzione dei Pt_1
due mezzi sul consenso delle proprietarie controparti, deve reputarsi di converso comprovato che l'odierna appellante deteneva le vetture proprio in ragione del rapporto di precario dedotto in atti, con obbligo di restituzione dei mezzi a semplice richiesta, a norma dell'art. 1810 cc. Peraltro, neppure le deposizioni rese in sede cautelare dagli informatori escussi ed il cui verbale è stato acquisito nel giudizio di prime cure, attestano l'esistenza dell'accordo dedotto da In CP_4 particolare, l'informatore ha dichiarato che e Testimone_1 Pt_5 Pt_3
16 a mezzo del loro legale rappresentante, avevano acquisito in leasing le due Pt_4
vetture su richiesta di che non disponeva di mezzi economici, con Pt_1
l'accordo che in tal modo le ridette società avrebbero fatto in via amichevole un finanziamento. Aggiunge l'informatore che, una volta finito di pagare il leasing, pacificamente adempiuto da e ci sarebbe stato il passaggio Pt_5 Pt_3 Pt_4 di proprietà, tenuto conto che le prestazioni di trasporto salme erano da “contare in quota leasing”, pur affermando di non sapere come si sia Testimone_1
“articolato” il contratto. Obiettivamente da detta deposizione non è dato capire il contenuto dell'accordo per come allegato in atti, ovvero come accordo in forza del Parte quale era legittimata all'utilizzo dei due veicoli in forza di contratto preliminare ad effetti anticipati in forza del quale il prezzo corrispettivo di vendita, rimasto ignoto, doveva essere corrisposto compensando il corrispettivo dei servizi
Part prestati a e Analogamente dalle dichiarazioni Pt_3 Pt_4 dell'informatore non è possibile ritenere provato l'accordo Testimone_4
contrattuale nei termini allegati dall'odierna appellante, informatore che, peraltro, ha negato che rendeva i servizi di trasporto quale prezzo delle rate di Pt_1 leasing, semplicemente riaffermando che l'odierna appellante, utilizzatrice dei mezzi, sarebbe dovuta subentrare nella locazione finanziaria. Detta ultima deposizione riconferma che l'utilizzo dei mezzi non era affatto concordata nel senso che la loro detenzione fosse giustificata in ragione del contratto mediante il
Parte quale , con il corrispettivo dovutole per i suoi servizi di trasporto, provvedeva a versare il corrispettivo per l'acquisto dei mezzi, essendo pattuita la compensazione dei contrapposti crediti fino a concorso, con conseguente obbligo di trasferimento in capo a Cav. e ma riafferma che la Pt_3 Pt_4
disponibilità dei veicoli fosse stata accordata, in attesa di subentro nel leasing, come detenzione precaria. In conclusione e seppure con diversa motivazione, deve confermarsi la decisione del Tribunale di dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti dei contratti di comodato tra le parti, con conseguente condanna di CP_4
17 alla restituzione dei veicoli oggetto di lite alle comodanti, ora Controparte_1
[...] Parte_2
3 – Va precisato che l'appellante ha affidato al gravame i motivi relativi alla contestazione del titolo delle domande azionate dalle controparti, affermando l'esistenza di diverso accordo, come sinora evidenziato, dipendendo dalla fondatezza di essi motivi anche il rigetto della domanda di condanna al rimborso della somma di euro 8.937,18.=, oltre accessori, azionata da Cav. e Pt_3 Pt_4
[... ed accolta dal Tribunale sempre sulla scorta del medesimo titolo di comodato precario, dovendo gravare sulla comodataria le spese per l'uso della cosa, a mente dell'art. 1808 cc. In punto condanna al pagamento, non ha introdotto Pt_1 specifici motivi di appello, per cui il rigetto dell'impugnazione in punto titolo giustificante la domanda di parte odierna appellata, comporta la conferma anche della statuizione relativa alla condanna di pagamento della somma di denaro testé rammentata.
4 – Passando ad esaminare il motivo di appello relativo alla censura del rigetto della domanda di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dei mezzi oggetto di sequestro, considerata la dichiarata inefficacia del provvedimento cautelare, si deve osservare che la pretesa reiterata nella presente sede di gravame presuppone necessariamente una condotta antigiuridica dell'affermato responsabile, ovvero una condotta illecita che ingiustamente rechi pregiudizio ad un diritto di chi abbia chiesto il relativo risarcimento. Nel caso di specie, a prescindere dai motivi per i quali il sequestro giudiziario è stato accordato, Cav.
e avevano ben titolo, per quanto finora motivato, di pretendere, a Pt_3 Pt_4
semplice richiesta, la restituzione dei veicoli, di modo che la loro detenzione, pur a seguito dell'inefficacia del sequestro, non può reputarsi lesiva di alcuna legittima pretesa o diritto di Pt_1
5 – La conferma del titolo di comodato precario fatto valere in giudizio da Pt_5
e con conseguente loro diritto ad ottenere la restituzione delle Pt_3 Pt_4
autovetture adibite a carro funebre concesse in uso a rende rilevante CP_4
18 l'esame del primo motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata azionata in prime cure e volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dei servizi di trasporto salme eseguiti su incarico di parte appellata. Va osservato che detta domanda riconvenzionale è stata introdotta da nella propria comparsa di costituzione in primo grado e ribadita in Pt_1
memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc. Tuttavia, nella propria comparsa, l'odierna appellante si è limitata ad affermare testualmente: “in subordine si formula domanda riconvenzionale di pagamento di servizi svolti dalla odierna convenuta in favore delle società odierne attrici”, trattandosi “di attività già documentate e di cui si darà ulteriore prova nel corso del presente giudizio, per un importo di euro
320.000,00.= o somma diversa, anche maggiore che risulterà dell'istruttoria”.
Peraltro, la stessa domanda, senza altra precisazione in fatto, è stata ribadita nella già citata memoria ex art. 183 comma 6 cpc. Rispetto a detta domanda riconvenzionale le convenute, sin dalle prime cure, hanno eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, rimettendosi peraltro la stessa convenuta alla decisione del Giudice circa l'integrazione della domanda riconvenzionale in questione. Ora, la formulazione la domanda deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 163 comma 2 nn. 3) e 4), cpc, dovendo contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, con le relative conclusioni. Sebbene tale requisito non sia espressamente richiesto dall'art. 167 cpc per la comparsa di risposta del convenuto, si osserva che l'atto difensivo, quando contenga anche una domanda riconvenzionale, deve avere tutti i requisiti formali che il convenuto avrebbe dovuto rispettare se la medesima domanda l'avesse proposta in via di azione (ex multis Cass. n. 22528/2006). Se, poi, la domanda riconvenzionale non risponde a quanto prescritto in tema di determinatezza del suo oggetto ex art. 163 comma 2 nn. 3) e 4) cpc, deve trovare applicazione il regime di nullità della domanda secondo il disposto dell'art. 164 comma 4 cpc, posto che la domanda riconvenzionale non differisce nella sostanza da una domanda proposta in via di
19 azione (Cass. n. 9798/2018). Nel caso di specie, sia nell'atto di costituzione che
Parte nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, si è limitata ad affermare di essere creditrice dell'importo di euro 320.000,00.= per asserti servizi funebri forniti alle controparti, senza null'altro precisare quanto ai fatti costitutivi della pretesa, ovvero circa il compenso pattuito per il servizio di trasporto delle salme, e neppure facendo cenno a quanti servizi nel corso del tempo sarebbero stati eseguiti in favore di Cav. e di dovendo le stesse rispondere Pt_3 Pt_4
ognuna per il proprio debito, impendendo alle controparti, sulla scorta di dette inadeguate allegazioni, di approntare adeguata difesa. Non può, quindi, negarsi che la domanda riconvenzionale, stante la sua assoluta genericità sia stata introdotta in modo nullo, per l'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 comma 2 n. 4) cpc, mancando qualsiasi specifica esposizione dei fatti, neppure ricostruibili con sufficiente precisione in ragione dei documenti prodotti unitamente alla comparsa di costituzione, posto che buon parte delle fatture dimesse è intestata a certa
[...]
, estranea ai fatti di causa, e considerato che il manoscritto asseritamente Per_1
di pugno di legale responsabile di e Parte_3 Pt_5 Parte_2 [...]
riporta conteggi privi di riferimento a specifici trasporti e privi di Pt_4 Parte_4
riferimento alle singole società debitrici. Il vizio della indeterminatezza ed omessa esposizione dei fatti è sanabile su eventuale iniziativa del Giudice che, ai sensi dell'art. 164 cpc, deve fissare al convenuto che agisce in via riconvenzionale un termine perentorio per integrare la domanda. La sola forma di sanatoria di tale vizio prevista dalla legge, pertanto, si realizza mediante la fissazione del termine rammentato. In effetti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora non vi provveda il Giudice, è onere della parte che voglia rimediare al vizio del proprio atto, anche ove esso sia la domanda riconvenzionale proposta in comparsa di costituzione e risposta, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, invocare dal Giudice la fissazione del termine per sanare la nullità ed ove ciò non faccia e la eccezione di
20 nullità venga reiterata in sede di appello, il Giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione o l'integrazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti la sussistenza del vizio
(Cass. n. 16517/2023 e Cass. n. n. 9798/2018 cit.). Nel caso di specie, parte appellata ha reiterato la sua eccezione anche nella presente sede di gravame, riaffermando che l'assoluta genericità avversaria impediva ogni forma di difesa, cosicché non essendo possibile in sede di appello integrare la domanda riconvenzionale con ulteriori allegazioni in fatto, nella presente sede ci si deve limitare ad affermarne la nullità con mera pronuncia in rito.
6 – In definitiva, a parte la declaratoria di nullità della domanda riconvenzionale Parte proposta da , va confermata la pronuncia di cessazione dei contratti di comodato oggetto di lite e la condanna alla restituzione dei veicoli in favore di parte appellata, oltre che la condanna di al pagamento della somma di Pt_1
euro 8.937,18.=, con gli interessi come già riconosciuti con la sentenza gravata, e la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario e di rigetto della relativa domanda risarcitoria. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, anche in rito, di e vanno liquidate Parte_1
considerato il valore della causa, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche. Il rigetto in sede di appello delle pretese di comporta la Pt_1 necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
21 1. dichiara la nullità della domanda riconvenzionale subordinata proposta in primo grado dall'odierna appellante nei confronti Parte_1 Parte_1 dell'odierna appellata;
2. condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano
[...] Parte_2
in euro 7.120,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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