Art. 15. Requisiti per il diritto a pensione
Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:
a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne;
c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , e successive modificazioni;
d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.
((e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.
Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.
La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria))
Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.
La decorrenza di questa pensione e' stabilita dall'articolo 18 della presente legge.
Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:
a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne;
c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , e successive modificazioni;
d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.
((e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.
Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.
La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria))
Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.
La decorrenza di questa pensione e' stabilita dall'articolo 18 della presente legge.