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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCATA' Parte_1 C.F._1 PIERFRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCATA' PIERFRANCESCO ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAS MONIA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAS MONIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_2 ai fini della prosecuzione del giudizio di merito relativo all'opposizione proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva oggetto di causa, ulteriormente confermata in sede di reclamo.
Ha dedotto, in diritto, l'illegittimità dell'ordinanza resa in ragione della diversa ricostruzione cronologica degli eventi oggetto di causa da cui si evincerebbe l'originario incardinamento della procedura esecutiva in questione sulla base di valido titolo esecutivo, sospeso solo in data successiva.
Ha pertanto ritenuto inapplicabile la sospensione disposta ex art 624 c.p.c. con conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad pagina 1 di 5 agire dell'opposizione proposta, stante l'effetto sospensivo automatico conseguente all'operatività dell'art 623 c.p.c.
Ha inoltre contestato la condanna alle spese disposta in sede cautelare in ragione della buona fede nella condotta processuale dello stesso odierno attore.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della corretta ricostruzione degli eventi effettuata dal Giudice dell'esecuzione, attestante la notifica al debitore dell'atto di pignoramento in mancanza di valido titolo esecutivo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Non essendo stati prospettati elementi di valutazione ulteriori rispetto a quanto già acquisito/dedotto ed argomentato nelle precedenti fasi del presente giudizio deve, anche nel merito della opposizione in questione, ritenersi insussistente l'illegittimità denunziata da parte opposta in merito alla sospensione disposta ex art 624 c.p.c., così come già motivato in sede cautelare.
Sul punto occorre infatti ribadire non può ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo al momento dell'avvio della procedura esecutiva in ragione del fatto che l'atto di pignoramento sarebbe stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 24.06.2024 e notificato al terzo pignorato in data 25.06.2024 a fronte di una sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto emessa e comunicata solo in data 27.6.2024.
Sul puto giova preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.)” (C. 32804/2023).
Sulla scorta di tale struttura mentre la notifica al terzo ha la funzione di provocarne la dichiarazione di quantità, ex art. 547 c.p.c., è solo alla notifica dell'atto di pignoramento al debitore che deve riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione pagina 2 di 5 forzata, essendo solo quest'ultimo il destinatario sostanziale dell'atto, ai sensi dell'art 543 c.p.c. (C. 12195/2013).
Parimenti priva di rilievo è, altresì, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario giacché, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di determinare la pendenza di una causa iniziata con atto di citazione “si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo pe il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante” (C. S.U. 23675/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, la notifica al debitore esecutato si è concretata in data 27 06 2024
Rispetto a tale data, per come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, non può ritenersi che la procedura esecutiva sia stata avviata sulla base di un valido titolo esecutivo giacché la sospensione, intervenuta in data 27.06.2024, è inidonea a ritenere preesistente il titolo stesso.
Occorre infatti rammentare che “L'indicazione dell'ora di esecuzione della notifica non è essenziale ai fini della certezza, validità ed efficacia dell'atto, atteso che, per il suo compimento, la legge processuale assegna un termine a giorni” (C. 17568/2005).
Orbene, poiché nei termini computabili a giorni non si tiene conto dell'orario specifico, in tanto vi è antecedenza del titolo notificato rispetto alla procedura incardinata in quanto lo stesso sia anteriore a livello di giorni, anziché come orario, allorquando manchi una specifica indicazione in tal senso.
Anche volendo andare oltre le suddette considerazioni giurisprudenziali, non può ritenersi raggiunta la prova della circostanza dedotta da parte attrice sulla scorta del capitolo di prova formulato che, in quanto finalizzato ad accertare unicamente che la notifica sia avvenuta “antecedentemente alle ore 12.30” si appalesa del tutto generico nella circoscrizione dello specifico momento temporale in cui sarebbe stata effettuata la notifica in atti, involgendo un arco temporale del tutto impreciso e generico.
Anche volendo accedere, in via del tutto ipotetica, alla diversa tesi propugnata da parte opposta (i.e. il venir meno del titolo solo successivamente all'avvio della procedura esecutiva) non può ritenersi meritevole di accoglimento la doglianza laddove asserisce che, operando la diversa ipotesi di sospensione esterna di cui all'art 623 c.p.c., quale effetto automatico del venir meno di un valido titolo esecutivo, il giudice avrebbe dovuto conseguentemente rigettare l'istanza di sospensione ex art 624 c.p.c. avanzata da pagina 3 di 5 parte opponente sulla scorta della ritenuta inammissibilità per difetto di interesse ad agire della opposizione agli atti esecutivi.
Sul punto giova sinteticamente rammentare che La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. pur non avendo la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ha comunque
“l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato” senza, tuttavia, in alcun modo privare di efficacia gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
Il che comporta che l'efficacia del vincolo del pignoramento permane, per cui può esservi un interesse del debitore esecutato a rimuovere con un giudizio di accertamento l'efficacia del pignoramento quiescente.
Sul piano delle conseguenze giuridiche, l'accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, comporterà la conferma della sospensione della procedura esecutiva senza tuttavia ulteriori effetti estintivi pretese dalla odierna opponente.
Si rammenta infatti che “I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo” (C. 17965/2023)
La liquidazione delle spese, anche nel presente giudizio di merito, non può che seguire la soccombenza.
Sul punto infatti è sufficiente rammentare che la soccombenza discende dall'esito finale del processo, valutato globalmente e nella sua oggettività (Cass. n. 12082/1995; Cass. n. 3497/1996; Cass. n. 84/1997; Cass. n. 15787/2000; Cass. n. 11543/2001; Cass. n. 4201/2002; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 406/2008).
La soccombenza, seguendo questa impostazione, consiste in definitiva nell'obiettiva difformità fra la pretesa della parte e la statuizione del giudice, al di fuori di ogni prospettiva sanzionatoria, la quale richiederebbe d'altronde una complessa analisi della connotazione soggettiva del comportamento delle parti la quale mal si concilierebbe con le esigenze di speditezza del giudizio civile (Cass. n. 4485/2001).
pagina 4 di 5 Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della condanna alle spese, la buona fede propugnata da parte opponente nella valutazione sostanziale della vicenda oggetto del presente giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sospensione del
[...] processo esecutivo
- Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 2540,00,
[...] oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCATA' Parte_1 C.F._1 PIERFRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCATA' PIERFRANCESCO ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAS MONIA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAS MONIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_2 ai fini della prosecuzione del giudizio di merito relativo all'opposizione proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva oggetto di causa, ulteriormente confermata in sede di reclamo.
Ha dedotto, in diritto, l'illegittimità dell'ordinanza resa in ragione della diversa ricostruzione cronologica degli eventi oggetto di causa da cui si evincerebbe l'originario incardinamento della procedura esecutiva in questione sulla base di valido titolo esecutivo, sospeso solo in data successiva.
Ha pertanto ritenuto inapplicabile la sospensione disposta ex art 624 c.p.c. con conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad pagina 1 di 5 agire dell'opposizione proposta, stante l'effetto sospensivo automatico conseguente all'operatività dell'art 623 c.p.c.
Ha inoltre contestato la condanna alle spese disposta in sede cautelare in ragione della buona fede nella condotta processuale dello stesso odierno attore.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della corretta ricostruzione degli eventi effettuata dal Giudice dell'esecuzione, attestante la notifica al debitore dell'atto di pignoramento in mancanza di valido titolo esecutivo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Non essendo stati prospettati elementi di valutazione ulteriori rispetto a quanto già acquisito/dedotto ed argomentato nelle precedenti fasi del presente giudizio deve, anche nel merito della opposizione in questione, ritenersi insussistente l'illegittimità denunziata da parte opposta in merito alla sospensione disposta ex art 624 c.p.c., così come già motivato in sede cautelare.
Sul punto occorre infatti ribadire non può ritenersi sussistente un valido titolo esecutivo al momento dell'avvio della procedura esecutiva in ragione del fatto che l'atto di pignoramento sarebbe stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 24.06.2024 e notificato al terzo pignorato in data 25.06.2024 a fronte di una sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto emessa e comunicata solo in data 27.6.2024.
Sul puto giova preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.)” (C. 32804/2023).
Sulla scorta di tale struttura mentre la notifica al terzo ha la funzione di provocarne la dichiarazione di quantità, ex art. 547 c.p.c., è solo alla notifica dell'atto di pignoramento al debitore che deve riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione pagina 2 di 5 forzata, essendo solo quest'ultimo il destinatario sostanziale dell'atto, ai sensi dell'art 543 c.p.c. (C. 12195/2013).
Parimenti priva di rilievo è, altresì, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario giacché, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di determinare la pendenza di una causa iniziata con atto di citazione “si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo pe il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante” (C. S.U. 23675/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, la notifica al debitore esecutato si è concretata in data 27 06 2024
Rispetto a tale data, per come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, non può ritenersi che la procedura esecutiva sia stata avviata sulla base di un valido titolo esecutivo giacché la sospensione, intervenuta in data 27.06.2024, è inidonea a ritenere preesistente il titolo stesso.
Occorre infatti rammentare che “L'indicazione dell'ora di esecuzione della notifica non è essenziale ai fini della certezza, validità ed efficacia dell'atto, atteso che, per il suo compimento, la legge processuale assegna un termine a giorni” (C. 17568/2005).
Orbene, poiché nei termini computabili a giorni non si tiene conto dell'orario specifico, in tanto vi è antecedenza del titolo notificato rispetto alla procedura incardinata in quanto lo stesso sia anteriore a livello di giorni, anziché come orario, allorquando manchi una specifica indicazione in tal senso.
Anche volendo andare oltre le suddette considerazioni giurisprudenziali, non può ritenersi raggiunta la prova della circostanza dedotta da parte attrice sulla scorta del capitolo di prova formulato che, in quanto finalizzato ad accertare unicamente che la notifica sia avvenuta “antecedentemente alle ore 12.30” si appalesa del tutto generico nella circoscrizione dello specifico momento temporale in cui sarebbe stata effettuata la notifica in atti, involgendo un arco temporale del tutto impreciso e generico.
Anche volendo accedere, in via del tutto ipotetica, alla diversa tesi propugnata da parte opposta (i.e. il venir meno del titolo solo successivamente all'avvio della procedura esecutiva) non può ritenersi meritevole di accoglimento la doglianza laddove asserisce che, operando la diversa ipotesi di sospensione esterna di cui all'art 623 c.p.c., quale effetto automatico del venir meno di un valido titolo esecutivo, il giudice avrebbe dovuto conseguentemente rigettare l'istanza di sospensione ex art 624 c.p.c. avanzata da pagina 3 di 5 parte opponente sulla scorta della ritenuta inammissibilità per difetto di interesse ad agire della opposizione agli atti esecutivi.
Sul punto giova sinteticamente rammentare che La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. pur non avendo la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ha comunque
“l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato” senza, tuttavia, in alcun modo privare di efficacia gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
Il che comporta che l'efficacia del vincolo del pignoramento permane, per cui può esservi un interesse del debitore esecutato a rimuovere con un giudizio di accertamento l'efficacia del pignoramento quiescente.
Sul piano delle conseguenze giuridiche, l'accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, comporterà la conferma della sospensione della procedura esecutiva senza tuttavia ulteriori effetti estintivi pretese dalla odierna opponente.
Si rammenta infatti che “I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo” (C. 17965/2023)
La liquidazione delle spese, anche nel presente giudizio di merito, non può che seguire la soccombenza.
Sul punto infatti è sufficiente rammentare che la soccombenza discende dall'esito finale del processo, valutato globalmente e nella sua oggettività (Cass. n. 12082/1995; Cass. n. 3497/1996; Cass. n. 84/1997; Cass. n. 15787/2000; Cass. n. 11543/2001; Cass. n. 4201/2002; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 406/2008).
La soccombenza, seguendo questa impostazione, consiste in definitiva nell'obiettiva difformità fra la pretesa della parte e la statuizione del giudice, al di fuori di ogni prospettiva sanzionatoria, la quale richiederebbe d'altronde una complessa analisi della connotazione soggettiva del comportamento delle parti la quale mal si concilierebbe con le esigenze di speditezza del giudizio civile (Cass. n. 4485/2001).
pagina 4 di 5 Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della condanna alle spese, la buona fede propugnata da parte opponente nella valutazione sostanziale della vicenda oggetto del presente giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sospensione del
[...] processo esecutivo
- Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 2540,00,
[...] oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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