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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari nel procedimento iscritto al n. r.g. 1023/2025 e promosso da
(C.F. con l'avv. Antonio Zago Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Manta resistenti
e contro
(C.F. Controparte_2 C.F._5
(C.F. ) CP_3 C.F._6
resistenti contumaci
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c. depositato in data 28.02.2025 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale deducendo:
[...]
- di essere proprietario di un immobile denominato “Stalla” di cui al mapp. 524 e mapp.
117/a (NCT del Comune di Due Carrare) e di due appezzamenti di terreno agricolo posti a Nord e distaccati denominati “Compendio nord”, foglio 20 mapp. 117/a, siti nel
Comune di Due Carrare loc. Corneliana;
- che tali beni sono accessibili per il tramite, in parte dalla viabilità, in parte da una servitù di passaggio (doc. 02 relazione tecnica);
- che le suddette proprietà sono pervenute in forza dei seguenti titoli: a) atto del
28.12.1971 ai rogiti del Notaio , trascritto a Padova il 05.01.1972. al Racc. Persona_1
12.536 e Rep. 46.967 (doc. 03 atto Notaio ); b) atto di compravendita del Per_1
05.12.1988 ai rogiti del Notaio trascritto a Padova il 20.12.1988 – Persona_2
Racc. 17.370 e Rep. 55.117, (doc. 04 atto Notaio e doc. 05 Atto notaio Persona_3
1988.12.05); c) atto di compravendita del 25.01.1989, ai rogiti del Notaio Per_2
trascritto a Padova il 08.02.1989 – Racc. 17.735 e Rep 56.812, (doc. 07 Persona_2
atto Notaio 1989); d) atto di compravendita del 14.07.1994, ai rogiti del Notaio Per_2
, trascritto a Padova il 25.07.1994 – Racc.
3.081 e Rep 13.156, (doc. 08 Persona_4
atto Notaio ); e) atto di compravendita del 07.03.2001, ai rogiti del Notaio Persona_5
, trascritto a Padova il 06.04.2001 – Reg Part 8425 e Reg gen. 12994 Persona_6
(doc. 09 atto Notaio 2001); Per_6
- che tra la ” ed il “Compendio nord” sono interposti il mappale 116 (terreno Pt_4
agricolo) di proprietà di , il mappale 478 di e il Parte_3 Parte_2
mappale 22 in proprietà di e;
CP_3 Controparte_2 Controparte_1
- che tutti i beni e terreni sopra descritti – così come gli altri circostanti - risultavano originariamente appartenenti a e ad , danti causa delle Persona_7 Persona_8
parti (cfr. atto di compravendita Notaio doc. 03); Persona_1
- che sui terreni in proprietà dei resistenti insisteva una servitù di passaggio costituita nell'atto di compravendita del 28.12.1971 Notaio consistente in una Persona_1
carrareccia che, superato il pozzo collocato sul mappale n. 22, procedeva lungo la linea confinale e la recinzione ivi posta, di fatto a favore gli occupanti dell'area di cui al mapp.
524, 503, 502, 478, e 22 verso la campagna/le campagne poste a confine con il mapp.
116;
- che la medesima servitù era richiamata anche nell'atto del notaio del Persona_2
1988 all'art. 2, nonché nel successivo atto di donazione avanti allo stesso Notaio (doc.
04);
- che tale carrareccia è sempre stata utilizzata dal ricorrente, dal suo dante causa e dai suoi familiari, dai resistenti e dai loro collaboratori e familiari;
- che parte ricorrente utilizzava ininterrottamente, fin dalla costituzione e anche mediante l'ausilio di mezzi agricoli, detta servitù per recarsi dalla “Stalla” al distaccato “Compendio nord”, al fine di ivi eseguire le ordinarie operazioni agricole, in particolare trasportare l'acqua medianti botti dopo averla caricata dal pozzo posto sul mappale 22;
- che tale diritto di passo e transito pedonale e carraio è sempre risultato legittimamente esercitato ex art. 1062 c.c. ovvero in forza della “destinazione del padre di famiglia” conseguente all'originaria unicità della proprietà dei beni e terreni;
- che a decorrere dal 16 marzo 2024 – parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR ), senza alcun preavviso ed in Parte_3
modo del tutto arbitrario, posizionava su detta servitù di passaggio radici di tronchi impedendo di fatto il passaggio con mezzi agricoli anche di modeste dimensioni, come ad esempio un motocoltivatore, e così facendo rendendo impossibile il passaggio dei trattori agricoli (docc. 013, 014, 015, 016);
- che a decorrere dal mese di maggio 2024 posizionava anche dei transpallet come barriera, impedendo di fatto il passaggio, e poneva all'interno dell'area così delimitata un pollaio a cielo aperto;
- che è mancata l'ordinaria manutenzione del fondo ad opera dei resistenti, comportamento atto a “far sparire” detta servitù;
- che tale spoglio è avvenuto contro la volontà del ricorrente, e comunque con la consapevolezza di impedire l'esercizio della servitù di passaggio sulla carrareccia.
Tanto evidenziato, parte ricorrente chiedeva: Parte_1
“- ordinarsi con decreto inaudita altera parte l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo esercizio/possesso del diritto di servitù;
- accertarsi e dichiararsi che sul passaggio/sulla carrareccia descritta in premessa esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in favore dei terreni appartenenti al ricorrente e conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dal resistete, ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato;
- accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente rappresenta un illegittimo spoglio in danno della ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto reale e per l'effetto ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù gravante sul viottolo/stradello descritto in premessa e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta;
- in ogni caso ordinare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù gravante sul
descritto in premessa, ordinando per l'effetto la rimozione della Parte_5 recinzione in pali di ferro e rete metallica plastificata installata da parte resistente sull'emarginato viottolo/stradello, ovvero il ripristino dello status quo ante”.
***
In data 02.05.2025 si costituivano i resistenti , e Controparte_1 Parte_2
che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e in particolare: Parte_3
- la carenza di legittimazione passiva in quanto in ricorso, come nella diffida, si indicano quali autori dello spoglio i figli di , non evocati in giudizio;
Parte_3
- la carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di passo per destinazione del padre di famiglia.
Parte resistente , e concludeva Controparte_1 Parte_2 Parte_3 pertanto chiedendo: “1) in via preliminare di rito, per le circostanze sopra indicate, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei resistenti per non essere gli autori dello spoglio di cui al presente procedimento;
2) nel merito respingere, giacché infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi come esposto in atti, la domanda di tutela possessoria proposta dal signor;
Parte_1
3) In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
****
Con decreto depositato in data 25.03.2025 il Giudice visti gli atti, letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, fissava l'udienza del 06.05.2025 per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti assegnando i termini di rito per la notifica del ricorso.
All'udienza del 06.05.2025, in trattazione cartolare, le parti depositavano note scritte d'udienza con le quali si riportavano agli atti e insistevano nelle rispettive istanze e il
Giudice con ordinanza depositata in pari data si riservava.
****
Anzitutto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, va dichiarata la contumacia dei resistenti e . Controparte_2 CP_3
***
Con il presente ricorso parte ricorrente propone domanda di reintegra ex art. 1168 c.c. nel possesso del passaggio pedonale e carraio che collega i compendi in proprietà denominati
” e “Compendio nord” e gravante sui mappali 116 (terreno agricolo) di proprietà di Pt_4 , mappale 478 di e mappale 22 in proprietà di Parte_3 Parte_2 CP_3
e , passaggio di cui lamenta lo spoglio per
[...] Controparte_2 Controparte_1
effetto delle opere realizzate dapprima il 16 marzo 2024 e poi nel mese di maggio 2024 da “parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR )”, chiedendo di ordinarsi il ripristino dello stato originario dei Parte_3
luoghi e di accertarsi e dichiararsi che sul passaggio descritto esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva alla domanda, atteso che per stessa ammissione di parte ricorrente autori materiali dello spoglio erano stati i figli di . Parte_3
L'eccezione sollevata da parte resistente merita accoglimento e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Invero, parte ricorrente a pagina 5 del ricorso introduttivo precisa che “improvvisamente ed inaspettatamente – a decorrere dal 16 marzo 2024 – parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR ), senza Parte_3
alcun preavviso ed in modo del tutto arbitrario, iniziava a posizionare su detta servitù di passaggio, radici di tronchi – impedendo di fatto il passaggio con mezzi agricoli anche di modeste dimensioni, come ad esempio un motocoltivatore, e così facendo rendendo impossibile il passaggio dei trattori agricoli”. Nella diffida ad adempiere del 02.05.2024
- prodotta quale doc. 019 del ricorrente - vengono indicati quali autori materiali dell'asserito spoglio i figli della OR . Parte_3
Tanto evidenziato, in punto di diritto si osserva che sono passivamente legittimati all'azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi in particolare per “autore morale” il mandante e colui che “ex post”, pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso al possesso dello spogliato (Cass. sez. 2 ord. 24967 del
10.10.2018).
Nel caso de quo parte ricorrente ha citato in giudizio , , Controparte_2 CP_3
, e senza alcuna dimostrazione Controparte_1 Parte_2 Parte_3
circa il fatto che i medesimi abbiano posto in essere lo spoglio ovvero dato mandato agli autori dello spoglio né che da detti atti sia loro derivata alcuna utilità.
L'aver posto radici, tronchi e bancali sui luoghi de quo, tutte condotte tenute dai figli della OR e atte a impedire il transito di dalla Parte_3 Parte_1 ” al “Compendio nord”, non sono circostanze idonee a ritenere provata de plano Pt_4
l'utilizzazione da parte dei resistenti dell'attività di spoglio effettuata dai figli di
[...]
, né la sostituzione dei resistenti proprietari dei fondi limitrofi nella stessa Parte_3
qualità di autori materiali dello spoglio.
***
Si rileva, inoltre, quanto alle domande svolte, che la domanda proposta da parte ricorrente in via principale e volta a “accertarsi e dichiararsi che sul passaggio/sulla carrareccia descritta in premessa esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in favore dei terreni appartenenti al ricorrente” è inammissibile in quanto avente natura petitoria. Infatti, il giudizio possessorio non ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale (servitù di passo), né l'accertamento della legittimità del possesso esercitato da parte ricorrente (che sono domande aventi natura petitoria), ma ha ad oggetto la tutela di una mera situazione di fatto, che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati.
Quanto alla domanda conseguente di “ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato” va rilevato che era necessario da parte del ricorrente accertare la situazione di fatto esistente con precisa individuazione del passaggio e del potere esercitato dal ricorrente;
al contrario nel ricorso introduttivo la stradella di cui si chiede tutela non è stata precisamente individuata con riferimento ai mappali, né sono stati dettagliatamente descritti “i collegamenti” che il ricorrente vorrebbe esercitare per recarsi dalla “ ” al “Compendio nord”, restando dunque Pt_4
anche per tali motivi preclusa la tutela qui richiesta.
***
Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, come aggiornato, far riferimento allo scaglione “indeterminabile-complessità bassa” relativo ai procedimenti cautelari e ritenuta congrua l'applicazione dei valori minimi (attesa la mancanza di questioni di particolare complessità) ivi previsti relativi alla fase di studio e introduttiva, le spese si liquidano come da dispositivo in € 1.014,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Barbara De Munari, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute da parte resistente che si liquidano in complessivi € 1.014,00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Padova, 2.6.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari nel procedimento iscritto al n. r.g. 1023/2025 e promosso da
(C.F. con l'avv. Antonio Zago Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Manta resistenti
e contro
(C.F. Controparte_2 C.F._5
(C.F. ) CP_3 C.F._6
resistenti contumaci
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, esaminati gli atti e i documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c. depositato in data 28.02.2025 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale deducendo:
[...]
- di essere proprietario di un immobile denominato “Stalla” di cui al mapp. 524 e mapp.
117/a (NCT del Comune di Due Carrare) e di due appezzamenti di terreno agricolo posti a Nord e distaccati denominati “Compendio nord”, foglio 20 mapp. 117/a, siti nel
Comune di Due Carrare loc. Corneliana;
- che tali beni sono accessibili per il tramite, in parte dalla viabilità, in parte da una servitù di passaggio (doc. 02 relazione tecnica);
- che le suddette proprietà sono pervenute in forza dei seguenti titoli: a) atto del
28.12.1971 ai rogiti del Notaio , trascritto a Padova il 05.01.1972. al Racc. Persona_1
12.536 e Rep. 46.967 (doc. 03 atto Notaio ); b) atto di compravendita del Per_1
05.12.1988 ai rogiti del Notaio trascritto a Padova il 20.12.1988 – Persona_2
Racc. 17.370 e Rep. 55.117, (doc. 04 atto Notaio e doc. 05 Atto notaio Persona_3
1988.12.05); c) atto di compravendita del 25.01.1989, ai rogiti del Notaio Per_2
trascritto a Padova il 08.02.1989 – Racc. 17.735 e Rep 56.812, (doc. 07 Persona_2
atto Notaio 1989); d) atto di compravendita del 14.07.1994, ai rogiti del Notaio Per_2
, trascritto a Padova il 25.07.1994 – Racc.
3.081 e Rep 13.156, (doc. 08 Persona_4
atto Notaio ); e) atto di compravendita del 07.03.2001, ai rogiti del Notaio Persona_5
, trascritto a Padova il 06.04.2001 – Reg Part 8425 e Reg gen. 12994 Persona_6
(doc. 09 atto Notaio 2001); Per_6
- che tra la ” ed il “Compendio nord” sono interposti il mappale 116 (terreno Pt_4
agricolo) di proprietà di , il mappale 478 di e il Parte_3 Parte_2
mappale 22 in proprietà di e;
CP_3 Controparte_2 Controparte_1
- che tutti i beni e terreni sopra descritti – così come gli altri circostanti - risultavano originariamente appartenenti a e ad , danti causa delle Persona_7 Persona_8
parti (cfr. atto di compravendita Notaio doc. 03); Persona_1
- che sui terreni in proprietà dei resistenti insisteva una servitù di passaggio costituita nell'atto di compravendita del 28.12.1971 Notaio consistente in una Persona_1
carrareccia che, superato il pozzo collocato sul mappale n. 22, procedeva lungo la linea confinale e la recinzione ivi posta, di fatto a favore gli occupanti dell'area di cui al mapp.
524, 503, 502, 478, e 22 verso la campagna/le campagne poste a confine con il mapp.
116;
- che la medesima servitù era richiamata anche nell'atto del notaio del Persona_2
1988 all'art. 2, nonché nel successivo atto di donazione avanti allo stesso Notaio (doc.
04);
- che tale carrareccia è sempre stata utilizzata dal ricorrente, dal suo dante causa e dai suoi familiari, dai resistenti e dai loro collaboratori e familiari;
- che parte ricorrente utilizzava ininterrottamente, fin dalla costituzione e anche mediante l'ausilio di mezzi agricoli, detta servitù per recarsi dalla “Stalla” al distaccato “Compendio nord”, al fine di ivi eseguire le ordinarie operazioni agricole, in particolare trasportare l'acqua medianti botti dopo averla caricata dal pozzo posto sul mappale 22;
- che tale diritto di passo e transito pedonale e carraio è sempre risultato legittimamente esercitato ex art. 1062 c.c. ovvero in forza della “destinazione del padre di famiglia” conseguente all'originaria unicità della proprietà dei beni e terreni;
- che a decorrere dal 16 marzo 2024 – parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR ), senza alcun preavviso ed in Parte_3
modo del tutto arbitrario, posizionava su detta servitù di passaggio radici di tronchi impedendo di fatto il passaggio con mezzi agricoli anche di modeste dimensioni, come ad esempio un motocoltivatore, e così facendo rendendo impossibile il passaggio dei trattori agricoli (docc. 013, 014, 015, 016);
- che a decorrere dal mese di maggio 2024 posizionava anche dei transpallet come barriera, impedendo di fatto il passaggio, e poneva all'interno dell'area così delimitata un pollaio a cielo aperto;
- che è mancata l'ordinaria manutenzione del fondo ad opera dei resistenti, comportamento atto a “far sparire” detta servitù;
- che tale spoglio è avvenuto contro la volontà del ricorrente, e comunque con la consapevolezza di impedire l'esercizio della servitù di passaggio sulla carrareccia.
Tanto evidenziato, parte ricorrente chiedeva: Parte_1
“- ordinarsi con decreto inaudita altera parte l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo esercizio/possesso del diritto di servitù;
- accertarsi e dichiararsi che sul passaggio/sulla carrareccia descritta in premessa esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in favore dei terreni appartenenti al ricorrente e conseguentemente, accertata e dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dal resistete, ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato;
- accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente rappresenta un illegittimo spoglio in danno della ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto reale e per l'effetto ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù gravante sul viottolo/stradello descritto in premessa e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta;
- in ogni caso ordinare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù gravante sul
descritto in premessa, ordinando per l'effetto la rimozione della Parte_5 recinzione in pali di ferro e rete metallica plastificata installata da parte resistente sull'emarginato viottolo/stradello, ovvero il ripristino dello status quo ante”.
***
In data 02.05.2025 si costituivano i resistenti , e Controparte_1 Parte_2
che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e in particolare: Parte_3
- la carenza di legittimazione passiva in quanto in ricorso, come nella diffida, si indicano quali autori dello spoglio i figli di , non evocati in giudizio;
Parte_3
- la carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di passo per destinazione del padre di famiglia.
Parte resistente , e concludeva Controparte_1 Parte_2 Parte_3 pertanto chiedendo: “1) in via preliminare di rito, per le circostanze sopra indicate, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei resistenti per non essere gli autori dello spoglio di cui al presente procedimento;
2) nel merito respingere, giacché infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi come esposto in atti, la domanda di tutela possessoria proposta dal signor;
Parte_1
3) In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
****
Con decreto depositato in data 25.03.2025 il Giudice visti gli atti, letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, fissava l'udienza del 06.05.2025 per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti assegnando i termini di rito per la notifica del ricorso.
All'udienza del 06.05.2025, in trattazione cartolare, le parti depositavano note scritte d'udienza con le quali si riportavano agli atti e insistevano nelle rispettive istanze e il
Giudice con ordinanza depositata in pari data si riservava.
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Anzitutto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, va dichiarata la contumacia dei resistenti e . Controparte_2 CP_3
***
Con il presente ricorso parte ricorrente propone domanda di reintegra ex art. 1168 c.c. nel possesso del passaggio pedonale e carraio che collega i compendi in proprietà denominati
” e “Compendio nord” e gravante sui mappali 116 (terreno agricolo) di proprietà di Pt_4 , mappale 478 di e mappale 22 in proprietà di Parte_3 Parte_2 CP_3
e , passaggio di cui lamenta lo spoglio per
[...] Controparte_2 Controparte_1
effetto delle opere realizzate dapprima il 16 marzo 2024 e poi nel mese di maggio 2024 da “parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR )”, chiedendo di ordinarsi il ripristino dello stato originario dei Parte_3
luoghi e di accertarsi e dichiararsi che sul passaggio descritto esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva alla domanda, atteso che per stessa ammissione di parte ricorrente autori materiali dello spoglio erano stati i figli di . Parte_3
L'eccezione sollevata da parte resistente merita accoglimento e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Invero, parte ricorrente a pagina 5 del ricorso introduttivo precisa che “improvvisamente ed inaspettatamente – a decorrere dal 16 marzo 2024 – parte resistente (direttamente e con l'intervento di un mezzo agricolo e dei figli della OR ), senza Parte_3
alcun preavviso ed in modo del tutto arbitrario, iniziava a posizionare su detta servitù di passaggio, radici di tronchi – impedendo di fatto il passaggio con mezzi agricoli anche di modeste dimensioni, come ad esempio un motocoltivatore, e così facendo rendendo impossibile il passaggio dei trattori agricoli”. Nella diffida ad adempiere del 02.05.2024
- prodotta quale doc. 019 del ricorrente - vengono indicati quali autori materiali dell'asserito spoglio i figli della OR . Parte_3
Tanto evidenziato, in punto di diritto si osserva che sono passivamente legittimati all'azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi in particolare per “autore morale” il mandante e colui che “ex post”, pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso al possesso dello spogliato (Cass. sez. 2 ord. 24967 del
10.10.2018).
Nel caso de quo parte ricorrente ha citato in giudizio , , Controparte_2 CP_3
, e senza alcuna dimostrazione Controparte_1 Parte_2 Parte_3
circa il fatto che i medesimi abbiano posto in essere lo spoglio ovvero dato mandato agli autori dello spoglio né che da detti atti sia loro derivata alcuna utilità.
L'aver posto radici, tronchi e bancali sui luoghi de quo, tutte condotte tenute dai figli della OR e atte a impedire il transito di dalla Parte_3 Parte_1 ” al “Compendio nord”, non sono circostanze idonee a ritenere provata de plano Pt_4
l'utilizzazione da parte dei resistenti dell'attività di spoglio effettuata dai figli di
[...]
, né la sostituzione dei resistenti proprietari dei fondi limitrofi nella stessa Parte_3
qualità di autori materiali dello spoglio.
***
Si rileva, inoltre, quanto alle domande svolte, che la domanda proposta da parte ricorrente in via principale e volta a “accertarsi e dichiararsi che sul passaggio/sulla carrareccia descritta in premessa esiste una servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in favore dei terreni appartenenti al ricorrente” è inammissibile in quanto avente natura petitoria. Infatti, il giudizio possessorio non ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale (servitù di passo), né l'accertamento della legittimità del possesso esercitato da parte ricorrente (che sono domande aventi natura petitoria), ma ha ad oggetto la tutela di una mera situazione di fatto, che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati.
Quanto alla domanda conseguente di “ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato” va rilevato che era necessario da parte del ricorrente accertare la situazione di fatto esistente con precisa individuazione del passaggio e del potere esercitato dal ricorrente;
al contrario nel ricorso introduttivo la stradella di cui si chiede tutela non è stata precisamente individuata con riferimento ai mappali, né sono stati dettagliatamente descritti “i collegamenti” che il ricorrente vorrebbe esercitare per recarsi dalla “ ” al “Compendio nord”, restando dunque Pt_4
anche per tali motivi preclusa la tutela qui richiesta.
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Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, come aggiornato, far riferimento allo scaglione “indeterminabile-complessità bassa” relativo ai procedimenti cautelari e ritenuta congrua l'applicazione dei valori minimi (attesa la mancanza di questioni di particolare complessità) ivi previsti relativi alla fase di studio e introduttiva, le spese si liquidano come da dispositivo in € 1.014,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Barbara De Munari, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali sostenute da parte resistente che si liquidano in complessivi € 1.014,00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Padova, 2.6.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara De Munari