Sentenza 18 maggio 2021
Decreto cautelare 14 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/05/2021, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00657/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Ortofrutticolo Mestrino, IS RA & C. S.n.c., PA GI di PA GI & C. S.n.c., S.O.M. Sas di F.Lli PA & C., Commissionaria Ortofrutticola ET AS Sas di ET LO & C., Ships Service di Minore G., BE TO S.a.s. di BE IC & C., Boscolo S.a.s. di PA LA & C., Timperi S.r.l., Eurofrutta S.r.l., Guadalupi e Barca S.r.l., F.Lli ZO Canarin S.n.c. di ZO ID e ND Celi, I Professionisti S.r.l., Ortopronto di IO CA & C. S.n.c., Prontofrutta di ER G. & C. S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati RA Maria Curato e Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Santa Croce 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Venice Campus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Chiara Montagner, ND Veronese, Alessio Vianello e Matteo Munarin, con domiclio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato ND Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie 19/C P. Libra;
Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.a., Seci Real Estate Spa, Adanti Spa, Favero & Milan Ingegneria S.r.l. e Jedi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 58 del 27 febbraio 2009, con cui, ad esito della procedura di gara n. 4/2007, è stato individuato, quale operatore economico con il quale concludere, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, un accordo procedimentale relativo alla determinazione delle scelte pianificatorie da assumere nell’area di Via Torino previa permuta dell’area di Via Torino con l’area individuata in sede di gara, ove trasferire il Mercato Ortofrutticolo (MOF), senza oneri a carico del bilancio comunale, il raggruppamento Venice Campus S.r.l. (mandataria), S.E.C.I. s.p.a., SECI Real Estate s.p.a., Adanti S.p.a., Favero & Milan Ingegneria s.r.l., Impresa Costruzioni Pellicciari s.r.l. (mandanti);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui la lettera di invito prot. 2008/0094663 del 29.2.2008, i verbali di gara, nonché tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati dalle ditte ricorrenti con il ricorso attualmente pendente avanti Codesto T.A.R. r.g. n. 876/07;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 14 gennaio 2010:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 130 del 3 novembre 2009, pubblicata dal 21.11.2009 al 5.12.2009, avente ad oggetto “riqualificazione dell’area del mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre – Venezia. Approvazione schema di accordo procedimentale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e inserimento, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e inserimento, ai sensi dell’art. 58 D.L. n. 112/08 come convertito dalla L. n. 133/2008, dell’area di proprietà comunale di Via Torino nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, in particolare, tutti gli atti istruttori che hanno preceduto l’assunzione della predetta deliberazione consiliare, lo schema di accordo procedimentale allegato alla predetta deliberazione, la nota di chiarimento del Comune di Venezia 7 agosto 2008, n. 334325;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2010:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 174 del 21.12.2009, pubblicata dal 28 dicembre 2009 per 15 giorni consecutivi, avente ad oggetto “riqualificazione dell’area del mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre – Venezia. Revoca parziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 3 novembre 2009”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, in particolare, la nota istruttoria di Veritas S.p.a. prot. n. 88177/AR/pt del 10 dicembre 2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Venice Campus S.r.l.;
Vista la nota del 16 aprile 2021 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con dichiarazione del 16 aprile 2021, la parte ricorrente ha comunicato che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
- che le restanti parti costituite hanno sottoscritto tale dichiarazione e aderito alla richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto:
- che, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c ), dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite devono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto in tal senso tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO