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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/12/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 873/2024 promossa da:
c.f. , con l'avv. Nicoletta Verardo Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Francesco Alosi Controparte_1 C.F._2
parte convenuta con l'intervento di c.f. , con la curatrice speciale avv. Laura Ritella CP_2 C.F._3
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre:
Contrariis reiectis, Disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre con facoltà CP_2 della medesima di assumere ogni decisione di natura sanitaria o scolastica e qualsivoglia altra scelta di straordinaria amministrazione;
Assegnare la casa famigliare alla madre della minore con tutto quanto in essa contenuto;
Collocare la figlia presso la madre e prevedere che dal momento in cui se la sentirà possa CP_2 sentire al telefono e/o vedere il padre in incontri protetti da organizzarsi da parte dei servizi sociali;
fino ad allora sospendere anche le telefonate.
Disporre la presa in carico della minore e dei due genitori da parte della NPI quanto alla figlia per un percorso di sostegno psicologico e dei Servizi sociali competenti per territorio per un sostegno alla genitorialità.
Invitare il padre ad un percorso personale finalizzato ad una rielaborazione e migliore comprensione dei bisogni della figlia.
Prevedere che il padre versi alla madre a titolo di assegno perequativo, con decorrenza dal mese di settembre 2024, la somma mensile di € 500 ovvero quella maggiore o minore somma che il Tribunale ritenesse di giustizia nell'interesse della minore, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie previste dal protocollo in vigore nel Foro di Biella che viene richiamato e accettato dalla ricorrente.
Con il favore delle spese legali di lite, oltre a spese generali e accessori di legge.
per il padre:
1) Preso atto dello stato attuale di rifiuto della minore verso la figura paterna, si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., con collocamento prevalente presso la medesima.
2) Si chiede che venga disposto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile di Euro 300,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal
Protocollo vigente presso codesto Tribunale, che si richiama integralmente.
Si chiede altresì che l'Assegno Unico Universale sia attribuito integralmente alla madre.
3) Si chiede che venga disposta la presa in carico della minore e di entrambi i genitori da parte della
per un percorso di sostegno psicologico in favore della minore e dei Controparte_3
Servizi Sociali territorialmente competenti per un programma di sostegno alla genitorialità rivolto ad entrambi i genitori.
4) Si chiede che venga disposto che entro il termine di giorni 30 i Servizi Sociali e la NPI predispongano un progetto strutturato ed efficace finalizzato alla realizzazione di incontri in ambiente neutro tra padre e figlia, con successiva progressiva liberalizzazione degli stessi in funzione dell'evolversi della situazione relazionale.
5) Si chiede che venga disposto che entro il termine di giorni 15 i Servizi Sociali e la NPI predispongano un progetto strutturato ed efficace per consentire al padre di intrattenere rapporti telefonici/videochiamate con la figlia, inizialmente con cadenza settimanale sotto la supervisione degli operatori, con successivo incremento della frequenza e liberalizzazione delle modalità in base ai progressi conseguiti.
6) Darsi atto che il sig. ha ripreso il percorso psicoterapeutico come risulta dalla CP_1 relazione del 02.09.2025 della Dr.ssa che si produce in allegato, dalla quale emerge Per_1
l'andamento positivo del trattamento intrapreso.
7) Si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio ex art. 473-bis.25 c.p.c. per
l'accertamento e la valutazione di: -le capacità genitoriali di entrambi i genitori, con particolare riferimento ai pregressi problemi di dipendenza e alle problematiche psicologiche della madre;
-l'eventuale sussistenza di condotte alienanti poste in essere nei confronti della figura paterna;
-la valutazione dell'impatto dell'ingresso del nuovo compagno della madre nella casa familiare, avvenuto nel mese di ottobre 2024, sulla dinamica relazionale all'interno del nucleo familiare, con particolare attenzione al rapporto genitoriale tra padre e figlia.
L'analisi dovrà considerare la coincidenza temporale tra tale evento e l'insorgere del rifiuto manifestato dalla minore nei confronti del padre, al fine di verificare l'eventuale presenza di fattori esterni che possano aver influenzato l'atteggiamento della minore e alterato l'equilibrio relazionale preesistente.
-il superiore interesse della minore, valutato secondo i parametri di cui all'art. 337-ter c.c., con particolare riguardo al diritto della stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché alla valutazione delle condizioni più idonee a garantire il migliore sviluppo della personalità della minore e la tutela del suo benessere psico-fisico.
8) Relativamente all'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., ferma restando la destinazione dell'immobile alle esigenze abitative della minore, si chiede che venga riconosciuto al padre il diritto di recuperare i propri beni mobili di proprietà personale e i ricordi familiari ivi custoditi, previa intesa con la madre sulle modalità di accesso e prelievo.
9) Si chiede che, non appena le condizioni relazionali e le risultanze del percorso di recupero del rapporto padre-figlia lo consentano, venga valutata la possibilità di disporre l'affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c., in conformità al principio di bigenitorialità.
Con ossequio
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
per la minore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, affidare la minore in via super-esclusiva alla madre, con collocazione della stessa presso CP_2 quest'ultima;
assegnare la casa familiare e quanto in essa contenuto alla sig.ra Pt_1
disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio, con eventuale contemporaneo avvio di un percorso psicologico privato, finalizzato a favorire il riavvicinamento padre-figlia;
disporre che il resistente versi alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della minore e che concorra al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultima, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, nella misura del 70%.
per i seguenti
MOTIVI FATTO
Dalla relazione delle parti nasceva, a Biella il 25 novembre 2011, Con ricorso del 10 CP_2 settembre 2024 la sig. riferiva che il sig. non aveva accettato la fine della loro Pt_1 CP_2 relazione e aveva iniziato a perseguitare lei e la figlia nella speranza di riunire la famiglia;
per tali ragioni;
il 15 luglio 2024 il GIP Biella aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazioni con la madre e la figlia;
successivamente ad un ricovero ospedaliero del sig. CP_2 per un grave incidente, il 13 agosto 2024 il GIP Biella aveva consentito le comunicazioni fra l'indagato e la figlia, che di fatto già avvenivano;
la madre chiedeva dunque una regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore che tenessero conto delle predette circostanze. Con memoria del 18 ottobre 2024 il sig. negava di aver tenuto condotte CP_2 persecutorie, affermava di avere un ottimo rapporto con la figlia e chiedeva pertanto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore rispettosa del principio di bigenitorialità. All'udienza del 20 novembre 2024 il relatore nominava l'avv. Ritella quale curatrice della minore e disponeva l'ascolto di quest'ultima. Con memoria del 9 gennaio 2025 la curatrice si costituiva nel procedimento, chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'inizio di un percorso volto a favorire il riavvicinamento della bambina col padre. All'udienza del 31 gennaio 2025 il relatore ascoltava la minore e le parti concordavano di tentare un percorso presso i Servizi Sociali volto a favorire il riavvicinamento della bambina col padre;
il relatore affidava la minore in via esclusiva alla madre, subordinava i contatti e gli incontri della minore con il padre alla manifestazione del consenso da parte della ragazza, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, stabiliva il contributo paterno al mantenimento della minore in € 380,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il 14 luglio 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione sull'attività svolta. All'udienza del 17 luglio 2025 la relatrice ascoltava le parti e la curatrice;
inoltre, assumeva i seguenti provvedimenti urgenti: “conferisce alla madre la facoltà di decidere autonomamente in merito alla scelta della scuola superiore di invita il CP_2 padre al rispetto rigoroso della misura cautelare;
dispone che la minore sia immediatamente presa Cont in carico dalla ffinché inizi un nuovo percorso di sostegno psicologico”; infine, ritenuta esaurita l'istruttoria, assegnava i termini per le memorie conclusionali. Con nota del 4 settembre 2025 la parte attrice rappresentava che il giudice penale aveva respinto la domanda di modifica della misura cautelare a carico della parte convenuta. Il 27 ottobre 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento. All'udienza del 6 novembre 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. il Tribunale rileva che, alla luce delle indagini compiute dai Servizi
Sociali, del contegno tenuto dalle parti in udienza e delle dichiarazioni rese dalla minore alla curatrice speciale e all'autorità giudiziaria,
a) la sig. è risultata pienamente adeguata a esercitare la funzione genitoriale;
Pt_1
b) il sig. prova un amore profondo per e un sincero dispiacere per non poterla CP_2 CP_2 frequentare o chiamare, si informa periodicamente presso i Servizi Sociali per ricevere aggiornamenti sulla figlia, si è dichiarato disponibile a incontrare e a sentire la minore in qualsiasi momento e ha altresì intrapreso un percorso di sostegno psicologico e uno di sostegno alla genitorialità; egli, tuttavia, risulta ancora fortemente concentrato sul suo ruolo di vittima di “persecuzione giudiziaria”
e poco interessato ad approfondire i sentimenti e i bisogni della figlia;
c) ormai quattordicenne, ha ripetutamente ribadito di non essere pronta a incontrare o sentire CP_2 il padre, nemmeno per brevi periodi o con modalità protette, a causa dei comportamenti tenuti dal sig. successivamente alla cessazione della relazione con la sig. ha riferito che il padre ha CP_2 Pt_1 tenuto nei suoi confronti comportamenti ossessivi e controllanti, anche finalizzati a conoscere aspetti della vita della madre dopo la fine della relazione, e ha abusato della facoltà di contattarla telefonicamente;
ha dichiarato di sentirsi infastidita e a tratti spaventata dai comportamenti paterni.
Tenuto conto non solo del permanere della misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico del padre, ma soprattutto delle opinioni espresse in modo fermo e lucido dalla minore, in periodi diversi e con una pluralità di interlocutori, il Tribunale ritiene di disporre l'affido c.d. super esclusivo di alla madre;
resterà inoltre collocata presso la madre, cui resterà conseguentemente CP_2 CP_2 assegnata la casa familiare. Ferma restando l'applicazione di eventuali misure cautelari penali, il padre potrà nuovamente incontrare la figlia previo completamento di percorsi finalizzati a superare le sue fragilità, previa valutazione dei bisogni, dei desideri e della volontà della minore e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali.
Considerata la pregressa conflittualità familiare, nonché il perdurante divieto di avvicinamento e comunicazione fra le parti disposto dal giudice penale, il Tribunale ritiene di disporre la prosecuzione del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, i quali monitoreranno le condizioni della minore, segnaleranno eventuali problemi ai soggetti competenti e cureranno le comunicazioni fra le parti;
a tale riguardo, al fine di favorire il recupero del rapporto padre – figlia, il Tribunale invita la sig. Pt_1
a informare periodicamente i Servizi Sociali delle principali questioni concernenti la vita di CP_2 affinché esse possano venire comunicate al sig. CP_2
Considerato che stata molto coinvolta nel conflitto familiare e tutt'ora attraversa un periodo CP_2 di fragilità, anche legato all'inizio della scuola superiore, il Tribunale ritiene di disporre la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso la;
Controparte_3 nulla osta a che la madre, nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, integri tale percorso con delle sedute presso un professionista privato.
Considerata la pregressa conflittualità familiare, nonché la perdurante difficoltà del padre a riflettere su tali vicende, il Tribunale ritiene di invitare la madre a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso e il padre a proseguire i percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità intrapresi.
Infine, tenuto conto che la madre percepisce un reddito annuo lordo di € 12 mila circa, che il padre percepisce un reddito annuo lordo di € 24 mila circa, che la madre è assegnataria della casa familiare e percettrice per intero dell'AUU, ma provvede per intero al mantenimento diretto della minore, il Tribunale ritiene di quantificare il contributo paterno al mantenimento della minore in € 380,00 mensili rivalutabili da versare alla madre per spese ordinarie e nella metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale.
La richiesta di recupero degli effetti personali dalla casa familiare formulata dal sig. nei CP_2 confronti della sig. esula dalla competenza di questo giudice;
tuttavia, nulla osta a che le parti, Pt_1 attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, concordino modalità di restituzione di specifici beni personali eventualmente rimasti nella casa familiare. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza fra le parti e della spontanea adesione di entrambi i genitori ai programmi di sostegno proposti, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 873
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. affida alla madre, con attribuzione a quest'ultima della facoltà di assumere CP_2 autonomamente anche le decisioni concernenti le questioni di maggiore importanza per la minore;
colloca la minore presso la madre, cui viene conseguentemente affidata la casa familiare;
dispone che il padre possa incontrare nuovamente la minore su sua richiesta, previo positivo completamento di un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità, previa valutazione dei desideri e dei bisogni della minore e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
è fatta in ogni caso salva l'applicazione di misure cautelari penali;
2. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali affinché monitorino periodicamente le condizioni della minore, segnalino ai soggetti competenti eventuali problemi e curino le comunicazioni fra le parti concernenti la minore;
3. invita la sig. a informare periodicamente i Servizi Sociali delle questioni di maggiore Pt_1 importanza concernenti la vita della minore;
4. dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico intrapreso presso la CP_2
; Controparte_3
5. invita la sig. a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso;
Pt_1
6. invita il sig. a proseguire i percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità CP_2 intrapresi;
7. condanna il sig. a contribuire al mantenimento della minore versando alla madre € 380,00 CP_2 mensili rivalutabili per spese ordinarie e corrispondendo metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il tribunale di Biella;
8. compensa le spese.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali e alla
Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 10/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 873/2024 promossa da:
c.f. , con l'avv. Nicoletta Verardo Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Francesco Alosi Controparte_1 C.F._2
parte convenuta con l'intervento di c.f. , con la curatrice speciale avv. Laura Ritella CP_2 C.F._3
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre:
Contrariis reiectis, Disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre con facoltà CP_2 della medesima di assumere ogni decisione di natura sanitaria o scolastica e qualsivoglia altra scelta di straordinaria amministrazione;
Assegnare la casa famigliare alla madre della minore con tutto quanto in essa contenuto;
Collocare la figlia presso la madre e prevedere che dal momento in cui se la sentirà possa CP_2 sentire al telefono e/o vedere il padre in incontri protetti da organizzarsi da parte dei servizi sociali;
fino ad allora sospendere anche le telefonate.
Disporre la presa in carico della minore e dei due genitori da parte della NPI quanto alla figlia per un percorso di sostegno psicologico e dei Servizi sociali competenti per territorio per un sostegno alla genitorialità.
Invitare il padre ad un percorso personale finalizzato ad una rielaborazione e migliore comprensione dei bisogni della figlia.
Prevedere che il padre versi alla madre a titolo di assegno perequativo, con decorrenza dal mese di settembre 2024, la somma mensile di € 500 ovvero quella maggiore o minore somma che il Tribunale ritenesse di giustizia nell'interesse della minore, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie previste dal protocollo in vigore nel Foro di Biella che viene richiamato e accettato dalla ricorrente.
Con il favore delle spese legali di lite, oltre a spese generali e accessori di legge.
per il padre:
1) Preso atto dello stato attuale di rifiuto della minore verso la figura paterna, si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., con collocamento prevalente presso la medesima.
2) Si chiede che venga disposto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno mensile di Euro 300,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal
Protocollo vigente presso codesto Tribunale, che si richiama integralmente.
Si chiede altresì che l'Assegno Unico Universale sia attribuito integralmente alla madre.
3) Si chiede che venga disposta la presa in carico della minore e di entrambi i genitori da parte della
per un percorso di sostegno psicologico in favore della minore e dei Controparte_3
Servizi Sociali territorialmente competenti per un programma di sostegno alla genitorialità rivolto ad entrambi i genitori.
4) Si chiede che venga disposto che entro il termine di giorni 30 i Servizi Sociali e la NPI predispongano un progetto strutturato ed efficace finalizzato alla realizzazione di incontri in ambiente neutro tra padre e figlia, con successiva progressiva liberalizzazione degli stessi in funzione dell'evolversi della situazione relazionale.
5) Si chiede che venga disposto che entro il termine di giorni 15 i Servizi Sociali e la NPI predispongano un progetto strutturato ed efficace per consentire al padre di intrattenere rapporti telefonici/videochiamate con la figlia, inizialmente con cadenza settimanale sotto la supervisione degli operatori, con successivo incremento della frequenza e liberalizzazione delle modalità in base ai progressi conseguiti.
6) Darsi atto che il sig. ha ripreso il percorso psicoterapeutico come risulta dalla CP_1 relazione del 02.09.2025 della Dr.ssa che si produce in allegato, dalla quale emerge Per_1
l'andamento positivo del trattamento intrapreso.
7) Si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio ex art. 473-bis.25 c.p.c. per
l'accertamento e la valutazione di: -le capacità genitoriali di entrambi i genitori, con particolare riferimento ai pregressi problemi di dipendenza e alle problematiche psicologiche della madre;
-l'eventuale sussistenza di condotte alienanti poste in essere nei confronti della figura paterna;
-la valutazione dell'impatto dell'ingresso del nuovo compagno della madre nella casa familiare, avvenuto nel mese di ottobre 2024, sulla dinamica relazionale all'interno del nucleo familiare, con particolare attenzione al rapporto genitoriale tra padre e figlia.
L'analisi dovrà considerare la coincidenza temporale tra tale evento e l'insorgere del rifiuto manifestato dalla minore nei confronti del padre, al fine di verificare l'eventuale presenza di fattori esterni che possano aver influenzato l'atteggiamento della minore e alterato l'equilibrio relazionale preesistente.
-il superiore interesse della minore, valutato secondo i parametri di cui all'art. 337-ter c.c., con particolare riguardo al diritto della stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché alla valutazione delle condizioni più idonee a garantire il migliore sviluppo della personalità della minore e la tutela del suo benessere psico-fisico.
8) Relativamente all'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., ferma restando la destinazione dell'immobile alle esigenze abitative della minore, si chiede che venga riconosciuto al padre il diritto di recuperare i propri beni mobili di proprietà personale e i ricordi familiari ivi custoditi, previa intesa con la madre sulle modalità di accesso e prelievo.
9) Si chiede che, non appena le condizioni relazionali e le risultanze del percorso di recupero del rapporto padre-figlia lo consentano, venga valutata la possibilità di disporre l'affidamento condiviso ex art. 337-ter c.c., in conformità al principio di bigenitorialità.
Con ossequio
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
per la minore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, affidare la minore in via super-esclusiva alla madre, con collocazione della stessa presso CP_2 quest'ultima;
assegnare la casa familiare e quanto in essa contenuto alla sig.ra Pt_1
disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio, con eventuale contemporaneo avvio di un percorso psicologico privato, finalizzato a favorire il riavvicinamento padre-figlia;
disporre che il resistente versi alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della minore e che concorra al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultima, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, nella misura del 70%.
per i seguenti
MOTIVI FATTO
Dalla relazione delle parti nasceva, a Biella il 25 novembre 2011, Con ricorso del 10 CP_2 settembre 2024 la sig. riferiva che il sig. non aveva accettato la fine della loro Pt_1 CP_2 relazione e aveva iniziato a perseguitare lei e la figlia nella speranza di riunire la famiglia;
per tali ragioni;
il 15 luglio 2024 il GIP Biella aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazioni con la madre e la figlia;
successivamente ad un ricovero ospedaliero del sig. CP_2 per un grave incidente, il 13 agosto 2024 il GIP Biella aveva consentito le comunicazioni fra l'indagato e la figlia, che di fatto già avvenivano;
la madre chiedeva dunque una regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore che tenessero conto delle predette circostanze. Con memoria del 18 ottobre 2024 il sig. negava di aver tenuto condotte CP_2 persecutorie, affermava di avere un ottimo rapporto con la figlia e chiedeva pertanto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore rispettosa del principio di bigenitorialità. All'udienza del 20 novembre 2024 il relatore nominava l'avv. Ritella quale curatrice della minore e disponeva l'ascolto di quest'ultima. Con memoria del 9 gennaio 2025 la curatrice si costituiva nel procedimento, chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'inizio di un percorso volto a favorire il riavvicinamento della bambina col padre. All'udienza del 31 gennaio 2025 il relatore ascoltava la minore e le parti concordavano di tentare un percorso presso i Servizi Sociali volto a favorire il riavvicinamento della bambina col padre;
il relatore affidava la minore in via esclusiva alla madre, subordinava i contatti e gli incontri della minore con il padre alla manifestazione del consenso da parte della ragazza, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, stabiliva il contributo paterno al mantenimento della minore in € 380,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il 14 luglio 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione sull'attività svolta. All'udienza del 17 luglio 2025 la relatrice ascoltava le parti e la curatrice;
inoltre, assumeva i seguenti provvedimenti urgenti: “conferisce alla madre la facoltà di decidere autonomamente in merito alla scelta della scuola superiore di invita il CP_2 padre al rispetto rigoroso della misura cautelare;
dispone che la minore sia immediatamente presa Cont in carico dalla ffinché inizi un nuovo percorso di sostegno psicologico”; infine, ritenuta esaurita l'istruttoria, assegnava i termini per le memorie conclusionali. Con nota del 4 settembre 2025 la parte attrice rappresentava che il giudice penale aveva respinto la domanda di modifica della misura cautelare a carico della parte convenuta. Il 27 ottobre 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento. All'udienza del 6 novembre 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c. il Tribunale rileva che, alla luce delle indagini compiute dai Servizi
Sociali, del contegno tenuto dalle parti in udienza e delle dichiarazioni rese dalla minore alla curatrice speciale e all'autorità giudiziaria,
a) la sig. è risultata pienamente adeguata a esercitare la funzione genitoriale;
Pt_1
b) il sig. prova un amore profondo per e un sincero dispiacere per non poterla CP_2 CP_2 frequentare o chiamare, si informa periodicamente presso i Servizi Sociali per ricevere aggiornamenti sulla figlia, si è dichiarato disponibile a incontrare e a sentire la minore in qualsiasi momento e ha altresì intrapreso un percorso di sostegno psicologico e uno di sostegno alla genitorialità; egli, tuttavia, risulta ancora fortemente concentrato sul suo ruolo di vittima di “persecuzione giudiziaria”
e poco interessato ad approfondire i sentimenti e i bisogni della figlia;
c) ormai quattordicenne, ha ripetutamente ribadito di non essere pronta a incontrare o sentire CP_2 il padre, nemmeno per brevi periodi o con modalità protette, a causa dei comportamenti tenuti dal sig. successivamente alla cessazione della relazione con la sig. ha riferito che il padre ha CP_2 Pt_1 tenuto nei suoi confronti comportamenti ossessivi e controllanti, anche finalizzati a conoscere aspetti della vita della madre dopo la fine della relazione, e ha abusato della facoltà di contattarla telefonicamente;
ha dichiarato di sentirsi infastidita e a tratti spaventata dai comportamenti paterni.
Tenuto conto non solo del permanere della misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico del padre, ma soprattutto delle opinioni espresse in modo fermo e lucido dalla minore, in periodi diversi e con una pluralità di interlocutori, il Tribunale ritiene di disporre l'affido c.d. super esclusivo di alla madre;
resterà inoltre collocata presso la madre, cui resterà conseguentemente CP_2 CP_2 assegnata la casa familiare. Ferma restando l'applicazione di eventuali misure cautelari penali, il padre potrà nuovamente incontrare la figlia previo completamento di percorsi finalizzati a superare le sue fragilità, previa valutazione dei bisogni, dei desideri e della volontà della minore e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali.
Considerata la pregressa conflittualità familiare, nonché il perdurante divieto di avvicinamento e comunicazione fra le parti disposto dal giudice penale, il Tribunale ritiene di disporre la prosecuzione del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, i quali monitoreranno le condizioni della minore, segnaleranno eventuali problemi ai soggetti competenti e cureranno le comunicazioni fra le parti;
a tale riguardo, al fine di favorire il recupero del rapporto padre – figlia, il Tribunale invita la sig. Pt_1
a informare periodicamente i Servizi Sociali delle principali questioni concernenti la vita di CP_2 affinché esse possano venire comunicate al sig. CP_2
Considerato che stata molto coinvolta nel conflitto familiare e tutt'ora attraversa un periodo CP_2 di fragilità, anche legato all'inizio della scuola superiore, il Tribunale ritiene di disporre la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso la;
Controparte_3 nulla osta a che la madre, nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale, integri tale percorso con delle sedute presso un professionista privato.
Considerata la pregressa conflittualità familiare, nonché la perdurante difficoltà del padre a riflettere su tali vicende, il Tribunale ritiene di invitare la madre a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso e il padre a proseguire i percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità intrapresi.
Infine, tenuto conto che la madre percepisce un reddito annuo lordo di € 12 mila circa, che il padre percepisce un reddito annuo lordo di € 24 mila circa, che la madre è assegnataria della casa familiare e percettrice per intero dell'AUU, ma provvede per intero al mantenimento diretto della minore, il Tribunale ritiene di quantificare il contributo paterno al mantenimento della minore in € 380,00 mensili rivalutabili da versare alla madre per spese ordinarie e nella metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale.
La richiesta di recupero degli effetti personali dalla casa familiare formulata dal sig. nei CP_2 confronti della sig. esula dalla competenza di questo giudice;
tuttavia, nulla osta a che le parti, Pt_1 attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali, concordino modalità di restituzione di specifici beni personali eventualmente rimasti nella casa familiare. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza fra le parti e della spontanea adesione di entrambi i genitori ai programmi di sostegno proposti, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 873
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. affida alla madre, con attribuzione a quest'ultima della facoltà di assumere CP_2 autonomamente anche le decisioni concernenti le questioni di maggiore importanza per la minore;
colloca la minore presso la madre, cui viene conseguentemente affidata la casa familiare;
dispone che il padre possa incontrare nuovamente la minore su sua richiesta, previo positivo completamento di un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità, previa valutazione dei desideri e dei bisogni della minore e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
è fatta in ogni caso salva l'applicazione di misure cautelari penali;
2. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali affinché monitorino periodicamente le condizioni della minore, segnalino ai soggetti competenti eventuali problemi e curino le comunicazioni fra le parti concernenti la minore;
3. invita la sig. a informare periodicamente i Servizi Sociali delle questioni di maggiore Pt_1 importanza concernenti la vita della minore;
4. dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico intrapreso presso la CP_2
; Controparte_3
5. invita la sig. a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso;
Pt_1
6. invita il sig. a proseguire i percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità CP_2 intrapresi;
7. condanna il sig. a contribuire al mantenimento della minore versando alla madre € 380,00 CP_2 mensili rivalutabili per spese ordinarie e corrispondendo metà delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il tribunale di Biella;
8. compensa le spese.
Si comunichi alle parti, alla curatrice speciale, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali e alla
Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 10/12/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore