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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice EL AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 21297 dell'anno 2025, vertente tra
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...] con il patrocinio dell'avv. Simone De Ciantis, ricorrente Per_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, adiva il Tribunale di Roma, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della minore Persona_1 all'indennità di frequenza ex art. 1, L. n. 289/90 e di condannare l' a corrispondere i ratei maturati CP_1 con decorrenza da aprile 2024.
Deduceva che con decreto di Omologa del 14 gennaio 2025 (R.G. n. 21804/2024), il Tribunale di
Roma aveva accertato il possesso del requisito sanitario con decorrenza dalla visita di revisione di aprile 2024; che tale provvedimento era stato ritualmente notificato all' in data 29 gennaio 2025, e CP_1 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione (modello AP70) era stata inviata dal Patronato in data 31 gennaio 2025; che, nonostante il decorso di oltre 120 giorni dalla notifica e dalla ricezione dei dati per la liquidazione, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'avvenuta liquidazione della prestazione e dei relativi CP_1 arretrati nel corso del giudizio. Precisava che la liquidazione era stata disposta con provvedimento del 3 pagina 1 di 2 giugno 2025 e che l'accredito degli importi dovuti era avvenuto con data valuta 01.07.2025. Sulla base di ciò, l concludeva chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite.
In vista dell'udienza del 12 novembre 2025, convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava note scritte in data 29 ottobre 2025, con le quali, pur aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere sulla prestazione in virtù del pagamento ricevuto in data 7.7.2025, insisteva per la condanna dell' alla rifusione delle spese del grado, in quanto il pagamento era CP_1 intervenuto dopo il termine di legge dalla notifica dell'omologa e comunque dopo l'iscrizione al ruolo del ricorso.
L depositava note scritte in data 11 novembre 2025, insistendo integralmente per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo CP_ in data successiva al deposito del ricorso. Pertanto l' va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
EL AC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice EL AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 21297 dell'anno 2025, vertente tra
nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...] con il patrocinio dell'avv. Simone De Ciantis, ricorrente Per_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, adiva il Tribunale di Roma, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della minore Persona_1 all'indennità di frequenza ex art. 1, L. n. 289/90 e di condannare l' a corrispondere i ratei maturati CP_1 con decorrenza da aprile 2024.
Deduceva che con decreto di Omologa del 14 gennaio 2025 (R.G. n. 21804/2024), il Tribunale di
Roma aveva accertato il possesso del requisito sanitario con decorrenza dalla visita di revisione di aprile 2024; che tale provvedimento era stato ritualmente notificato all' in data 29 gennaio 2025, e CP_1 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione (modello AP70) era stata inviata dal Patronato in data 31 gennaio 2025; che, nonostante il decorso di oltre 120 giorni dalla notifica e dalla ricezione dei dati per la liquidazione, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'avvenuta liquidazione della prestazione e dei relativi CP_1 arretrati nel corso del giudizio. Precisava che la liquidazione era stata disposta con provvedimento del 3 pagina 1 di 2 giugno 2025 e che l'accredito degli importi dovuti era avvenuto con data valuta 01.07.2025. Sulla base di ciò, l concludeva chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite.
In vista dell'udienza del 12 novembre 2025, convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente depositava note scritte in data 29 ottobre 2025, con le quali, pur aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere sulla prestazione in virtù del pagamento ricevuto in data 7.7.2025, insisteva per la condanna dell' alla rifusione delle spese del grado, in quanto il pagamento era CP_1 intervenuto dopo il termine di legge dalla notifica dell'omologa e comunque dopo l'iscrizione al ruolo del ricorso.
L depositava note scritte in data 11 novembre 2025, insistendo integralmente per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo CP_ in data successiva al deposito del ricorso. Pertanto l' va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
EL AC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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