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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 2745 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] l'[...] ( e Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Andrea Millevoi n. 681, presso lo studio del procuratore, avv. Ester PAESE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Aprilia (LT), Via dei Lauri n. 52/b, presso lo studio del
1 procuratore, avv. Gianluca CESARINI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7653/2023, del Tribunale di Roma, pubblicata il 15 maggio 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2019 conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili CP_1
del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e nel corso del quale nasceva la figlia
(nata a [...] il [...]). Deduceva, a fondamento della sua domanda, Per_1
che ricorrevano le condizioni previste dalla legge del 6 maggio 2015, n.55; chiedeva quindi di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, relativi all'affidamento della minore (affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione), alle modalità di visita del padre alla figlia così come concordate tra le parti e omologate con sentenza n°
7101 del 22 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019; chiedeva inoltre di revocare l'assegno di mantenimento già previsto a favore di e, infine, di determinare in una CP_1
somma non superiore a euro 500,00 il contributo mensile da lui dovuto per il mantenimento della figlia, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, chiedendo di confermare i provvedimenti della separazione in ordine
2 all'affidamento della minore con collocamento della stessa presso di sé; di regolamentare il regime di frequentazione padre-figlia; di determinare nella somma di euro 550,00 mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento della figlia oltre al Parte_1 Per_1
50% delle spese straordinarie dovute per la minore;
di stabilire in suo favore un assegno divorzile per lei stessa pari a euro 250,00 mensili.
Con ordinanza del 1° luglio 2020 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione.
All'esito del giudizio – istruito mediante C.T.U e nel corso del quale, nominato il curatore speciale per la minore, il 13 febbraio 2020 veniva emessa la sentenza non definitiva n°
18192/2021 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 7653/2023, con la quale il Tribunale di Roma affidava la figlia minore ai Servizi Sociali, collocandola presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione;
mandava ai Servizi Sociali affidatari affinché predisponessero una valutazione neuropsichiatrica per la bambina e un percorso psicologico di sostegno alla stessa;
perché predisponessero incontri protetti padre-figlia non appena ritenuto opportuno, al fine di riattivare quanto prima i rapporti della minore anche con la figura paterna;
confermava l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia Parte_1
in euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
riconosceva in favore della un assegno divorzile, che quantificava in euro 200,00 CP_1
mensili oltre ISTAT, con decorrenza dalla sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 26 maggio 2023 che, in via preliminare, ha chiesto disporre informative presso l' al fine di accertare l'effettivo importo del reddito di cittadinanza percepito da CP_2
e la sua effettiva decorrenza;
ha quindi chiesto in via principale di CP_1
confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento della minore, alle modalità di visita del padre alla figlia così come previste nella sentenza n° 7101 del 22 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, di omologa della separazione;
di revocare l'assegno divorzile riconosciuto in favore di;
di CP_1
determinare in una somma non superiore a euro 500,00 il contributo mensile da lui dovuto
3 per il mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultima.
Si è costituita che ha contestato integralmente l'avverso atto d'appello, CP_1
di cui ha chiesto il rigetto. Ha quindi proposto appello incidentale, chiedendo – previa revoca dei provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori – l'affido esclusivo a sé della minore;
in via subordinata ha chiesto di adottare ogni opportuno provvedimento ritenuto di maggiore interesse per la minore al fine di una sua crescita serena ed equilibrata, stabilendo comunque il suo collocamento presso di lei;
in via di ulteriore subordine, di confermare i provvedimenti della separazione in ordine all'affidamento della minore;
di sollecitare i Servizi Sociali affinché provvedessero alla ripresa degli incontri padre-figlia, previa valutazione della capacità genitoriale del
; di confermare l'assegno per il contributo al mantenimento di in Parte_1 Per_1
euro 550,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di determinare a carico del medesimo un assegno divorzile per lei stessa nella misura di euro 250,00 Parte_1
mensili o, in difetto ovvero in caso di revoca dell'assegno divorzile, di disporre a carico del un contributo per la locazione della casa ove ella viveva unitamente Parte_1
alla minore, per un importo non inferiore a euro 350,00 mensili.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 29 novembre 2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello, limitatamente alla revoca dell'assegno divorzile.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 ottobre 2024 è stato disposto che l'udienza del 21 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da merita di essere parzialmente Parte_1
accolto; va invece respinto l'appello incidentale proposto da . CP_1
Il Tribunale, rilevato che dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio emergeva un complesso e preoccupante quadro familiare caratterizzato non solo da reciproca svalutazione e disprezzo tra i genitori tale da influenzare anche l'immagine che ha Per_1
del padre, ma anche da seri rischi evolutivi per la minore - intrappolata dalla madre e terrorizzata dall'idea di allontanarsene - ha ritenuto necessario disporre l'affidamento della minore medesima ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione. La frequentazione padre figlia, invece, veniva rimandata a quando la minore avrebbe raggiunto una maggiore stabilità emotiva.
In merito al regime di affidamento della minore, l'appellante ha chiesto, conformemente a quanto disposto in sede di separazione consensuale, l'affido condiviso a entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e diritto di visita del padre secondo il calendario previsto. Riportandosi alle conclusioni rese in sede di primo grado,
l'appellante ha dedotto che dalle indagini espletate sul nucleo familiare nel corso degli anni, era sempre emerso che la figura maggiormente problematica fosse quella della madre, la quale aveva coinvolto la figlia in una lotta personale contro l'ex coniuge, determinando il venir meno del rapporto padre-figlia e aggravando così le problematiche psicologiche della minore.
, costituendosi, ha contestato l'avverso atto di appello, di cui ha chiesto CP_1
il rigetto;
ha quindi proposto appello incidentale, domandando la revoca dell'affido ai
Servizi Sociali e l'affido esclusivo a sé della minore. In particolare, la a sostegno CP_1
del proprio motivo d'impugnazione, ha sottolineato che il mezzo fondamentale per tutelare il miglior interesse della figlia, consentendole di superare la situazione di disagio e pregiudizio in cui si trova, era quello di restituire la piena responsabilità genitoriale alla
5 madre che, diversamente dal padre, ascoltava i bisogni della figlia e di conseguenza era in grado di esercitare le scelte più opportune nell'interesse di quest'ultima.
Le doglianze di entrambe le parti in ordine al regime di affidamento della minore sono infondate e vanno pertanto disattese.
Osserva in proposito questa Corte che, seppur allo stato l'affido ai Servizi Sociali non ha prodotto ancora gli esiti sperati ovvero anche solo dei miglioramenti in relazione al rapporto tra il e la figlia – i cui incontri sono ormai interrotti da più di tre Parte_1
anni - non sono emersi elementi tali da giustificare una riforma della decisione adottata al riguardo dal Tribunale che, ben ricostruendo la situazione familiare, appare sorretta da un'adeguata e logica motivazione.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali in data 16 settembre
2024 fotografano una situazione familiare rispetto alla quale risulta ancora oggi assolutamente necessario proseguire con il regime disposto dal Giudice di prime cure: la conflittualità tra le parti impedisce a queste di focalizzarsi sul benessere psicologico di come sottolineato nella relazione inviata il 16 settembre 2024 dai Servizi sociali: Per_1
risulta infatti dall'esame di tale relazione che il nonostante abbia Parte_2
mostrato un forte desiderio e motivazione a riprendere i contatti con la figlia sia prevalentemente focalizzato sul rancore e sulla rivendicazione nei confronti dell'ex moglie, tanto da non riuscire a creare uno spazio mentale in cui poter riflettere sui bisogni evolutivi della figlia che, a suo avviso, lo respingerebbe mettendo in atto comportamenti sovrapponibili a quelli della madre.>> e hanno quindi concluso che <…
a causa dell'immobilità creata dal perpetrarsi della conflittualità genitoriale, sia stata compromessa la funzione riflessiva, poiché il sig. non riesce a soffermarsi coerentemente sull'esperienza interna Parte_1
della figlia, attivando sempre più spesso comportamenti di rinuncia che lui attribuisce ad esasperazione
…>> (così testualmente la suddetta relazione inviata il 16 settembre 2024). A sua volta
La che ha deciso di interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità a causa CP_1
della conflittualità anche legale con il , nei colloqui con il servizio sociale Parte_1
ha espresso forti resistenze a una presa in carico della ragazza da parte del servizio ASL territoriale, affermando che a suo dire il Servizio sociale non sarebbe in grado di rispettare la volontà espressa da che ha dichiarato di non voler più incontrare il padre (come Per_1
6 emerge dalla suddetta relazione dei Servizi sociali). a partire dal novembre 2022, ha Per_1
espresso la volontà di interrompere gli incontri protetti con il padre e di non frequentarlo;
al riguardo il Servizio sociale ha evidenziato che non erano <… emersi aspetti traumatici nella relazione con il papà ...>> mentre si era evidenziato <… un segreto desiderio di riconciliazione e riunione tra i genitori. Pertanto si proponeva un percorso di sostegno psicologico con la ragazza volto ad aiutarla a comprendere i suoi sentimenti verso il papà. […] Si proponeva alla ragazza un percorso psicologico di sostegno per elaborare il disagio derivato dalla separazione dei genitori e per riflettere sul rifiuto verso la figura paterna. riferiva di non voler intraprendere questo percorso.>> Per_1
(così testualmente ancora la citata reazione del Servizio sociale). In questa prospettiva, ritenuto che la situazione sia ancora in una fase di sviluppo, rilevata la preminente esigenza di garantire alla minore e al padre il ripristino del rapporto - anche alla luce del fatto che non è emersa, dalla relazione dei Servizi, una causa concreta che ricollegasse a fatti imputabili al padre la volontà espressa dalla minore, giustificando la sua richiesta di interruzione dei rapporti, per come sopra precisato - deve ritenersi necessario conservare l'affidamento ai Servizi Sociali i quali continueranno a esercitare in modo imparziale le funzioni assegnate loro, monitorando l'evoluzione della situazione allo scopo di favorire il riavvicinamento della figlia alla figura paterna. È auspicabile, invero, che i due genitori superino il clima di disistima che nutrono reciprocamente e che compiano il passaggio da coppia che confligge a coppia genitoriale, trasmettendo in tal modo alla figlia il messaggio che, anche se non più uniti, i membri della comunità familiare possono e debbono essere reciprocamente solidali;
va inoltre sottolineato che, per come emerge dalle citate relazioni inviate dai Servizi sociali, risulta evidente che la madre, sulla quale incombe una maggior responsabilità in quanto collocataria della figlia, non ha fatto alcuno sforzo nel sostenere e favorire il rapporto tra padre e figlia. Solo nell'attuale contesto è perciò ancora possibile per la madre, quale collocataria, adempiere al primario ruolo di sostegno della figlia prospettandole, con il suo comportamento, una diversa dinamica relazionale tra i due adulti che reintroduca l'altro genitore, riabilitato agli occhi della figlia dalla condotta materna verso di lui, nel ruolo genitoriale indispensabile per una sana crescita emotiva di
Ne consegue che va confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con Per_1
collocamento presso la madre nella casa familiare e, quando sarà ritenuto opportuno dagli
7 operatori specializzati, diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti. Saranno sempre i Servizi affidatari, a fronte di un netto miglioramento delle relazioni, a segnalare alle autorità competenti la possibilità di apertura verso l'autonomia dei rapporti e, conseguentemente, al ripristino del pieno esercizio della responsabilità in capo a entrambi i genitori e del regime di affido condiviso.
Sul regime di affidamento della minore, dunque, entrambi gli appelli, sia principale che incidentale, vanno respinti.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ha confermato l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del nella Parte_1
misura complessiva di euro 550,00 mensili, mentre in ragione della capacità lavorativa della disoccupata, nonché del reddito di cittadinanza e dell'assegno unico percepiti CP_1
dalla stessa, ha riconosciuto in favore della stessa un assegno divorzile di euro 200,00 mensili con decorrenza dalla data della sentenza.
Quanto all'assegno divorzile, il ha contestato la decisione del Tribunale Parte_1
ritenendo che il Giudice di prime cure, con motivazione carente illogica e contraddittoria, aveva erroneamente accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale assegno. Ha in particolare specificato il , con il motivo di gravame in esame, Parte_1
che la brevità del matrimonio, durato solo tre anni, la mancanza di prove riguardo il contributo fornito dalla alla costruzione del patrimonio familiare e l'inerzia della CP_1
stessa nel ricercare un lavoro, pur essendo ella dotata di capacità lavorativa, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a rigettare la domanda relativa all'assegno divorzile.
Contesta tale assunto la che sottolinea di essere regolarmente iscritta al centro CP_1
per l'impiego e di essersi sempre attivata nel tempo per ricercare un'attività lavorativa, nonostante l'età anagrafica e uno stato di salute cagionevole;
specifica inoltre l'appellante incidentale che le proprie disponibilità economiche, anche in ragione delle spese di locazione, sono da considerarsi al di sotto della soglia di povertà, tanto che ella ha fatto spesso ricorso all'aiuto dei familiari.
8 Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
Il ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Parte_1
dell'atto di notorietà del 12 gennaio 2024, di svolgere attività lavorativa come dipendente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, percependo redditi netti annui pari a euro
23.849,46 (anno 2020), pari a euro 24.806,78 (anno 2021) e pari a euro 23.932,25 (anno
2022); di aver percepito nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione sostitutiva uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro al netto della trattenuta di euro 826,82 in busta paga;
di essere gravato da una rata mensile di euro 276,04 per un prestito nonché da un canone mensile di euro 470,68 a titolo di mutuo per due distinti immobili, uno dei quali di sua proprietà.
La ha dedotto e documentato, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto CP_1
di notorietà datata 15 gennaio 2024, di aver percepito a titolo di mantenimento per la figlia euro 6.600 annui nel 2021, euro 6.972 annui nel 2022, ed euro 7.377 annui nel 2023; di aver percepito redditi a titolo di mantenimento per lei stessa pari a euro 3.000,00 nel 2021, pari a euro 3.168,00 nel 2022 e pari a euro 2.656,00 nel 2023; di aver percepito redditi di cittadinanza per un totale di euro 2.232 nonché – a titolo di assegno unico – euro 1.680,00 dal luglio 2021; di essere gravata da un canone locatizio di euro 1.000,00 mensili che il proprio fratello paga per la metà; di non essere titolare di beni immobili.
Alla stregua dei superiori elementi l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della figlia deve ritenersi proporzionato, reputandosi congruo l'importo di euro 550,00 mensili alla luce delle risorse economiche delle parti e delle esigenze di vita della minore.
In merito, invece, all'assegno divorzile, tenuto conto delle sopraindicate risultanze economico-patrimoniali, considerato che le parti sono state coniugate per un periodo molto breve (tre anni) e rilevato, in particolare, che la non ha fornito alcuna CP_1
prova idonea a dimostrare un effettivo e concreto impegno nella ricerca, a far data dalla
9 separazione, di un'attività lavorativa, deve ritenersi, in difformità dal convincimento del
Tribunale, che non sussistano i presupposti per il relativo riconoscimento.
Ne consegue, in riforma della decisione, il rigetto della domanda formulata dalla CP_1
a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza parziale sullo status che ha posto fine al regime della separazione e dato ingresso al regime divorzile.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, vanno determinate in complessivi euro 1.923,00 per compensi professionali (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e vanno poste per un terzo a carico della in CP_1
ragione della sua soccombenza, compensandole per i rimanenti due terzi. Sussistono altresì
i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Procuratore
[...] CP_1
Generale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
parziale riforma della sentenza n° 7653/23 del Tribunale di Roma, pubblicata il 15 maggio
2023, respinge la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da CP_1
con effetto a far data dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status;
[...]
-condanna alla rifusione in favore di di CP_1 Parte_1
un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 641,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per i residui due terzi;
.
10 dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 2745 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] l'[...] ( e Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Andrea Millevoi n. 681, presso lo studio del procuratore, avv. Ester PAESE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Aprilia (LT), Via dei Lauri n. 52/b, presso lo studio del
1 procuratore, avv. Gianluca CESARINI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7653/2023, del Tribunale di Roma, pubblicata il 15 maggio 2023, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2019 conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili CP_1
del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e nel corso del quale nasceva la figlia
(nata a [...] il [...]). Deduceva, a fondamento della sua domanda, Per_1
che ricorrevano le condizioni previste dalla legge del 6 maggio 2015, n.55; chiedeva quindi di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, relativi all'affidamento della minore (affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione), alle modalità di visita del padre alla figlia così come concordate tra le parti e omologate con sentenza n°
7101 del 22 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019; chiedeva inoltre di revocare l'assegno di mantenimento già previsto a favore di e, infine, di determinare in una CP_1
somma non superiore a euro 500,00 il contributo mensile da lui dovuto per il mantenimento della figlia, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, chiedendo di confermare i provvedimenti della separazione in ordine
2 all'affidamento della minore con collocamento della stessa presso di sé; di regolamentare il regime di frequentazione padre-figlia; di determinare nella somma di euro 550,00 mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento della figlia oltre al Parte_1 Per_1
50% delle spese straordinarie dovute per la minore;
di stabilire in suo favore un assegno divorzile per lei stessa pari a euro 250,00 mensili.
Con ordinanza del 1° luglio 2020 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione.
All'esito del giudizio – istruito mediante C.T.U e nel corso del quale, nominato il curatore speciale per la minore, il 13 febbraio 2020 veniva emessa la sentenza non definitiva n°
18192/2021 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 7653/2023, con la quale il Tribunale di Roma affidava la figlia minore ai Servizi Sociali, collocandola presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione;
mandava ai Servizi Sociali affidatari affinché predisponessero una valutazione neuropsichiatrica per la bambina e un percorso psicologico di sostegno alla stessa;
perché predisponessero incontri protetti padre-figlia non appena ritenuto opportuno, al fine di riattivare quanto prima i rapporti della minore anche con la figura paterna;
confermava l'assegno di mantenimento a carico del per la figlia Parte_1
in euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
riconosceva in favore della un assegno divorzile, che quantificava in euro 200,00 CP_1
mensili oltre ISTAT, con decorrenza dalla sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 26 maggio 2023 che, in via preliminare, ha chiesto disporre informative presso l' al fine di accertare l'effettivo importo del reddito di cittadinanza percepito da CP_2
e la sua effettiva decorrenza;
ha quindi chiesto in via principale di CP_1
confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento della minore, alle modalità di visita del padre alla figlia così come previste nella sentenza n° 7101 del 22 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, di omologa della separazione;
di revocare l'assegno divorzile riconosciuto in favore di;
di CP_1
determinare in una somma non superiore a euro 500,00 il contributo mensile da lui dovuto
3 per il mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultima.
Si è costituita che ha contestato integralmente l'avverso atto d'appello, CP_1
di cui ha chiesto il rigetto. Ha quindi proposto appello incidentale, chiedendo – previa revoca dei provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori – l'affido esclusivo a sé della minore;
in via subordinata ha chiesto di adottare ogni opportuno provvedimento ritenuto di maggiore interesse per la minore al fine di una sua crescita serena ed equilibrata, stabilendo comunque il suo collocamento presso di lei;
in via di ulteriore subordine, di confermare i provvedimenti della separazione in ordine all'affidamento della minore;
di sollecitare i Servizi Sociali affinché provvedessero alla ripresa degli incontri padre-figlia, previa valutazione della capacità genitoriale del
; di confermare l'assegno per il contributo al mantenimento di in Parte_1 Per_1
euro 550,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di determinare a carico del medesimo un assegno divorzile per lei stessa nella misura di euro 250,00 Parte_1
mensili o, in difetto ovvero in caso di revoca dell'assegno divorzile, di disporre a carico del un contributo per la locazione della casa ove ella viveva unitamente Parte_1
alla minore, per un importo non inferiore a euro 350,00 mensili.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 29 novembre 2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello, limitatamente alla revoca dell'assegno divorzile.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 ottobre 2024 è stato disposto che l'udienza del 21 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da merita di essere parzialmente Parte_1
accolto; va invece respinto l'appello incidentale proposto da . CP_1
Il Tribunale, rilevato che dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio emergeva un complesso e preoccupante quadro familiare caratterizzato non solo da reciproca svalutazione e disprezzo tra i genitori tale da influenzare anche l'immagine che ha Per_1
del padre, ma anche da seri rischi evolutivi per la minore - intrappolata dalla madre e terrorizzata dall'idea di allontanarsene - ha ritenuto necessario disporre l'affidamento della minore medesima ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione. La frequentazione padre figlia, invece, veniva rimandata a quando la minore avrebbe raggiunto una maggiore stabilità emotiva.
In merito al regime di affidamento della minore, l'appellante ha chiesto, conformemente a quanto disposto in sede di separazione consensuale, l'affido condiviso a entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e diritto di visita del padre secondo il calendario previsto. Riportandosi alle conclusioni rese in sede di primo grado,
l'appellante ha dedotto che dalle indagini espletate sul nucleo familiare nel corso degli anni, era sempre emerso che la figura maggiormente problematica fosse quella della madre, la quale aveva coinvolto la figlia in una lotta personale contro l'ex coniuge, determinando il venir meno del rapporto padre-figlia e aggravando così le problematiche psicologiche della minore.
, costituendosi, ha contestato l'avverso atto di appello, di cui ha chiesto CP_1
il rigetto;
ha quindi proposto appello incidentale, domandando la revoca dell'affido ai
Servizi Sociali e l'affido esclusivo a sé della minore. In particolare, la a sostegno CP_1
del proprio motivo d'impugnazione, ha sottolineato che il mezzo fondamentale per tutelare il miglior interesse della figlia, consentendole di superare la situazione di disagio e pregiudizio in cui si trova, era quello di restituire la piena responsabilità genitoriale alla
5 madre che, diversamente dal padre, ascoltava i bisogni della figlia e di conseguenza era in grado di esercitare le scelte più opportune nell'interesse di quest'ultima.
Le doglianze di entrambe le parti in ordine al regime di affidamento della minore sono infondate e vanno pertanto disattese.
Osserva in proposito questa Corte che, seppur allo stato l'affido ai Servizi Sociali non ha prodotto ancora gli esiti sperati ovvero anche solo dei miglioramenti in relazione al rapporto tra il e la figlia – i cui incontri sono ormai interrotti da più di tre Parte_1
anni - non sono emersi elementi tali da giustificare una riforma della decisione adottata al riguardo dal Tribunale che, ben ricostruendo la situazione familiare, appare sorretta da un'adeguata e logica motivazione.
Ed invero, le relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali in data 16 settembre
2024 fotografano una situazione familiare rispetto alla quale risulta ancora oggi assolutamente necessario proseguire con il regime disposto dal Giudice di prime cure: la conflittualità tra le parti impedisce a queste di focalizzarsi sul benessere psicologico di come sottolineato nella relazione inviata il 16 settembre 2024 dai Servizi sociali: Per_1
risulta infatti dall'esame di tale relazione che il nonostante abbia Parte_2
mostrato un forte desiderio e motivazione a riprendere i contatti con la figlia sia prevalentemente focalizzato sul rancore e sulla rivendicazione nei confronti dell'ex moglie, tanto da non riuscire a creare uno spazio mentale in cui poter riflettere sui bisogni evolutivi della figlia che, a suo avviso, lo respingerebbe mettendo in atto comportamenti sovrapponibili a quelli della madre.>> e hanno quindi concluso che <…
a causa dell'immobilità creata dal perpetrarsi della conflittualità genitoriale, sia stata compromessa la funzione riflessiva, poiché il sig. non riesce a soffermarsi coerentemente sull'esperienza interna Parte_1
della figlia, attivando sempre più spesso comportamenti di rinuncia che lui attribuisce ad esasperazione
…>> (così testualmente la suddetta relazione inviata il 16 settembre 2024). A sua volta
La che ha deciso di interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità a causa CP_1
della conflittualità anche legale con il , nei colloqui con il servizio sociale Parte_1
ha espresso forti resistenze a una presa in carico della ragazza da parte del servizio ASL territoriale, affermando che a suo dire il Servizio sociale non sarebbe in grado di rispettare la volontà espressa da che ha dichiarato di non voler più incontrare il padre (come Per_1
6 emerge dalla suddetta relazione dei Servizi sociali). a partire dal novembre 2022, ha Per_1
espresso la volontà di interrompere gli incontri protetti con il padre e di non frequentarlo;
al riguardo il Servizio sociale ha evidenziato che non erano <… emersi aspetti traumatici nella relazione con il papà ...>> mentre si era evidenziato <… un segreto desiderio di riconciliazione e riunione tra i genitori. Pertanto si proponeva un percorso di sostegno psicologico con la ragazza volto ad aiutarla a comprendere i suoi sentimenti verso il papà. […] Si proponeva alla ragazza un percorso psicologico di sostegno per elaborare il disagio derivato dalla separazione dei genitori e per riflettere sul rifiuto verso la figura paterna. riferiva di non voler intraprendere questo percorso.>> Per_1
(così testualmente ancora la citata reazione del Servizio sociale). In questa prospettiva, ritenuto che la situazione sia ancora in una fase di sviluppo, rilevata la preminente esigenza di garantire alla minore e al padre il ripristino del rapporto - anche alla luce del fatto che non è emersa, dalla relazione dei Servizi, una causa concreta che ricollegasse a fatti imputabili al padre la volontà espressa dalla minore, giustificando la sua richiesta di interruzione dei rapporti, per come sopra precisato - deve ritenersi necessario conservare l'affidamento ai Servizi Sociali i quali continueranno a esercitare in modo imparziale le funzioni assegnate loro, monitorando l'evoluzione della situazione allo scopo di favorire il riavvicinamento della figlia alla figura paterna. È auspicabile, invero, che i due genitori superino il clima di disistima che nutrono reciprocamente e che compiano il passaggio da coppia che confligge a coppia genitoriale, trasmettendo in tal modo alla figlia il messaggio che, anche se non più uniti, i membri della comunità familiare possono e debbono essere reciprocamente solidali;
va inoltre sottolineato che, per come emerge dalle citate relazioni inviate dai Servizi sociali, risulta evidente che la madre, sulla quale incombe una maggior responsabilità in quanto collocataria della figlia, non ha fatto alcuno sforzo nel sostenere e favorire il rapporto tra padre e figlia. Solo nell'attuale contesto è perciò ancora possibile per la madre, quale collocataria, adempiere al primario ruolo di sostegno della figlia prospettandole, con il suo comportamento, una diversa dinamica relazionale tra i due adulti che reintroduca l'altro genitore, riabilitato agli occhi della figlia dalla condotta materna verso di lui, nel ruolo genitoriale indispensabile per una sana crescita emotiva di
Ne consegue che va confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali con Per_1
collocamento presso la madre nella casa familiare e, quando sarà ritenuto opportuno dagli
7 operatori specializzati, diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti. Saranno sempre i Servizi affidatari, a fronte di un netto miglioramento delle relazioni, a segnalare alle autorità competenti la possibilità di apertura verso l'autonomia dei rapporti e, conseguentemente, al ripristino del pieno esercizio della responsabilità in capo a entrambi i genitori e del regime di affido condiviso.
Sul regime di affidamento della minore, dunque, entrambi gli appelli, sia principale che incidentale, vanno respinti.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ha confermato l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del nella Parte_1
misura complessiva di euro 550,00 mensili, mentre in ragione della capacità lavorativa della disoccupata, nonché del reddito di cittadinanza e dell'assegno unico percepiti CP_1
dalla stessa, ha riconosciuto in favore della stessa un assegno divorzile di euro 200,00 mensili con decorrenza dalla data della sentenza.
Quanto all'assegno divorzile, il ha contestato la decisione del Tribunale Parte_1
ritenendo che il Giudice di prime cure, con motivazione carente illogica e contraddittoria, aveva erroneamente accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale assegno. Ha in particolare specificato il , con il motivo di gravame in esame, Parte_1
che la brevità del matrimonio, durato solo tre anni, la mancanza di prove riguardo il contributo fornito dalla alla costruzione del patrimonio familiare e l'inerzia della CP_1
stessa nel ricercare un lavoro, pur essendo ella dotata di capacità lavorativa, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a rigettare la domanda relativa all'assegno divorzile.
Contesta tale assunto la che sottolinea di essere regolarmente iscritta al centro CP_1
per l'impiego e di essersi sempre attivata nel tempo per ricercare un'attività lavorativa, nonostante l'età anagrafica e uno stato di salute cagionevole;
specifica inoltre l'appellante incidentale che le proprie disponibilità economiche, anche in ragione delle spese di locazione, sono da considerarsi al di sotto della soglia di povertà, tanto che ella ha fatto spesso ricorso all'aiuto dei familiari.
8 Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
Il ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Parte_1
dell'atto di notorietà del 12 gennaio 2024, di svolgere attività lavorativa come dipendente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, percependo redditi netti annui pari a euro
23.849,46 (anno 2020), pari a euro 24.806,78 (anno 2021) e pari a euro 23.932,25 (anno
2022); di aver percepito nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione sostitutiva uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro al netto della trattenuta di euro 826,82 in busta paga;
di essere gravato da una rata mensile di euro 276,04 per un prestito nonché da un canone mensile di euro 470,68 a titolo di mutuo per due distinti immobili, uno dei quali di sua proprietà.
La ha dedotto e documentato, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto CP_1
di notorietà datata 15 gennaio 2024, di aver percepito a titolo di mantenimento per la figlia euro 6.600 annui nel 2021, euro 6.972 annui nel 2022, ed euro 7.377 annui nel 2023; di aver percepito redditi a titolo di mantenimento per lei stessa pari a euro 3.000,00 nel 2021, pari a euro 3.168,00 nel 2022 e pari a euro 2.656,00 nel 2023; di aver percepito redditi di cittadinanza per un totale di euro 2.232 nonché – a titolo di assegno unico – euro 1.680,00 dal luglio 2021; di essere gravata da un canone locatizio di euro 1.000,00 mensili che il proprio fratello paga per la metà; di non essere titolare di beni immobili.
Alla stregua dei superiori elementi l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della figlia deve ritenersi proporzionato, reputandosi congruo l'importo di euro 550,00 mensili alla luce delle risorse economiche delle parti e delle esigenze di vita della minore.
In merito, invece, all'assegno divorzile, tenuto conto delle sopraindicate risultanze economico-patrimoniali, considerato che le parti sono state coniugate per un periodo molto breve (tre anni) e rilevato, in particolare, che la non ha fornito alcuna CP_1
prova idonea a dimostrare un effettivo e concreto impegno nella ricerca, a far data dalla
9 separazione, di un'attività lavorativa, deve ritenersi, in difformità dal convincimento del
Tribunale, che non sussistano i presupposti per il relativo riconoscimento.
Ne consegue, in riforma della decisione, il rigetto della domanda formulata dalla CP_1
a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza parziale sullo status che ha posto fine al regime della separazione e dato ingresso al regime divorzile.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, vanno determinate in complessivi euro 1.923,00 per compensi professionali (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e vanno poste per un terzo a carico della in CP_1
ragione della sua soccombenza, compensandole per i rimanenti due terzi. Sussistono altresì
i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, proposta da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Procuratore
[...] CP_1
Generale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
parziale riforma della sentenza n° 7653/23 del Tribunale di Roma, pubblicata il 15 maggio
2023, respinge la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da CP_1
con effetto a far data dalla pubblicazione della sentenza non definitiva sullo status;
[...]
-condanna alla rifusione in favore di di CP_1 Parte_1
un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 641,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per i residui due terzi;
.
10 dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Anna Maria PAGLIARI
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