Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 7096/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Pasquale Eboli, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carla D'Alterio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Pasquale Eboli,
per parte appellata, nessuno compare alle 10.37,
l'avv. Eboli precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
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si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Mediante atto di citazione, proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e notificato il 16.2.21, citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Procida, l' e il Controparte_3 [...]
CP_2
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120150069852468, della somma di euro 2.232,18, relativa a infrazioni al Codice della Strada elevate al 2011, atteso che né della cartella, né due dei verbali ad essa sottesi, gli era mai stata ritualmente notificata. Eccependo il decorso del termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 della L.
689/8, domandava al Giudice di prime cure l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella.
Nella contumacia del si costituiva l' Controparte_2 [...]
, domandando, in via preliminare, il rigetto Controparte_3
dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali di accertamento, del quale è l'ente impositore l'unico soggetto responsabile;
e,
nel merito, l'accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione,
Pagina 2 di 7 stante la ritualità della notifica della cartella, eseguita, come da estratto ruolo,
il 16.10.15.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 44/23, pubblicata in data
27.1.23, ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, in considerazione della mancata prova, da parte del concessionario, della ritualità della notifica della cartella esattoriale e dei verbali di accertamento, e del decorso del termine di prescrizione quinquennale, ha accolto l'opposizione, rilevando la nullità
della cartella di pagamento, del ruolo esattoriale, e della pretesa creditoria,
con condanna degli opposti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, in data 2.3.23, ha proposto appello l'
[...]
la quale, eccependo la rituale notifica delle cartelle, Parte_2
il mancato decorso della prescrizione e la carenza di interesse ad agire dell'opponente, domandando, in riforma della sentenza, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_2
aderendo ai motivi riportati nell'atto di appello, ha domandato il rigetto della domanda per difetto di interesse ad agire, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.
benché regolarmente citato, è rimasto contumace, come CP_1
dichiarato all'esito dell'udienza del 10.3.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha
Pagina 3 di 7 aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
Pagina 4 di 7 sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la
Pagina 5 di 7 tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, nonché dei due verbali ad essa sottesi, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, tale domanda si palesa inammissibile.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
4. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di nonché del Parte_2 CP_1
con citazione notificata il 2.3.23, disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da CP_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni