Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2938/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza de 24.05.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente alla c.da CO MO e Parte_1
elettivamente domiciliato in Melfi ,alla via Venezia N 31 presso e nello studio dell'Avv Giorgio
Cassotta che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce del presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv Pasquale Lopardi .
Opponenete
CONTRO
con sede legale in Gravina in Puglia alla via Salvatore Vicino Controparte_1
snc in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Sig. , nato il CP_1
30.09.1979 a Gravina in Puglia ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati Domenico Rutigliano e Chiara Silvestri , sito in Gravina in Puglia alla via Bari N 69 dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta
Opposto
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo
FATTO
La Ditt chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo nei confronti di per il pagamento della somma di Parte_1
euro 6.805,67oltre interessi moratori al tasso stabilito dal D lgs 231/2002( trattandosi di credito di lavoro)rivalutazione monetaria ,spese competenze e onorari .a sostegno della sua tesi deposita fattura N 52/2017del 30 .12.2017.Il Tribunale accoglie la richiesta della ditta CP_1
ingiungendo ancora all'odierno attore il pagamento delle spese del procedimento monitorio pari a euro 145,50per esborsi ed euro 540,00 per competenze della difesa oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CNA come per legge .Avverso tale decreto il Sig. propone ricorso Pt_1
chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo per infondatezza del credito la CP_1
.asserisce che il Sig debba pagare euro 6.805,67 per lavori di manutenzione e posa in Pt_1
opera di piante presso la di lui abitazione .Sostiene il Sig che nel Giugno del 2017 aveva Pt_1
concordato verbalmente la realizzazione di una serie di interventi sul prato prospicente la sua abitazione ,prevedendo la realizzazione di un prato rustico nella parte prospicente il fabbricato e prato inglese lungo il viale della medesima abitazione .Più volte il Sig si è recato presso CP_1
l'abitazione del Sig per la preparazione del terreno e la messa a semina del giardino ,i cui Pt_1
semi sono stati acquistati dallo stesso da un certo . Per tale incombente il Pt_1 Persona_1
Sig paga al Sig euro 7000,00 per lavori di messa in opera e fornitura delle piante Pt_1 CP_1
oltre la riqualificazione del terreno .Il Sig eccepisce lavori non eseguiti a regola d'arte o, Pt_1
quantomeno non conformi a quanto da lui richiesto ,tanto che il terreno necessita di riqualificazione e di nuova semina .Tanto ,sostiene il Prago, fu più volte rappresentato al CP_1
.Il Sig in data 04.05.2018 invia al Sig raccomandata con formale messa in mora nella CP_1 Pt_1
quale si chiede il pagamento di una fattura di euro 6.805,67Il Sig , intanto, si vede Pt_1
costretto a rivolgersi ad altra azienda agro-forestale al fine di effettuare una nuova risemina per un ammontare di euro 16.393,70.Chiede pertanto ristoro al Tribunale, all'uopo depositando un ricorso di accertamento tecnico preventivo Il Sig sostiene di aver pagato tutto quanto Pt_1
dovuto alla .Il Sig tanto esposto chiede il rigetto della domanda azionata in via CP_1 Pt_1
monitaria e per l'effetto revocare e porre nel nulla il concesso decreto ingiuntivo, la condanna di parte opposta le spese e competenze La causa viene istruita a mezzo ammissione di interrogatorio formale dell'opponente, nonché prova per testi. e dopo svariati rinvii ,introitata dalla scrivente a Sentenza all'udienza del 24.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal Sig , non può trovare accoglimento, dalla prova testimoniale Pt_1
raccolta si evince che il Sig era presente regolarmente alla posa in opera del prato , Pt_1
nonché alla semina dello stesso ,Non sfugge a chi scrive che la contestazione sull'an e sul quantum impone l'onere della prova in capo all'opposto tanto dalla prova per testi a mezzo di uno dei dipendenti della che conferma integralmente quanto riportato nelle note CP_1
183 IV comma di parte opposta , rappresentando che in fase di conclusione dei lavori il Sig. Pt_1
li accettava senza alcuna contestazione e si impegnava personalmente alla cura e all'irrigazione del verde circostante Il Sig inoltre, ben poteva contestare i lavori mentre gli stessi erano in Pt_1
fieri ,dagli atti non risulta alcuna contestazione scritta degli stessi .Dalla Consulenza svolta in fase di ATP e depositata nel fascicolo di cognizione si evince una responsabilità congiunta delle parti costituite. Cito testualmente “ Si imputano al resistente una serie di responsabilità oggettive in fase di impianto del prato,e al ricorrente responsabilità circa una cattiva gestione dell'impianto.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
,conferma il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condanna il Sig alla Parte_1 Pt_1
corresponsione di euro 6.805,67 oltre interessi e accessori come per legge .da corrispondersi alla
Controparte_1
Compensa le spese di lite
Così deciso in Potenza lì 23.03.2025