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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 733/2024
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
(DE122786654), con l'avv. TRAFIERI
[...]
ALESSANDRO contro
( ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
SAVIO FRANCESCO oggetto: assicurazione contro i danni;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Parte_1
nel merito, ogni avversa difesa, eccezione e
[...]
produzione rigettate, in riforma integrale DEla sentenza 2391/2023 DE tribunale di Vicenza, depositata il 29.11.2023 e non notificata, emessa nella causa rubricata sub R.G. 1044/2019, accertato e dichiarato che non sussiste in capo a l'obbligo Controparte_2
di pagare a le somme che egli dovrà versare Controparte_1
all'avv. Francesco Savio a titolo di compenso professionale per l'attività dallo stesso svolta a suo favore in sede penale avanti il
Giudice di Pace di AN DE GR ed il Tribunale di Vicenza, respingersi, per l'effetto, tutte le domande azionate da CP
in quanto infondate in fatto e diritto.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi DE giudizio.
In via istruttoria: disporsi la riapertura DEla fase istruttoria, ed ammettersi le seguenti prove orali, dedotte dalla odierna appellante in memoria ex art. 183, VI comma, n°2 c.p.c. DE primo grado di giudizio che di seguito si riportano per comodità:
Interrogatorio formale DE convenuto sui seguenti Controparte_1
capitoli di prova
1) Vero che il 27.09.2009, ossia il giorno dopo il sinistro per cui è causa, Lei lo ha denunciato all'assicuratore, odierno terzo chiamato,
, inviandogli l'e-mail che Le si Controparte_3
rammostra (doc. 4 di parte terza chiamata) chiedendogli di “poterci comunicare il nome di uno studio legale dove poterci appoggiare”?
2) Vero che qualche giorno dopo Lei è stato contattato dall'avv.
Alessandro
Trafieri di Treviso il quale Le ha riferito che era stato incaricato dal predetto assicuratore di assisterla nel corso DE processo Pt_1
penale, per il caso Lei fosse stato d'accordo?
3) Vero che Lei si è dichiarato disponibile a nominarlo come suo difensore, anticipandogli che gli avrebbe inviato ogni documentazione gli fosse pag. 2/12 pervenuta con riferimento a detto sinistro?
4) Vero che, infatti, Lei inviò all'avv. le richieste CP_4
risarcitorie che le pervennero nelle settimane successive, come da docc. 5, 8 e 9 DEla terza chiamata che Le si rammostrano? per la parte appellata : nel merito rigettarsi il Controparte_1
formulato appello, per essere palesemente destituiti di fondamento tutti e tre i motivi esposti ed illustrati nell'atto introduttivo DE presente grado di giudizio, confermandosi integralmente la sentenza DE Tribunale di Vicenza. Con condanna DEl'appellante al pagamento integrale DEle competenze e DEle spese pure DE grado d'appello.
In via istruttoria: rigettarsi le pretese istruttorie avanzate da parte appellante perché DE tutto inconferenti. In via subordinata, ammettersi le istanze istruttorie avanzate dal convenuto nella Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc di primo grado e, precisamente, ammettersi la prova per testi teste il sig.
[...]
, residente a [...]
Mantegna n. 16, al tempo vicepresidente di AN , sui Parte_2
seguenti capitoli:
1) “Vero che quando iniziarono le indagini sull'incidente di gara per cui è causa, il sig. diede il mandato difensivo al Controparte_1
suo legale, l'Avv. Francesco Savio, e informò di questo fin da subito l'ASD AN RA AC”;
2) “Vero che, nel corso DE 2010, l'Avv. Alessandro Trafieri, che rappresentava l'assicurazione ebbe vari colloqui con i Pt_1
rappresentanti di AN RA AC”;
3) “Vero che fece anche un sopralluogo sul punto DE percorso ove si era verificato l'incidente e allo stesso partecipò, per la AN RA
pag. 3/12 , oltre al Vice Presidente , anche l'Avv. Pt_2 Testimone_1
Francesco Savio”;
4) “Vero che, verso la fine DE 2010, l'Avv. Trafieri chiese di potersi affiancare all'Avv. Francesco Savio nella difesa DE sig. e CP
lo giustificò con l'esigenza di poter trattare a pieno titolo per conto DEla compagnia assicuratrice con i legali DEle parti offese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2391/2023 il tribunale di Vicenza ha così deciso: «
1. condanna la terza chiamata [
[...]
a pagare al il Parte_1 CP
corrispettivo DEle prestazioni professionali svolte dall'avv. Savio in sede penale, liquidato in euro 18.720 più spese forfettarie, IVA e
Cassa, 2. condanna la terza chiamata
[...]
a rimborsare al convenuto Parte_1 [...]
] le spese processuali relative alla domanda che precede, CP
che liquida in euro 5.077, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie
15%».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 26.9.2009, in occasione di una prova speciale DE RA “Città di AN”, Persona_1
venne travolto da un'auto in gara riportando gravissime lesioni;
il
17.12.2009 sporse querela nei confronti di , Controparte_1
Presidente DE Comitato Organizzatore DEla competizione e responsabile DEla sicurezza DEla stessa. e la moglie Per_1 CP_5
si costituirono parte civile nel procedimento penale, chiedendo
[...]
il risarcimento dei rispettivi danni subiti. In tal sede, il giudice ritenne responsabile DE reato di cui all'art. 590, II co., cp Controparte_1
pag. 4/12 condannandolo, sotto il profilo civilistico, al pagamento di una provvisionale di € 450.000,00 in favore di e di € Persona_1
15.000,00 nei confronti DEla moglie . CP_5
3. In secondo grado è stata accertata la prescrizione DE reato con conferma DEla condanna al pagamento DEla provvisionale, la quale è stata versata da Parte_1
a garanzia di AN RA AC e dunque DE Presidente DEla stessa.
4. I coniugi, non ritenendosi soddisfatti DEla somma liquidata, hanno introdotto il presente giudizio nei confronti di CP
, domandando l'esatta quantificazione dei danni subiti.
[...]
ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa DEla Controparte_1
ai fini DEla Parte_1
manleva domandando, altresì, il rimborso DEla spesa sostenuta per l'attività difensiva prestata in suo favore dall'avv. Francesco Savio nell'ambito dei procedimenti penali di I e II grado.
5. L'assicurazione e gli attori hanno raggiunto un accordo transattivo, sicché il giudizio è proseguito per la decisione sulla domanda proposta nei confronti DEl'assicurazione. Quest'ultima si è opposta eccependo la violazione DEl'art. 36 cpc per incompatibilità DEla relativa domanda con quella principale, l'improcedibilità DEla domanda per mancato tentativo di mediazione prescritto, ai sensi DEl'art. 5 D. Lvo 28/2010, per le controversie in materia di contratti assicurativi e la «non necessarietà» e non rimborsabilità DEle spese denunciate, avendo l'assicurazione indicato l'avv. Trafieri per la difesa penale.
6. Tali argomenti sono privi di fondamento: l'asserita incompatibilità fra le domande è solo apparente, trattasi comunque di pag. 5/12 domande risarcitorie civili a prescindere dall'ambito nel quale vengono svolte;
l'art. 1917, 3° comma cc, nell'affermare la copertura da parte DEl'assicurazione rispetto alle spese legali sostenute non specifica alcunché; i doc. 4 e 5 di non contengono alcun Pt_1
mandato difensivo rilasciato all'avv. Trafieri, al contrario di quelli prodotti dall'avv. Savio per conto DE , doc. 8 (per il primo CP
grado, mandato congiunto agli avv.ti Savio e Trafieri) e doc. 7 (per il secondo grado, mandato esclusivo all'avv. Savio). La presenza di un mandato congiunto non fa venir meno il diritto DE convenuto ad esser garantito dall'assicurazione in quanto «non può esservi spazio per il concetto di superfluità di un difensore rispetto a un altro» (pag. 8 sentenza).
7. Con atto DE 23.4.2024 Parte_1
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi:
[...]
I) illegittimità ed erroneità DEla sentenza per avere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
; II) illegittimità DEla sentenza per non aver Controparte_1
dichiarato l'improcedibilità DEla domanda riconvenzionale svolta da
in ragione DE mancato (previo) espletamento Controparte_1
DEla mediazione obbligatoria;
III) illegittimità ed erroneità DEla sentenza per aver ritenuto sussistente l'obbligo di Controparte_3
di pagare all'assicurato
[...] Controparte_1
quanto egli dovrà versare all'avv. Francesco Savio per l'attività dallo stesso svolta nel giudizio penale
8. L'appellato si è costituito con comparsa Controparte_1
DE 31.7.2024 resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi DEl'art. 189 cpc, con i termini di pag. 6/12 legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «illegittimità ed erroneità DEla sentenza per avere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
»: sostiene che il tribunale ha omesso dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda riconvenzionale con la quale il CP
ha chiesto la condanna DEla compagnia a pagare le spese a favore DEl'avv. Francesco Savio per la difesa penale davanti al Giudice di pace di AN DE GR e, in appello, davanti al Tribunale di
Vicenza, trascurando di valutare la modifica DE thema decidendum, nonché la carenza di connessione DEla stessa con quella azionata dagli attori.
11. Il motivo non è fondato, poiché l'appellante, nell'impostare l'argomentazione sopra richiamata, attribuisce alla richiesta in esame la natura di riconvenzionale, di fatto richiamando la disposizione di cui all'art. 36 cpc. In realtà, la norma di riferimento è l'art. 32 cpc rubricato “Cause di garanzia” secondo cui «la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo», regolando l'ipotesi in cui il garante è obbligato a tenere indenne il garantito dalle conseguenze negative che possono derivargli dall'eventuale soccombenza in una causa promossa nei suoi confronti da un terzo. In tal caso, è DE tutto evidente che il diritto alla garanzia dipende anche dall'esistenza DE diritto vantato dal terzo nei confronti DE garantito sicché la trattazione congiunta assicura che il garante sia vincolato dall'eventuale giudicato sfavorevole al garantito. Questi, infatti, proponendo la domanda di garanzia nel medesimo giudizio in cui è stata formulata la domanda pag. 7/12 principale potrà chiedere la condanna DE garante, qualora il giudice accolga quella principale.
12. Nella specie, il convenuto in forza DEla Controparte_1
polizza assicurativa per la responsabilità civile conclusa dalla AN
RA AC (vd. doc. 5, fasc. I grado ), ha chiamato in CP
causa la compagnia per essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento danni nei confronti di e (cd. garanzia Per_1 CP_6
principale) e, come correttamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche al fine di ottenere il rimborso DEle spese di resistenza sostenute in sede penale, ha formulato domanda autonoma e separata (vd. Cass. 4275/2024) ai sensi DEl'art. 1917, 3° comma cc
(cd. garanzia accessoria).
13. Pertanto, la richiesta avanzata dal convenuto nei confronti DEl'assicurazione è stata erroneamente qualificata quale domanda riconvenzionale, essendo in realtà strettamente collegata con la domanda principale proposta dai consorti e il Per_1 CP_5
procedimento penale nei confronti DE , infatti, si è svolto CP
a fronte DEla querela presentata dal e ha visto lui e la Per_1
moglie parteciparvi come parti civili. Ora come affermato dal
Tribunale «la differenza fra le domande risarcitorie (civili) degli attori in questa causa, e l'ambito penalistico in cui operò l'avv. Savio
è solo apparente» (vd. pag. 6 sentenza), trattandosi sempre di azione civile per il risarcimento DE danno da reato. A riprova, l'art. 75 cpp regolando il rapporto tra azione civile e penale, stabilisce che
«l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile». In sostanza, gli attori hanno agìto contro CP
in sede penale attraverso la costituzione di parte civile,
[...]
pag. 8/12 facendo ricorso al giudice civile unicamente ai fini DEl'esatta quantificazione DE danno.
14. Col secondo motivo (pagg. 8s) l'appellante deduce:
«illegittimità DEla sentenza per non aver dichiarato l'improcedibilità DEla domanda riconvenzionale svolta da in Controparte_1
ragione DE mancato (previo) espletamento DEla mediazione obbligatoria»: lamenta che il Tribunale non ha rilevato l'improcedibilità DEla domanda per il rimborso DEle spese di resistenza, non avendo la parte preventivamente esperito il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5 l. 28/2010, rispetto alle controversie in materia di contratti assicurativi.
15. Il motivo non è fondato, poiché come affermato dalla giurisprudenza «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
d.lgs. n. 28 DE 2010 sussiste per il solo atto introduttivo DE giudizio»
(Cass. SU 3452/2024); «la mediazione obbligatoria ex art. 5 DE
d.lgs. n. 28 DE 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione DEla causa, è applicabile al solo atto introduttivo DE giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi DEle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso DE processo» (Cass. SU 3452/2024).
Dunque, l'obbligo di avviare la mediazione non è previsto come condizione di procedibilità per chi svolge domande di chiamata in causa o riconvenzionali.
16. Col terzo motivo (pagg. 14s) l'appellante deduce: «illegittimità ed erroneità DEla sentenza per aver ritenuto sussistente l'obbligo di di pagare all'assicurato Controparte_3
pag. 9/12 quanto egli dovrà versare all'avv. Francesco Controparte_1
Savio per l'attività dallo stesso svolta nel giudizio penale». Sostiene che il tribunale ha riconosciuto all'assicurato il diritto al rimborso DEle spese di resistenza ai sensi DEl'art. 1917, 3° comma cc senza considerare che l'incarico all'avvocato indicato dall'assicurazione al
(avv. Trafieri) è anteriore rispetto alla nomina DEl'avv. CP
Savio, quale legale di fiducia. L'appellante, affermando di aver pagato al primo il compenso per la difesa penale, ritiene di aver adempiuto all'obbligo di garantire l'assicurato e contesta di dover coprire anche quanto dovuto al secondo legale, avv. Savio, posto che la nomina fiduciaria deriva dalla unilaterale decisione di , Controparte_1
DE tutto ingiustificata.
17. Il motivo non è fondato, poiché nella polizza (doc. 5) non è prevista alcuna clausola che limiti la possibilità per l'assicurato
(AN RA AC e il suo presidente ) di Controparte_1
nominare un proprio difensore di fiducia: ovviamente, è irrilevante il doc. 4, ovvero il fax o e_mail DE 27.9.2009, con cui il ha CP
informato l'appellante DE sinistro verificatosi il giorno prima, così concludendo: «vi chiediamo inoltre di poterci comunicare il nome di uno studio legale dove poterci appoggiare». È Controparte_1
che chiede l'indicazione di un legale, ma è il contratto di assicurazione che individua l'obbligo DEla compagnia.
18. Secondo la tesi d'appello, se l'imputato (o il convenuto in un giudizio civile) che abbia nominato quale procuratore o difensore un legale messo a disposizione (e pagato) dall'assicuratore, decide di nominare in un secondo momento anche un altro avvocato che affianchi il primo, «nel silenzio DEla polizza» l'obbligo di pagamento ricade sull'assicurato «…che a tale nomina ha provveduto senza
pag. 10/12 necessità alcuna, e per sua libera scelta» (appello p. 16); inoltre, la compagnia non sarebbe obbligata a pagare il compenso al secondo legale avv. Savio poiché questi è stato incaricato di fiducia dal dopo l'incarico dato all'avv. Trafieri. CP
19. Né l'uno, né l'altro argomento sono dirimenti, il primo poiché non risulta alcun patto tra assicurazione e assicurato per gestire le spese di resistenza, e dunque si applica l'art. 1917, 3° comma cc, secondo cui «le spese sostenute per resistere all'azione DE danneggiato contro l'assicurato sono a carico DEl'assicuratore»; il secondo poiché nella specie la mera successione cronologica DEle procure non assume alcun rilievo.
20. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da
[...]
non può essere accolto. Controparte_7
Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia DEla causa, difficoltà e valore economico DEl'affare, importanza DEl'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
21. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater DEl'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
e conferma la sentenza impugnata;
[...]
pag. 11/12 2. condanna Parte_1
a rifondere a parte appellata le spese DE grado liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione DE presente provvedimento siano omesse le generalità DEle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma DEl'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 27.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 733/2024
La Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
(DE122786654), con l'avv. TRAFIERI
[...]
ALESSANDRO contro
( ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
SAVIO FRANCESCO oggetto: assicurazione contro i danni;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Parte_1
nel merito, ogni avversa difesa, eccezione e
[...]
produzione rigettate, in riforma integrale DEla sentenza 2391/2023 DE tribunale di Vicenza, depositata il 29.11.2023 e non notificata, emessa nella causa rubricata sub R.G. 1044/2019, accertato e dichiarato che non sussiste in capo a l'obbligo Controparte_2
di pagare a le somme che egli dovrà versare Controparte_1
all'avv. Francesco Savio a titolo di compenso professionale per l'attività dallo stesso svolta a suo favore in sede penale avanti il
Giudice di Pace di AN DE GR ed il Tribunale di Vicenza, respingersi, per l'effetto, tutte le domande azionate da CP
in quanto infondate in fatto e diritto.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi DE giudizio.
In via istruttoria: disporsi la riapertura DEla fase istruttoria, ed ammettersi le seguenti prove orali, dedotte dalla odierna appellante in memoria ex art. 183, VI comma, n°2 c.p.c. DE primo grado di giudizio che di seguito si riportano per comodità:
Interrogatorio formale DE convenuto sui seguenti Controparte_1
capitoli di prova
1) Vero che il 27.09.2009, ossia il giorno dopo il sinistro per cui è causa, Lei lo ha denunciato all'assicuratore, odierno terzo chiamato,
, inviandogli l'e-mail che Le si Controparte_3
rammostra (doc. 4 di parte terza chiamata) chiedendogli di “poterci comunicare il nome di uno studio legale dove poterci appoggiare”?
2) Vero che qualche giorno dopo Lei è stato contattato dall'avv.
Alessandro
Trafieri di Treviso il quale Le ha riferito che era stato incaricato dal predetto assicuratore di assisterla nel corso DE processo Pt_1
penale, per il caso Lei fosse stato d'accordo?
3) Vero che Lei si è dichiarato disponibile a nominarlo come suo difensore, anticipandogli che gli avrebbe inviato ogni documentazione gli fosse pag. 2/12 pervenuta con riferimento a detto sinistro?
4) Vero che, infatti, Lei inviò all'avv. le richieste CP_4
risarcitorie che le pervennero nelle settimane successive, come da docc. 5, 8 e 9 DEla terza chiamata che Le si rammostrano? per la parte appellata : nel merito rigettarsi il Controparte_1
formulato appello, per essere palesemente destituiti di fondamento tutti e tre i motivi esposti ed illustrati nell'atto introduttivo DE presente grado di giudizio, confermandosi integralmente la sentenza DE Tribunale di Vicenza. Con condanna DEl'appellante al pagamento integrale DEle competenze e DEle spese pure DE grado d'appello.
In via istruttoria: rigettarsi le pretese istruttorie avanzate da parte appellante perché DE tutto inconferenti. In via subordinata, ammettersi le istanze istruttorie avanzate dal convenuto nella Controparte_1
seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc di primo grado e, precisamente, ammettersi la prova per testi teste il sig.
[...]
, residente a [...]
Mantegna n. 16, al tempo vicepresidente di AN , sui Parte_2
seguenti capitoli:
1) “Vero che quando iniziarono le indagini sull'incidente di gara per cui è causa, il sig. diede il mandato difensivo al Controparte_1
suo legale, l'Avv. Francesco Savio, e informò di questo fin da subito l'ASD AN RA AC”;
2) “Vero che, nel corso DE 2010, l'Avv. Alessandro Trafieri, che rappresentava l'assicurazione ebbe vari colloqui con i Pt_1
rappresentanti di AN RA AC”;
3) “Vero che fece anche un sopralluogo sul punto DE percorso ove si era verificato l'incidente e allo stesso partecipò, per la AN RA
pag. 3/12 , oltre al Vice Presidente , anche l'Avv. Pt_2 Testimone_1
Francesco Savio”;
4) “Vero che, verso la fine DE 2010, l'Avv. Trafieri chiese di potersi affiancare all'Avv. Francesco Savio nella difesa DE sig. e CP
lo giustificò con l'esigenza di poter trattare a pieno titolo per conto DEla compagnia assicuratrice con i legali DEle parti offese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2391/2023 il tribunale di Vicenza ha così deciso: «
1. condanna la terza chiamata [
[...]
a pagare al il Parte_1 CP
corrispettivo DEle prestazioni professionali svolte dall'avv. Savio in sede penale, liquidato in euro 18.720 più spese forfettarie, IVA e
Cassa, 2. condanna la terza chiamata
[...]
a rimborsare al convenuto Parte_1 [...]
] le spese processuali relative alla domanda che precede, CP
che liquida in euro 5.077, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie
15%».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 26.9.2009, in occasione di una prova speciale DE RA “Città di AN”, Persona_1
venne travolto da un'auto in gara riportando gravissime lesioni;
il
17.12.2009 sporse querela nei confronti di , Controparte_1
Presidente DE Comitato Organizzatore DEla competizione e responsabile DEla sicurezza DEla stessa. e la moglie Per_1 CP_5
si costituirono parte civile nel procedimento penale, chiedendo
[...]
il risarcimento dei rispettivi danni subiti. In tal sede, il giudice ritenne responsabile DE reato di cui all'art. 590, II co., cp Controparte_1
pag. 4/12 condannandolo, sotto il profilo civilistico, al pagamento di una provvisionale di € 450.000,00 in favore di e di € Persona_1
15.000,00 nei confronti DEla moglie . CP_5
3. In secondo grado è stata accertata la prescrizione DE reato con conferma DEla condanna al pagamento DEla provvisionale, la quale è stata versata da Parte_1
a garanzia di AN RA AC e dunque DE Presidente DEla stessa.
4. I coniugi, non ritenendosi soddisfatti DEla somma liquidata, hanno introdotto il presente giudizio nei confronti di CP
, domandando l'esatta quantificazione dei danni subiti.
[...]
ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa DEla Controparte_1
ai fini DEla Parte_1
manleva domandando, altresì, il rimborso DEla spesa sostenuta per l'attività difensiva prestata in suo favore dall'avv. Francesco Savio nell'ambito dei procedimenti penali di I e II grado.
5. L'assicurazione e gli attori hanno raggiunto un accordo transattivo, sicché il giudizio è proseguito per la decisione sulla domanda proposta nei confronti DEl'assicurazione. Quest'ultima si è opposta eccependo la violazione DEl'art. 36 cpc per incompatibilità DEla relativa domanda con quella principale, l'improcedibilità DEla domanda per mancato tentativo di mediazione prescritto, ai sensi DEl'art. 5 D. Lvo 28/2010, per le controversie in materia di contratti assicurativi e la «non necessarietà» e non rimborsabilità DEle spese denunciate, avendo l'assicurazione indicato l'avv. Trafieri per la difesa penale.
6. Tali argomenti sono privi di fondamento: l'asserita incompatibilità fra le domande è solo apparente, trattasi comunque di pag. 5/12 domande risarcitorie civili a prescindere dall'ambito nel quale vengono svolte;
l'art. 1917, 3° comma cc, nell'affermare la copertura da parte DEl'assicurazione rispetto alle spese legali sostenute non specifica alcunché; i doc. 4 e 5 di non contengono alcun Pt_1
mandato difensivo rilasciato all'avv. Trafieri, al contrario di quelli prodotti dall'avv. Savio per conto DE , doc. 8 (per il primo CP
grado, mandato congiunto agli avv.ti Savio e Trafieri) e doc. 7 (per il secondo grado, mandato esclusivo all'avv. Savio). La presenza di un mandato congiunto non fa venir meno il diritto DE convenuto ad esser garantito dall'assicurazione in quanto «non può esservi spazio per il concetto di superfluità di un difensore rispetto a un altro» (pag. 8 sentenza).
7. Con atto DE 23.4.2024 Parte_1
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi:
[...]
I) illegittimità ed erroneità DEla sentenza per avere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
; II) illegittimità DEla sentenza per non aver Controparte_1
dichiarato l'improcedibilità DEla domanda riconvenzionale svolta da
in ragione DE mancato (previo) espletamento Controparte_1
DEla mediazione obbligatoria;
III) illegittimità ed erroneità DEla sentenza per aver ritenuto sussistente l'obbligo di Controparte_3
di pagare all'assicurato
[...] Controparte_1
quanto egli dovrà versare all'avv. Francesco Savio per l'attività dallo stesso svolta nel giudizio penale
8. L'appellato si è costituito con comparsa Controparte_1
DE 31.7.2024 resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi DEl'art. 189 cpc, con i termini di pag. 6/12 legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «illegittimità ed erroneità DEla sentenza per avere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
»: sostiene che il tribunale ha omesso dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda riconvenzionale con la quale il CP
ha chiesto la condanna DEla compagnia a pagare le spese a favore DEl'avv. Francesco Savio per la difesa penale davanti al Giudice di pace di AN DE GR e, in appello, davanti al Tribunale di
Vicenza, trascurando di valutare la modifica DE thema decidendum, nonché la carenza di connessione DEla stessa con quella azionata dagli attori.
11. Il motivo non è fondato, poiché l'appellante, nell'impostare l'argomentazione sopra richiamata, attribuisce alla richiesta in esame la natura di riconvenzionale, di fatto richiamando la disposizione di cui all'art. 36 cpc. In realtà, la norma di riferimento è l'art. 32 cpc rubricato “Cause di garanzia” secondo cui «la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo», regolando l'ipotesi in cui il garante è obbligato a tenere indenne il garantito dalle conseguenze negative che possono derivargli dall'eventuale soccombenza in una causa promossa nei suoi confronti da un terzo. In tal caso, è DE tutto evidente che il diritto alla garanzia dipende anche dall'esistenza DE diritto vantato dal terzo nei confronti DE garantito sicché la trattazione congiunta assicura che il garante sia vincolato dall'eventuale giudicato sfavorevole al garantito. Questi, infatti, proponendo la domanda di garanzia nel medesimo giudizio in cui è stata formulata la domanda pag. 7/12 principale potrà chiedere la condanna DE garante, qualora il giudice accolga quella principale.
12. Nella specie, il convenuto in forza DEla Controparte_1
polizza assicurativa per la responsabilità civile conclusa dalla AN
RA AC (vd. doc. 5, fasc. I grado ), ha chiamato in CP
causa la compagnia per essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento danni nei confronti di e (cd. garanzia Per_1 CP_6
principale) e, come correttamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche al fine di ottenere il rimborso DEle spese di resistenza sostenute in sede penale, ha formulato domanda autonoma e separata (vd. Cass. 4275/2024) ai sensi DEl'art. 1917, 3° comma cc
(cd. garanzia accessoria).
13. Pertanto, la richiesta avanzata dal convenuto nei confronti DEl'assicurazione è stata erroneamente qualificata quale domanda riconvenzionale, essendo in realtà strettamente collegata con la domanda principale proposta dai consorti e il Per_1 CP_5
procedimento penale nei confronti DE , infatti, si è svolto CP
a fronte DEla querela presentata dal e ha visto lui e la Per_1
moglie parteciparvi come parti civili. Ora come affermato dal
Tribunale «la differenza fra le domande risarcitorie (civili) degli attori in questa causa, e l'ambito penalistico in cui operò l'avv. Savio
è solo apparente» (vd. pag. 6 sentenza), trattandosi sempre di azione civile per il risarcimento DE danno da reato. A riprova, l'art. 75 cpp regolando il rapporto tra azione civile e penale, stabilisce che
«l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile». In sostanza, gli attori hanno agìto contro CP
in sede penale attraverso la costituzione di parte civile,
[...]
pag. 8/12 facendo ricorso al giudice civile unicamente ai fini DEl'esatta quantificazione DE danno.
14. Col secondo motivo (pagg. 8s) l'appellante deduce:
«illegittimità DEla sentenza per non aver dichiarato l'improcedibilità DEla domanda riconvenzionale svolta da in Controparte_1
ragione DE mancato (previo) espletamento DEla mediazione obbligatoria»: lamenta che il Tribunale non ha rilevato l'improcedibilità DEla domanda per il rimborso DEle spese di resistenza, non avendo la parte preventivamente esperito il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5 l. 28/2010, rispetto alle controversie in materia di contratti assicurativi.
15. Il motivo non è fondato, poiché come affermato dalla giurisprudenza «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
d.lgs. n. 28 DE 2010 sussiste per il solo atto introduttivo DE giudizio»
(Cass. SU 3452/2024); «la mediazione obbligatoria ex art. 5 DE
d.lgs. n. 28 DE 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione DEla causa, è applicabile al solo atto introduttivo DE giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi DEle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso DE processo» (Cass. SU 3452/2024).
Dunque, l'obbligo di avviare la mediazione non è previsto come condizione di procedibilità per chi svolge domande di chiamata in causa o riconvenzionali.
16. Col terzo motivo (pagg. 14s) l'appellante deduce: «illegittimità ed erroneità DEla sentenza per aver ritenuto sussistente l'obbligo di di pagare all'assicurato Controparte_3
pag. 9/12 quanto egli dovrà versare all'avv. Francesco Controparte_1
Savio per l'attività dallo stesso svolta nel giudizio penale». Sostiene che il tribunale ha riconosciuto all'assicurato il diritto al rimborso DEle spese di resistenza ai sensi DEl'art. 1917, 3° comma cc senza considerare che l'incarico all'avvocato indicato dall'assicurazione al
(avv. Trafieri) è anteriore rispetto alla nomina DEl'avv. CP
Savio, quale legale di fiducia. L'appellante, affermando di aver pagato al primo il compenso per la difesa penale, ritiene di aver adempiuto all'obbligo di garantire l'assicurato e contesta di dover coprire anche quanto dovuto al secondo legale, avv. Savio, posto che la nomina fiduciaria deriva dalla unilaterale decisione di , Controparte_1
DE tutto ingiustificata.
17. Il motivo non è fondato, poiché nella polizza (doc. 5) non è prevista alcuna clausola che limiti la possibilità per l'assicurato
(AN RA AC e il suo presidente ) di Controparte_1
nominare un proprio difensore di fiducia: ovviamente, è irrilevante il doc. 4, ovvero il fax o e_mail DE 27.9.2009, con cui il ha CP
informato l'appellante DE sinistro verificatosi il giorno prima, così concludendo: «vi chiediamo inoltre di poterci comunicare il nome di uno studio legale dove poterci appoggiare». È Controparte_1
che chiede l'indicazione di un legale, ma è il contratto di assicurazione che individua l'obbligo DEla compagnia.
18. Secondo la tesi d'appello, se l'imputato (o il convenuto in un giudizio civile) che abbia nominato quale procuratore o difensore un legale messo a disposizione (e pagato) dall'assicuratore, decide di nominare in un secondo momento anche un altro avvocato che affianchi il primo, «nel silenzio DEla polizza» l'obbligo di pagamento ricade sull'assicurato «…che a tale nomina ha provveduto senza
pag. 10/12 necessità alcuna, e per sua libera scelta» (appello p. 16); inoltre, la compagnia non sarebbe obbligata a pagare il compenso al secondo legale avv. Savio poiché questi è stato incaricato di fiducia dal dopo l'incarico dato all'avv. Trafieri. CP
19. Né l'uno, né l'altro argomento sono dirimenti, il primo poiché non risulta alcun patto tra assicurazione e assicurato per gestire le spese di resistenza, e dunque si applica l'art. 1917, 3° comma cc, secondo cui «le spese sostenute per resistere all'azione DE danneggiato contro l'assicurato sono a carico DEl'assicuratore»; il secondo poiché nella specie la mera successione cronologica DEle procure non assume alcun rilievo.
20. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da
[...]
non può essere accolto. Controparte_7
Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia DEla causa, difficoltà e valore economico DEl'affare, importanza DEl'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
21. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater DEl'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
e conferma la sentenza impugnata;
[...]
pag. 11/12 2. condanna Parte_1
a rifondere a parte appellata le spese DE grado liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione DE presente provvedimento siano omesse le generalità DEle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma DEl'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 27.3.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
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