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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2642/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE RO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15810/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
P.IVA_1ricorrente 1 S.r.l. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Unico -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409 QB-2024-383629 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 408 QB-2024-383596 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1728/2026 depositato il
Pag. 1 di 4 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato ricorrente 1 S.r.l. impugna gli avvisi di accertamento in rettifica n.
408 e n. 409, riferiti come notificati il 14 giugno 2024, con i quali Roma Capitale ha accertato a suo carico l'insufficiente pagamento dell'IMU rispettivamente per il 2019 e per il 2020 in ordine a 41 immobili, così richiedendo il versamento della complessiva somma di € 62.979,73 per il 2019 e di € 67.603,01 per il 2020 comprensive di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Deduce la società ricorrente che il Comune aveva proceduto all'accertamento in questione sulla base di un'errata imputazione dei versamenti effettuati, ampiamente superiori a quelli computati negli atti gravati;
che, in particolare, nella data del 20 febbraio 2023 aveva eseguito pagamenti per complessivi €
44.272,56 che aveva richiesto di imputare a diverse annualità IMU;
che sulla base di tanto il Comune aveva sgravato quanto originariamente richiesto per l'annualità 2018, imputando a tale anno il versamento della somma di € 12.004,41 e dando atto dell'avvenuto ravvedimento operoso;
che dunque la somma residua da imputare agli anni 2019-20 oggetto del giudizio era pari a € 32.268,15 (esito della sottrazione di € 12.004,41 dall'importo totale versato di € 44.272,56), ma il Comune, con nota del 1° luglio 2024, aveva laconicamente comunicato che i pagamenti in questione erano stati “utilizzati d'ufficio a copertura degli avvisi di accertamento emessi”, limitandosi ad indicare quanto ritenuto versato, pari a soli € 11.125,96 per il 2019 e a € 11.963,97 per il 2020; che dunque la società aveva diritto all'applicazione di sanzioni ridotte a 1/6 del 30% irrogato per via del ravvedimento operoso effettuato, atteso che nessun accertamento era stato emesso da Roma Capitale al momento dei pagamenti del 20 febbraio 2023; che, qualora il Comune avesse correttamente applicato la normativa in tema di ravvedimento operoso, sarebbero avanzati € 7.487,31 da imputarsi ulteriormente all'IMU dovuta per le annualità 2019 e 2020; che l'atto era pertanto illegittimo per vizio di motivazione, non risultando chiaro se l'ufficio avesse semplicemente errato i calcoli in tema di ravvedimento operoso o avesse completamente disatteso tale ultima normativa, ciò che si era risolto in un'illegittima appropriazione dell'esubero delle somme versate il 20 febbraio 2023.
Pag. 2 di 4 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Roma Capitale evidenziando che dalla somma complessivamente versata dalla società erano stati “ovviamente” scomputati gli interessi e le sanzioni previste, così richiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Premesso che nessuna contestazione in ordine all'avvenuto versamento della complessiva somma di € 44.272,56 a titolo di IMU nella data del 20 febbraio 2023 da parte della società ricorrente è stata sollevata da Roma Capitale, osserva la Corte che né nella nota comunale datata 1° luglio 2024, né nelle difese processuali dell'ente locale si esplicita quali importi, della somma complessivamente versata dalla società, siano stati in effetti imputati a sanzioni e interessi per l'annualità 2018 o altra.
Infatti, Roma Capitale, si è limitata – laconicamente – ad affermare che tali somme erano state
“ovviamente” defalcate, senza tuttavia dettagliare in quale misura e in riferimento a quale annualità ciò sia eventualmente avvenuto.
Orbene, a fronte della specifica allegazione della società, secondo la quale la somma di € 7.487,31 in eccesso rispetto a quanto riconosciuto come versato a titolo di IMU per le annualità oggetto di giudizio non era stata affatto considerata da Roma Capitale, quest'ultima aveva l'onere di contrastare una tale specifica deduzione indicando con precisione le imputazioni effettuate.
Ciò non è tuttavia avvenuto, come rilevato in precedenza, al che consegue che la menzionata somma di
€ 7.487,31 – da considerarsi pacificamente versata a titolo di IMU da parte della ricorrente per via della mancata contestazione sul punto ad opera del Comune – debba essere imputata a titolo di versamento ai fini IMU per le annualità in esame, andando così a ridurre la pretesa contenuta negli atti impugnati. Essi non possono infatti essere integralmente annullati, emergendo comunque rilevanti somme a debito della società ricorrente anche considerando come versato l'importo in precedenza indicato, se solo si considera che la pretesa avanzata – pari a € 62.979,73 per il 2019 e a € 67.603,01 per il 2020 – non è stata affatto censurata nella sua determinazione da parte di ricorrente 1.
In tali termini il ricorso merita accoglimento. Pag. 3 di 4 La solo parziale fondatezza delle domande consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui alla motivazione;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
EN IG OL ND ME
Pag. 4 di 4
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE RO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore IADECOLA ARTURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15810/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
P.IVA_1ricorrente 1 S.r.l. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Unico -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409 QB-2024-383629 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 408 QB-2024-383596 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1728/2026 depositato il
Pag. 1 di 4 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato ricorrente 1 S.r.l. impugna gli avvisi di accertamento in rettifica n.
408 e n. 409, riferiti come notificati il 14 giugno 2024, con i quali Roma Capitale ha accertato a suo carico l'insufficiente pagamento dell'IMU rispettivamente per il 2019 e per il 2020 in ordine a 41 immobili, così richiedendo il versamento della complessiva somma di € 62.979,73 per il 2019 e di € 67.603,01 per il 2020 comprensive di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Deduce la società ricorrente che il Comune aveva proceduto all'accertamento in questione sulla base di un'errata imputazione dei versamenti effettuati, ampiamente superiori a quelli computati negli atti gravati;
che, in particolare, nella data del 20 febbraio 2023 aveva eseguito pagamenti per complessivi €
44.272,56 che aveva richiesto di imputare a diverse annualità IMU;
che sulla base di tanto il Comune aveva sgravato quanto originariamente richiesto per l'annualità 2018, imputando a tale anno il versamento della somma di € 12.004,41 e dando atto dell'avvenuto ravvedimento operoso;
che dunque la somma residua da imputare agli anni 2019-20 oggetto del giudizio era pari a € 32.268,15 (esito della sottrazione di € 12.004,41 dall'importo totale versato di € 44.272,56), ma il Comune, con nota del 1° luglio 2024, aveva laconicamente comunicato che i pagamenti in questione erano stati “utilizzati d'ufficio a copertura degli avvisi di accertamento emessi”, limitandosi ad indicare quanto ritenuto versato, pari a soli € 11.125,96 per il 2019 e a € 11.963,97 per il 2020; che dunque la società aveva diritto all'applicazione di sanzioni ridotte a 1/6 del 30% irrogato per via del ravvedimento operoso effettuato, atteso che nessun accertamento era stato emesso da Roma Capitale al momento dei pagamenti del 20 febbraio 2023; che, qualora il Comune avesse correttamente applicato la normativa in tema di ravvedimento operoso, sarebbero avanzati € 7.487,31 da imputarsi ulteriormente all'IMU dovuta per le annualità 2019 e 2020; che l'atto era pertanto illegittimo per vizio di motivazione, non risultando chiaro se l'ufficio avesse semplicemente errato i calcoli in tema di ravvedimento operoso o avesse completamente disatteso tale ultima normativa, ciò che si era risolto in un'illegittima appropriazione dell'esubero delle somme versate il 20 febbraio 2023.
Pag. 2 di 4 Sulla base di tanto ha concluso richiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Roma Capitale evidenziando che dalla somma complessivamente versata dalla società erano stati “ovviamente” scomputati gli interessi e le sanzioni previste, così richiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è in parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Premesso che nessuna contestazione in ordine all'avvenuto versamento della complessiva somma di € 44.272,56 a titolo di IMU nella data del 20 febbraio 2023 da parte della società ricorrente è stata sollevata da Roma Capitale, osserva la Corte che né nella nota comunale datata 1° luglio 2024, né nelle difese processuali dell'ente locale si esplicita quali importi, della somma complessivamente versata dalla società, siano stati in effetti imputati a sanzioni e interessi per l'annualità 2018 o altra.
Infatti, Roma Capitale, si è limitata – laconicamente – ad affermare che tali somme erano state
“ovviamente” defalcate, senza tuttavia dettagliare in quale misura e in riferimento a quale annualità ciò sia eventualmente avvenuto.
Orbene, a fronte della specifica allegazione della società, secondo la quale la somma di € 7.487,31 in eccesso rispetto a quanto riconosciuto come versato a titolo di IMU per le annualità oggetto di giudizio non era stata affatto considerata da Roma Capitale, quest'ultima aveva l'onere di contrastare una tale specifica deduzione indicando con precisione le imputazioni effettuate.
Ciò non è tuttavia avvenuto, come rilevato in precedenza, al che consegue che la menzionata somma di
€ 7.487,31 – da considerarsi pacificamente versata a titolo di IMU da parte della ricorrente per via della mancata contestazione sul punto ad opera del Comune – debba essere imputata a titolo di versamento ai fini IMU per le annualità in esame, andando così a ridurre la pretesa contenuta negli atti impugnati. Essi non possono infatti essere integralmente annullati, emergendo comunque rilevanti somme a debito della società ricorrente anche considerando come versato l'importo in precedenza indicato, se solo si considera che la pretesa avanzata – pari a € 62.979,73 per il 2019 e a € 67.603,01 per il 2020 – non è stata affatto censurata nella sua determinazione da parte di ricorrente 1.
In tali termini il ricorso merita accoglimento. Pag. 3 di 4 La solo parziale fondatezza delle domande consente di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui alla motivazione;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
L'estensore Il Presidente
EN IG OL ND ME
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