Articolo 17 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 dicembre 1954
Art. 17.
Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.
Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954