Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 762/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 ottobre 2022 da
(c.f.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Maurizio Sartori e Mascia Alessandra Bottacini, giusta procura in calce allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
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-appellante-
Contro
(c.f. e P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig. CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Zavagnin, giusta procura
[...]
Email_2
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- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 49/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: ripetizione dell'indebito.
Causa trattata all'udienza del 3 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “disattesa ogni contraria istanza ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 49/2022 del Tribunale di Vicenza -
Sezione Lavoro pubblicata in data 13.04.2022, accogliere l'appello proposto e per l'effetto:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione avanzata nel giudizio di primo grado in ragione del giudicato formatosi con la sentenza n. 419 del 10.12.2019 del Tribunale di Vicenza e conseguentemente rigettare la stessa.
In via principale
Rigettarsi le domande tutte proposte dalla ricorrente in primo grado perché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
Si oportet si chiede l'ammissione di prova per testi, come richiesta nel giudizio di primo grado, sulle circostanze di seguito articolate premessa la formula rituale “Vero che”:
1. Nel periodo di lavoro in Caorle Costruzioni
Meccaniche, il signor ha riallacciato i contatti il signor Parte_1
pag. 2/13 Amministratore di per la costituzione di un rapporto CP_2 CP_1
di lavoro.
2. Il signor da subito ha precisato il suo interesse Parte_1
ad iniziare un rapporto di lavoro con purché il riconoscimento CP_1
economico si attestasse sulla retribuzione percepita negli ultimi anni e, comunque, non fosse inferiore a quanto già proposto nel 2008 dalla medesima .
3. Le parti si sono quindi accordate per il CP_1
riconoscimento di una retribuzione lorda mensile pari a € 4.388,00. 4. Alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il signor è Parte_1
venuto a conoscenza che parte del compenso mensile (700 euro) sarebbe stato attribuito quale corrispettivo di un patto di non concorrenza.
5. Il signor rassicurava il convenuto che ciò non avrebbe inciso sul CP_2
dovuto mensile in quanto i 700,00 € formalmente ascritti a corrispettivo del patto di non concorrenza sarebbero stati corrisposti comunque per 13 mensilità esattamente come retribuzione.
6. Ciò era giustificato dal fatto che non voleva innescare tra gli altri dipendenti eventuali richieste CP_1
di aumenti stipendiali.
7. Anche al collega che ha richiesto un Per_1
aumento di stipendio mensile, ha proposto un aumento retributivo CP_1
solo se attribuito quale corrispettivo di un patto di non concorrenza.
8. La figura professionale ricoperta ed affidata al signor nei Parte_1
rapporti di lavoro con le diverse Società sopra citate, da a Parte_2
Caorle Costruzioni per arrivare a è sempre stata quella di CP_1
Impiegato tecnico (progettista) di 6 o 7 livello del CCNL Metalmeccanica.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte: - per tutti i motivi indicati in narrativa rigettare in toto l'appello e confermare integralmente la sentenza n.49/2022 R. Sent. del Tribunale di Vicenza;
- condannare
pag. 3/13 l'appellante a rifondere interamente a gli oneri di questo grado CP_1
di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 13 ottobre 2022, ha Parte_3
impugnato la sentenza n. 49/22 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vicenza, con la quale accoglieva parzialmente il ricorso promosso dalla società ex datrice di lavoro condannando il lavoratore alla CP_1
restituzione degli emolumenti corrispostigli a titolo di remunerazione del patto di non concorrenza, a fronte della declaratoria di nullità della predetta clausola così come statuito dal medesimo Tribunale con precedente sentenza n. 419/19 (n. 1623/2018 RG), per un ammontare complessivo pari ad €.33.203,03, al netto degli oneri fiscali e contributivi, oltre interessi.
Con memoria depositata in data 11 gennaio 2024 si è costituita la società appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di probabilità di accoglimento ex artt. 436 e 348bis
c.p.c.; quanto al merito, difende la correttezza dell'impugnata sentenza, chiedendone l'integrale conferma.
La causa, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con lettura contestuale del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia si innesta in un più ampio contenzioso scaturito tra le parti, insorta in ragione della pretesa formulata dalla società odierna appellata di accertare la violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, a seguito di condotte asseritamente lesive tanto dei doveri pag. 4/13 contrattuali vigenti quanto della normativa civile e penale, con la conseguente condanna al risarcimento del danno derivatone, comprensivo dell'importo erogatogli mensilmente per effetto del summenzionato patto.
Nel giudizio antecedente a quello di cui si propone impugnazione, rubricato
R.G.N. 1623/2018, il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 419/19, passata in giudicato, rigettava le domande della società ricorrente, accertando altresì in via incidentale la nullità del patto di non concorrenza per violazione degli artt. 1346 e 2125 c.c., in ragione dell'indeterminatezza dell'oggetto.
riservatasi della facoltà di ripetere le somme contestate CP_1
nell'ipotesi di declaratoria di invalidità della clausola, adiva nuovamente il medesimo Tribunale berico, chiedendo condannarsi il sig. alla Parte_1
restituzione di quanto corrispostogli in forza di tale titolo.
2) Operata tale premessa, con la sentenza ora impugnata, il giudice di prime cure riteneva priva di fondamento la tesi del lavoratore circa l'inammissibilità della domanda avversaria per effetto di una pretesa identità di azioni con il precedente giudizio n. 1623/2018 RG, affermando, invero, che era individuabile una diversa causa petendi nei due procedimenti, in quanto il rimedio risarcitorio richiesto nel primo giudizio sottendeva l'esistenza e la validità del patto di non concorrenza, nonché
l'accertamento di un inadempimento e del conseguente danno imputabile al sig. l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. – Parte_1
formulata nel procedimento oggetto di gravame – presupponeva, al contrario, un pagamento avvenuto in assenza di un valido titolo giustificativo di tale trasferimento patrimoniale.
pag. 5/13 Concludeva ritenendo il giudicato formatosi con la sentenza n. 419/19 non preclusivo della contestata azione di ripetizione, risultata peraltro integrata in tutti i suoi presupposti applicativi.
Quanto poi alla prospettazione offerta dall'originario resistente in ordine alla natura retributiva della somma oggetto di controversia – secondo la quale l'accordo tra le parti stipulato in concomitanza all'atto di assunzione era volto a riconoscere una sorta di superminimo ulteriore e non la corresponsione di una somma a titolo del citato patto di non concorrenza – il giudice riteneva la stessa non solo smentita dalle inferenze probatorie acquisite, ma altresì sfornita di idonea a prova a suo sostegno: con riguardo al primo profilo, era chiaramente evincibile dalle buste paga del lavoratore una differenziazione tra il corrispettivo e l'ammontare lordo della retribuzione mensile;
quanto al secondo profilo, invece, la prova del suddetto accordo, così come dedotto, non poteva essere fornita in via testimoniale, né comunque in via presuntiva, a fronte dei limiti ex artt.
2722 e 2724 c.c.
3) Ha proposto appello il sig. , sulla scorta dei seguenti motivi. Parte_1
3.1) Con il primo motivo, evidenzia come il concretizzarsi della duplice violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato – anche implicito
– formatosi sulla sentenza n. 419/19 rende del tutto inammissibile la domanda di restituzione formulata dalla società appellata con riguardo alle somme corrisposte a titolo di patto di non concorrenza, essendo il giudizio n. 1623/2018 RG e il giudizio da cui scaturisce la pronuncia gravata, volti al conseguimento del medesimo bene della vita, sia pure diversamente qualificata.
pag. 6/13 Pertanto, la coincidenza tra il petitum e il fatto storico dedotto a giustificare la pretesa restitutoria della società avrebbe dovuto indurre il primo Giudice, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (richiama
Cass. civ. n. 22044 del 03.09.2019; Cass. civ. n. 15925/2007; Cass. civ. sez. III n. 13945 del 03.08.2012), ad esercitare quel potere/dovere ad esso riconosciuto di operare una diversa qualificazione giuridica del presupposto fondante la domanda;
nulla di tutto questo, secondo il lavoratore, è stato dal giudicante considerato, limitatosi invero a dichiarare l'inesistenza della medesima causa petendi tra i procedimenti di cui si discute.
3.2) Con il secondo motivo, il lavoratore si duole dell'erronea valutazione del giudice in ordine alla rigorosa applicazione del disposto degli artt. 2721
e seguenti c.c., osservando come la prova qui richiesta sia legata alla dimostrazione dell'asserito accordo dissimulato avente ad oggetto il versamento di parte dell'ammontare retributivo sotto forma di corrispettivo del patto di non concorrenza;
accordo questo, per sua stessa natura, non richiedente forma scritta ad substantiam o ad probationem e, conseguentemente, nei confronti del quale è sempre possibile invocare la prova testimoniale e per presunzioni.
Rispetto a tale ultimo rilievo, osserva altresì una certa “superficialità motivazionale” del Giudice con riferimento alle circostanze dallo stesso offerte (richiama docc. 2-5,7-8 e 10), ritenendole, al contrario, portatrici di elementi dirimenti sulla natura retributiva dell'emolumento di cui si discute e, conseguentemente, della sua irripetibilità: in particolare l'ammontare del corrispettivo, sempre riconosciuto per 13 mensilità, era altresì determinato in base all'effettivo periodo di lavoro.
pag. 7/13 Ad ogni modo, irrilevante a suo dire la circostanza afferente alla distinzione in busta paga tra le somme, posto che l'imputazione così come emerge nel caso di specie non fa venir meno la vera natura delle stesse.
4) Va preliminarmente superata la questione di inammissibilità ex art. 348 bis e art. 436 bis c.p.c. prospettata dalla società, non sussistendo, nella fattispecie in disamina, alcuna condizione per una tale pronuncia, in ragione della natura delle questioni interpretative e ricostruttive in fatto sottese alla decisione, tali da non rendere assolutamente prevedibile il rigetto dell'impugnazione.
5) Tanto premesso, l'appello proposto dal sig. – sia pure Parte_1
ammissibile – è tuttavia nel merito infondato e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1) Quanto alla prima censura, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla nel presente giudizio non sia coperta da giudicato – CP_1
tantomeno implicito – formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti rubricato al n. 1623/2018 RG.
La deduzione posta a sostegno della causa definita con passaggio in giudicato ha avuto come esclusivo presupposto la violazione del patto, postulando tale prospettazione la sua validità e, quindi, in ragione dell'inadempimento contrattuale del dipendente, la pretesa di carattere risarcitorio. Tale rilievo è stato chiaramente enunciato dal primo giudice.
Ciò posto è radicalmente incompatibile tale pretesa con il presupposto su cui poggia l'attale pretesa della società, ossia, la nullità del patto e, quindi, consegue dall'effetto invalidante dell'accordo quello restitutorio della controprestazione eseguita ai sensi dell'art.2033 c.c. (Cass. n.11973 del
1995), in forza dell'adempimento contrattuale.
pag. 8/13 A riguardo, deve farsi richiamo al principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., 26 febbraio 2019 n. 5486/2019).
In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v. Cass. 15093 del 2009; Cass.
n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014;
Cass. n. 2370 del 2015)” (cfr. ex multis Cass. n. 6287/2024).
pag. 9/13 Orbene, alla luce di quanto poc'anzi ricordato, i fatti dedotti a fondamento della domanda di ripetizione delle somme erogate in ragione della clausola di non concorrenza – oggetto del presente giudizio – non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per effetto della declaratoria incidentale di nullità della suddetta clausola.
Va ribadito , in definitiva, che la causa petendi dell'azione di ripetizione dell'indebito va ravvisata non tanto nell'inadempimento del vincolo contrattuale esistente tra le parti, quanto piuttosto nella mancanza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo della prestazione eseguita dal solvens, qualunque ne sia la causa;
ragion per cui, nella specie, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. nell'ambito del “deducibile” connesso alla domanda risarcitoria per violazione del patto di non concorrenza, con la conseguenza che l'accoglimento delle richieste restitutorie da parte del giudice vicentino, formulate successivamente al rilievo d'ufficio della nullità della clausola, non costituisce alcuna violazione del principio tra chiesto e pronunciato, come invece opinato dall'appellante, “[…] dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito.” (cfr. Cass. n. 715/2018 - Rv. 647258 – 01)
5.2) Parimenti infondato il secondo motivo di appello.
La prospettazione offerta dal sig. – strutturata in guisa tale da Parte_1
rappresentare una mera contrapposizione valutativa del corredo probatorio pag. 10/13 esaminato dal primo giudice – si ritiene, nel complesso, non meritevole di accoglimento.
Ebbene, ad avviso di questo Collegio, il giudice berico ha motivato in maniera congrua ed esente da vizi di ordine logico-giuridico il proprio convincimento sull'insussistenza di elementi probatori convincenti ed univoci che attribuiscano natura retributiva alle somme corrisposte in esecuzione del patto di non concorrenza, non potendo, infatti, desumersi l'invocata natura dalla mera previsione contrattuale della loro erogazione in tranche mensili, trattandosi di una modalità di pagamento frazionato dell'emolumento pattuito del tutto inidonea a mutare il titolo giustificativo insito nell'erogazione.
In tale prospettiva, priva di pregio risulta la doglianza circa l'omessa valutazione di quegli elementi di raffronto che avrebbero potuto dar luogo ad un sostanziale mutamento dell'esito della controversia, posto che le circostanze di fatto (capp. 1 – 8), sulle quali il lavoratore appellante insiste nell'essere abilitato a prova, risultano in ogni caso inadeguate nel fornire una prova apprezzabile circa la rivendicata matrice retributiva, tenuto conto della loro genericità e comunque irrilevanza ai fini del decidere, come nella sostanza accertato dal giudice di primo grado.
Né può, poi, condividersi la tesi del lavoratore secondo cui il patto di non concorrenza venga a simulare un diverso accordo negoziale con cui le parti avrebbero in realtà voluto incrementare la retribuzione mensile del lavoratore.
Si tratta di prospettazione incompatibile con l'accertamento giudiziale in giudicato in cui il patto di concorrenza si assume essere espressione pag. 11/13 dell'effettivo e genuino incontro della volontà delle parti, peraltro, connotata dal vizio accertato con la sentenza n.419 sopra citata.
La questione è stato oggetto di evidenza in sede di discussione finale senza che sul punto la parte appellante abbia replicato.
Tale primo rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra questione inerente al motivo di impugnazione.
Anche volendo ammettere che i limiti della prova testimoniale non trovano applicazione nel rito del lavoro, attesa l'ampia latitudine applicativa dell'art.421 c.p.c. (Cass. n.7465 del 2002; conf. n.9228 del 2009), nel caso di specie la capitolazione rileva la sua estrema genericità e inconsistenza non dando conto del contesto in cui l'accordo dissimulatorio sarebbe intervenuto non specificato le ragioni della simulazione: il capitolo 6 fa riferimento alla necessità di evitare una sorta di corsa al rialzo del trattamento economica che gli altri dipendenti avrebbero preteso, ma non spiega come il valore assoluto del trattamento dovesse scongiurare una
“rincorsa” degli altri dipendenti. L'opposto effetto, tra l'altro, è avvalorato dal successivo capitolo che fa riferimento ad altra dipendente che ambiva allo stesso trattamento.
In ogni caso anche un eventuale accertamento nei termini invocati con la capitolazione istruttoria non esclude la vigenza del patto non venendo previsto che il patto non avrebbe avuto valore vincolante per il lavoratore.
In tale senso si rinvia alla lettura dei capitoli 4 e 5 ove nessuna circostanza consente di prevenire a tale conclusione. Tale non può essere considerata la previsione della corresponsione per 13 mensilità: si tratta di mero criterio di corresponsione del corrispettivo, assolutamente neutro rispetto al contenuto e alla funzione del patto di non concorrenza.
pag. 12/13 6) In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbiti ogni altra questione a sostegno dell'impugnazione dalle considerazioni che precedono, come pure le istanze istruttorie che avrebbero presupposto una specifica allegazione dei fatti a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato.
7) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei minimi, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede;
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidate in complessivi €.4.000,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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