Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. IV civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2587/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Grazia Di Scala (C.F. e con la stessa C.F._2
elettivamente domiciliato in Ischia (Na) alla Via Osservatorio n. 40, giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
APPELLANTE
E
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
C.F. ), già in persona Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
Galli (C.F. ) e con la stessa elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli alla Via Carducci n. 18, in virtù di procura generale alle liti in atti.
APPELLATA
Per l'appellante: Si insiste affinché il Collegio Voglia disporre la rinnovazione della consulenza di Ufficio, in quanto la quantificazione del danno effettuata in primo grado non è affatto corrispondente ai danni riportati dall'appellante, che ha subito una menomazione a vita, che ne pregiudica anche attualmente la deambulazione, ragion per cui la valutazione effettuata in primo grado non rispecchia i reali danni occorsi alla parte e pertanto si chiede che sia nominato nuovo CTU, che possa quantificare i danni effettivamente occorsi alla parte. Va inoltre ribadito come nella sentenza di primo grado non sia stato affatto preso in considerazione il danno patrimoniale da perdita di chance, riconosciuto dal CTU, ma che il Giudice non ha inteso liquidare senza motivazione alcuna.
In via gradata, ove il Collegio, non ritenga di disporre la rinnovazione della CTU si conclude in conformità agli atti per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza come richiesta in atti, vinte le spese con attribuzione.
Per l'appellata 1) rigettare l'appello proposto ex adverso, Controparte_2
perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalle controparti, perché sperequate in eccesso e non provate;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , sulla premessa di avere Parte_1
riportato lesioni personali in conseguenza del sinistro verificatosi in data
8.8.2012 a Ischia (Na) nel porto di Casamicciola Terme, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, e Controparte_1
successivamente incorporata da al fine Controparte_3 Controparte_2
di sentirle condannare, previo accertamento della loro responsabilità, al risarcimento dei danni subiti.
Dedusse a sostegno che: - in data 8.8.2012 egli era salito a bordo della barca di Controparte_1
ormeggiata nel porto di Casamicciola Terme, per consegnare dei cuscini e che, nello scendere, a causa dell'improvviso cedimento del cavo d'acciaio che reggeva la passerella, egli era caduto, urtando sugli scogli sottostanti, ed aveva riportato una ferita al piede sinistro;
- venne trasportato presso l'ospedale Rizzoli di Ischia ove gli venne diagnosticata
“ferita lacero contusa tallone sinsitro con trauma contusivo. Si sutura. Si consiglia antitetanica e terapia antibiotica. Si consiglia visita ortopedica. Prognosi gg. 7 s.c.”.
All'esito del successivo controllo, fu disposto il suo ricovero presso il medesimo
P.O., con diagnosi “ferita infetta e necrotica piede sx”;
- iniziò quindi un lungo e complesso percorso medico, che richiese successivi trattamenti con terapia iperbarica presso l'ospedale Santobono di Napoli e due ricoveri presso l'ospedale Cardarelli di Napoli (3.10.2012 e 16.10.2012) per interventi chirurgici di ricostruzione lembi cutanei e vacterapia;
seguì ulteriore terapia iperbarica e medicazioni, fino alla guarigione certificata il 15.4.2013 con prescrizione di uso di plantare;
- all'epoca dei fatti, svolgeva attività lavorativa sporadica e ufficiosa, presso l'impresa familiare di tappezzeria ed era studente di ingegneria navale. Sostenne che, a causa dell'incidente era stato privato della possibilità di esercitare la propria attività lavorativa, che interruppe, e di proseguire gli esami universitari e i corsi correlati, perdendo anche l'opportunità di conseguire una borsa di studio.
Lamentò di aver perso un anno di studio, ritardando il conseguimento della laurea.
Tanto premesso, chiese la condanna di Parte_1 Controparte_1
proprietaria dell'imbarcazione, e della , in solido o per quanto di CP_3
ragione, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti (danno biologico pari al
15%, ITT, ITP, danno morale, esistenziale, patrimoniale) complessivamente quantificati in misura di € 91.275,00 oltre spese mediche vive (sostenute e a sostenersi) e di trasporto, e lucro cessante da determinarsi in via equitativa o in quella diversa somma, maggiore o minore, da ritenersi di giustizia, oltre spese processuali.
1.2 Nella contumacia della responsabile civile, si costituì (già Controparte_2
, eccependo l'improcedibilità dell'azione per carenza dei Controparte_3
requisiti costitutivi della richiesta stragiudiziale e l'inoperatività della polizza assicurativa, contestando, altresì, nel merito, la domanda di cui dedusse l'infondatezza sia nell'an che nel quantum.
1.3 Disposto il mutamento del rito, acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale, conferito incarico al c.t.u. medico-legale, dott. al fine Persona_1
di verificare, in particolare, “lesioni riportate dal periziando, il collegamento causale alla dinamica del fatto dannoso;
la durata dell'eventuale malattia derivata dalle lesioni, tenendo distinte l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla preesistente integrità psicofisica del soggetto con dettagliate considerazioni in ordine ai riflessi: sulla sfera individuale, relazionale, esistenziale;
se eventuali esiti permanenti incidano sull'attività lavorativa del soggetto, specificando se questi possa continuare a svolgere la propria professione, debba ridurla quantitativamente o qualitativamente, ovvero debba addirittura cessare la stessa;
il livello di sofferenza conseguito alle lesioni subite dal periziando ed al successivo iter diagnostico – terapeutico;
la congruità dell'ammontare di spese mediche”.
All'esito delle disposte indagini, il perito d'ufficio depositò il proprio elaborato in data 01.02.2016, con il quale, previa ampia anamnesi, descrizione degli eventi di causa e risposte alle controdeduzioni tecniche di parte, rassegnò le seguenti conclusioni “Ai quesiti postimi possono essere fornite le seguenti puntuali risposte:
1. Il sig. , all'epoca dei fatti era uno studente universitario in Parte_1
Ingegneria Navale di anni 25, attualmente prossimo alla laurea magistrale, obeso, ma per il resto di sana costituzione, il cui unico precedente morboso di rilievo era
l'intervento di tonsillectomia in età pediatrica.
2. In data 8 agosto 2012 a seguito di precipitazione da modestissima altezza, ha riportato una ferita lacero contusa alla regione plantare del piede sinistro, che è stata interessata nei giorni successivi da un processo settico. Tutto il complesso e lungo iter terapeutico è descritto in modo particolareggiato nel paragrafo relativo al “fatto ed iter clinico” a pag.16 della presente relazione. Il postumo va considerato ormai consolidato, a meno di ulteriore intervento di chirurgia riparativa con nuovo innesto cutaneo, di esito però dubbio dati i precedenti morbosi.
3. Come rilevato nel paragrafo sul nesso di causalità a pag.20 della presente relazione, può ritenersi accertato che, a causa della rottura di un cavo di acciaio che reggeva la passerella dell'imbarcazione della sig.ra
[...]
il sig. precipitò sugli scogli sottostanti, impattando con CP_1 Parte_1
il piede sinistro e riportando una ferita lacerocontusa alla regione plantare. Nei giorni seguenti questa fu interessata da un processo settico di particolare virulenza, che determinò la formazione di un'ulcera, che è guarita poi soltanto dopo 250 giorni di intensi trattamenti ospedalieri con tecnologie avanzate, ma con il postumo cicatriziale attualmente osservabile.
4. La durata totale della malattia è stata di 250 giorni, suddivisibili in sei periodi, come meglio precisato nel paragrafo sulla valutazione a pag. 22 della presente relazione;
di questi 102 giorni vanno considerati come invalidità temporanea totale;
102 giorni come invalidità temporanea parziale al 50%; 46 giorni come invalidità temporanea parziale al
25%. Il postumo di tale malattia va valutato il 7% di danno biologico. Esso inoltre
a) ha un innegabile riflesso esclusivamente sulle attività sportive quali il calcio ed il rugby, che il periziato ha dichiarato di aver praticato a livello amatoriale prima del fatto de quo, mentre non ne ha sugli hobbies sedentari che egli pure ha dichiarato di praticare, quali lettura e cinema;
b) non ha influsso di rilievo sulla sfera relazionale;
c) sulle attività quotidiane può avere riflesso relativamente al correre, camminare o stare in piedi, nel senso di limitare la possibile durata di queste attività.
5. Il postumo al piede sinistro è teoricamente emendabile con un nuovo intervento di chirurgia riparativa, mediante innesto di un nuovo lembo cutaneo;
peraltro non può considerarsi certo o altamente probabile l'attecchimento del nuovo lembo, non solo per il precedente fallimento di un analogo intervento, ma anche perché, pur essendo stata debellata l'infezione, le condizioni di trofismo dei tessuti circostanti il letto del futuro impianto, che dovrebbero accoglierlo, appaiono comunque precarie.
L'intervento sarebbe effettuabile presso lo stesso reparto del Cardarelli in cui il sig.
è stato già ricoverato, a spese del SSN.
6. La riduzione dell'integrità Parte_1
psico fisica del sig. , è definibile in termini di valutazione medico legale Parte_1
nel 7%, ed il postumo va considerato stabilizzato. In caso di successo dell'intervento di chirurgia ricostruttiva, il danno si ridurrebbe al 2%; ma in caso di insuccesso, con riapertura della piaga, potrebbe anche notevolmente incrementarsi.
7. Come illustrato a pag. 25 della presente relazione, non può valutarsi una invalidità specifica stricto sensu, poiché il sig. è attualmente ancora studente Parte_1
universitario; è bensì effettuabile una valutazione del 3-4%, in termini di perdita di chance in relazione ad attività confacenti alle sue attitudini di laureando in
Ingegneria Navale, oltre ad un più notevole danno alla cenestesi lavorativa. Inoltre
è verosimile che, come affermato dal periziato, la malattia abbia determinato un ritardo nel conseguimento della laurea, per la impossibilità di attendere alla preparazione universitaria per circa sei mesi. 8. È indubbio che il sig. Parte_1
abbia dovuto sopportare notevoli sofferenze, più in termini di sofferenza morale che di vero e proprio dolore, in relazione non solo al prolungamento della malattia oltre ogni previsione, ma anche ai due interventi chirurgici (la toilette chirurgica prima,
e soprattutto poi l'innesto del lembo prelevato dalla coscia) che non hanno sortito
l'effetto sperato, nonché al successivo ricovero per l'effettuazione della VAC Therapy.
Va poi sottolineato il disagio dei trasferimenti a Napoli per le terapie iperbariche, nonché per le medicazioni presso l'Ambulatorio di medicazioni avanzate del
Santobono Pausillipon, in precarie condizioni non potendo caricare sull'arto inferiore sinistro.
9. Il quesito chiede di accertare sia le spese documentate, sia quelle comunque sostenute, sia quelle future prevedibili. Come precisato a pag. 26 della presente relazione, il sig. ha documentato spese ammissibili per Euro Parte_1
812,32. Peraltro queste spese rappresentano soltanto alcune di quelle sostenute, poiché vi mancano quelle relative a farmaci per le terapie domiciliari, non determinabili a posteriori, nonché le spese di viaggio per raggiungere i luoghi di cura in terraferma. Le spese certamente sostenute ma non documentate, relative a quest'ultima voce, ammontano ad Euro 2.460,00. Infine, le spese da sostenere in futuro sono quantificabili in Euro 165,00 per anno”.
1.4 All'esito il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, premessa la procedibilità della domanda, anche nei confronti della compagnia assicurativa, e disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza, accertò, nel merito, sulla scorta dell'istruttoria svolta, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., estesa all'impresa assicuratrice ai sensi degli artt. 123 e 144 cod. nav.; in merito al quantum, ritenne che “Sotto il profilo patrimoniale, non vi è prova di minori introiti sofferti dall'istante in dipendenza del sinistro” e che “non è stato dunque dimostrato che egli svolgesse l'attività di tappezziere né quale fosse
l'eventuale reddito così ottenuto”, per cui affermò che “In difetto di tanto, non può dirsi dimostrata né l'eventualità che il suo ferimento abbia ridotto la capacità lavorativa specifica, rimasta indeterminata, né, di conseguenza, che abbia ridotto le sue chances di guadagno”.
Inoltre, posto che “Quanto alla futura attività di ingegnere navale, cui l'attore appare votato in relazione agli studi universitari cui è attualmente dedito, il CTU ha escluso che la pur modesta riduzione della cenestesi lavorativa connessa ai postumi da lui subiti possa comportare a suo danno una contrazione della capacità di guadagno” il giudice di primo grado riconobbe al danneggiato, sotto il profilo del danno patrimoniale, le sole spese mediche documentate, escludendo “in quanto non provate, le spese di viaggio necessarie per raggiungere la terraferma, presunte dal CTU, non potendosi escludere che il danneggiato godesse di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o di un mezzo privato”; riconobbe, altresì, le spese mediche future quantificate dall'ausiliario “in € 165,00 per anno, corrispondenti a un controllo ambulatoriale e alla sostituzione del plantare;
potendosi ragionevolmente prevedere, sulla base di circostanze notorie, una vita media di circa ottant'anni, ciò corrisponde, tenendo conto dell'età dell'attore alla data della domanda, pari a ventisei anni, a una spesa futura di € 8.910,00 (pari a € 165,00*54 anni futuri)”.
Quanto poi al danno non patrimoniale, il giudice di primo grado condivise le risultanze peritali, ritenute scevre da vizi e, richiamato l'orientamento giurisprudenziale sulla natura unitaria del danno non patrimoniale, escludendo una separata liquidazione del danno morale ed esistenziale, in assenza di specifici elementi di personalizzazione, non già ricompresi nella liquidazione del danno biologico, riconobbe il complessivo importo di € 17.311,07, i virtù delle tabelle applicabili (art. 139 cod. ass. e d.m. 2.7.2012), comprensivo del danno biologico permanente e dell'inabilità temporanea, precisando, quanto alla richiesta di separata liquidazione del danno morale ed esistenziale, che “Nel caso di specie, non essendo neanche dedotti elementi che inducano a incrementare il punto di danno normalmente applicato, esso deve ritenersi integralmente satisfattivo del pregiudizio sofferto dall'attrice” e che “Nella fattispecie concreta, non sono state dedotte ragioni per le quali i patimenti subiti dall'attore debbano ritenersi particolarmente spiacevoli o dolorosi, sicché le lesioni subite e i postumi residuati appaiono adeguatamente compensati dalla somma sopra liquidata sulla base delle tabelle applicabili e con riferimento alla generalità dei casi, senza ulteriori accessori. Non è dunque neanche necessario svolgere una CTU di tipo psicologico, non avendo l'attore allegato l'insorgenza di puntuali patologie psichiche e dovendosi ogni sofferenza soggettiva ricondurre all'unitaria liquidazione del danno biologico cui inerisce”.
Sulla scorta delle sopraesposte motivazioni, il Tribunale così decise “
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale e, per l'effetto: a. accerta e dichiara
l'obbligo delle convenute, in solido fra loro, di risarcire all'attore € 9.722,32 per danno patrimoniale ed € 17.311,07 per danno non patrimoniale, aumentati anno per anno, dalla data del sinistro (8.8.2012), della maggior somma fra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
b. condanna le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle somme indicate al capo che precede;
2. condanna le convenute, in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00) in complessivi € 5.000,00 per compensi (dei quali €
1.500,00 per la fase di studio, € 1.000.00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), ed € 225,00 per esborsi, oltre
IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Grazia Di Scala, dichiaratasi antistataria”.
§.
2. La sentenza n. 9833/2019 del 30.10/5.11.2019 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia è stata impugnata da , invocando la Parte_1
riforma parziale della decisione mediante riconoscimento di un più ampio risarcimento del danno subito, tenuto conto non solo del danno biologico riportato, ma anche delle ripercussioni sulla capacità lavorativa futura e sulle condizioni di vita, nonché il riconoscimento di tutte le spese sostenute, correggendo quelle che considera omissioni o errori della sentenza di primo grado.
A sostegno, ha articolato cinque motivi di appello così rubricati:
2.1. “Inadeguatezza della valutazione del danno subito dall'esponente – richiesta rinnovazione della consulenza di ufficio”.
2.2. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112,2, 115 e 116 in relazione all'art.
1223, 1226 in coordinato con l'art. 2057 c.c. – mancato riconoscimento del danno patrimoniale e da perdita di capacità lavorativa nonostante lo stesso sia stata riconosciuto dalla ctu – omessa e mancante motivazione sul punto e conseguente vizio di motivazione”.
2.3. “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc in relazione all'art.
2043 cc – mancata “personalizzazione” del danno subito dall'attore in considerazione delle sofferenze morali – della perdita' universitaria e della cinestesi lavorativa”. 2.4. “Errore materiale – mancata trasposizione in dispositivo di quanto accertato in parte motiva della sentenza”.
2.5. “Mancato riconoscimento delle spese sostenute per trasporti e delle spese di fattura 52 del 2013”, nonché mancato riconoscimento della spesa medica di €
450,00, documentata con la fattura n. 52/2013, già agli atti di primo grado e non conteggiata in sede di liquidazione delle spese mediche sostenute.
2.6. Si è costituita l'appellata (già Controparte_2 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, rappresentando, in particolare, la correttezza sia delle operazioni peritali, svolte in primo grado, che della quantificazione dei danni riportati dall'istante, insistendo per il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata.
L'appellata è rimasta contumace. Controparte_1
§.
3. La Corte, all'udienza del 27.3.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ribadita dall'appellata in memoria conclusionale, la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
3.3. Tanto considerato in via preliminare e nel procedere all'esame dei motivi di gravame, va innanzitutto precisato che essi si riferiscono al quantum debeatur.
Non vi è stato, infatti, appello in relazione alla statuizione del Tribunale di Ischia concernente la ritenuta esclusiva responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., nella causazione del sinistro. Ragion per cui tale statuizione è ormai coperta
– in assenza di impugnazione- da giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Tanto premesso si ritiene, nel merito, l'appello fondato nei limiti che seguono.
3.4. Con il primo motivo di gravame, lamenta la pretesa Parte_1
inadeguatezza della valutazione del danno biologico, operata dal c.t.u. incaricato in primo grado, e condivisa dal Tribunale, con riconoscimento di un danno all'integrità psico-fisica pari al 7%, così operando, secondo l'appellante, una quantificazione eccessivamente ridotta rispetto alle lesioni personali effettivamente patite.
Richiamata la valutazione del proprio consulente (dott.ssa ) che Persona_2
aveva riconosciuto un danno biologico del 15%, contesta le Parte_1
risultanze del tecnico d'ufficio che, dopo aver correttamente descritto le lesioni, avrebbe quantificato il danno in misura eccessivamente ridotta rispetto ai postumi invalidanti riportati. L'istante evidenzia, quindi, la forte incidenza delle lesioni personali sulla propria vita, l'impossibilità di svolgere attività sportiva futura, le difficoltà nell'attività lavorativa (non potendo mantenere a lungo la posizione eretta), l'impossibilità di deambulare senza l'uso di plantare e, non da ultimo, un notevole danno estetico;
per questa via, chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio volta a ottenere un'adeguata quantificazione dei postumi e un maggiore risarcimento dei danni patiti.
Tale doglianza non è condivisibile.
Considerata la completezza e linearità logica della consulenza tecnica svolta in primo grado, va esclusa la necessità di una rinnovazione delle indagini peritali.
Il tecnico incaricato, infatti, ha risposto, in maniera dettagliata ed esaustiva, ai quesiti posti dal Tribunale, offrendo uno strumento di verifica completo ai fini della decisione.
In particolare, l'ausiliare del giudice, incaricato di verificare le lesioni riportate dall'attore, il collegamento causale alla dinamica del fatto dannoso, la durata della malattia e l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla preesistente integrità psicofisica del soggetto, ha risposto analiticamente a ciascuno dei quesiti, descrivendo dettagliatamente le lesioni, il loro collegamento causale alla dinamica dell'evento, e l'iter sanitario affrontato.
In particolare, per quanto attiene la contestata valutazione del danno biologico, il consulente, previa ampia anamnesi, ha descritto con dovizia di particolari i postumi anatomici, evidenziando la necessità di uso di plantare protettivo nella deambulazione e calzari da sub nella deambulazione senza scarpe, riferendo con evidenza della “claudicazione nella deambulazione a piedi nudi e modesta riduzione antalgica dei movimenti di flesso estensione del piede, sia liberi, sia sotto carico, come nel sollevarsi sulle punte o sedersi sui talloni”.
Sulla scorta di tanto e in applicazione dei classici criteri medico-legali, ha così quantificato il danno biologico, in analogia a casi più complessi con “postumi a carico del piede che comportano difficoltà simili della deambulazione e necessità di calzature speciali, quale perdita dell'alluce o di tutte le altre dita, o anchilosi delle articolazioni metatarso falangee” così desumendo una quantificazione pari al 7%, da ritenersi, quindi, congrua e corretta. Né può condividersi la contestazione dell'appellante in ordine alla pretesa mancata considerazione del danno estetico, ai fini della quantificazione del danno biologico, rilevato che il perito d'ufficio, previa dettagliata descrizione della cicatrice, ne ha evidenziato la rilevanza estetica ma in una zona del corpo solitamente coperta (la pianta del piede), e comunque non sempre visibile, derivando un ridotto inestetismo, nei limiti della quantificazione operata.
Il Tribunale, quindi, ha condivisibilmente recepito sul punto, le risultanze peritali, condannando le convenute al risarcimento del danno biologico come valutato e quantificato dal perito incaricato.
Non si rivengono, quindi, ragioni per procedere a una rinnovazione della consulenza d'ufficio, confermando sul punto la decisione di primo grado.
3.5. Con il secondo motivo di appello, denuncia violazione o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 112, secondo comma, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt.
1223 e 1226 c.c. in combinato con il disposto di cui all'art. 2057 c.c., stante il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa futura e di chance, nonostante le risultanze peritali avessero evidenziato una perdita di chance lavorativa del 3-4%, così contestando la decisione del Tribunale laddove, sul presupposto della carenza di prova, in ordine ai “minori introiti sofferti dall'istante in dipendenza del sinistro”, il Tribunale aveva escluso il risarcimento sia in relazione all'accertata riduzione della capacità lavorativa specifica, rimasta indeterminata, sia in relazione alle chances di guadagno, precisando che “quanto alla futura attività di ingegnere navale, cui l'attore appare votato in relazione agli studi universitari cui è attualmente dedito, il CTU ha escluso che la pur modesta riduzione della cenestesi lavorativa connessa ai postumi da lui subiti possa comportare a suo danno una contrazione della capacità di guadagno”.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della decisione lamentando l'omessa valutazione delle risultanze peritali e del materiale istruttorio, insistendo per il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e riduzione della capacità lavorativa futura, da liquidarsi in via autonoma rispetto al danno biologico e mediante quantificazione di € 46.400 (calcolando il 4% di € 25.800 annui, pari allo stipendio medio di un ingegnere navale, per 45 anni lavorativi).
In subordine, insiste per il risarcimento mediante adeguata personalizzazione del danno biologico.
A sostegno, rappresenta che, al momento del sinistro, era studente Parte_1
universitario di ingegneria navale e che, a causa dell'incidente e del lungo iter medico, aveva ritardato di sei mesi il conseguimento della laurea magistrale e la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. Inoltre, aveva perso una borsa di studio "Erasmus" per un semestre a Istanbul, il che gli aveva precluso l'apprendimento di una nuova lingua e l'acquisizione di esperienze utili per il curriculum, riducendo le sue chance lavorative.
Orbene, in via prioritaria occorre ribadire che il coinvolgimento nel sinistro per cui è causa ha provocato un danno biologico permanente suscettibile di essere quantificato, secondo gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo incaricato, per quanto detto innanzi, nella misura del 7%. Ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), simile danno è riconducibile alla categoria delle lesioni c.d. micropermanenti, con tale locuzione facendosi riferimento a quelle lesioni all'integrità psico-fisica della persona che, comportando un'invalidità permanente compresa tra uno e nove punti percentuali, sono considerate di lieve entità.
In ipotesi di postumi di lieve entità (come nel caso di specie, si ribadisce), o comunque ove manchino elementi concreti dai quali desumere un'incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/11/2021, n.
32649). Dunque, i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanenti), non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardano la menomazione del bene salute e possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 01.06.2010, n. 13431).
In ipotesi di lesioni riportate da uno studente, come nel caso di specie, la Corte di
Legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, a meno che l'elevata percentuale di invalidità permanente non renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, potendo in tal caso il giudice procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, fondati, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dalla vittima e, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto” (cfr. in argomento, Cass.
11750/18; Cass. 25634/13, Cass. 17414/11).
Premessi tali principi, il primo giudice ha correttamente escluso la risarcibilità di tale danno, avendo il c.t.u., in ordine allo specifico quesito relativo alla verifica dell'eventuale incidenza della riduzione psicofisica sulla capacità lavorativa specifica, escluso “un'invalidità specifica strictu sensu, poiché il è Parte_1
attualmente ancora studente universitario” rilevando una sola modesta perdita di chance pari al 3-4%.
Si legge nella c.t.u. che dall'incidente è derivato un danno biologico del 7%, con
“riduzione della capacità lavorativa specifica in future attività confacenti con le attuali attitudini del periziando, valutabile in una modesta perdita di chance non superiore al 3-4%”; e ancora che “considerando le attitudini del periziato, futuro ingegnere navale, il postumo dell'infortunio ridurrà esclusivamente la sua capacità di condotta di un cantiere, restando indenni le attività di progettazione, sperimentazione, calcolo, per loro natura sedentarie”.
Non ricorrono, quindi, le condizioni perché il giudice possa accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, in assenza di presupposti effettivi e concreti dai quali desumere i suddetti elementi.
Il , infatti, non ha fornito una prova sufficiente (contraria rispetto alla Parte_1
detta presunzione di riconducibilità al danno biologico) che i postumi riportati, nonostante di piccola entità (rientrando nelle lesioni c.d. micropermanenti), avessero comunque prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica, attuale o futura, e, quindi, anche un danno patrimoniale.
Le due deposizioni testimoniali sono risultate, sul punto, generiche, non avendo circostanziato il contenuto delle proprie dichiarazioni e, in ogni caso, prive di un effettivo valore probatorio, avendo riportato, per quanto qui rileva, circostanze non apprese direttamente, ma riferite ai testi dallo stesso attore/appellante e da terzi e dunque si tratta di testimonianze prive di rilievo probatorio in quanto de relato actoris (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ord., 18.07.2022, n. 22480; Sez. I, 15.01.2015,
n. 569).
Ferma, dunque, l'illustrata insufficienza della prova testimoniale espletata, per il profilo qui di interesse, la Corte rileva, in aggiunta, che il periodo di inabilità temporanea che il ha individuato quale concausa del danno in Parte_1
questione, si riferisce (in parte) al periodo estivo, per il quale è ragionevole presumere un rallentamento dell'impegno universitario.
Pertanto, in riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito, si conferma sul punto, sia pur con diversa motivazione, la decisione impugnata, ritendo congrua e satisfattiva la quantificazione del danno come liquidato in primo grado.
3.6. È, invece, fondato il terzo motivo d'appello.
L'appellante lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c., rimproverando al Tribunale la mancata
"personalizzazione" del danno non patrimoniale, in considerazione delle sofferenze morali subite dall'attore, escludendo un incremento del valore del punto di danno biologico, sull'erroneo presupposto della mancata deduzione di idonei specifici elementi a sostegno. L'appellante chiede quindi la riforma della decisione, mediante la corretta personalizzazione del danno subito, tenendo conto, in particolare, della cenestesi lavorativa e delle sofferenze morali subite, rappresentando che tali elementi, anche singolarmente, avrebbero giustificato un incremento del valore monetario del danno biologico fino al 50%.
La censura è condivisibile.
Occorre precisare che la liquidazione del danno non patrimoniale attuata dal
Tribunale si fonda sui parametri tabellari elaborati giusta D.M. 2.7.2012 (cfr. pag.
7 della sentenza impugnata).
Ora, come noto, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, per cui in ipotesi di lesioni di lieve entità, ha affermato recentissima giurisprudenza di legittimità incombe sul danneggiato un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, potendo, in caso contrario, il danno morale essere ricompreso nella personalizzazione del danno biologico (cfr. Cass. 13383/2025).
Nel caso in esame l'attore/appellante ha allegato ed in parte dimostrato di aver sofferto un pregiudizio ulteriore e maggiore rispetto a quello normalmente sopportato da soggetti attinti da postumi permanenti nella medesima graduazione e gravità. In particolare, con riferimento alle residue difficoltà di deambulazione, all'ansia, al patema subito per l'iter medico e i due interventi chirurgici subiti, al rallentamento del percorso di studi, e non da ultimo, il danno da cenestesi lavorativa indicato dal CTU, sono tutti elementi che giustificano una personalizzazione del danno mediante aumento del valore del danno biologico.
Il c.t.u. incaricato ha precisato che “È indubbio che il sig. abbia dovuto Parte_1
sopportare notevoli sofferenze, più in termini di sofferenza morale che di vero e proprio dolore, in relazione non solo al prolungamento della malattia oltre ogni previsione, ma anche ai due interventi chirurgici (la toilette chirurgica prima, e soprattutto poi l'innesto del lembo prelevato dalla coscia) che non hanno sortito
l'effetto sperato, nonché al successivo ricovero per l'effettuazione della VAC Therapy.
Va poi sottolineato il disagio dei trasferimenti a Napoli per le terapie iperbariche, nonché per le medicazioni presso l'Ambulatorio di medicazioni avanzate del
Santobono Pausillipon, in precarie condizioni non potendo caricare sull'arto inferiore sinistro” (pag. 31 perizia).
E ancora, in riferimento alla richiamata cenestesi lavorativa, il perito ha precisato che “In definitiva quindi, piuttosto che di riduzione della capacità lavorativa specifica in future attività confacenti con le attuali attitudini del periziato, valutabile in una modesta perdita di chance non superiore al 3-4%, dovrebbe parlarsi di danno alla futura cenestesi lavorativa, cioè al maggior affaticamento ed alle maggiori difficoltà che il periziato potrebbe dover sopportare, senza tuttavia ridurre il proprio impegno e la capacità di guadagno” (pag. 25 e 31 perizia).
Sul punto va rammentato il consolidato orientamento di legittimità, cui questa
Corte aderisce, secondo il quale “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e, ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato, per la liquidazione, il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (tra le tante, Cass. civ. n. 16628/2023; Cass. civ. n.17411/2019; Cass. civ.
n. 20312/2015).
Tanto premesso, ritenuto ricorrere nel caso di specie i suindicati presupposti, appare pertanto corretto procedere alla personalizzazione del danno biologico, mediante riconoscimento della somma di € 9.793,19 già liquidata in primo grado per postumi permanenti, aumentata del 50% a titolo di personalizzazione (€
14.689,785) e, dunque, per complessivi € 22.207,665, posto, in particolare, che l'attore dovrà sopportare un affaticamento lievemente maggiore per ottenere risultati analoghi, rispetto al periodo antecedente il sinistro c.d. “cenestesi lavorativa”.
Sull'importo totale, liquidato all'attualità e detratte le somme eventualmente già corrisposte in forza della sentenza di primo grado, vanno calcolati gli interessi annui computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (8.8.2012), via via annualmente rivalutata, sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
3.7. Quanto al quarto motivo di gravame, denuncia l'errore materiale Parte_1
commesso nella sentenza, sostenendo che nella motivazione, le spese mediche future sono state quantificate in € 8.910,00 (€ 165,00 all'anno per 54 anni), ma che tali spese non sono state poi riportate nella condanna nella parte dispositiva della decisione “avendo indicato le somme dovute per il risarcimento del danno biologico pari a € 9.793,00 e quella per ITT e ITP pari a € 17.311,00”.
L'appellante chiede, pertanto, la correzione del dispositivo, riservandosi il deposito di opportuna istanza;
in subordine chiede, laddove la Corte dovesse ritenere che l'omissione nel dispositivo sia dipesa dal mancato accoglimento della domanda di rimborso, la riforma della decisione, con condanna delle appellate al pagamento delle spese come quantificate, per un importo pari a € 8.910,00. Tale doglianza è infondata non rivenendo alcun errore nella decisione gravata.
Nella parte motiva della sentenza si legge “Quanto alle spese mediche, sono state documentate nella misura di € 812,32” e “Quanto alle spese mediche future,
l'ausiliario le ha quantificate in € 165,00 per anno, corrispondenti a un controllo ambulatoriale e alla sostituzione del plantare;
potendosi ragionevolmente prevedere, sulla base di circostanze notorie, una vita media di circa ottant'anni, ciò corrisponde, tenendo conto dell'età dell'attore alla data della domanda, pari a ventisei anni, a una spesa futura di € 8.910,00 (pari a € 165,0 per 54 anni futuri)”.
Indi, nella parte dispositiva il Tribunale ha correttamente accertato l'obbligo delle convenute, in solido fra loro, di risarcire all'attore un danno patrimoniale pari a €
9.722,32, determinato dalle spese mediche documentate (€ 812,32) sommate alle spese mediche future (€ 8.910,00).
È, quindi, inconferente il riferimento contenuto nel motivo di gravame, all'importo complessivo € 17.311,07, (€ 4.661,40 per ITT, € 2.330,70 per ITP al
50%, € 525,78 per ITP al 25%, € 9.793,19 per il danno biologico del 7%) avendo il giudice di primo grado riportato, specificamente e separatamente, gli importi dovuti per danno patrimoniale (spese mediche attuali e future) e danno non patrimoniale, senza incorrere in alcun errore o omissione.
Va quindi esclusa ogni ulteriore doglianza.
3.8. Circa il mancato riconoscimento delle spese sostenute per trasporti e della spesa di cui alla fattura n. 52/2013, di cui al quinto motivo di gravame se ne riconosce parzialmente la fondatezza.
L'appellante denuncia l'erroneità della decisione e violazione di legge, in relazione all'art. 2697 c.c., atteso il mancato riconoscimento delle spese di trasporto, sostenute per trasferimenti tra Ischia e Napoli, per terapie iperbariche e medicazioni, quantificate dal consulente di ufficio in € 2.460,00 ed escluse dal
Tribunale in quanto non documentalmente provate. Lamenta, quindi, l'erroneità della decisione e la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in quanto sarebbe stato onere della convenuta compagnia assicurativa dimostrare la prospettata circostanza del possesso di abbonamenti e mezzi pubblici. Chiede quindi la riforma della sentenza con riconoscimento del rimborso di € 2.460,00 per spese di viaggio.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante censura altresì il mancato riconoscimento della spesa medica di € 450,00, documentata con la fattura n.
52/2013, già agli atti di primo grado e non conteggiata, in sede di liquidazione delle spese mediche sostenute.
La censura è parzialmente fondata.
Quanto alle spese di trasporto, è ben vero che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto congruo quantificare le spese di trasporto, in mancanza di specifica documentazione, in € 2.460,00, ma agli atti di causa non risulta nessun documento né altra prova dell'effettivo esborso di denaro.
Né potrebbe superarsi l'onere di parte attrice di specifica allegazione e prova del reclamato danno patrimoniale in forza della presunzione, ripetutamente applicata dalla giurisprudenza, secondo cui le lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso a numerosi e ripetuti ricoveri, consentono al giudice di liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, occorrendo comunque che tali viaggi e spese siano documentati e non ricorrendo nella specie lesioni personali gravissime e devastanti.
Va invece riconosciuto il rimborso dell'importo di € 450,00 di cui alla fattura n.
52 del 05.10.2013 versata agli atti di primo grado e semplicemente non conteggiata dal c.t.u., in sede di calcolo delle spese mediche sostenute. Le stesse, già liquidate in misura di € 812,32, andranno così maggiorate dell'importo di €
450,00 per la causale suindicata, per complessivi € 1.262,32.
§.
4. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Nel caso in esame, tuttavia, l'accoglimento parziale dell'appello, non ha modificato né la soccombenza né lo scaglione di riferimento, sicché può confermarsi la liquidazione effettuata con la sentenza impugnata.
Quanto al presente grado le spese vanno poste a carico degli appellati e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nei limiti del valore delle ulteriori somme riconosciute all'appellante a titolo di risarcimento dei danni e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9833/2019 Parte_1
del 05.11.2019, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, così provvede:
a) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a.
1. condanna e in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento per danno non patrimoniale, in favore di
[...]
, per la complessiva somma di € 22.207,665, somma liquidate Parte_1
all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (8.8.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna e in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 1.262,32 in favore di
[...]
, a titolo di danni patrimoniali;
Parte_1 c) condanna e in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.089,00 per compensi ed € 237,00 per spese, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 19.06.2025
Il Cons. Est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore