Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06507/2025REG.PROV.COLL.
N. 01577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2025, proposto da
Lg UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio Franco NO OC in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55
contro
Comune di Rodi Garganico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 208/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mescia e Fulvio Mezzina, per delega di Angelo Pasquale Masucci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in ordine alla diffida presentata dalla LG UR s.r.l., in data 18 luglio 2016, a voler ottemperare alla disposizione di cui all’art. 4, comma 8, della legge regionale. n. 17/2006 e, per l’effetto, a concludere la procedura finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Rodi Garganico, mediante “ nomina con proprio decreto di un collegio di tecnici regionali con funzioni di commissario ad acta, per la redazione ed approvazione del PCC ” nel Comune di Rodi Garganico;
- per il conseguimento dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il relativo procedimento mediante “nomina con proprio decreto di un collegio di tecnici regionali con funzioni di commissario ad acta, per la redazione ed approvazione del PCC” nel Comune di Rodi Garganico;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da LG UR s.r.l. il 23 settembre 2024:
- del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Rodi Garganico in ordine alla diffida, presentata dalla LG UR s.r.l. il 28 febbraio 2024 e reiterata il 29 aprile 2024, a voler approvare, senza alcun ulteriore indugio, il piano comunale delle coste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l.r. Puglia n. 17/2015 e ss.mm.ii;
- per il conseguimento dell'ordine rivolto al Comune di Rodi Garganico di porre in essere tutti gli adempimenti di sua spettanza necessari alla conclusione del predetto procedimento e di provvedere alla definitiva approvazione del PCC con la dovuta sollecitudine e, comunque, entro un breve termine perentorio, non superiore a trenta giorni;
- per la contestuale nomina di un commissario ad acta a cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione resistente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da LG UR s.r.l. il 10 gennaio 2025:
- per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n. 41 del 28 novembre 2024 - avente ad oggetto: “ Piano Comunale della Costa (PCC) - Presa d’atto della Determina Dirigenziale n. 305 del 01-07-2024 della Sezione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, contenente parere motivato, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 44/2012 e ss. mm. ii., relativo alla Valutazione Ambientale Adeguamento del PCC - Determinazioni ” - nella parte in cui prevede che il procedimento di adeguamento del PCC adottato alle risultanze del parere motivato VAS n. 305 del 1° luglio 2024 e all’annessa scheda istruttoria, “dovrà concludersi entro sei mesi” dalla data del predetto provvedimento.
Il primo giudice, non definitivamente pronunciando sul ricorso
- ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 settembre 2024;
- disposto la conversione del rito ex art. 117, comma 5, c.p.a. in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 gennaio 2025;
- fissato l’udienza pubblica del 13 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio.
In particolare, ha evidenziato il TA che la ricorrente, risultata vittoriosa nella sentenza della stessa Sezione n. 162/2017 - con la quale, in accoglimento del ricorso introduttivo, è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’inutile decorso del termine dalla stessa assegnato al Comune di Rodi Garganico per l’adozione del piano comunale delle coste – PCC - ha depositato il 23 settembre 2024 ricorso per motivi aggiunti deducendo che, a distanza di 7 anni dalla predetta sentenza, non risulterebbe ancora concluso l’ iter concernente la definitiva approvazione del PCC.
Nella specie, pur essendo stato redatto il PCC dal commissario ad acta e a seguito dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, il Comune non avrebbe posto in essere gli adempimenti successivi all’adozione e necessari per il completamento del procedimento.
In ragione di ciò, deducendo la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento ai sensi delle norme generali della legge n. 241/1990 e ai sensi della normativa speciale di cui all’art. 4 della legge regionale della Puglia n. 17/2015, ha chiesto l’accertamento, la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’ordine al Comune di Rodi Garganico di porre in essere tutti gli adempimenti di sua spettanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Con secondi motivi aggiunti, depositati il 10 gennaio 2025, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 novembre 2024, medio tempore intervenuta, nella parte in cui prevede un termine di sei mesi per la conclusione del procedimento di adeguamento del PCC alla luce delle risultanze del parere di valutazione ambientale strategica - VAS da parte della Regione.
Ha dunque dedotto la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 4 della legge regionale Puglia n. 17/2015 che invece scandirebbe l’ iter in maniera precisa e inderogabile.
Secondo il primo giudice, la sopravvenienza provvedimentale – medio tempore intervenuta – ha determinato il superamento dell’inerzia che aveva indotto la ricorrente a proporre i primi motivi aggiunti e, nel contempo, ha comportato l’impugnazione, da parte della stessa società LG UR s.r.l., con secondi motivi aggiunti, della deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n. 41 del 28 novembre 2024.
Alla luce di esposto, come detto, il ricorso per primi motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, mentre in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto per l’annullamento della deliberazione da ultimo richiamata, è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
Avverso la sentenza impugnata, in data 25 febbraio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rodi Garganico il quale ha concluso per l’infondatezza dell’appello.
In data 23 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di Rodi Garganico.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 17. Erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità ed ingiustizia manifesta dell’impugnata decisione.
Argomenta l’appellante che il TA , con l’impugnata decisione, ha disposto che: “ La sopravvenienza provvedimentale – medio tempore intervenuta – ha determinato il superamento dell’inerzia che aveva indotto la ricorrente a proporre i primi motivi aggiunti (depositati il 23.9.2024) e, nel contempo, ha comportato l’impugnazione, da parte della stessa società LG UR s.r.l., con secondi motivi aggiunti (depositati il 10.1.2025), della deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n. 41 del 28.11.2024. Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso per primi motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ”.
Tale statuizione sarebbe del tutto erronea, in quanto, secondo richiamata giurisprudenza, l’adozione di atti infraprocedimentali non sarebbe idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva.
Nel caso di specie, con la gravata deliberazione n. 41/2024, il Comune di Rodi Garganico ha previsto che il procedimento di adeguamento del PCC adottato alle risultanze del parere motivato VAS n. 305 del 1 luglio 2024 “ dovrà concludersi entro sei mesi dalla data del presente provvedimento ”.
Si tratterebbe, secondo l’appellante, di un atto meramente endoprocedimentale - o meglio, soprassessorio - che non porrebbe affatto fine al silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale in ordine alle istanze con le quali LG UR ha chiesto di approvare definitivamente il PCC.
Appare evidente all’appellante lo sviamento dell’azione amministrativa da rinvenire nella circostanza che il Comune appellato, si sarebbe autonomamente e, quindi, illegittimamente autoassegnato un termine di ben 6 mesi per poter procedere al semplice adeguamento dell'adottato P.C.C. al parere motivato di V.A.S.
Tutto ciò è avvenuto nonostante l’art. 4 della legge regionale n. 17/2015 prescriva termini ben precisi – e, quindi, inderogabili – per l’approvazione del PCC.
Per tutto quanto innanzi, il Giudice di primo grado ha, erroneamente, dichiarato l'improcedibilità del ricorso per primi motivi aggiunti articolato in primo grado per sopravvenuto difetto d’interesse”.
Error in procedendo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 5, c.p.a. e dell'art. 32 c.p.a. Erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto
Osserva l’appellante che alla luce di quanto previsto dall’art. 117, comma 5, c.p.a., il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fissare una nuova udienza sia per la discussione del ricorso avverso il silenzio, proposto con i motivi aggiunti depositati da LG UR srl il 23 settembre 2024, che per i motivi aggiunti proposti per l'annullamento della sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale di Rodi Garganico n. 41 del 28.11.2024.
Il provvedimento sopravvenuto, qualora non favorevole per il ricorrente, può essere impugnato in seno al giudizio avverso il silenzio tramite ricorso per motivi aggiunti e, in tal caso, il rito camerale sarà convertito in rito ordinario.
Pertanto, il giudice di primo grado, preso atto che con i motivi aggiunti era stata impugnata la sopravvenuta deliberazione consiliare n. 41/2024, avrebbe dovuto semplicemente disporre la conversione del rito camerale in quello ordinario e, per l’effetto, la prosecuzione dell’intero giudizio sia in ordine al ricorso per motivi aggiunti depositati il 23 settembre 204 – originariamente assoggettati al rito del silenzio - sia al ricorso per motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2025 - assoggettati invece al rito ordinario -.
L’appellante chiede conclusivamente di:
- riformare la sentenza del TA Puglia – Bari, Sez. Seconda, n. 208/2025 nella parte in cui dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 settembre 2024 e, per l’effetto, rimettere l'intera causa - motivi aggiunti del 23 settembre 2024 e motivi aggiunti del 10 gennaio 2025 - al Giudice di primo grado, affinché provveda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 5, sull’intero giudizio con rito ordinario;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
L’appello è fondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso, che questo Consiglio di Stato, come correttamente richiamato dalla parte appellante, ha già avuto modo di pronunciarsi (Cons. Stato, Sez. Quinta, 28 aprile 2014, n. 2184) sulla rilevanza dell’adozione di atti infraprocedimentali ai fini di impedire la formazione del silenzio-inadempimento, escludendola, secondo un orientamento cui non si ravvisano motivi per discostarsi.
Nel caso di specie, a fronte di un iter procedimentale assistito dalla previsione di specifici termini, emerge una situazione di fatto per cui l’adozione del provvedimento definitivo, volto a soddisfare l’interesse, non risulta perfezionata, mentre la sopravvenienza attizia, nelle more intervenuta, con la quale il Comune appellato si è auto-assegnato ulteriori sei mesi per concludere il procedimento, assume le evidenti caratteristiche di un atto soprassessorio, che come ogni altro atto infraprocedimentale o interlocutorio, non appare idoneo ad escludere il silenzio-inadempimento.
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi del primo giudice il quale ha ravvisato che l’inerzia dell’amministrazione sarebbe venuta meno a seguito dell’adozione del predetto atto, determinando l’improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti.
Fermo restando quanto appena rilevato, appare comunque rilevante, ai fini della presente decisione, osservare che il termine di sei mesi in tal modo auto-assegnato dal Comune sia comunque infruttuosamente decorso senza che lo stesso abbia adottato l’atto finale.
Ne consegue, quanto al secondo motivo, che anch’esso risulta fondato.
Nel corso della discussione in camera di consiglio, si è preso atto del rinvio dell’udienza pubblica già fissata per il 13 maggio avanti il TA per la prosecuzione del giudizio con la conversione del rito.
L’accoglimento del primo motivo di appello, relativo alla parte della sentenza in cui si dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 settembre 2024, determina che l’intero giudizio in primo grado possa proseguire con il rito ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Rodi Garganico alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETAIO