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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2017 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO ELIO e , con elezione di domicilio in V. DE CESARE, 37 TARANTO presso l'avv. FRANCO ELIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AGLIETA LUIGI e , con elezione di domicilio in VIA C. A. DALLA CHIESA, 18/C 70124
BARI, presso l'avv. AGLIETA LUIGI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10-02-2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per ottenere il pagamento di compensi professionali per Controparte_1
prestazioni fotografiche e informatiche asseritamente svolte su incarico della convenuta, per un importo complessivo di € 8.185,00 oltre IVA.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda, negando sia il conferimento degli incarichi che l'esecuzione delle prestazioni, e disconoscendo la documentazione prodotta dall'attore.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale, viene ora decisa.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di parte convenuta relativa al disconoscimento della documentazione prodotta dall'attore, in particolare delle email.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. ord. n.
1254/2025), il disconoscimento delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dalla convenuta è generico e non supportato da elementi specifici che evidenzino la non conformità dei documenti agli originali.
Pertanto, le email prodotte mantengono la loro efficacia probatoria.
Nel merito, secondo costante giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 29617/2024), la prestazione d'opera intellettuale ha normalmente natura onerosa e, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solamente l'incarico ricevuto e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Nel caso in esame, l'attore ha fornito prova sia del conferimento degli incarichi che dell'esecuzione delle prestazioni attraverso:
1) La testimonianza della sig.ra , ex dipendente della convenuta, che Testimone_1
ha confermato che il riceveva incarichi dal sig. e dai suoi Pt_1 CP_1
collaboratori, partecipava alle riunioni operative e ha effettivamente realizzato le prestazioni fotografiche e informatiche oggetto di causa;
pagina 2 di 4 2) Le email scambiate tra le parti, che documentano in modo puntuale il conferimento dei vari incarichi e la loro esecuzione;
3) Le ulteriori testimonianze che hanno confermato la realizzazione delle fotografie per il catalogo . CP_2
La convenuta non ha fornito prova della gratuità delle prestazioni né ha contestato specificamente la regolare esecuzione delle stesse.
Quanto alla determinazione del compenso, in assenza di accordo tra le parti, secondo l'art. 2233 c.c. e la giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 8482/2023), il giudice deve determinarlo tenendo conto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
Nel caso di specie, i compensi richiesti dall'attore appaiono congrui e in linea con i valori di mercato, come dimostrato:
- Per le prestazioni fotografiche, dal tariffario TauVisual prodotto in atti;
- Per le prestazioni informatiche, dai contratti analoghi prodotti che evidenziano compensi in linea con quelli richiesti.
Va inoltre considerata la particolare urgenza di alcune prestazioni e la complessità tecnica delle stesse.
Quanto alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di precetto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla pagina 3 di 4 parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.185,00 oltre IVA;
Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari..
Così deciso Bari, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2017 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO ELIO e , con elezione di domicilio in V. DE CESARE, 37 TARANTO presso l'avv. FRANCO ELIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AGLIETA LUIGI e , con elezione di domicilio in VIA C. A. DALLA CHIESA, 18/C 70124
BARI, presso l'avv. AGLIETA LUIGI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10-02-2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per ottenere il pagamento di compensi professionali per Controparte_1
prestazioni fotografiche e informatiche asseritamente svolte su incarico della convenuta, per un importo complessivo di € 8.185,00 oltre IVA.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda, negando sia il conferimento degli incarichi che l'esecuzione delle prestazioni, e disconoscendo la documentazione prodotta dall'attore.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documentale, viene ora decisa.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di parte convenuta relativa al disconoscimento della documentazione prodotta dall'attore, in particolare delle email.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. ord. n.
1254/2025), il disconoscimento delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dalla convenuta è generico e non supportato da elementi specifici che evidenzino la non conformità dei documenti agli originali.
Pertanto, le email prodotte mantengono la loro efficacia probatoria.
Nel merito, secondo costante giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 29617/2024), la prestazione d'opera intellettuale ha normalmente natura onerosa e, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solamente l'incarico ricevuto e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Nel caso in esame, l'attore ha fornito prova sia del conferimento degli incarichi che dell'esecuzione delle prestazioni attraverso:
1) La testimonianza della sig.ra , ex dipendente della convenuta, che Testimone_1
ha confermato che il riceveva incarichi dal sig. e dai suoi Pt_1 CP_1
collaboratori, partecipava alle riunioni operative e ha effettivamente realizzato le prestazioni fotografiche e informatiche oggetto di causa;
pagina 2 di 4 2) Le email scambiate tra le parti, che documentano in modo puntuale il conferimento dei vari incarichi e la loro esecuzione;
3) Le ulteriori testimonianze che hanno confermato la realizzazione delle fotografie per il catalogo . CP_2
La convenuta non ha fornito prova della gratuità delle prestazioni né ha contestato specificamente la regolare esecuzione delle stesse.
Quanto alla determinazione del compenso, in assenza di accordo tra le parti, secondo l'art. 2233 c.c. e la giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 8482/2023), il giudice deve determinarlo tenendo conto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
Nel caso di specie, i compensi richiesti dall'attore appaiono congrui e in linea con i valori di mercato, come dimostrato:
- Per le prestazioni fotografiche, dal tariffario TauVisual prodotto in atti;
- Per le prestazioni informatiche, dai contratti analoghi prodotti che evidenziano compensi in linea con quelli richiesti.
Va inoltre considerata la particolare urgenza di alcune prestazioni e la complessità tecnica delle stesse.
Quanto alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di precetto.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla pagina 3 di 4 parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.185,00 oltre IVA;
Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre al contributo unificato e marca da bollo ed al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari..
Così deciso Bari, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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