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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 9239/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.9239 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 marzo 2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1
residente Via L. Einaudi, n.
7 - Scala U - Interno 6, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Parete (CE) alla Via C.F._1
Gramsci n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Martino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], Controparte_1
residente in [...], C.F.:
, elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla C.F._2
Via G.ppe Rocco n. 21, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Orefice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati alle medesime condizioni di divorzio all'udienza del 17/3/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, Parte_1
premettendo che in data 28/7/1988 si è unito in matrimonio con
[...]
e che dalla loro unione nascevano i figli: CP_1 Persona_1
(nato il [...]) e (nata il
[...] Persona_2
7/1/1992), entrambi economicamente autosufficienti, e riferendo che il
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 2061/2020 omologava la separazione consensuale dei coniugi, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Nel merito chiedeva la revoca del mantenimento in favore della figlia pagi na 2 di 4 attesa la maggiore età e l'autosufficienza economica. Per_2
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva a sua volta le condizioni pattuite in sede di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento alla figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza del 17/3/2025 le parti, comparse personalmente dinanzi alla
Giudice delegata, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate dai rispettivi difensori.
La Giudice delegata ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il P.M. apponeva il visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (21/1/2020) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva che il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia divenuta economicamente autosufficiente e che tale Per_2
circostanza non risulta contestata dalla resistente che costituendosi ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione dell'assegno per la figlia, di talché la domanda va accolta.
Si confermano nel resto le condizioni della separazione.
pagi na 3 di 4 Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...] e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] (NA) l'[...], in [...] il
28/7/1988 (Atto n.7 P.I anno 1988);
b) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia come in Per_2
parte motiva e conferma nel resto le condizioni della separazione;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palma
Campania per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 12/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4