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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/21 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Freda, elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 alla via Mergellina n. 220, presso l'avv. Lucio Tramontano
Appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fontana, Ivana Aiello e Domenico
Cimminiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fontana, sito in Napoli alla via F. Crispi n. 73/755
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9.3.2015 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
deduceva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto di lavoro Controparte_1
a tempo determinato del 1.2.2013, avente scadenza il 31.7.2013, con la qualifica di conducente di Ambulanza, livello B3 del C.C.N.L. , applicato, per espressa Parte_2
previsione contrattuale, al rapporto tra le parti
- che l'orario di lavoro indicato nel contratto era di ventiquattro ore settimanali, ma, in realtà, aveva osservato un diverso orario di lavoro, ossia dalle 08:00 alle 14:00, oppure dalle 14:00 alle 20:00, o dalle 20:00 alle 08:00, dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo settimanale, per quanto concerneva il servizio prestato per il 118; che, inoltre, la gestiva il servizio del 118 sia dell' che dell' CP_1 Controparte_2 [...]
e lui, in aggiunta ai turni presso il 118, aveva Parte_3
effettuato anche dei turni di servizio presso la , come emergeva dai prospetti CP_1
riassuntivi prodotti;
che fra i vari servizi, aveva lavorato per le seguenti ore: febbraio 2013:
218; marzo 2013: 280; aprile 2013: 246; maggio 2013: 260; giugno 2013: 232; luglio 2013:
156; agosto 2013: 268; settembre 2013: 248; ottobre 2013: 272; novembre 2013: 228; dicembre 2013: 218; gennaio 2014: 275; febbraio 2014: 227; marzo 2014: 242; aprile 2014:
227; maggio 2014: 212; giugno 2014: 235; luglio 2014: 139
- che il contratto in questione era stato, poi, prorogato fino al 31.7.2014, data in cui era cessato il servizio
- che aveva sempre espletato le mansioni di , qualifica inserita nel livello Parte_4
C del CCNL indicato, come si ricavava anche dall'attestazione dell' datata Controparte_2
18.11.2014
- che con lettera raccomandata con a.r. n. 149732500430, spedita il 18.9.2014 e ricevuta il
22.9.2014, aveva impugnato il termine apposto al contratto a tempo determinato, come prorogato, eccependo che lo stesso era stato apposto in violazione della disciplina applicabile ratione temporis, infatti, il contratto stipulato nel febbraio 2013, era sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 1 bis del D.Lvo 368/2001, per cui mancando l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che dovevano giustificare l'apposizione del termine, il termine era inefficace e il contratto andava considerato a tempo indeterminato sin dall'origine
- che già in precedenza aveva prestato servizio alle dipendenze della , Controparte_1
precisamente dal 01.04.2011 fino al 30.09.2012, sempre con contratto a tempo determinato,
e anche in tale occasione era stato inquadrato come conducente di ambulanza livello B3;
- che al termine di tale primo rapporto aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, in data
31.10.2012, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la D.T.L. di CP_1
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“1) Dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso, in data 01-02-2013, tra il ricorrente, Sig. , e la , nonché alla sua proroga. Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente nominato e la Controparte_1
deve intendersi a tempo indeterminato sin dall'origine, oppure, subordinatamente, dalla
[...]
diversa data che sarà ritenuta di giustizia. 3) Dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro o comunque all'assunzione a tempo indeterminato, in virtù delle nullità denunciate con riguardo al contratto intercorso con la misericordia di Avellino ed alla sua proroga, nonché il diritto del medesimo al risarcimento dei danni.
4) Condannare, quindi, la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a ripristinare la funzionalità del rapporto o, comunque, a riassumere od a reintegrare il ricorrente medesimo, Sig. . Parte_1
5) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore del ricorrente ai sensi dell'art, 32 1. n. 183/2010, con gli accessori.
5) Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 2103
c.c., nella categoria C a far data dal 01-02-2013, e, per l'effetto, dichiarare il diritto del medesimo
a percepire la retribuzione dovuta in relazione al diverso superiore inquadramento.
7) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù delle superiori mansioni espletate, con gli interessi e la rivalutazione col cumulo.
8) Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro concordato.
9) Condannare quindi la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per la detta causale, della somma di € 46.832,99,
o di quella, eventualmente diversa, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…
10) Pronunciare tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti utili allo scopo, ivi compresa la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi”
Con sentenza n. 567/2020 il G.L. rigettava la domanda. In particolare, osservava il giudice di prime cure che, quanto alla eccepita illegittimità del termine apposto al contratto, l'assunzione era stata effettuata ai sensi della legge 223/91, in considerazione dell'iscrizione del ricorrente nelle liste di mobilità, e successivamente il contratto era stato prorogato per una sola volta dall'01.08.2013 al
31.07.2014 sempre per lo svolgimento della medesima attività e con il medesimo inquadramento.
Ebbene, concludeva il G.L., i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 25 e 8 l. n. 223/91 si sottraevano alla necessità di ulteriori specificazioni in ordine alle ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo ex art. 1 d.lgs. 368/2001. Ne conseguiva che nella fattispecie in esame non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al d. lgs. 368/2001 (in particolare artt. 1 e 4) ed il relativo regime sanzionatorio. Quanto alle ulteriori censure sollevate da parte ricorrente nel corso del giudizio con riferimento alla ritenuta illegittimità del termine apposto al contratto, il G.L. le dichiarava inammissibili, in quanto tardive.
Il giudice di prime cure infine dichiarava infondate anche le pretese attoree in ordine all'asserito espletamento del lavoro straordinario e di mansioni superiori.
Con ricorso depositato il 16.4.2021 proponeva appello , censurando la sentenza di Parte_1 primo grado e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Si costituiva la chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello eccepiva che la sentenza impugnata era illegittima poiché Pt_1 aveva erroneamente inquadrato il contratto a termine stipulato nel 2013 nell'ambito dell'art. 8 della
L. 223/91. Evidenziava a tal fine che era stato iscritto nelle liste di mobilità in data 02.03.2011 ed in data 31.3.2011, proprio in virtù di tale iscrizione, era stato assunto dalla , Controparte_1
ai sensi della legge n. 223/91, con decorrenza 1.4.2011. Tale contratto, che scadeva il 30.9.2011, era stato prorogato fino al 30.9.2012, con una durata complessiva di 18 mesi, quindi, più dei 12 mesi previsti dall'art. 8, comma 2°, della citata l. n. 223/91, come durata massima di tale tipologia di contratti a termine acausali.
In seguito, osservava parte appellante, era stato nuovamente iscritto nelle liste di mobilità e in data
1.2.2013 era stato di nuovo assunto, sempre a tempo determinato, dalla Misericordia, con lo stesso inquadramento e livello. Questo secondo rapporto, prorogato il 1.8.2013 ed era definitivamente cessato il 31.7.2014.
Ne conseguiva, eccepiva , che il secondo contratto a temine era sottoposto alla Parte_1 disciplina di cui al D.Lgs. n.368/2011, in quanto non poteva essere inquadrato nell'ambito dell'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91, poiché già con il primo contratto a termine stipulato nel 2011 era stata superata la durata massima di 12 mesi prevista dall'art. 8 della legge citata.
Pur volendo considerare solo il secondo rapporto, sorto il 1.2.2013 e cessato il 31.7.2014, comunque la domanda era fondata;
invero, eccepiva l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, secondo il quale il rapporto costituito a norma dell'art. 8, comma 2° l. n. 223/91 potrebbe avere una durata infinita, con la sola conseguenza della perdita dei benefici contributivi, la
Cassazione aveva affermato al riguardo che “è consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi. (…) Appare, quindi, evidente che la proroga del contratto a termine intercorso con un lavoratore in mobilità deve ritenersi lecita nei limiti dei dodici mesi stabiliti dalla legge n. 223 del 1991)”.
La conseguenza, concludeva era che nel caso di stipula di un contratto a termine di durata Pt_1
superiore a dodici mesi, oppure di proroga di un precedente contratto che determinava una durata del rapporto superiore ai 12 mesi, l'apposizione del termine doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91 e, quindi, il contratto doveva considerarsi a tempo indeterminato dalla scadenza dei 12 mesi, in quanto assoggettato dal D.Lgs. n. 386/01 nella parte eccedente il detto limite temporale. Non vi era dubbio, pertanto, che al contratto del 1.3.2013 ed alla sua proroga, si applicava la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/01, essendosi esaurito il bonus di 12 mesi previsto dall'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91, con la conseguenza che mancando l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che avevano giustificato l'apposizione del termine, il contratto andava considerato a tempo indeterminato sin dall'origine.
Quanto alle conseguenze, eccepiva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo Pt_1
indeterminato gli attribuiva il diritto di riprendere il suo posto di lavoro presso la appellata, nonché il diritto al risarcimento del danno subito ai sensi della L. n. 183/2010 all'art. 32, comma 5°
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza per aver respinto la Parte_1 domanda di inquadramento nel livello superiore. Eccepiva l'appellante che era pacifico che conduceva non già un normale automezzo, bensì, l'autoambulanza del 118, preposta, col suo equipaggio, ad intervenire in casi di urgenza. Ebbene il C.C.N.L. le Misericordie, nella categoria B
(dove era inquadrato) faceva rientrare la qualifica di “Autista”, viceversa nella categoria C quella di
“Autista-Soccorritore”. Ciò che distingueva l' dal semplice era il fatto Parte_5 Pt_4 che il primo non si limitava a guidare l'autoveicolo, ma partecipava alle operazioni di soccorso;
tale attività era insita nella qualifica, pertanto, nel momento in cui nell'atto introduttivo del giudizio aveva specificato di svolgere le mansioni di , non doveva aggiungere altro per Parte_5
qualificare la sua attività.
Quanto alla fondatezza della domanda, sosteneva l'appellante che la prova dello svolgimento di tali mansioni si ricavava dall'attestazione dell' , datata 18.11.2014, e dalle Controparte_2
dichiarazioni dei testimoni escussi.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva respinto Parte_1
la domanda di pagamento delle differenze retributive in considerazione della quantità delle ore lavorate.
Eccepiva, in particolare, l'appellante che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato per sei ore durante i turni mattutino e pomeridiano, e dieci ore durante i turni notturni, oltre il servizio reso presso la . Lo svolgimento di attività lavorativa sistematicamente superiore alle 24 ore CP_1 settimanali, previste dal contratto, osservava il MA, era stato ampiamente provato dalla documentazione prodotta e dai testi escussi.
Con un quarto motivo di appello evidenziava che i conteggi non erano stati specificamente Pt_1
contestati da parte resistente.
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante censurava la condanna alle spese.
… … …
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha eccepito che il contratto a Parte_1
termine stipulato nel 2013 era stato concluso in violazione della disciplina dettata dal D.Lvo
368/2001 in quanto privo di qualsiasi giustificazione causale;
con l'atto di appello, anche alla luce della motivazione adottata dal giudie di prime cure, argomenta in maniera specifica sulle Pt_1 ragioni che non consentono di inquadrare il contratto a termine del 2013 nell'ambito della disciplina di cui alla L. 223/91, ma in quella dettata dal D.Lvo 368/01, tuttavia, contrariamente a quanto eccepisce la , non si tratta di una argomentazione nuova. Invero, con il Parte_6
ricorso ha specificamente inquadrato il contratto a termine impugnato nell'ambito del D.Lvo Pt_1
368/2001, eccependone la violazione per difetto assoluto di qualsiasi indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificasse l'apposizione del termine;
inoltre, dopo aver espressamente richiamato il contenuto del contratto in questione, ove veniva previsto che era stipulato “ai sensi della L. 368/2001 e ai sensi della L. 223/1991…” rilevava che tale contratto “non era il primo che riguardava le parti, in quanto, come riferito nel fatto, già in precedenza, dal 01-04-2011 fino al 30-09-2012, il Sig. aveva lavorato alle dipendenze della Pt_1
, con la qualifica di Conducente di Ambulanza, liv. B3, in virtù di un Controparte_1 contratto a tempo determinato prorogato”.
Le allegazioni in fatto e in diritto formulate con il ricorso introduttivo erano, pertanto, idonee e sufficienti a consentire al G.L. di respingere l'eccezione formulata dalla Parte_6
- la quale aveva sostenuto che il contratto impugnato si inquadrava nella disciplina dettata dalla L.
223/1991 - a causa dell'intervenuto superamento della durata massima consentita dall'art. 8 comma della L. 223/91 per i contratti a termine acausali.
Ed invero l'art. 8 comma 2 della L. 223/91 prevedeva: “… 2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.”
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado risulta che è stato Parte_1
collocato in mobilità il 2.3.2011. In data 31.3.2011, mentre era iscritto nelle liste di mobilità, ha stipulato con la attuale appellata un contratto di lavoro “a tempo determinato part – time ai sensi della L. 368/2001 e ai sensi della L. 223/91 (liste di mobilità per 30 ore settimanali” con la “qualifica … di CONDUCENTE DI AUTOAMBULANZA – LIV. B3” con durata dal 1.4.2011 al 30
9.2011, poi prorogato fino al 30.9.092012.
Cessato il rapporto di lavoro, in data 2.10.2012 veniva di nuovo iscritto nelle liste di mobilità Pt_1
e, in data 1.2.2013 aveva stipulato, sempre con la , un nuovo contratto a Controparte_1
tempo determinato, sempre ai sensi della L. 223/91 e del D.Lvo 368/2011, con il quale gli veniva riconosciuto lo stesso inquadramento precedente.
Tale secondo contratto, avente durata dal 1.2.2013 al 31.7.2013, è stato poi prorogato fino al
31.7.2014.
E' fuor di dubbio che il primo contratto stipulato nel 2011 ai sensi dell'art. 8 L. 223/91 ha avuto una durata complessiva pari a 18 mesi complessivi, superando da solo la durata massima prevista dall'art. 8 comma 2. Ne consegue che il secondo contratto a termine, stipulato il 1.2.2013, non poteva più rientrare nell'ambito applicativo della disciplina derogatoria dettata dalla L. 223/91.
Contrariamente a quanto affermato dal GL, il superamento della durata massima prevista dall'art. 8 comma 2 legge 223/91 non comporta esclusivamente la perdita del beneficio contributivo, come si evince dal dettato della norma e dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato: “L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230 del 1962) in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo la duplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunità d'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro;
ne consegue, pertanto, che le parti possono liberamente prorogare il termine iniziale del contratto, fermo restando che la durata complessiva del rapporto non deve comunque superare i dodici mesi (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta ed adeguatamente motivata la sentenza che aveva concluso per la violazione della norma avuto riguardo ad una rinnovazione del contratto per ulteriori dodici mesi, dopo che il precedente rapporto a termine era cessato da pochi giorni).” (Cass. Sentenza n. 16871 del 20/06/2008).
In conclusione, il contratto stipulato il 1.2.2013, non può essere inquadrato nell'ambito della disciplina dei cui all'art. 8 ella L. 223/91, pertanto rimane disciplinato dal D.Lvo 368/2001.
Tanto precisato, occorre evidenziare che l'art. 1 del decreto legislativo citato, nella formulazione ratione temporis applicabile prevedeva: “1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore
e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276…. …
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.”
Dalla lettura del contratto del 2013 emerge chiaramente la violazione della norma regolatrice in questione, ed invero si legge nel contratto:
“Avellino 1.2.2013
Oggetto: contratto di assunzione tempo determinato part-time.
Con la presente Le comunichiamo che è stato assunto presso la nostra Azienda in data odierna alle seguenti condizioni:
> Con contratto a tempo determinato part-time ai sensi della L.368/2001 e ai sensi della L.
223/1991 per 24 ore settimanali;
> La durata del Contratto è dal 01/02/2013 al 31/07/2013.
> La sua qualifica sarà di CONDUCENTE DI AUTOAMBULANZA - LIV. B3
> Le saranno assicurati il trattamento economico e normativo del C.C.N.L MISERICORDIE:
> Alla scadenza del Contratto, il rapporto di lavoro si intenderà cessato;
L'orario di lavoro che Lei osserverà durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, fermo restando le 24 ore settimanali, a seconda delle esigenze aziendali, potrà variare quotidianamente prevedendo la Sua prestazione lavorativa nelle seguenti fasce orarie e per tutta la settimana altresì, come previsto dal C.C.N.L. Lei avrà sempre un giorno libero a settimana…”
Appare evidente che il contratto non contiene alcun riferimento, neanche generico, alle ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, in presenza delle quali è “consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato” e la cui assenza ha come conseguenza che “L'apposizione del termine è priva di effetto”. Né nel caso in esame è applicabile la deroga prevista dal comma 1 bis del D.Lvo 368/01 in quanto il contratto a termine stipulato tra e la in data 1.2.2013 non Parte_1 Controparte_1
è il primo contratto a temine stipulato tra le parti, ma il secondo, essendo intervenuto tra le stesse un precedente contratto a termine datato 31.3.2011 che ha avuto una durata complessiva di 18 mesi.
La inefficacia del termine apposto al contratto stipulato in data 1.2.2013 comporta la conversione del contratto in uno a tempo indeterminato, di conseguenza va dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 01.02.2013, con inquadramento di Parte_1 nel livello B3 del C.C.N.L. per le Misericordie e orario di lavoro full time, circostanza quest'ultima su cui si tornerà esaminando gli altri motivi di appello.
All'appellante va, altresì, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 legge
183/2010 che prevede:
“…
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” secondo il quale l'importo dell'indennità va determinata “avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Nel caso in esame, considerati i criteri sopra riportati e, in particolare, la durata complessiva del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la indennità onnicomprensiva va determinata in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Passando all'esame del secondo motivo di appello, con il quale ha censurato il mancato Pt_1
riconoscimento del superiore inquadramento, si osserva innanzitutto che nel richiedere il livello superiore a quello contrattuale, il ricorrente non ha in alcun modo descritto in cosa consistevano le mansioni svolte in concreto e in cosa differivano da quelle oggetto del proprio livello di inquadramento. In ogni caso, anche a voler ritenere, come afferma con l'appello, che le Pt_1
mansioni svolte in concreto erano descritte adeguatamente dalla stessa qualifica rivendicata, ossia quella dell'autista soccorritore, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia provato lo svolgimento di tale diverso e ulteriore compito.
è inquadrato come conducente di ambulanza livello B3 del CCNL Misericordie, con Parte_1 il ricorso chiede il riconoscimento del livello C e la qualifica di “autista soccorritore”.
Il CCNL Misericordie inquadra nel livello C i lavoratori che posseggono i seguenti requisiti:
“Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
-autonomia
e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Caratterizzazione dell'attività
- Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto - Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi
- Discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili -
Relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale;
relazioni di natura diretta con l'utenza
Esemplificazione dei profili
Lavoratore che provvede: - al trasporto di persone, alla movimentazione di me compresa la consegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell'ambito di r istituzionali;
- alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando gli interventi di natura complessa;
- ad attività esecutive e/o di carattere tecnico-manuali, ovvero manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro e macchinari semplice e complessi compreso l'utilizzo di elaboratori elettronici.
Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Operaio specializzato - Autista accompagnatore - Autista soccorritore - Impiegato d'ordine
Infermiere generico - Cuoco - Operatore tecnico di centrale operativa - Operatore specializzato di centrale operativa - O.T.A. - O.S.S.
Autista con mansioni di operatore per servizi funebri - Operatore servizi funebri - Custode cimitero
- - Operatore domiciliare servizi tutelari (o comunque denominato) formato - Bagnino Per_1 con titolo”
MA avrebbe dovuto provare di possedere le “- conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” conoscenze per acquisire le quali lo stesso CCNL prevede la necessità di un'apposita formazione finalizzata ad acquisire, per quanto riguarda il profilo dell'autista soccorritore, le seguenti competenze: “
• Conoscere e saper predisporre il materiale sanitario:
• Saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario e verificarne la presenza sull'automezzo
• Saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni primarie a secondarie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;
• Saper effettuare le pulizie dell'automezzo e dei presidi sanitari;
• Saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo. La documentazione prodotta e la prova per testi nulla ha provato in tal senso.
In particolare, i testi escussi si sono limitati ad affermare genericamente, come erano le allegazioni fatte dal ricorrente, che questi era un autista, salvo poi specificare che era “autista soccorritore”, senza mai spiegare in cosa consisteva tale attività, le cui caratteristiche sono state innanzi evidenziate. Il teste inoltre, ha precisato che l'autista soccorritore utilizza determinati Tes_1
strumenti medicali come la barella spinale, ma non ha né allegato né provato di aver Parte_1
usato tali attrezzi e, prima ancora, di essersi formato per poterli utilizzarle.
Va esaminata ancora la nota 2219/2014 ET del 18.11.2014 dell' Parte_7
prodotta dal ricorrente, dalla quale, risulterebbe, secondo la prospettazione del MA, il riconoscimento delle mansioni superiori.
Si legge nella nota predetta - che è un attestato rilasciato dall' su Parte_7 richiesta del - che quest'ultimo “ha svolto l'attività di Autista – Soccorritore nell'equipe di Pt_1
Cont intervento territoriale del Servizio Emergenza – 118 di questa , presso la Postazione di CP_3
Avellino per conto della Associazione “Confraternita di Misericordia ” operante in CP_1
Cont convenzione con la stessa a partire dal 1.2.2013 fino a tutto il 31.7.2014”.
Osserva la Corte che nonostante la chiara indicazione contenuta nell'attestato, come è stato Cont correttamente osservato da parte appellata, l' non è la datrice di lavoro di;
Parte_1 pertanto, l'attestazione riguardante le mansioni svolte dal dipendente di un terzo è del tutto priva di rilievo provenendo da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro.
Né la Corte ritiene di poter ricavare da tale documento un elemento di prova a favore della pretesa avanzata dal ricorrente, in quanto non è dato sapere sulla base di quali elementi il Coordinatore dell' e il Direttore dell' Parte_8 Parte_9
hanno effettuato tale attestazione.
[...]
Va pertanto confermato il rigetto della domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento
Quanto alla domanda riguardante il riconoscimento dello svolgimento di un'attività lavorativa superiore alle 24 ore settimanali previste dal contratto, la stessa è parzialmente fondata.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il svolgeva turni di lavoro sia presso la Pt_1
postazione SAUT, sia presso il CMR.
La nota dell' prot. 2219/2014 ET del 18.11.2014, già innanzi Parte_7
richiamata, sulla scorta dei riepiloghi dei rimborsi mensili presentati dalla Controparte_1
, quindi, sulla base dei dati trasmessi dal datore di lavoro di , ha riassunto
[...] Parte_1
i turni di servizio svolti da da febbraio 2013 a luglio 2014, limitatamente alla Parte_1 postazione SAUT. Già da tale nota risulta il superamento da parte del dell'orario di lavoro Pt_1 settimanale previsto contrattualmente. A tali turni, inoltre, devono aggiungersi quello svolti dal
MA presso il CMR.
Anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta confermato che i turni svolti dagli autisti si prolungavano ben oltre le 24 settimanali.
In particolare, sulla questione riguardante l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Gli orari degli autisti erano sempre i medesimi: 8:14 – 14:20 – 20:8. I turni erano assegnati con sequenza pomeriggio/mattina/notte/pomeriggio, cioè quindi lunedì pomeriggio, martedì mattina, mercoledì notte. … Questo era l'orario... … per il SAUT. Per il CMR si lavorava solo con orario
20/08”
Il teste ha dichiarato: “Per lo più sia io che MA facevamo 118 e CMR (Centro Testimone_3
Mobile Rianimatore). Il nostro orario negli anni 2013-2014 era di 6 ore diurne ovvero 12 ore notturne. C'era una sequenza nei turni (…). La sequenza era mattina/pomeriggio/notte/riposo e poi si rinnovava uguale con mattina o pomeriggio. (…) I turni in sede erano 8/14 – 14/20 e poi la notte
20-8.”
Tali dichiarazioni, che trovano, appunto, conferma nella documentazione prodotta, consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento, da parte di , di un orario di lavoro full Parte_1 time, pari all'orario ordinario previsto dal CCNL Misericordie.
Diversamente, non può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario, ossia superiore rispetto all'orario ordinario. Il riconoscimento dello straordinario richiede una prova rigorosa che presuppone la dimostrazione del superamento settimanale e mensile dell'orario di lavoro ordinario fissato dal CCNL e, nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta;
invero, la documentazione riguarda solo una parte dell'attività lavorativa e le dichiarazioni dei testi pur provando lo svolgimento di un orario full time, non sono sufficientemente dettagliate da provare il continuo superamento di tale orario, né la misura di tale sforamento.
Con ordinanza dell'11.9.2024, veniva chiesto alle parti di depositare un nuovo conteggio relativo alle eventuali differenze retributive spettanti a sulla base dei seguenti criteri: Parte_1
“- Periodo di lavoro: dal 01-02-2013 al 31-07-2014
- Inquadramento: livello B3 della classificazione contenuta nel C.C.N.L. per le Misericordie
- C.C.N.L. per le Misericordie applicabile in via diretta
- Orario di lavoro: orario ordinario full time previsto dal C.C.N.L. per le Misericordie
Dall'importo così determinato andrà sottratto quanto percepito dal nello stesso Parte_1 periodo, risultante dalla documentazione prodotta” Dai conteggi elaborati dalla , pienamente conformi ai criteri fissati dalla Controparte_1
Corte, risulta che al spetta la somma di € 9.335,30 lordi a titolo di differenze retributive Pt_1
maturate nel periodo 1.2.2013 – 31.7.2014.
La va, pertanto, condannata anche al pagamento della somma di € Controparte_1
9.335,30 lordi, oltre accessori.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in data 1.2.2013;
- dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed il diritto di ad essere inquadrato nel livello B3 del C.C.N.L. per le Parte_1
Misericordie
- condanna, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, la Controparte_1
l pagamento in favore di di sei mensilità
[...] Parte_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la al Controparte_1 pagamento di euro € 9.335,30 lordi a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2.738,00 per il primo grado ed in euro 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Ettore Freda, dichiaratosi anticipatario.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/21 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Freda, elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 alla via Mergellina n. 220, presso l'avv. Lucio Tramontano
Appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Fontana, Ivana Aiello e Domenico
Cimminiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Fontana, sito in Napoli alla via F. Crispi n. 73/755
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9.3.2015 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,
deduceva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della in virtù di contratto di lavoro Controparte_1
a tempo determinato del 1.2.2013, avente scadenza il 31.7.2013, con la qualifica di conducente di Ambulanza, livello B3 del C.C.N.L. , applicato, per espressa Parte_2
previsione contrattuale, al rapporto tra le parti
- che l'orario di lavoro indicato nel contratto era di ventiquattro ore settimanali, ma, in realtà, aveva osservato un diverso orario di lavoro, ossia dalle 08:00 alle 14:00, oppure dalle 14:00 alle 20:00, o dalle 20:00 alle 08:00, dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo settimanale, per quanto concerneva il servizio prestato per il 118; che, inoltre, la gestiva il servizio del 118 sia dell' che dell' CP_1 Controparte_2 [...]
e lui, in aggiunta ai turni presso il 118, aveva Parte_3
effettuato anche dei turni di servizio presso la , come emergeva dai prospetti CP_1
riassuntivi prodotti;
che fra i vari servizi, aveva lavorato per le seguenti ore: febbraio 2013:
218; marzo 2013: 280; aprile 2013: 246; maggio 2013: 260; giugno 2013: 232; luglio 2013:
156; agosto 2013: 268; settembre 2013: 248; ottobre 2013: 272; novembre 2013: 228; dicembre 2013: 218; gennaio 2014: 275; febbraio 2014: 227; marzo 2014: 242; aprile 2014:
227; maggio 2014: 212; giugno 2014: 235; luglio 2014: 139
- che il contratto in questione era stato, poi, prorogato fino al 31.7.2014, data in cui era cessato il servizio
- che aveva sempre espletato le mansioni di , qualifica inserita nel livello Parte_4
C del CCNL indicato, come si ricavava anche dall'attestazione dell' datata Controparte_2
18.11.2014
- che con lettera raccomandata con a.r. n. 149732500430, spedita il 18.9.2014 e ricevuta il
22.9.2014, aveva impugnato il termine apposto al contratto a tempo determinato, come prorogato, eccependo che lo stesso era stato apposto in violazione della disciplina applicabile ratione temporis, infatti, il contratto stipulato nel febbraio 2013, era sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 1 bis del D.Lvo 368/2001, per cui mancando l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che dovevano giustificare l'apposizione del termine, il termine era inefficace e il contratto andava considerato a tempo indeterminato sin dall'origine
- che già in precedenza aveva prestato servizio alle dipendenze della , Controparte_1
precisamente dal 01.04.2011 fino al 30.09.2012, sempre con contratto a tempo determinato,
e anche in tale occasione era stato inquadrato come conducente di ambulanza livello B3;
- che al termine di tale primo rapporto aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, in data
31.10.2012, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la D.T.L. di CP_1
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“1) Dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso, in data 01-02-2013, tra il ricorrente, Sig. , e la , nonché alla sua proroga. Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente nominato e la Controparte_1
deve intendersi a tempo indeterminato sin dall'origine, oppure, subordinatamente, dalla
[...]
diversa data che sarà ritenuta di giustizia. 3) Dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro o comunque all'assunzione a tempo indeterminato, in virtù delle nullità denunciate con riguardo al contratto intercorso con la misericordia di Avellino ed alla sua proroga, nonché il diritto del medesimo al risarcimento dei danni.
4) Condannare, quindi, la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a ripristinare la funzionalità del rapporto o, comunque, a riassumere od a reintegrare il ricorrente medesimo, Sig. . Parte_1
5) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore del ricorrente ai sensi dell'art, 32 1. n. 183/2010, con gli accessori.
5) Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 2103
c.c., nella categoria C a far data dal 01-02-2013, e, per l'effetto, dichiarare il diritto del medesimo
a percepire la retribuzione dovuta in relazione al diverso superiore inquadramento.
7) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù delle superiori mansioni espletate, con gli interessi e la rivalutazione col cumulo.
8) Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro concordato.
9) Condannare quindi la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per la detta causale, della somma di € 46.832,99,
o di quella, eventualmente diversa, che dovesse eventualmente risultare di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…
10) Pronunciare tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti utili allo scopo, ivi compresa la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi”
Con sentenza n. 567/2020 il G.L. rigettava la domanda. In particolare, osservava il giudice di prime cure che, quanto alla eccepita illegittimità del termine apposto al contratto, l'assunzione era stata effettuata ai sensi della legge 223/91, in considerazione dell'iscrizione del ricorrente nelle liste di mobilità, e successivamente il contratto era stato prorogato per una sola volta dall'01.08.2013 al
31.07.2014 sempre per lo svolgimento della medesima attività e con il medesimo inquadramento.
Ebbene, concludeva il G.L., i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 25 e 8 l. n. 223/91 si sottraevano alla necessità di ulteriori specificazioni in ordine alle ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo ex art. 1 d.lgs. 368/2001. Ne conseguiva che nella fattispecie in esame non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al d. lgs. 368/2001 (in particolare artt. 1 e 4) ed il relativo regime sanzionatorio. Quanto alle ulteriori censure sollevate da parte ricorrente nel corso del giudizio con riferimento alla ritenuta illegittimità del termine apposto al contratto, il G.L. le dichiarava inammissibili, in quanto tardive.
Il giudice di prime cure infine dichiarava infondate anche le pretese attoree in ordine all'asserito espletamento del lavoro straordinario e di mansioni superiori.
Con ricorso depositato il 16.4.2021 proponeva appello , censurando la sentenza di Parte_1 primo grado e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Si costituiva la chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello eccepiva che la sentenza impugnata era illegittima poiché Pt_1 aveva erroneamente inquadrato il contratto a termine stipulato nel 2013 nell'ambito dell'art. 8 della
L. 223/91. Evidenziava a tal fine che era stato iscritto nelle liste di mobilità in data 02.03.2011 ed in data 31.3.2011, proprio in virtù di tale iscrizione, era stato assunto dalla , Controparte_1
ai sensi della legge n. 223/91, con decorrenza 1.4.2011. Tale contratto, che scadeva il 30.9.2011, era stato prorogato fino al 30.9.2012, con una durata complessiva di 18 mesi, quindi, più dei 12 mesi previsti dall'art. 8, comma 2°, della citata l. n. 223/91, come durata massima di tale tipologia di contratti a termine acausali.
In seguito, osservava parte appellante, era stato nuovamente iscritto nelle liste di mobilità e in data
1.2.2013 era stato di nuovo assunto, sempre a tempo determinato, dalla Misericordia, con lo stesso inquadramento e livello. Questo secondo rapporto, prorogato il 1.8.2013 ed era definitivamente cessato il 31.7.2014.
Ne conseguiva, eccepiva , che il secondo contratto a temine era sottoposto alla Parte_1 disciplina di cui al D.Lgs. n.368/2011, in quanto non poteva essere inquadrato nell'ambito dell'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91, poiché già con il primo contratto a termine stipulato nel 2011 era stata superata la durata massima di 12 mesi prevista dall'art. 8 della legge citata.
Pur volendo considerare solo il secondo rapporto, sorto il 1.2.2013 e cessato il 31.7.2014, comunque la domanda era fondata;
invero, eccepiva l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, secondo il quale il rapporto costituito a norma dell'art. 8, comma 2° l. n. 223/91 potrebbe avere una durata infinita, con la sola conseguenza della perdita dei benefici contributivi, la
Cassazione aveva affermato al riguardo che “è consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il menzionato limite massimo di dodici mesi. (…) Appare, quindi, evidente che la proroga del contratto a termine intercorso con un lavoratore in mobilità deve ritenersi lecita nei limiti dei dodici mesi stabiliti dalla legge n. 223 del 1991)”.
La conseguenza, concludeva era che nel caso di stipula di un contratto a termine di durata Pt_1
superiore a dodici mesi, oppure di proroga di un precedente contratto che determinava una durata del rapporto superiore ai 12 mesi, l'apposizione del termine doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91 e, quindi, il contratto doveva considerarsi a tempo indeterminato dalla scadenza dei 12 mesi, in quanto assoggettato dal D.Lgs. n. 386/01 nella parte eccedente il detto limite temporale. Non vi era dubbio, pertanto, che al contratto del 1.3.2013 ed alla sua proroga, si applicava la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/01, essendosi esaurito il bonus di 12 mesi previsto dall'art. 8, comma 2°, l. n. 223/91, con la conseguenza che mancando l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che avevano giustificato l'apposizione del termine, il contratto andava considerato a tempo indeterminato sin dall'origine.
Quanto alle conseguenze, eccepiva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo Pt_1
indeterminato gli attribuiva il diritto di riprendere il suo posto di lavoro presso la appellata, nonché il diritto al risarcimento del danno subito ai sensi della L. n. 183/2010 all'art. 32, comma 5°
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza per aver respinto la Parte_1 domanda di inquadramento nel livello superiore. Eccepiva l'appellante che era pacifico che conduceva non già un normale automezzo, bensì, l'autoambulanza del 118, preposta, col suo equipaggio, ad intervenire in casi di urgenza. Ebbene il C.C.N.L. le Misericordie, nella categoria B
(dove era inquadrato) faceva rientrare la qualifica di “Autista”, viceversa nella categoria C quella di
“Autista-Soccorritore”. Ciò che distingueva l' dal semplice era il fatto Parte_5 Pt_4 che il primo non si limitava a guidare l'autoveicolo, ma partecipava alle operazioni di soccorso;
tale attività era insita nella qualifica, pertanto, nel momento in cui nell'atto introduttivo del giudizio aveva specificato di svolgere le mansioni di , non doveva aggiungere altro per Parte_5
qualificare la sua attività.
Quanto alla fondatezza della domanda, sosteneva l'appellante che la prova dello svolgimento di tali mansioni si ricavava dall'attestazione dell' , datata 18.11.2014, e dalle Controparte_2
dichiarazioni dei testimoni escussi.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva respinto Parte_1
la domanda di pagamento delle differenze retributive in considerazione della quantità delle ore lavorate.
Eccepiva, in particolare, l'appellante che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato per sei ore durante i turni mattutino e pomeridiano, e dieci ore durante i turni notturni, oltre il servizio reso presso la . Lo svolgimento di attività lavorativa sistematicamente superiore alle 24 ore CP_1 settimanali, previste dal contratto, osservava il MA, era stato ampiamente provato dalla documentazione prodotta e dai testi escussi.
Con un quarto motivo di appello evidenziava che i conteggi non erano stati specificamente Pt_1
contestati da parte resistente.
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante censurava la condanna alle spese.
… … …
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha eccepito che il contratto a Parte_1
termine stipulato nel 2013 era stato concluso in violazione della disciplina dettata dal D.Lvo
368/2001 in quanto privo di qualsiasi giustificazione causale;
con l'atto di appello, anche alla luce della motivazione adottata dal giudie di prime cure, argomenta in maniera specifica sulle Pt_1 ragioni che non consentono di inquadrare il contratto a termine del 2013 nell'ambito della disciplina di cui alla L. 223/91, ma in quella dettata dal D.Lvo 368/01, tuttavia, contrariamente a quanto eccepisce la , non si tratta di una argomentazione nuova. Invero, con il Parte_6
ricorso ha specificamente inquadrato il contratto a termine impugnato nell'ambito del D.Lvo Pt_1
368/2001, eccependone la violazione per difetto assoluto di qualsiasi indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificasse l'apposizione del termine;
inoltre, dopo aver espressamente richiamato il contenuto del contratto in questione, ove veniva previsto che era stipulato “ai sensi della L. 368/2001 e ai sensi della L. 223/1991…” rilevava che tale contratto “non era il primo che riguardava le parti, in quanto, come riferito nel fatto, già in precedenza, dal 01-04-2011 fino al 30-09-2012, il Sig. aveva lavorato alle dipendenze della Pt_1
, con la qualifica di Conducente di Ambulanza, liv. B3, in virtù di un Controparte_1 contratto a tempo determinato prorogato”.
Le allegazioni in fatto e in diritto formulate con il ricorso introduttivo erano, pertanto, idonee e sufficienti a consentire al G.L. di respingere l'eccezione formulata dalla Parte_6
- la quale aveva sostenuto che il contratto impugnato si inquadrava nella disciplina dettata dalla L.
223/1991 - a causa dell'intervenuto superamento della durata massima consentita dall'art. 8 comma della L. 223/91 per i contratti a termine acausali.
Ed invero l'art. 8 comma 2 della L. 223/91 prevedeva: “… 2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.”
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado risulta che è stato Parte_1
collocato in mobilità il 2.3.2011. In data 31.3.2011, mentre era iscritto nelle liste di mobilità, ha stipulato con la attuale appellata un contratto di lavoro “a tempo determinato part – time ai sensi della L. 368/2001 e ai sensi della L. 223/91 (liste di mobilità per 30 ore settimanali” con la “qualifica … di CONDUCENTE DI AUTOAMBULANZA – LIV. B3” con durata dal 1.4.2011 al 30
9.2011, poi prorogato fino al 30.9.092012.
Cessato il rapporto di lavoro, in data 2.10.2012 veniva di nuovo iscritto nelle liste di mobilità Pt_1
e, in data 1.2.2013 aveva stipulato, sempre con la , un nuovo contratto a Controparte_1
tempo determinato, sempre ai sensi della L. 223/91 e del D.Lvo 368/2011, con il quale gli veniva riconosciuto lo stesso inquadramento precedente.
Tale secondo contratto, avente durata dal 1.2.2013 al 31.7.2013, è stato poi prorogato fino al
31.7.2014.
E' fuor di dubbio che il primo contratto stipulato nel 2011 ai sensi dell'art. 8 L. 223/91 ha avuto una durata complessiva pari a 18 mesi complessivi, superando da solo la durata massima prevista dall'art. 8 comma 2. Ne consegue che il secondo contratto a termine, stipulato il 1.2.2013, non poteva più rientrare nell'ambito applicativo della disciplina derogatoria dettata dalla L. 223/91.
Contrariamente a quanto affermato dal GL, il superamento della durata massima prevista dall'art. 8 comma 2 legge 223/91 non comporta esclusivamente la perdita del beneficio contributivo, come si evince dal dettato della norma e dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato: “L'art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 - che dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimento a cause oggettive (richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n. 230 del 1962) in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), e pone, quale unico limite temporale, una durata massima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo la duplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunità d'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro;
ne consegue, pertanto, che le parti possono liberamente prorogare il termine iniziale del contratto, fermo restando che la durata complessiva del rapporto non deve comunque superare i dodici mesi (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta ed adeguatamente motivata la sentenza che aveva concluso per la violazione della norma avuto riguardo ad una rinnovazione del contratto per ulteriori dodici mesi, dopo che il precedente rapporto a termine era cessato da pochi giorni).” (Cass. Sentenza n. 16871 del 20/06/2008).
In conclusione, il contratto stipulato il 1.2.2013, non può essere inquadrato nell'ambito della disciplina dei cui all'art. 8 ella L. 223/91, pertanto rimane disciplinato dal D.Lvo 368/2001.
Tanto precisato, occorre evidenziare che l'art. 1 del decreto legislativo citato, nella formulazione ratione temporis applicabile prevedeva: “1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore
e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276…. …
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.”
Dalla lettura del contratto del 2013 emerge chiaramente la violazione della norma regolatrice in questione, ed invero si legge nel contratto:
“Avellino 1.2.2013
Oggetto: contratto di assunzione tempo determinato part-time.
Con la presente Le comunichiamo che è stato assunto presso la nostra Azienda in data odierna alle seguenti condizioni:
> Con contratto a tempo determinato part-time ai sensi della L.368/2001 e ai sensi della L.
223/1991 per 24 ore settimanali;
> La durata del Contratto è dal 01/02/2013 al 31/07/2013.
> La sua qualifica sarà di CONDUCENTE DI AUTOAMBULANZA - LIV. B3
> Le saranno assicurati il trattamento economico e normativo del C.C.N.L MISERICORDIE:
> Alla scadenza del Contratto, il rapporto di lavoro si intenderà cessato;
L'orario di lavoro che Lei osserverà durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, fermo restando le 24 ore settimanali, a seconda delle esigenze aziendali, potrà variare quotidianamente prevedendo la Sua prestazione lavorativa nelle seguenti fasce orarie e per tutta la settimana altresì, come previsto dal C.C.N.L. Lei avrà sempre un giorno libero a settimana…”
Appare evidente che il contratto non contiene alcun riferimento, neanche generico, alle ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, in presenza delle quali è “consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato” e la cui assenza ha come conseguenza che “L'apposizione del termine è priva di effetto”. Né nel caso in esame è applicabile la deroga prevista dal comma 1 bis del D.Lvo 368/01 in quanto il contratto a termine stipulato tra e la in data 1.2.2013 non Parte_1 Controparte_1
è il primo contratto a temine stipulato tra le parti, ma il secondo, essendo intervenuto tra le stesse un precedente contratto a termine datato 31.3.2011 che ha avuto una durata complessiva di 18 mesi.
La inefficacia del termine apposto al contratto stipulato in data 1.2.2013 comporta la conversione del contratto in uno a tempo indeterminato, di conseguenza va dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 01.02.2013, con inquadramento di Parte_1 nel livello B3 del C.C.N.L. per le Misericordie e orario di lavoro full time, circostanza quest'ultima su cui si tornerà esaminando gli altri motivi di appello.
All'appellante va, altresì, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32 legge
183/2010 che prevede:
“…
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” secondo il quale l'importo dell'indennità va determinata “avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Nel caso in esame, considerati i criteri sopra riportati e, in particolare, la durata complessiva del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la indennità onnicomprensiva va determinata in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Passando all'esame del secondo motivo di appello, con il quale ha censurato il mancato Pt_1
riconoscimento del superiore inquadramento, si osserva innanzitutto che nel richiedere il livello superiore a quello contrattuale, il ricorrente non ha in alcun modo descritto in cosa consistevano le mansioni svolte in concreto e in cosa differivano da quelle oggetto del proprio livello di inquadramento. In ogni caso, anche a voler ritenere, come afferma con l'appello, che le Pt_1
mansioni svolte in concreto erano descritte adeguatamente dalla stessa qualifica rivendicata, ossia quella dell'autista soccorritore, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia provato lo svolgimento di tale diverso e ulteriore compito.
è inquadrato come conducente di ambulanza livello B3 del CCNL Misericordie, con Parte_1 il ricorso chiede il riconoscimento del livello C e la qualifica di “autista soccorritore”.
Il CCNL Misericordie inquadra nel livello C i lavoratori che posseggono i seguenti requisiti:
“Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
-autonomia
e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Caratterizzazione dell'attività
- Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto - Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi amministrativi
- Discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili -
Relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale;
relazioni di natura diretta con l'utenza
Esemplificazione dei profili
Lavoratore che provvede: - al trasporto di persone, alla movimentazione di me compresa la consegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell'ambito di r istituzionali;
- alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando gli interventi di natura complessa;
- ad attività esecutive e/o di carattere tecnico-manuali, ovvero manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro e macchinari semplice e complessi compreso l'utilizzo di elaboratori elettronici.
Qualifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Operaio specializzato - Autista accompagnatore - Autista soccorritore - Impiegato d'ordine
Infermiere generico - Cuoco - Operatore tecnico di centrale operativa - Operatore specializzato di centrale operativa - O.T.A. - O.S.S.
Autista con mansioni di operatore per servizi funebri - Operatore servizi funebri - Custode cimitero
- - Operatore domiciliare servizi tutelari (o comunque denominato) formato - Bagnino Per_1 con titolo”
MA avrebbe dovuto provare di possedere le “- conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” conoscenze per acquisire le quali lo stesso CCNL prevede la necessità di un'apposita formazione finalizzata ad acquisire, per quanto riguarda il profilo dell'autista soccorritore, le seguenti competenze: “
• Conoscere e saper predisporre il materiale sanitario:
• Saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario e verificarne la presenza sull'automezzo
• Saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni primarie a secondarie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;
• Saper effettuare le pulizie dell'automezzo e dei presidi sanitari;
• Saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo. La documentazione prodotta e la prova per testi nulla ha provato in tal senso.
In particolare, i testi escussi si sono limitati ad affermare genericamente, come erano le allegazioni fatte dal ricorrente, che questi era un autista, salvo poi specificare che era “autista soccorritore”, senza mai spiegare in cosa consisteva tale attività, le cui caratteristiche sono state innanzi evidenziate. Il teste inoltre, ha precisato che l'autista soccorritore utilizza determinati Tes_1
strumenti medicali come la barella spinale, ma non ha né allegato né provato di aver Parte_1
usato tali attrezzi e, prima ancora, di essersi formato per poterli utilizzarle.
Va esaminata ancora la nota 2219/2014 ET del 18.11.2014 dell' Parte_7
prodotta dal ricorrente, dalla quale, risulterebbe, secondo la prospettazione del MA, il riconoscimento delle mansioni superiori.
Si legge nella nota predetta - che è un attestato rilasciato dall' su Parte_7 richiesta del - che quest'ultimo “ha svolto l'attività di Autista – Soccorritore nell'equipe di Pt_1
Cont intervento territoriale del Servizio Emergenza – 118 di questa , presso la Postazione di CP_3
Avellino per conto della Associazione “Confraternita di Misericordia ” operante in CP_1
Cont convenzione con la stessa a partire dal 1.2.2013 fino a tutto il 31.7.2014”.
Osserva la Corte che nonostante la chiara indicazione contenuta nell'attestato, come è stato Cont correttamente osservato da parte appellata, l' non è la datrice di lavoro di;
Parte_1 pertanto, l'attestazione riguardante le mansioni svolte dal dipendente di un terzo è del tutto priva di rilievo provenendo da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro.
Né la Corte ritiene di poter ricavare da tale documento un elemento di prova a favore della pretesa avanzata dal ricorrente, in quanto non è dato sapere sulla base di quali elementi il Coordinatore dell' e il Direttore dell' Parte_8 Parte_9
hanno effettuato tale attestazione.
[...]
Va pertanto confermato il rigetto della domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento
Quanto alla domanda riguardante il riconoscimento dello svolgimento di un'attività lavorativa superiore alle 24 ore settimanali previste dal contratto, la stessa è parzialmente fondata.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta che il svolgeva turni di lavoro sia presso la Pt_1
postazione SAUT, sia presso il CMR.
La nota dell' prot. 2219/2014 ET del 18.11.2014, già innanzi Parte_7
richiamata, sulla scorta dei riepiloghi dei rimborsi mensili presentati dalla Controparte_1
, quindi, sulla base dei dati trasmessi dal datore di lavoro di , ha riassunto
[...] Parte_1
i turni di servizio svolti da da febbraio 2013 a luglio 2014, limitatamente alla Parte_1 postazione SAUT. Già da tale nota risulta il superamento da parte del dell'orario di lavoro Pt_1 settimanale previsto contrattualmente. A tali turni, inoltre, devono aggiungersi quello svolti dal
MA presso il CMR.
Anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta confermato che i turni svolti dagli autisti si prolungavano ben oltre le 24 settimanali.
In particolare, sulla questione riguardante l'orario di lavoro, il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Gli orari degli autisti erano sempre i medesimi: 8:14 – 14:20 – 20:8. I turni erano assegnati con sequenza pomeriggio/mattina/notte/pomeriggio, cioè quindi lunedì pomeriggio, martedì mattina, mercoledì notte. … Questo era l'orario... … per il SAUT. Per il CMR si lavorava solo con orario
20/08”
Il teste ha dichiarato: “Per lo più sia io che MA facevamo 118 e CMR (Centro Testimone_3
Mobile Rianimatore). Il nostro orario negli anni 2013-2014 era di 6 ore diurne ovvero 12 ore notturne. C'era una sequenza nei turni (…). La sequenza era mattina/pomeriggio/notte/riposo e poi si rinnovava uguale con mattina o pomeriggio. (…) I turni in sede erano 8/14 – 14/20 e poi la notte
20-8.”
Tali dichiarazioni, che trovano, appunto, conferma nella documentazione prodotta, consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento, da parte di , di un orario di lavoro full Parte_1 time, pari all'orario ordinario previsto dal CCNL Misericordie.
Diversamente, non può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario, ossia superiore rispetto all'orario ordinario. Il riconoscimento dello straordinario richiede una prova rigorosa che presuppone la dimostrazione del superamento settimanale e mensile dell'orario di lavoro ordinario fissato dal CCNL e, nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta;
invero, la documentazione riguarda solo una parte dell'attività lavorativa e le dichiarazioni dei testi pur provando lo svolgimento di un orario full time, non sono sufficientemente dettagliate da provare il continuo superamento di tale orario, né la misura di tale sforamento.
Con ordinanza dell'11.9.2024, veniva chiesto alle parti di depositare un nuovo conteggio relativo alle eventuali differenze retributive spettanti a sulla base dei seguenti criteri: Parte_1
“- Periodo di lavoro: dal 01-02-2013 al 31-07-2014
- Inquadramento: livello B3 della classificazione contenuta nel C.C.N.L. per le Misericordie
- C.C.N.L. per le Misericordie applicabile in via diretta
- Orario di lavoro: orario ordinario full time previsto dal C.C.N.L. per le Misericordie
Dall'importo così determinato andrà sottratto quanto percepito dal nello stesso Parte_1 periodo, risultante dalla documentazione prodotta” Dai conteggi elaborati dalla , pienamente conformi ai criteri fissati dalla Controparte_1
Corte, risulta che al spetta la somma di € 9.335,30 lordi a titolo di differenze retributive Pt_1
maturate nel periodo 1.2.2013 – 31.7.2014.
La va, pertanto, condannata anche al pagamento della somma di € Controparte_1
9.335,30 lordi, oltre accessori.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in data 1.2.2013;
- dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed il diritto di ad essere inquadrato nel livello B3 del C.C.N.L. per le Parte_1
Misericordie
- condanna, ai sensi dell'art. 32 della legge 183/2010, la Controparte_1
l pagamento in favore di di sei mensilità
[...] Parte_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la al Controparte_1 pagamento di euro € 9.335,30 lordi a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2.738,00 per il primo grado ed in euro 2.906,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Ettore Freda, dichiaratosi anticipatario.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa