Ordinanza cautelare 5 giugno 2014
Sentenza 4 giugno 2015
Parere definitivo 16 maggio 2016
Decreto decisorio 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07873/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06286/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IA LI, NO NI, NA RN, VA FF, IA LI, UI CC, IE RO, SA NA, VI VI, EP NA, TE DE OS, EN CO, GA LO, EO ME, AS MB, AL AB, MA ER, AN OG, EN BE, ON US, ON LL, IC RE, ES OR, RE RI, RE DO, DE ET, CO ZZ, ANa LA, IM RS, IL RE, LA RO, FI GN, UI Lo LV, AZ IP, RE SP, EP LU ER CE, TO GA BA, IT SO, RE TE, ER EO, ER LO, OV IE, RE De AS, AN De NC, IE RA, IA CU, AU AF, NT EL, RI LA, SA IE, CH EN, DI IP, AN OS, NI OC, LU PE, DI SP, RI CO, UI CA, ON ET, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, EP Piscitelli e VA Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
GI PR, MA De SE, RE Di RA, NC DA, EB Patania, n.c.
per l'annullamento
- del decreto dell’11 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 14 del 18 febbraio 2014), con il quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha bandito un concorso per l’arruolamento di 237 Allievi Marescialli all’86° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2014/2015;
- dell’atto di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso, se e quando eventualmente adottato, seppure non ancora pubblicato o notificato;
- dei provvedimenti che, a qualsiasi titolo, autorizzando l’indizione di detto concorso, seppure non richiamati nel bando impugnato o ancora non pubblicati o notificati;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e conseguenti ai predetti provvedimenti (anche se al momento sconosciuti perché non pubblicati o notificati) o che abbiano in qualsiasi modo dato seguito all’illegittima indizione del nuovo concorso;
- nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
- dell’atto di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso (determinazione n. 333367/14 del 15 novembre 2014, del Comandante generale del Comando generale della Guardia di Finanza);
- della determinazione n. 363300/14 del 12 dicembre 2014, con cui il Comandante generale del Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto un’integrazione all’atto di approvazione della graduatoria di merito citato;
- della determinazione n. 363628/14 del 12 dicembre 2014, con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto un’ulteriore integrazione all’atto di approvazione della graduatoria di merito citato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Silvia Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere tutti risultati idonei non vincitori nei precedenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.
Avversano il bando e la graduatoria oggetto di impugnativa, principalmente sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 ottobre 2013, n. 125.
Il provvedimento (c.d. decreto D’Alia), si prefigge l’obiettivo di abbattere il precariato nel pubblico impiego, regolamentando l’utilizzo delle graduatorie dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici.
Nel fare ciò, esso è andato oltre i principi sanciti dalla decisione dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 14/2011.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, è stato previsto che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad avviare nuove procedure concorsuali previa verifica dell’immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; nonché dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Essi reputano perciò che, con il bando impugnato, il Comandante Generale della Guardia di Finanza abbia violato l’obbligo di scorrere le graduatorie vigenti.
Infatti, sebbene i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano stati esclusi dalla privatizzazione del rapporto di impiego, per effetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, il regime assunzionale sarebbe rimasto solo parzialmente speciale (per esempio non è prevista la preventiva procedura di mobilità; i limiti del turn over sono diversi e meno stringenti etc..).
Per quanto qui rileva, invece, anche le assunzioni per il comparto sicurezza e difesa sono autorizzate secondo la procedura di cui all’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 66, commi 9 – bis e 10 d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Le disposizioni in parola sono ribadite dall’art. 9, comma 12, del d.l. n. 78/2010.
Il bando oggetto di impugnativa si porrebbe quindi in violazione dell’art. 4, comma 3, del c.d. decreto D’Alia.
Soggiungono che tale conclusione si pone in linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 5 del 21.11.2013.
Le uniche deroghe previste riguardano infatti il reclutamento del personale del comparto scuola e di quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, nonché del Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, mentre relativamente all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto, è espressamente prevista “l’esclusione del personale in regime di diritto pubblico”, nulla è detto relativamente all’applicazione del comma 3 , qui in rilievo.
Soggiungono che, al momento dell’entrata in vigore del decreto D’Alia, le graduatorie in cui erano inseriti erano ancora vigenti, con la conseguenze che la loro efficacia, per effetto del ripetuto art. 4, comma 3 del decreto, è prorogata fino al 31.12.2016.
Invocano, comunque, anche la violazione dei principi affermati dalla già richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria.
Sottolineano, infine, che il sistema di reclutamento attualmente vigente nella Guardia di Finanza è pienamente compatibile con il meccanismo dello scorrimento di precedenti graduatorie.
Il decreto D’Alia ha però introdotto la regola dello scorrimento come inderogabile norma di azione.
Si tratterebbe di una norma speciale, ed anzi di carattere eccezionale, destinata a prevalere su ogni diversa disciplina di settore.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando una memoria.
In relazione alla normativa invocata dai ricorrenti ha fatto notare:
- che, diversamente da quanto dagli stessi ritenuto, nella circolare n. 5/2013 della Funzione Pubblica, viene chiarito che le disposizioni del d.l. n. 101/2013 sono destinate alle amministrazioni centrali dello Stato fatte “salve le disposizioni speciali previste per alcune categoria di personale incompatibili con tale disciplina” (cfr. quadro sinottico C);
- che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 individua quali destinatari dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie le amministrazioni soggette alla c.d. autorizzazione a bandire, di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, laddove invece la Guardia di Finanza è soggetta, ai sensi dell’art. 66, commi 9 – bis e 10 del d.l. n. 112/2008, alla diversa “autorizzazione ad assumere”, rilasciata secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001;
- ha richiamato la peculiarità dei meccanismi di reclutamento e progressione in carriera del Corpo della Guardia di Finanza (e, più in generale, dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate).
Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno gravato la graduatoria definitiva di merito.
Le parti, hanno depositato ulteriori memorie.
I ricorrenti, in particolare, hanno fatto riferimento ad una “scheda” del 6.11.2013 dell’Ufficio Legislazione del Comando della Guardia di Finanza, la quale confermerebbe l’assunto dell’applicabilità del decreto D’Alia ai concorsi delle Guardia di Finanza.
L’argomentato è stato confutato dalla difesa erariale, sul rilievo che tale documento ha mera valenza illustrativa delle misure di rilievo generale o di interesse, anche se non esclusivo, della Guardia di Finanza, recate dal citato provvedimento e, in tale ottica, è stato inviato agli Uffici del Comando Generale. Esso, comunque, non contempla alcuna indicazione sull’applicabilità alla Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di “scorrimento di graduatorie”.
Ha poi richiamato l’attenzione sulla recente legge n.114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 con la quale, all'art. 3 di quest'ultimo, è stato aggiunto il comma 3 bis , che recita testualmente “Al fine di incrementare i servi i di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente".
Tali norme depongono in senso esattamente contrario all’esistenza di un obbligo di carattere generale per le Forze di Polizia di procedere allo scorrimento delle graduatorie prima di bandire nuovi concorsi ovvero di motivare adeguatamente l’indizione di un nuovo concorso in vigenza di graduatorie valide, in quanto l’art. 3 del d.l. n. 90/2014 autorizza in via straordinaria, per l’immissione esclusivamente nei ruoli iniziali, lo scorrimento delle graduatorie, solo per i concorsi indetti per il 2013, con ciò presupponendo che, in ogni altra ipotesi, la regola sia quella dell’indizione di un nuovo concorso, non quella dello scorrimento.
Il ricorso è stato infine trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2015.
2. La questione controversa è, in parte, simile ad altre, già risolte dalla Sezione in senso contrario alle tesi dei ricorrenti (cfr., in particolare, la sentenza n. 10602/2013).
Anche nella fattispecie in esame, non vi sono ragioni per discostarsi da siffatte conclusioni, sia pure con le ulteriori precisazioni che verranno di seguito sviluppate.
2.1. La delibazione delle questioni sottoposte all’esame del Collegio - sostanzialmente riconducibili alla verifica della possibilità per la resistente amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale in luogo di procedere all’utilizzazione, mediante scorrimento, della precedente graduatoria – richiede di procedere preliminarmente ad una complessiva ricognizione della materia.
In tale direzione, viene in rilievo la progressiva ed univoca tendenza del legislatore degli ultimi anni, anche a fronte di obblighi comunitari che rendono più stringente la necessità di contenimento della spesa pubblica, di prorogare la validità e l’efficacia di precedenti graduatorie cui le amministrazioni, al fine di coprire nuovi posti, debbono attingere per le relative assunzioni, attraverso l’introduzione di disposizioni esplicitamente dirette a stabilire la proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali preesistenti.
In particolare, l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ha aggiunto, all’articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il comma 5 – ter , in forza del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.
Con tale intervento normativo viene abbandonata la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, delle graduatorie, consacrando il principio di vigenza delle graduatorie e l’istituto dello scorrimento, attraverso una fonte di rango legislativo e non più mercé il solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487 del 1994), quali istituti ordinari generali, valevoli a regime, per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, applicabile indistintamente a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.
Trattasi di approdo normativo di una evoluzione orientata alla progressiva dilatazione dello spazio applicativo dell’istituto dello scorrimento, il cui punto di partenza è costituito dall’art. 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, come modificato dall'articolo unico, della legge 8 luglio 1975, n. 305, caratterizzandosi il disegno normativo originario per la tipizzazione dell’ambito oggettivo di operatività dell’istituto riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria ovvero, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.
La previsione dello scorrimento delle graduatorie e dell’efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha avuto una progressiva estensione, attraverso una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, volte a prevedere l’utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato, come avvenuto con l’art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che prevede la durata delle graduatorie per 18 mesi per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che dovessero rendersi disponibili entro tale termine, così ampliando il perimetro oggettivo di applicazione dell’istituto dello scorrimento con l’intento di ridurre l’ambito della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento.
Si sono poi succedute diverse disposizioni legislative con efficacia temporalmente limitata, dirette a prorogare la vigenza delle graduatorie, generalmente inserite nelle leggi annuali aventi ad oggetto la manovra finanziaria, fino a giungere alla citata disciplina legislativa di cui all’art. 35, comma 5- ter del d.lgs. n. 165 del 2001, di portata generale, riguardante l’efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, avente, come già accennato, la chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall’espletamento delle nuove procedure concorsuali, individuando nello scorrimento della graduatoria la modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
Le ricadute in termini sistematici dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci sono state enucleate, come noto, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, la quale, nella sua funzione nomofilattica, nell’affermare che nell’ordinamento positivo si è verificata l’inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento delle graduatorie precedenti ancora valide ed efficaci, costituendo quest’ultima la regola generale ed essendo l’indizione di un nuovo concorso l’eccezione, ha consacrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.
Tuttavia, secondo la stessa Adunanza Plenaria, la prevalenza delle procedure di scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso non ha carattere assoluto e incondizionato, recedendo la stessa di fronte a “speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” per cui in tali eventualità emerge “il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie” (par.51 della decisione n. 14/2011).
2.2. Tale essendo il quadro di riferimento sulla scorta del quale condurre la delibazione in ordine alla controversia in esame, occorre verificare se la fattispecie possa ascriversi al novero delle ipotesi derogatorie rispetto all’obbligo di previo scorrimento delle precedenti graduatorie ancora valide ed efficaci ai fini della provvista del personale e se, in caso di risposta affermativa, sussista un onere di motivazione disatteso dalla resistente amministrazione.
Al riguardo, ritiene il Collegio che la speciale disciplina che regola il reclutamento degli Allievi Marescialli - cui si riferisce il gravato bando di concorso - osti allo scorrimento della precedente graduatoria riferita al medesimo profilo di impiego (per conclusioni analoghe, sebbene relative al canale “riservato”, del medesimo concorso, cfr. TAR Lazio, sez. II^, sentenza n. 9487 del 7.11.2013).
Decisivo rilievo, in senso preclusivo alla sussistenza di un obbligo per il Corpo della Guardia di Finanza di utilizzare precedenti graduatorie per nuove assunzioni di personale, riveste l’art. 35 del citato d.lgs. n. 199 del 1995, il quale prevede che “I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli” nella percentuale del 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, e il rimanente 30% attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato, sulla base di quote prestabilite, ai brigadieri capo, ai brigadieri e vice brigadieri e al personale del ruolo appuntati e finanzieri (comma 1).
La prevista cadenza annuale delle assunzioni degli Allievi Marescialli deve avvenire, per espressa previsione normativa, attraverso distinte procedure concorsuali, l’una di natura riservata e l’altra di natura pubblica, sulla base di determinate percentuali.
In entrambi i casi, peraltro, è previsto che “La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa” (art. 43, comma 7).
A fronte di tali previsioni, giustificate dalla specificità del comparto di impiego e, in generale, dalla specificità dell’amministrazione militare, non può esservi spazio, a parere del Collegio, per l’applicabilità della disciplina generale dettata dal richiamato art. 35, comma 5- ter del d.Lgs. n. 165 del 2001, la cui latitudine espansiva si arresta dinnanzi a speciali discipline di settore che regolano diversamente la materia, per come peraltro affermato dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, laddove riconosce l'esistenza del dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative “che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”, rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
Inoltre, che per il Corpo della Guardia di Finanza sussista una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento delle precedenti graduatorie è confermato dal cit. comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. n. 199 del 1995, ove l’utilizzo del termine “può” rinvia necessariamente ad una scelta discrezionale dell’amministrazione derogatoria rispetto alla regola generale del concorso.
Nel caso di specie, pertanto, sebbene non sia contestato che le graduatorie in cui i ricorrenti sono inseriti fossero ancora efficaci al momento in cui è stato bandito il concorso impugnato, tale circostanza, di per sé, non è sufficiente al positivo riscontro della sussistenza di un obbligo per l’amministrazione a procedere allo scorrimento della stessa per dar corso a nuove assunzioni.
Tale circostanza, infatti, non riveste valenza preclusiva all’indizione di un nuovo concorso, ciò in quanto - oltre ad essere espressamente prevista una mera facoltà in ordine alla utilizzazione della graduatoria - deve tenersi distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, l’ultrattività della graduatoria dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento.
La specialità della disciplina di settore, come sopra illustrata, che prevede una specifica cadenza periodica delle procedure concorsuali, unitamente alla espressa previsione della facoltatività del ricorso allo scorrimento delle graduatorie, risulta incompatibile con l’invocato obbligo di scorrimento (quest’ultimo, peraltro, non configurabile in assoluto nemmeno nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato).
Nel caso di specie, la periodicità del concorso mira, in primo luogo, a garantire una provvista del personale attingendo ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo in conseguenza della maturazione dei requisiti selettivi previsti dall'art. 36 del cit. d.lgs. n. 199 del 1995.
A diversamente ritenere ed optando per la prevalenza dello strumento dello scorrimento delle graduatorie, appare ad esempio di immediata evidenza che una larga fascia di appartenenti al Corpo, aventi il grado richiesto che non abbiano partecipato a precedenti selezioni risultando vincitori o idonei, e che abbiano nel frattempo maturato i prescritti requisiti, non potrebbero essere assunti, con conseguente dispersione di potenzialità professionali maturate successivamente all’espletamento di un precedente concorso.
Il che si porrebbe in contrasto con le stesse esigenze sottese alle procedure concorsuali volte a selezionare i migliori nel rispetto della par condicio e dei principi di massima partecipazione.
Il discorso non muta per gli aspiranti “esterni”, di cui nella fattispecie si verte.
Secondo quanto correttamente argomentato dalla difesa erariale, il numero dei posti messi a concorso e la loro ripartizione tra le varie specializzazioni è funzionale a particolare esigenze di alimentazione del ruolo, nell’ottica del contemperamento tra la valorizzazione delle pregresse esperienze in seno al Corpo e l’immissione in servizio di risorse anagraficamente più giovani provenienti dagli esterni all’amministrazione.
Le due procedure di concorso, peraltro, sono strettamente intrecciate, al punto che i posti rimasti scoperti, nell’ambito dell’una o dell’altra procedura (come già detto, da indirsi annualmente, e in simultanea, ogni anno), possono essere devoluti in favore dell’altra (art. 35, u.c., d.lgs. n. 199/1995).
Una volta riscontrato il carattere obbligatorio della cadenza periodica delle procedure concorsuali per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza, ed attribuita allo scorrimento delle precedenti graduatorie la consistenza di mera facoltà per l’amministrazione - per come desumibile dall'art. 43 del d.lgs. n. 199 del 1995 - appare evidente come la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso, trattandosi di adempimento ad un obbligo imposto dallo stesso Legislatore, sia sostanzialmente in re ipsa .
Semmai, il particolare onere motivazionale enucleato dalla giurisprudenza, deve spostarsi sull’esercizio della facoltà di utilizzo delle graduatorie di precedenti concorsi.
In sostanza, nell’ordinamento della Guardia di Finanza, il rapporto tra l'utilizzazione di precedenti graduatorie e l'indizione di una nuova procedura concorsuale, risulta esattamente invertito rispetto al settore generale del pubblico impiego.
Al riguardo, non appare poi inutile ricordare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 (ed in particolare l’art. 35, comma 5 – ter , inseritovi, come ricordato, nel 2007) , non può esplicare efficacia abrogativa sulla preesistente disciplina di settore, vigente per la Guardia di Finanza.
E’ infatti quest’ultima che, in quanto destinata a regolare un settore di impiego speciale, prevale sulla prima, secondo il noto brocardo “lex generalis non derogat priori speciali”.
Le disposizioni in materia di proroga della validità delle graduatorie concorsuali, in quanto dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, o, comunque, disposizioni che tale obbligo sanciscano in via generale, non possono trovare applicazione alle procedure per l'arruolamento nei corpi militarizzati dello Stato, quale il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le stesse non contengano disposizioni specifiche, espressamente mirate a modificare le peculiari modalità di reclutamento proprie di tale ordinamento, in coerenza del resto con la peculiarità del rapporto di lavoro militare, positivamente riconosciuta, dapprima, dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, T.U. 30 marzo 2001 n. 165.
Non contrastano le considerazioni precedentemente illustrate con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 1476 del 2012 (invocata dai ricorrenti), essendo siffatta pronuncia riferita ad una fattispecie del tutto particolare, caratterizzata dall’alternanza tra indizioni di procedure concorsuali e successive riduzioni del numero dei posti la quale aveva comportato il sacrificio non già delle aspettative degli idonei, bensì degli stessi vincitori di una precedente procedura concorsuale.
2.2. Ciò posto, resta tuttavia da verificare se l’assetto testé delineato sia stato modificato dall’entrata in vigore delle disposizioni recate dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che tale normativa non contiene disposizioni specifiche per le Forze Armate e per i Corpi di Polizia, tese a modificare le peculiari modalità di reclutamento e avanzamento proprie dei rispettivi ordinamenti.
Al riguardo, non giova al ricorrente affermare che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, è una norma “speciale” ovvero di carattere “eccezionale”.
In primo luogo, la disposizione in esame non ha sicuramente carattere “eccezionale” (come tale intendendosi una norma che, in via transitoria, introduce una deroga ad una disciplina di carattere generale), poiché, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, essa ha inteso sancire a regime, la regola della priorità dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci rispetto all’indizione di un nuovo concorso.
Inoltre, essa non ha nemmeno carattere “speciale”, in quanto introduce una regola di carattere generale, sebbene idonea ad incidere esclusivamente sul pubblico impiego contrattualizzato, mancando anche in questo caso ogni forma di raccordo con gli ordinamenti di settore, caratterizzati da peculiari sistemi di reclutamento e di avanzamento.
Al riguardo va poi sottolineato che – come bene evidenziato dalla difesa erariale - sebbene il ripetuto art. 4, comma 3 del d.l. n. 101/2013, si riferisca genericamente alle amministrazioni dello Stato, il contestuale richiamo all’ “autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, consente, anche sul piano letterale, di escluderne con sicurezza l’applicabilità alle Forze armate e ai Corpi di Polizia, per le cui assunzioni trova invece applicazione l’art. 66, commi 9 – bis e 10, del d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008), il quale disciplina non già l’autorizzazione “a bandire” bensì “ad assumere”, ad essi imposta nel quadro di interventi di contenimento della spesa per il personale che ha interessato tutto il settore pubblico.
La ricostruzione testé delineata è infine confortata dal tenore di norme intervenute successivamente al decreto D’Alia, le quali presuppongono inequivocabilmente che la regola, per i Corpi di Polizia, sia rimasta quella dell’indizione di un nuovo concorso e non già quella dello scorrimento.
Si tratta, in particolare, della legge n.114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 (anch’essa richiamata dalla difesa erariale nelle proprie note di udienza), con la quale, all'art. 3 di quest'ultimo, è stato aggiunto il comma 3 - bis , che recita testualmente “Al fine di incrementare i servi i di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente".
Anche tali norme depongono in senso esattamente contrario all’esistenza di un obbligo di carattere generale per le Forze di Polizia di procedere allo scorrimento delle graduatorie prima di bandire nuovi concorsi ovvero di motivare adeguatamente l’indizione di un nuovo concorso in vigenza di graduatorie valide, in quanto l’art. 3 del d.l. n. 90/2014.
Esse, infatti, autorizzano in via straordinaria, per l’immissione esclusivamente nei ruoli iniziali, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013, con ciò presupponendo che, in ogni altra ipotesi, la regola sia quella dell’indizione di un nuovo concorso.
4. In definitiva, alla luce di quanto in precedenza sintetizzato circa le peculiari modalità di reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza, tuttora vigenti, le disposizioni relative al pubblico impiego contrattualizzato, invocate dai ricorrenti, appaiono inapplicabili nella fattispecie, perlomeno in assenza di norme che raccordino, in maniera razionale, le diverse e, talora opposte esigenze, sottese ai due sistemi normativi.
E’ infatti evidente che la trasposizione della disciplina prevista per il pubblico impiego contrattualizzato, sic et simpliciter , nell’ordinamento della Guardia di Finanza, renderebbe inoperante, se non privo di senso, l’intero sistema di reclutamento e di avanzamento attualmente vigente
5. In conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere respinti.
Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la novità delle questioni, per compensare fra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, e i motivi aggiunti, di cui in premessa, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO