Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 904/2024
R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro
Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Cristiano Osti, Francesco Favari e Francesco
Sansone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Cristiano Osti sito in Parma, Strada Abbeveratoia n. 65/A;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, ( ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti
Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 17.09.2024 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo Pt_1
in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_3
partecipazione al giudizio;
previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a CP_4
di Parma, via Casati Confalonieri n. 5/a;
[...]
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
Par previo ordine di esibizione a dei prospetti paga mancanti ed ulteriori rispetto a quelli prodotti in causa (sicuramente di quelli relativi a dicembre 2023, alle spettanze di fine rapporto ed al TFR); previa declaratoria, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione meglio vista, Par dell'esistenza fra ed il sig. , dal 18.3.2023 (ovvero dalla diversa data meglio Pt_1
vista dal Giudice), di un rapporto di lavoro definitivamente costituito, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, con qualifica di impiegato del livello D1 ex CCNL
Metalmeccanici Industria, con conseguente invalidità della (pretesamente esistente) clausola appositiva di un termine di durata;
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del recesso fatto risultare esistente il 31.12.2023:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo dal 18.3.2023 al 31.12.2023
(ovvero nel diverso periodo meglio visto dal Giudice), ha svolto mansioni di impiegato del livello D1, ai sensi del CCNL Metalmeccanici Industria, osservando l'orario di cui in premesse e venendo comandato in trasferta dal lunedì al sabato dal 25.5.2023 in avanti (ovvero secondo le diverse modalità e misure meglio viste dal Giudice); Par conseguentemente, condannare al pagamento al sig. della complessiva Pt_1
somma che risulterà dovuta all'esito, occorrendo, di apposita C.T.U. tecnico-contabile
(oltre alle retribuzioni successive), dovendosi determinare anche tutto quanto spettantegli per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro festivo, mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, integrazione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, nonché per ferie, rol e permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte che non sia stata fruita, oltre che per ogni ulteriore indennità di qualsiasi genere e specie, per indennità di trasferta, (nonché, se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e per TFR), ecc. …, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettantegli a qualsiasi titolo, all'esito di apposita
C.T.U. tecnico-contabile; con condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Dando atto che il ricorrente riserva a separato giudizio ogni azione del caso ove a tale regolarizzazione la convenuta non procedesse ovvero questa fosse non più possibile. Par 2) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare a reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi con Pt_1
un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o, ove del caso, con quella globale), corrispondente al periodo dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione di Pt_1
cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso. Il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
3) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del detto recesso, Par condannare a riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e Pt_1
patiendi in misura pari alla retribuzione globale medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi, comunque di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in uno dei modi previsti dalla legge o, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni nella misura determinanda in separato giudizio;
Par 4) inoltre: condannare , ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, a corrispondere al ricorrente un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione utile al TFR (nonché, in ogni caso, a riammetterlo in servizio), stante la (ove mai non fossero accolte le prospettazioni attoree relative all'avvenuta costituzione del rapporto, in via definitiva e a tempo indeterminato) mancanza di effetti del termine di durata apposto al contratto di lavoro e delle successive proroghe.
5) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (o, quantomeno, degli interessi legali) dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 28.10.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e Controparte_1
chiedendo l'integrale reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 07.11.2024, il Giudice, ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' , ordinava la Controparte_5
chiamata in causa di;
CP_3
- che, con memoria difensiva depositata in data 26.01.2025, si costituiva in giudizio
, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la società CP_3
convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva della posizione riferibile al ricorrente presso l'Istituto Previdenziale;
- che, all'udienza del 13.05.2025, i procuratori di parte ricorrente e di parte resistente davano atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, chiedendo concordemente dichiararsi la cessata materia del contendere a spese compensate;
- che, alla medesima udienza del 13.05.2025, il procuratore di prendeva atto CP_3
dell'intervenuta conciliazione, invitando il Giudice a valutare l'opportunità di proseguire il giudizio per l'accertamento di eventuali debenze contributive a favore dell' ; Controparte_5
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
considerato, infine, che, stante l'intervenuta definizione dell'insorta controversia tra il lavoratore e parte datoriale, non sussiste, in capo ad , alcun apprezzabile interesse CP_3
alla prosecuzione del giudizio, anche in considerazione della mancata articolazione, in punto di prova, di autonome istanze istruttorie preordinate alla prova delle debenze contributive rivendicate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2. Nulla sulle spese nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)