Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10702 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' A REPUBBLICA ITALIANA OggettoLA CORT7150 740233/200 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S REM Z ON LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4402/00 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron..28308 Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI' Rel. Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Grazia CATALDI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2002 • 2185 giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO -1- TUCCARI di ROMA del 14 marzo 2000, rep. N. 53667; controricorrente avversO la sentenza n. 79/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 08/03/99 - R.G.N. 1404/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso in via principale inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. - -2- R.G. 4402/00 Svolgimento del processo Il sig. SA FA, essendogli stata respinta dall'Istituto nazionale per l'assicura- zione contro gli infortuni sul lavoro la domanda di rendita per inabilità da ipoacusia professionale presentata nel marzo '95, con ricorso dell'aprile '97 chiese al Pretore di Cagliari l'accertamento del suo diritto, da conglobare con la rendita del 15% ricono- sciutagli per infortunio, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e spese. L'Inail, costituendosi, contestò la fondatezza della domanda, negando la sussistenza della malattia professionale. Istruita la causa, il Pretore con sentenza 13 febbraio 1998, conformandosi alla ctu, accolse la domanda attribuendo al FA la rendita cumulativa del 39% (di cui il 26% per inabilità da ipoacusia professionale e il 15% da infortunio) a decorrere dalla do- manda amministrativa. Ricostituito il contraddittorio su appello dell'Istituto, il Tribunale, rinnovata la ctų,ha accolto l'impugnazione, escludendo che l'otologia bilaterale di tipo misto, riscontra- ta dal CTU, fosse di origine professionale, ritenendola di verosimile natura otoscle- rotica, sia in base ai caratteri audiomorfologici, non riferibili a traumi acustici da e- sposizione a rumore, sia in considerazione dell'esame audiometrico e della storia clinica, che deponevano per una osteodistrofia della capsula labirintica, dove la "componente neurosensoriale, caratterizzata da un più marcato deterioramento delle frequenze acute" non era rapportabile a una "non provata esposizione a rumore", quanto, invece, a una "fase avanzata delle malattia otospongiotica", oltretutto non essendo tabellata l'attività di gruista ed escavatorista documentata solo per il periodo 79-93 (e non anche dal 1952). J Contro questa sentenza, notificata il 22 novembre 1999 il sig. FA illustra un arti- colato motivo di ricorso per cassazione con atto del 23 febbraio 2000, cui l'Istituto intimato oppone, con il controricorso, la sua inammissibilità. Motivi della decisione Con unico, complesso motivo di ricorso parte ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione de art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e degli artt. 414,421 e In 437, cod.proc.civ. e dell'art. 2697, cod.civ., nonché difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.). Rileva, in particolare, che il Giudice collegiale, sulla base delle argomentazioni svolte nella memoria depositata in qualità d'appellato, avrebbe dovuto "ammettere le prove richieste..., cioè ispezione dei luoghi, ctu per accertare i livelli di rumorosità nei luoghi stessi, prova testimoniale sulla durata del lavoro e mansioni", già articola- te in primo grado, soprattutto preferendo il secondo al primo consulente "sulla base di considerazioni erronee", per aver omesso di valutare il fatto che l'attività lavorati- va non era tabellata, avendo, invece ritenuto l'esposizione al rischio e il rapporto causale, e trascurato che la componente neurosensoriale poteva ess debitata a malattia otosclerotica, peraltro ascritta a rumore. L'Inail, costituendosi, obietta l'inammissibilità del ricorso per cassazione no il 23 gennaio 2000, a fronte della notificazione della sentenza al procurator A S E tuito del FA avvenuta il 22 novembre 1999. La Corte, esaminati gli atti evidenziati dal controricorrente, condivide l'ect essendo maturato il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della senten- za impugnata rispetto al giorno della notifica del ricorso per cassazione (artt. 325 e 326, cod.proc.civ.). Nulla per le spese, trattandosi di giudizio sottoposto alla regole dell'art. 152, disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp.att. c.p.c.. Così deciso in Roma il 16 maggio 2002 Il Consigliere estlluno Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0394 2 2 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 4