Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere-
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 195 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 716/2021(RG 7242/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di liquidazione pensione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. BASILE
- Appellante-
E
Controparte 1
e difeso dall'avv. M. DEL VECCHIO
[...]
-Appellato
OGGETTO: pensione di anzianità"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 31/5/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da di Controparte_1 riliquidazione della pensione di anzianità richiesta con domanda del 25/5/2016, riconosciuta dal
1/6/2016, mediante un diverso computo dei periodi di cig e mobilità fruiti durante il rapporto di lavoro, identificando un maggiore importo della pensione sulla base di una consulenza svolta in primo grado. Ha assunto l'Pt 2 l'erroneità della retribuzione considerata per il calcolo della contribuzione figurativa, dal momento che il giudice avrebbe dovuto, in attuazione della legge in
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda del ricorrente.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Il lavoratore appellato è stato in CIGS a zero ore dall'ottobre 1998 al dicembre 2012 e poi in mobilità dal 2012 fino al pensionamento avvenuto nel 2016. L Pt 2 vorrebbe calcolare la contribuzione figurativa per l'intero periodo di CIGS e mobilità (ossia per 18 anni), prendendo a base la ultima retribuzione effettiva percepita risalente al settembre 1998, omettendo di considerare gli scatti di anzianità nel frattempo intervenuti e ogni altro elemento retributivo collegato all'anzianità.
Ebbene ciò non risponde alla lettera della legge né ad un criterio di logica.
L'art 8, 1° comma L 155/1981 richiamato dall' Pt 2 che prevede che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa", si riferisce a eventi di breve durata, come la malattia, le assenze per donazioni sangue eccetera, imponendo di guardare come retribuzione base su cui calcolare i contributi figurativi, i mesi precedenti lavorati dello stesso anno o, se non ve ne sono nell'anno, le retribuzioni percepite nell'anno immediatamente precedente. Già il riferimento al concetto di immediatamente precedente lascia intendere che il legislatore vuole che i contributi siano calcolati su una retribuzione quanto più possibile attuale e aggiornata. L'art 8 al 4 comma, che
è riferito ai periodi di sospensione più lunga per cig o mobilità recita: "I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”. Dunque si guarda alla retribuzione relativa al periodo in cui si corrisponde l'integrazione salariale e non al periodo precedente. Ovviamente la retribuzione a cui si guarda, in mancanza di lavoro effettivo, è quella contrattuale, calcolata sulla base del contratto collettivo di categoria e degli accordi aziendali. Ebbene per giurisprudenza consolidata, in ordine alla modalità di accredito dei contributi figurativi, relativamente a periodi di assenza antecedenti al
31/12/2004, deve farsi riferimento all'orientamento di legittimità operante ratione temporis secondo cui "In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione"¹;
Successivamente è intervenuto l'art 40 L 183/2010, applicabile per i periodi di cig e mobilità successivi al 31/12/2004, il quale dispone :"Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento". Dunque, “L'art. 40 della 1. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito tra le quali sono
-
ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre
2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale "2.
Tanto la disciplina applicabile per i periodi fino al 31/12/2004 che la disciplina valida per i periodi successivi, dispongono che i contributi figurativi si calcolino sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, ove avesse lavorato, nel periodo in cui invece è stato in cig(o mobilità). Dunque, in caso di sospensione dal lavoro prolungata, come nel caso di specie, i contributi si calcolano sulla retribuzione spettante per il periodo di riferimento, via via aggiornata in base al contratto collettivo di categoria e all'anzianità crescente del lavoratore, ossia si calcolando sulla retribuzione che egli avrebbe percepito ove fosse stato in servizio in quel preciso periodo
Del tutto erroneo è allora il riferimento alla retribuzione che il lavoratore prendeva nel 1998 prima dell'ingresso in mobilità e non è pensabile di calcolare la contribuzione per diciotto anni sul medesimo parametro retributivo. Non si pone nel caso di specie un problema di computo degli emolumenti extramensili, ma solo di parametro retributivo da adottare per il calcolo della contribuzione figurativa, che correttamente il ctu ha individuato nella retribuzione spettante al lavoratore in base al contratto collettivo e all'anzianità di servizio maturata nel tempo, con riferimento al singolo periodo a cui si riferisce la mobilità.
La sentenza deve essere confermata. Sull' Pt 2 gravano le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Pt 2 alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 12/2/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010
2 Sez. L-, Sentenza n. 33202 del 10/11/2021