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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2024, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5466/2023 R.G. promossa con ricorso depositato in data 13/04/2023 da:
(cf. ), con l'avv. MASSIMO GILARDONI, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da ricorso depositato il 13/04/2023: accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.2, d.lgs. 286/98.
Per il di parte resistente: rigettare il ricorso per Controparte_1 CP_1
insussistenza dei requisiti previsti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il provvedimento di diniego Cat A12/2023/Imm/4°Sez/PGO/22VR010272 del 07/03/2023 è stato motivato sulla base del parere sfavorevole emesso il 29/06/2022 dalla Commissione Territoriale
pagina 1 di 5 di secondo il quale: “CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione non emergono CP_1
elementi che possano condurre a nuove e diverse valutazioni rispetto a quelle effettuate in sede di emissione del parere reso, in considerazione del fatto che l'istante non ha presentato documentazione attestante alcun rapporto lavorativo in essere, ha prodotto documentazione medica relativa al minore risalente al 2012 e al 2014,e documentazione Persona_1
fiscale relativa agli anni 2019 e 2020 che non permette di comprendere quale sia stato il percorso di integrazione del richiedente negli ultimi anni;
si soggiunge che il contratto di locazione, oltre a risultare privo di firma, risulta anche privo della registrazione presso l'
Agenzia delle Entrate … DISPONE…di confermare il parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta, in primo luogo, il fatto che la Commissione
Territoriale, in sede di emanazione del parere, non ha tenuto in debita considerazione il suo inserimento socio – lavorativo, la presenza del nucleo familiare in Italia, la durata della permanenza nel territorio italiano, lo stato di salute del figlio minore, la disponibilità di un alloggio in locazione e l'acquisito dell'abitazione in comproprietà con la moglie. Part In allegato al ricorso introduttivo, il Sig. ha depositato (per quanto di interesse relativamente alla posizione del ricorrente):
- Doc. 2, modello P.F. 2019, attestante retribuzione annuale pari a euro 31.761;
- Doc. 2A, modello P.F. 2020, attestante retribuzione annuale pari a euro 16.540;
- Doc. 2B, C.U. 2022, attestante retribuzione annuale pari a euro 15946,20;
- Doc. 2C, C.U. 2023, attestante retribuzione annuale pari a euro 51128,50;
- Doc. 3, visura camerale di datata 04/06/2021; Controparte_2
- Doc. 4, certificato di stato di famiglia datato 25/07/2022;
- Doc. 5 e 5 A, rispettivamente contratto di affitto avente efficacia dal 20/12/2018 al
20/12/2020 e afferente a immobile sito in Via Paolo Borsellino n° 19, Peschiera del Garda
(VR) e relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
Doc. 6, rogito notarile del 24/02/2021, afferente a compravendita di n° 2 appartamenti siti in Via Bergamini n° 42, Peschiera del Garda (VR);
Doc 7, 8, accertamenti medico-oculistici relativi al figlio datati 21/02/2019 e Per_1
19/04/2017.
pagina 2 di 5 Sono state poi prodotti con memoria autorizzata dd. 15 settembre 2024, le buste paga percepite dal ricorrente relativamente ai mesi da gennaio a luglio del 2024, tutte per una retribuzione netta di euro 2.000.
Con decreto del 13/06/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in ragione dell'esiguità della documentazione lavorativa prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
12/04/2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 13/04/2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che è intervenuto sull'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale nel territorio dello Stato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
pagina 3 di 5 Entro questo quadro di riferimento, si osserva che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, giacché dalla documentazione prodotta in giudizio emerge come egli risulti integrato nel mondo del lavoro con relativa stabilità sin dal 2019 e sia attualmente occupato con regolare contratto a tempo indeterminato in qualità di socio della società di cui risulta essere consigliere delegato. Inoltre, il ricorrente risiede sul Controparte_2
territorio italiano sin dal 2012 con la propria famiglia (la moglie e i figli , nato CP_3 Per_1
nel 2012 e , nato nel 2020, si vedano in proposito i doc. nn. 4 e 11A, allegati al ricorso Per_2
introduttivo) e risulta aver acquistato immobili di proprietà. Egli ha documentato di essere residente sul territorio nazionale con il nucleo familiare, comprendente due figli, di cui uno nato nel territorio della Repubblica. Da ultimo, ha documentato la disponibilità di redditi in misura sufficiente a garantire l'autonomia del proprio nucleo familiare.
L'amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente: in data 31.05.2007 Fermo di P.G. da parte del Nucleo Operativo Radiomobile del
Comando Carabinieri di Brescia per il reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”
(art. 73 D.P.R. 309/90); in data 11.05.2008 decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Brescia, eseguito in data 20.05.2008 con rimpatrio coattivo alla frontiera;
in data
26.08.2021 Comunicazione di Notizia di Reato della Stazione Carabinieri di Peschiera del Garda
(VR) per il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256 D.Lgs. 152/2006).
Non è stata prodotta documentazione relativa a detti precedenti, il cui onere incombe all'amministrazione resistente.
Le circostanze allegate non possono pertanto essere prese in considerazione ai fini della valutazione della condizione personale del ricorrente.
Va peraltro osservato che la fattispecie da ultimo indicata non risulta rientrare nel novero dei reati ostativi al soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. art. 4, co. 3, III periodo, d.lgs. 286/1998. Quanto all'episodio in materia di stupefacenti, in assenza di documentazione relativa quantomeno all'esatto titolo di reato e a una eventuale condanna non è possibile formulare alcuna prognosi negativa di bilanciamento con gli elementi di integrazione nel frattempo raggiunti;
va peraltro osservato che, da quanto allegato, si tratterebbe comunque di fatti ormai risalenti nel tempo.
Con riferimento all'integrazione raggiunta sul territorio nazionale, vanno richiamati gli indirizzi giurisprudenziali secondo cui non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in pagina 4 di 5 ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (Cass., sez. I, 11.11.2022 n. 33315); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n. 20240); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto
(Cass., sez. VI, 15.3.2022 n. 8373); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (Cass., sez. I.
30.03.2022 n. 10201); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (Cass. sez. I, 28.7.2022 n. 23571).
La documentazione prodotta è sufficiente per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti la residenza del nucleo familiare convivente in
Italia e la comprovata stabilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che da essa ricava risorse sufficienti al mantenimento del nucleo familiare.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato deciso anche in ragione di elementi sopravvenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso proposto da (cf. ); Parte_1 C.F._1
2. compensa le spese.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Federica Benvenuti
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