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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1779/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti. Marco Pesenti, Leopoldo Conti ed Elisa Sal- Parte_1
vadori appellante
contro
, con l'Avv. Agnese Moratto CP_1
appellato con OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Piombino de-
positata il 26.1.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 14.11.2024
dal procuratore di parte appellante:
1 “In riforma della sentenza n. 1/2022 del Giudice di Pace di Piombino depositata il
26.1.2022, così giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva dell'odierna appellante con riferimento alla domanda restitutoria formulata dal
sig. in prime cure, e, per l'effetto, dichiarare la medesima non tenuta alla restituzio- CP_1
ne dell'importo di € 1.776,00.
Con ogni conseguente statuizione in punto ripetizione delle somme corrisposte a
contro
-
parte, con riserva di ripetizione, in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”;
dal procuratore di parte appellata:
“Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con con-
danna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vit-
toria di spese e compensi di avvocato, da distrarre a favore dello scrivente difensore che si
dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Su istanza della , il Giudice di Pace di Piombino, con decreto ingiuntivo n. Pt_1
33/2021, ingiungeva a il pagamento a favore della predetta della som- CP_1
ma di Euro 2.386,00 oltre interessi e spese, per rate scadute relativamente al contrat-
to di credito al consumo n. 1968968 da lui concluso con la soc. Sella Personal Cre-
dit spa, la quale, a sua volta, aveva ceduto tale credito ad . Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la risoluzione del contratto
di finanziamento concluso dal Sig. con la Consel S.p.a. e conseguen- CP_1
2 temente revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la cui Parte_1
la predetta ha ceduto il proprio credito, a rimborsargli la somma di Euro 1.776,00
pagata dall'attore opponente alla società cedente;
-in ipotesi di non applicabilità
degli artt. 111 e 125 quinquies Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, in acco-
glimento dell'eccezione di inadempimento formulata dal sig. , revocare CP_1
il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il predetto nulla deve alla Consel
S.p.a. e, conseguentemente, alla non avendo la Parte_1 Controparte_2
dato esecuzione alla prestazione contrattualmente a suo carico. In ogni caso
[...]
con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Il eccepiva di aver tempestivamente esercitato il recesso dal contratto stipula- CP_1
to con la , nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. Controparte_3
1453 c.c. per la risoluzione del contratto con essa concluso, non avendo la predetta società fornito alcuna delle prestazioni contrattualmente dovute.
Tale risoluzione comportava anche la risoluzione del contratto di credito al consu-
mo, stipulato dal comparente con la Consel spa, che, con tale contratto doveva rite-
nersi collegato, con il conseguente diritto del sig. sia di non pagare alcun im- CP_1
porto alla , cui il credito era stato ceduto dalla predetta società Consel, Parte_1
sia di pretendere da quest'ultima la ripetizione delle rate già pagate alla cedente.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto nonché, relativamente alla domanda di ripetizione,
avanzata dal sig. nei suoi confronti, la propria carenza di legittimazione passi- CP_1
va.
Con la sentenza, oggetto dell'attuale impugnazione, il Giudice di Pace di Piombino,
3 in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e condan-
nava a rimborsare al BA le rate da lui pagate alla Consel spa, che ad essa Pt_1
aveva ceduto il credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha appellato la sentenza sopra Pt_1
richiamata, chiedendone la parziale riforma, limitata espressamente al capo della sentenza che l'ha condannata alla ripetizione delle somme pagate dal alla soc. CP_1
, che le aveva ceduto il credito. Parte_2
A sostegno dell'appello proposto, l'appellante sostanzialmente deduce la pro- Pt_1
pria carenza di legittimazione passiva, essendo cessionaria non del contratto di cre-
dito al consumo a suo tempo concluso dalla soc. Sella con il comparente, bensì sol-
tanto del credito dalla prima vantato nei confronti del secondo.
Parte appellata si costituiva, contestando le tesi dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, secondo le conclusioni sopra riportate per estesp.
All'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi me-
diante scambio di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza appellata accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, accogliendo altresì la domanda spiccata dall'opponente e volta alla resti-
tuzione dell'importo di € 1.776,00, pagato dal al creditore cedente in esecu- CP_1
zione del contratto di finanziamento risolto.
Oggetto di gravame è solamente il capo relativo alla restituzione della predetta somma di € 1.776,00.
4 È pacifico in effetti che l'importo de quo, lungi dall'essere compreso nella somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, era stato in precedenza corrisposto dal debitore ceduto alla creditrice cedente.
Nel caso di specie, non coglie tuttavia nel segno la tesi dell'appellante, fondata, in sostanza, sull'applicazione dell'art. 2033 c.c. interpretato conformemente al princi-
pio secondo cui “rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passiva-
mente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere
non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (ex plu-
rimis, vedasi Cass. civ., Sez. 1, 07/12/2016, n. 25170, Rv. 642142 – 01; arg. ex
Cass. civ., Sez. 3, 30/08/2019, n. 21843, Rv. 655567 – 01: “I crediti oggetto delle
operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costitui-
scono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato
in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finan-
ziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è
consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di
compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente na-
scenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione
di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto
corrente bancario intrattenuto con la cedente).
Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace
nella impugnata sentenza, si controverte di un cd. contratto di credito al consumo collegato alla fornitura di beni o servizi (nella specie un corso di lingua straniera),
5 con necessaria applicazione dell'art. 125 quinquies, comma 4, Testo unico bancario
(D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi del quale, per ciò che qui interessa, “i di-
ritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del
terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di conces-
sione del credito” (e ci si riferisce, in particolare, al diritto riconosciuto dal comma
2, secondo cui (parte in grassetto evidenziata dal redattore) “la risoluzione del con-
tratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore
le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione
del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il
finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Ora, non veniva, per il vero, nemmeno appellata la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava che:
- Il recesso inviato dal nei confronti del fornitore è da considerarsi tempe- CP_1
stivo;
- Conseguentemente è intervenuta risoluzione del contratto di credito da conside-
rarsi contratto di credito al consumo cd. collegato (statuizione non appellata e comunque corretta e condivisibile);
- La ratio della citata disposizione è da rinvenire nella tutela del consumatore, il quale non deve essere tenuto al rimborso del finanziamento nel caso in cui non fruisca dei servizi collegati (donde pure il diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato), sicché i precetti de quibus devono trovare applica-
zione anche al caso del recesso legittimamente esercitato dal consumatore e non
6 solo nel caso di risoluzione per inadempimento (valutazione questa, oltreché co-
perta da giudicato, pure condivisibile è corretta).
La ineludibile conseguenza è, dunque, l'infondatezza dell'interposto appello che andrà quindi disatteso.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disci-
plinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31
dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vi-
gore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 si-
no ad €. 5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al
D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respin-
ta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha pro-
posta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di con-
7 tributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra que-
stione, così provvede:
1) Disattende l'appello interposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Piombino depositata il
26.1.2022;
2) Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese del CP_1
presente grado di giudizio, spese che vengono determinate in euro 1.278,00
per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rim-
borso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge, il tut-
to con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r.
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impu-
gnazione.
Così deciso in Livorno, in data 28.2.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1779/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti. Marco Pesenti, Leopoldo Conti ed Elisa Sal- Parte_1
vadori appellante
contro
, con l'Avv. Agnese Moratto CP_1
appellato con OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Piombino de-
positata il 26.1.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 14.11.2024
dal procuratore di parte appellante:
1 “In riforma della sentenza n. 1/2022 del Giudice di Pace di Piombino depositata il
26.1.2022, così giudicare: Nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva dell'odierna appellante con riferimento alla domanda restitutoria formulata dal
sig. in prime cure, e, per l'effetto, dichiarare la medesima non tenuta alla restituzio- CP_1
ne dell'importo di € 1.776,00.
Con ogni conseguente statuizione in punto ripetizione delle somme corrisposte a
contro
-
parte, con riserva di ripetizione, in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”;
dal procuratore di parte appellata:
“Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con con-
danna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vit-
toria di spese e compensi di avvocato, da distrarre a favore dello scrivente difensore che si
dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Su istanza della , il Giudice di Pace di Piombino, con decreto ingiuntivo n. Pt_1
33/2021, ingiungeva a il pagamento a favore della predetta della som- CP_1
ma di Euro 2.386,00 oltre interessi e spese, per rate scadute relativamente al contrat-
to di credito al consumo n. 1968968 da lui concluso con la soc. Sella Personal Cre-
dit spa, la quale, a sua volta, aveva ceduto tale credito ad . Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la risoluzione del contratto
di finanziamento concluso dal Sig. con la Consel S.p.a. e conseguen- CP_1
2 temente revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la cui Parte_1
la predetta ha ceduto il proprio credito, a rimborsargli la somma di Euro 1.776,00
pagata dall'attore opponente alla società cedente;
-in ipotesi di non applicabilità
degli artt. 111 e 125 quinquies Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, in acco-
glimento dell'eccezione di inadempimento formulata dal sig. , revocare CP_1
il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il predetto nulla deve alla Consel
S.p.a. e, conseguentemente, alla non avendo la Parte_1 Controparte_2
dato esecuzione alla prestazione contrattualmente a suo carico. In ogni caso
[...]
con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Il eccepiva di aver tempestivamente esercitato il recesso dal contratto stipula- CP_1
to con la , nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. Controparte_3
1453 c.c. per la risoluzione del contratto con essa concluso, non avendo la predetta società fornito alcuna delle prestazioni contrattualmente dovute.
Tale risoluzione comportava anche la risoluzione del contratto di credito al consu-
mo, stipulato dal comparente con la Consel spa, che, con tale contratto doveva rite-
nersi collegato, con il conseguente diritto del sig. sia di non pagare alcun im- CP_1
porto alla , cui il credito era stato ceduto dalla predetta società Consel, Parte_1
sia di pretendere da quest'ultima la ripetizione delle rate già pagate alla cedente.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Pt_1
del decreto ingiuntivo opposto nonché, relativamente alla domanda di ripetizione,
avanzata dal sig. nei suoi confronti, la propria carenza di legittimazione passi- CP_1
va.
Con la sentenza, oggetto dell'attuale impugnazione, il Giudice di Pace di Piombino,
3 in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e condan-
nava a rimborsare al BA le rate da lui pagate alla Consel spa, che ad essa Pt_1
aveva ceduto il credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha appellato la sentenza sopra Pt_1
richiamata, chiedendone la parziale riforma, limitata espressamente al capo della sentenza che l'ha condannata alla ripetizione delle somme pagate dal alla soc. CP_1
, che le aveva ceduto il credito. Parte_2
A sostegno dell'appello proposto, l'appellante sostanzialmente deduce la pro- Pt_1
pria carenza di legittimazione passiva, essendo cessionaria non del contratto di cre-
dito al consumo a suo tempo concluso dalla soc. Sella con il comparente, bensì sol-
tanto del credito dalla prima vantato nei confronti del secondo.
Parte appellata si costituiva, contestando le tesi dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, secondo le conclusioni sopra riportate per estesp.
All'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi me-
diante scambio di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza appellata accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, accogliendo altresì la domanda spiccata dall'opponente e volta alla resti-
tuzione dell'importo di € 1.776,00, pagato dal al creditore cedente in esecu- CP_1
zione del contratto di finanziamento risolto.
Oggetto di gravame è solamente il capo relativo alla restituzione della predetta somma di € 1.776,00.
4 È pacifico in effetti che l'importo de quo, lungi dall'essere compreso nella somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, era stato in precedenza corrisposto dal debitore ceduto alla creditrice cedente.
Nel caso di specie, non coglie tuttavia nel segno la tesi dell'appellante, fondata, in sostanza, sull'applicazione dell'art. 2033 c.c. interpretato conformemente al princi-
pio secondo cui “rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passiva-
mente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere
non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (ex plu-
rimis, vedasi Cass. civ., Sez. 1, 07/12/2016, n. 25170, Rv. 642142 – 01; arg. ex
Cass. civ., Sez. 3, 30/08/2019, n. 21843, Rv. 655567 – 01: “I crediti oggetto delle
operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costitui-
scono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato
in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finan-
ziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è
consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di
compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente na-
scenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione
di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto
corrente bancario intrattenuto con la cedente).
Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace
nella impugnata sentenza, si controverte di un cd. contratto di credito al consumo collegato alla fornitura di beni o servizi (nella specie un corso di lingua straniera),
5 con necessaria applicazione dell'art. 125 quinquies, comma 4, Testo unico bancario
(D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi del quale, per ciò che qui interessa, “i di-
ritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del
terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di conces-
sione del credito” (e ci si riferisce, in particolare, al diritto riconosciuto dal comma
2, secondo cui (parte in grassetto evidenziata dal redattore) “la risoluzione del con-
tratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore
le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione
del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al
finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il
finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Ora, non veniva, per il vero, nemmeno appellata la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava che:
- Il recesso inviato dal nei confronti del fornitore è da considerarsi tempe- CP_1
stivo;
- Conseguentemente è intervenuta risoluzione del contratto di credito da conside-
rarsi contratto di credito al consumo cd. collegato (statuizione non appellata e comunque corretta e condivisibile);
- La ratio della citata disposizione è da rinvenire nella tutela del consumatore, il quale non deve essere tenuto al rimborso del finanziamento nel caso in cui non fruisca dei servizi collegati (donde pure il diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato), sicché i precetti de quibus devono trovare applica-
zione anche al caso del recesso legittimamente esercitato dal consumatore e non
6 solo nel caso di risoluzione per inadempimento (valutazione questa, oltreché co-
perta da giudicato, pure condivisibile è corretta).
La ineludibile conseguenza è, dunque, l'infondatezza dell'interposto appello che andrà quindi disatteso.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Di conseguenza l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disci-
plinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31
dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vi-
gore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione da € 1.101,00 si-
no ad €. 5.200,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al
D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respin-
ta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha pro-
posta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di con-
7 tributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra que-
stione, così provvede:
1) Disattende l'appello interposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1/2022 del giudice di pace di Piombino depositata il
26.1.2022;
2) Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese del CP_1
presente grado di giudizio, spese che vengono determinate in euro 1.278,00
per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rim-
borso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge, il tut-
to con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 comma 1-quater del d.p.r.
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impu-
gnazione.
Così deciso in Livorno, in data 28.2.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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