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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2089/2024 RGL, promosso da
, nella qualità di erede di . Parte_1 Persona_1
contro
CP_1
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. LEONE in sostituzione dell'avv. GIAISI ANGELA per parte ricorrente nonché l'Avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], C.F. nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
25/08/2024, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giaisi per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro Parte_2
il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che il sig. era un soggetto invalido in possesso del requisito sanitario per Persona_1
godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (1/4/2022) e sino alla morte (25/08/2024);
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in €. 3500,00, oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio CP_1
liquidate come da separati decreti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel Persona_1
procedimento per ATP, depositava ricorso nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 -
cpc chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente avvenuto in data 25/08/2024, si costituiva il suo erede con atto depositato il 6.9.2024.
Espletata c.t.u. medico-legale, autorizzate il deposito di note di trattazione scritta, all'odierna udienza la causa viene decisa.
Nel merito il ricorso è fondato
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, nominato in questa fase di opposizione,
dott. ha riconosciuto in capo al decuis la sussistenza delle condizioni sanitarie Persona_2
legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e sino al decesso, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non è stata del resto neppure oggetto di osservazioni delle parti.
La domanda pertanto va accolta e l' va condannato al pagamento delle spese processuali CP_1
che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le CP_1
fasi del giudizio come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 2.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile