Sentenza breve 29 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/03/2021, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00401/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2021, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante, Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martellago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A, in persona del legale rappresentane pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.
Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
a) del provvedimento del 29/12/2020 trasmesso con nota in pari data prot. n. 30993/2020 con il quale il Comune di Martellago ha comunicato il «rigetto dell'istanza pervenuta in data 30/10/2020, con rep_prov_ve/ve-supro 0305551/30-10-2020 pratica 13264231005-14102020-1703, a mezzo portale impresa in un giorno della camera di commercio, da parte della ditta: CELLNEX ITALIA S.P.A.»;
b) del preavviso di rigetto del 17/11/2020 trasmesso dal Comune di Martellago con nota del 18/11/2020 prot. n. 27284/2020;
c) dell'art. 3 del “Piano di localizzazione per l'installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile - IV revisione” approvato dal Comune di Martellago con delibera C.C. del 16/4/2015 n. 74;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, in data 30 ottobre 2020, ha presentato al Comune di Martellago istanza ex art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, onde ottenere l’autorizzazione all’installazione di una Stazione Radio Base (in sigla, S.R.B.) nell’area sita in via Circonvallazione snc, catastalmente censita al foglio 10, mappale 106 (codice sito VE344 – MAERNE OVEST).
In data 18/11/2020 il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, dando conto del fatto che l’area del sito non fosse ricompresa tra quelle previste dall’art. 3 del “Piano di localizzazione per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile” approvato dal Comune di Martellago medesimo con delibera C.C. del 16/4/2015 n. 74.
Nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, in data 29/12/2020, il Comune di Martellago, confermando le motivazioni già espresse nel citato preavviso, ha emesso il provvedimento definitivo di diniego così motivato:
- il Comune di Martellago, in osservanza al comma 6, art. 8, l. n. 36 del 2001, è dotato di un “Piano di localizzazione per l'installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile – Quarta revisione”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 24 del 16/04/2015, che, tra l’altro, individua le aree del territorio comunale, ritenute idonee all’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e contestualmente il rispetto del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- l’area individuata per l’installazione della nuova stazione radio base non rientra tra quelle ritenute idonee in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 24/2015 sopra citata;
- le osservazioni della ricorrente non hanno portato elementi nuovi ed ulteriori per la rideterminazione dell’esito della domanda e non risulta prodotta alcuna specifica documentazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del Regolamento, finalizzata a dimostrare che la richiesta di installazione della S.R.B., al di fuori delle aree individuate dal Piano, è indispensabile alla copertura del servizio pubblico di telefonia e non ci sono altre soluzioni alternative;
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, la società ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 5 marzo 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, l’art. 3 del regolamento comunale recante disciplina relativa all’installazione degli impianti di telecomunicazioni denominato “Piano di localizzazione per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile”, sarebbe illegittimo in quanto il criterio di localizzazione dei nuovi impianti si pone in contrasto con la normativa di cui al d.lgs. n. 259 del 2003 e con gli insegnamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, imponendo un illegittimo divieto generalizzato di installazione su tutto il restante territorio comunale; inoltre, non competerebbe al Comune imporre limiti finalizzati a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso AV; dall’illegittimità del regolamento in parte qu a, conseguirebbe in via derivata l’annullabilità del diniego impugnato;
2. secondo parte ricorrente, anche nell’ipotesi di ritenuta legittimità dell’art. 3 del regolamento comunale, il diniego sarebbe comunque illegittimo in quanto i siti indicati dal Comune di Martellago sarebbero inidonei alle esigenze di copertura dell’area interessata per ragioni di distanza dalla stessa; inoltre, in tutti gli altri siti previsti dal Piano di localizzazione sono già presenti S.R.B. a servizio del gestore Wind sicché non può ritenersi giustificata la richiesta alla ricorrente di dimostrare l’esigenza di collocare l’impianto al di fuori dei suddetti siti;
Si è costituita Wind Tre, con memoria di costituzione con la quale ha aderito alle contestazioni di parte ricorrente chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto ad essi antecedente, connesso e/o consequenziale.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Martellago, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
1. In via preliminare: sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune resistente.
Secondo il Comune di Martellago difetterebbe la legittimazione attiva della ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso, non risultando l’autorizzazione del Ministero alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a favore della Cellnex Italia s.p.a, avendo riguardo anche all’oggetto sociale della stessa ricorrente.
L’eccezione è infondata.
La legittimazione a ricorrere, così come la legittimazione ad agire sono condizioni dell’azione che concernono elementi costitutivi della domanda giudiziaria in relazione alle specifiche deduzioni della parte ricorrente.
Si tratta, più specificamente, dell’affermazione dell’esistenza di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento lesa dalla asserita illegittimità di un provvedimento amministrativo (interesse legittimo) – c.d. legittimazione a ricorrere – e dell’affermazione della titolarità, da parte del ricorrente, della stessa – c.d. legittimazione ad agire.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha agito in giudizio facendo valere l’interesse legittimo pretensivo conseguente all’istanza presentata ex art. 87, d.lgs. n. 259/03, e al rigetto della stessa: si tratta, quindi, di situazione giuridica tutelata giudizialmente, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, sicché non è possibile affermare l’insussistenza della condizione dell’azione.
Parimenti, non sussiste alcun difetto di legittimazione ad agire, perché la ricorrente ha puntualmente affermato la titolarità della suddetta situazione giuridica.
Diversamente, l’eccezione del Comune concerne un elemento che, eventualmente, se fondato, avrebbe potuto fondare il rigetto della domanda ex d.lgs. n. 259/03, ma che, per converso, non risulta esplicitato nei provvedimenti impugnati.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
2. Nel merito.
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale in contestazione (recante disciplina relativa all’installazione degli impianti di telecomunicazioni denominato “Piano di localizzazione per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile”), <<vengono qui di seguito individuate alcune aree del territorio comunale ritenute idonee all’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Richieste avanzate dai gestori di telefonia mobile per l’installazione di stazioni radio base al di fuori di tali aree verranno subordinate alla previa e puntuale verifica della coerenza di compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, da un lato, e della necessità, dall’altro, che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio di telefonia mobile. A tal fine, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in ambito comunale al di fuori delle aree identificate nel presente Regolamento è condizionata alla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e della non idoneità di soluzioni alternative alla localizzazione. Nelle aree individuate come siti per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel presente piano è principio da perseguire la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo. Relativamente a quest’ultimo aspetto, per minimizzare l’impatto visivo delle installazioni e per favorirne l’inserimento armonico nel contesto urbano, si consiglia di utilizzare delle strutture di mascheramento delle antenne, quali ad es. l’utilizzo dei pali di sostegno delle antenne come impianti di illuminazione (con le antenne per la trasmissione in aderenza alla struttura portante) o la realizzazione della struttura portante e di mascheramento dello shelter mediante strutture innovative, anche realizzate in legno>>.
Occorre esaminare, quindi, la normativa statale di riferimento.
L’art. 87, d.lgs. n. 295 del 2003, per quanto in questa sede di interesse prevede che <<1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. 4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto>.
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, come modificato dall'art. 38, comma 6, legge n. 120 del 2020, applicabile ratione temporis , i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.
Va richiamato l’insegnamento recentemente ribadito dal Consiglio di Stato secondo il quale <<la giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687). Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Cons. St., sez. VI, 3891 del 2017). In linea con questo orientamento è stato ribadito (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44) che: “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; id. n. 1592/18)…. La recente modifica dell’articolo 8 della legge n. 36 del 2001 (adottata con l’articolo 38, comma 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020) ha confermato tale interpretazione precisando che i comuni possono adottare un regolamento per i fini indicati “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sul valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 4”. 8.4. Alla luce di tali orientamenti deve ritenersi condivisibile la statuizione del primo giudice sull’art 3 del regolamento, in quanto le prescrizioni ivi contenute sono riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati. Le aree individuate sono infatti definite come preferenziali ed è espressamente previsto che le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime “risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”. Inoltre per la specifica localizzazione vengono indicati criteri “da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le previsioni dell’art.3 quindi sono compatibili con i principi stabiliti dalla giurisprudenza, che in questa sede devono essere confermati, e in particolare quello per cui la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purchè sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio; è compito dell’Amministrazione, nel confronto con gli operatori, garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dall’art. 3. Del resto solo il confronto tra le parti, previsto espressamente dall’art. 6, può assicurare nel bilanciamento dei diversi interessi la pianificazione degli interventi e il corretto svolgimento dei procedimenti>> (C. Stato, sez. III, 11 febbraio 2021, n. 374).
Ebbene, il testo della disposizione regolamentare che precede, non risulta contrastare con il dato testuale della normativa statale sopra ricordata, né con gli insegnamenti giurisprudenziali riportati.
Il regolamento comunale, infatti, individua delle aree sulle quali il Comune ha già espresso un giudizio positivo, ma senza escludere la possibilità di autorizzare l’installazione alternativa su altre aree.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, il regolamento deve essere interpretato e applicato in modo conforme alla normativa di rango primario laddove prevede che le <<richieste avanzate dai gestori di telefonia mobile per l’installazione di stazioni radio base al di fuori di tali aree verranno subordinate alla previa e puntuale verifica della coerenza di compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, da un lato, e della necessità, dall’altro, che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio di telefonia mobile. A tal fine, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in ambito comunale al di fuori delle aree identificate nel presente Regolamento è condizionata alla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e della non idoneità di soluzioni alternative alla localizzazione. Nelle aree individuate come siti per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile nel presente piano è principio da perseguire la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo>>.
Tale disposizione, infatti, per poter concretamente essere compatibile con la disciplina statale con gli scopi che la stessa persegue - essendo finalizzata, specialmente alla luce delle più recenti modifiche normative, a garantire uno sviluppo tecnologico delle infrastrutture e quindi dei servizi di telefonia, quale rilevante servizio pubblico per la comunità – pur nel rispetto delle prerogative di gestione del territorio riconosciute ai Comuni (e tenuto conto, altresì, delle previsioni della normativa regionale).
Al riguardo, va rilevato come la norma vada interpretata nel senso che impone al Comune un onere rafforzato di istruttoria e motivazione per cui, a prescindere dalla produzione in sede procedimentale, da parte dell’impresa che richiede l’autorizzazione, di documentazione tecnica atta a dimostrare la necessità di installazione presso quella determinata specifica area indicata nell’istanza, l’Ente comunale, se intende respingere l’istanza, pur a fronte di un positivo riscontro da parte di AV per le valutazioni di competenza della stessa, deve procedere ad esplicitare le ragioni urbanistico-edilizie, che osterebbero nel caso di specie alla collocazione in detta sede dell’impianto e le puntuali e comprovate ragioni tecniche per le quali la collocazione in quell’area non sarebbe necessaria, nel senso che le esigenze di copertura del servizio pubblico di telefonia oggetto della richiesta della società ricorrente possono effettivamente essere soddisfatte, attraverso la collocazione presso altri siti debitamente e puntualmente indicati dal Comune medesimo, concretamente accessibili e fruibili dalla società ricorrente, se del caso anche attraverso lo strumento del c.d. co-siting . Ciò tenuto sempre conto del fatto che lo stesso Comune, in forza della predetta norma regolamentare, deve garantire <<l’uniforme copertura del servizio di telefonia mobile>>, sull’intero territorio comunale e, in base al dettato della normativa statale, non impedire la medesima uniforme copertura su quello nazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, in quanto il regolamento comunale, come sopra interpretato, deve ritenersi conforme alla normativa di rango primario e non deve, pertanto, essere annullato o disapplicato.
Per contro, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, non avendo il Comune puntualmente motivato in conformità a quanto sopra esposto, essendosi limitato a richiamare la disciplina regolamentare e a censurare la mancata produzione, da parte della società ricorrente, di documentazione finalizzata a dimostrare che la richiesta di installazione della S.R.B., al di fuori delle aree individuate dal Piano, è indispensabile alla copertura del servizio pubblico di telefonia e non ci sono altre soluzioni alternative.
L’Ente, infatti, prima di respingere la domanda e a prescindere dalla documentazione prodotta dalla società, avrebbe dovuto procedere a una accurata istruttoria tecnica e a dar debitamente conto, sin dal preavviso di rigetto, delle puntuali valutazioni tecniche sopra evidenziate.
Pertanto, il provvedimento di diniego e il preavviso di rigetto impugnati devono essere annullati per difetto di istruttoria e di motivazione, dovendosi l’Ente comunale ripronunciarsi in conformità a quanto sopra esposto.
4. Conclusioni e spese.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti e per le ragioni sopra esposte, e per l’effetto, devono essere annullati il provvedimento di diniego e il preavviso di rigetto impugnati.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego e il preavviso di rigetto impugnati;
compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO