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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3325/2024 V.G.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3325 del Ruolo Generale V.G. 2024, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 C.F._1
via Mion n. 51, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Campaner (PEC:
in Venezia Mestre, via S. Pio X n. 26, che la rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Nobile del Foro di Venezia (PEC:
in PI (VE), Via Roma n. 140/B, che lo rappresenta e difende Email_2
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione consensuale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 09.09.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 15.09.1984, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 13, parte I, Uff. 9, dell'anno 1984.
La famiglia aveva fissato la residenza anagrafica in PI (VE), Via F. Baseggio 67/B, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 19/03/1985) e (n. 20/06/1997), maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa: i coniugi vivranno separati, impegnandosi a mettere in vendita, per il tramite di un'agenzia immobiliare di loro fiducia, la casa familiare sita in
PI (VE), via F. Baseggio 67/B e a dividerne in parti uguali il ricavato, così come la somma presente nel conto corrente cointestato n. 13916/0740/00100300, coordinate IBAN IT66 S030 6902
1190 7400 0100 300, acceso presso l'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo;
il signor CP_1
accetta che l'automobile FIAT targata FG668TE, acquistata in costanza di matrimonio, resti nella disponibilità della sig.ra ; sempre in merito agli aspetti economici, in considerazione delle Pt_1
rispettive età, durata del matrimonio e capacità dei ricorrenti, le parti hanno inoltre chiesto dichiararsi nulla reciprocamente dovuto tra i coniugi ad alcun titolo o ragione.
****
Con decreto del 27.09.2024, emesso ai sensi dell'art. 473bis-51 c.p., è stata fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note congiunte depositate in data 22.01.2025 le parti hanno dato atto di essersi riconciliate e di rinunciare agli atti della presente procedura di separazione. Il Giudice Delegato, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto della rinuncia al ricorso, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la volontà delle stesse di addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite. Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell'accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all'esterno solo laddove siano poi omologate dall'Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. La giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c.
(per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l'atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l'iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso. Ove ciò con avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Peraltro in tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione affermando che solo qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità
a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass. n. 19540/18).
Nel caso di specie le parti non hanno confermato la volontà già espressa in sede di ricorso per cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla deve essere statuito sulle spese, stante la natura della domanda e l'istanza congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
Improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto da e Parte_1 CP_1
Venezia, 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3325/2024 V.G.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3325 del Ruolo Generale V.G. 2024, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 C.F._1
via Mion n. 51, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Campaner (PEC:
in Venezia Mestre, via S. Pio X n. 26, che la rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Nobile del Foro di Venezia (PEC:
in PI (VE), Via Roma n. 140/B, che lo rappresenta e difende Email_2
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione consensuale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 09.09.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 15.09.1984, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 13, parte I, Uff. 9, dell'anno 1984.
La famiglia aveva fissato la residenza anagrafica in PI (VE), Via F. Baseggio 67/B, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 19/03/1985) e (n. 20/06/1997), maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa: i coniugi vivranno separati, impegnandosi a mettere in vendita, per il tramite di un'agenzia immobiliare di loro fiducia, la casa familiare sita in
PI (VE), via F. Baseggio 67/B e a dividerne in parti uguali il ricavato, così come la somma presente nel conto corrente cointestato n. 13916/0740/00100300, coordinate IBAN IT66 S030 6902
1190 7400 0100 300, acceso presso l'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo;
il signor CP_1
accetta che l'automobile FIAT targata FG668TE, acquistata in costanza di matrimonio, resti nella disponibilità della sig.ra ; sempre in merito agli aspetti economici, in considerazione delle Pt_1
rispettive età, durata del matrimonio e capacità dei ricorrenti, le parti hanno inoltre chiesto dichiararsi nulla reciprocamente dovuto tra i coniugi ad alcun titolo o ragione.
****
Con decreto del 27.09.2024, emesso ai sensi dell'art. 473bis-51 c.p., è stata fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note congiunte depositate in data 22.01.2025 le parti hanno dato atto di essersi riconciliate e di rinunciare agli atti della presente procedura di separazione. Il Giudice Delegato, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto della rinuncia al ricorso, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la volontà delle stesse di addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite. Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell'accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all'esterno solo laddove siano poi omologate dall'Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. La giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c.
(per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l'atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l'iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso. Ove ciò con avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Peraltro in tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione affermando che solo qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità
a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass. n. 19540/18).
Nel caso di specie le parti non hanno confermato la volontà già espressa in sede di ricorso per cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla deve essere statuito sulle spese, stante la natura della domanda e l'istanza congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
Improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto da e Parte_1 CP_1
Venezia, 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore