Ordinanza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Nella procedura ex art. 700 cpc., RG n. 3/2025 promossa da
con l'avv. SCOGNAMIGLIO Parte_1
contro
, con l'avv. GIULIANI Controparte_1
*
Il giudice dott. ssa Giulia Beltrame, nello sciogliere la riserva precedentemente assunta, pronuncia ai sensi dell'art. 700 cpc la seguente, ordinanza
Premesso che:
- con ricorso cautelare promosso nel corso del procedimento ordinario instaurato
Parte dal sig. , la domanda l'accertamento della violazione da parte CP_1
di quest'ultimo del patto di non concorrenza siglato tra le parti, e per l'effetto di
“inibire, in via cautelare, al sig. lo svolgimento e la Controparte_1 prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere, personalmente o per interposta persona, qualsivoglia attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale, di intermediazione finanziaria o comunque in senso lato in concorrenza con la Società ricorrente, in favore di Controparte_2
o di altra società collegata e/o controllata a/da quest'ultima ovvero, e
[...]
comunque, di qualunque altra persona fisica o giuridica operante in concorrenza con la Banca ricorrente […] e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal
patto di non concorrenza sottoscritto […] e sino alla naturale scadenza dello stesso”;
- il sig. domanda il rigetto della domanda ritenendo insussistenti tanto CP_1
il fumus boni iuris quanto il periculum in mora, ed insistendo nel ritenere, come sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, che il patto de quo sia affetto da nullità;
quanto al fumus boni iuris, rilevato che:
- appare dirimente la considerazione dei vizi che connotano la previsione del patto in punto di estensione territoriale dell'obbligo di non concorrenza;
3
- il punto 2 dell'accordo siglato nel 2020 e successivamente rinnovato tra le parti prevede infatti che “Il presente Patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle regioni Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la banca virgola in occasione del trasferimento in regioni diverse da quelle previste nel presente patto di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi”;
- proprio in ragione della formulazione della clausola ora citata non appaiono condivisibili le considerazioni svolte in proposito, proprio su identica clausola contrattuale, dall'ordinanza n. 4958/2025 pronunciata dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, pronuncia allegata dalla a sostegno della Pt_1
domanda. Secondo il Collegio romano “il luogo resta comunque determinato ancorchè “per relationem” ad eventi comunque ipotetici (e mai intervenuti), ed anche comunque limitati (per mera teoria, ove negli ultimi dodici mesi la lavoratrice fosse stata trasferita in successione in tutte le Regioni d'Italia, nella sola Italia), la clausola appare del tutto ragionevole nel prevedere l'adeguamento dell'ambito territoriale del patto ad eventuali vicende modificative del “locus destinatae solutionis” non avendo evidentemente senso, per un patto di non concorrenza (e stavolta, davvero, a pena di nullità del patto sotto il suo fondamento causale) che alla restasse vietato operare nel Lazio Parte_3
dopo che da più di un anno fosse stata trasferita altrove, invece che in tale altrove
[…]. La clausola [riferita alla facoltà di aggiornamento dei liti territoriali], ove interpretata nel senso di rimettere alla decisione unilaterale della in corso Pt_1
di rapporto una indeterminata potestà di rideterminazione del luogo di efficacia del patto, sarebbe invece manifestamente nulla, perché secondo l'art. 2125 c.c. il limite di luogo è inderogabilmente pattizio. Tuttavia, ed a prescindere dal fatto che la clausola si presta forse ad una esegesi conservativa ex art. 1367 c.c. nel senso di postulare una rinegoziazione, anche in questo caso, considerato che, in mancanza di quella clausola, il limite di luogo era determinato e determinabile, ed il lavoratore non aveva su di essa alcun interesse (ed aveva anzi 4
manifestamente un interesse contrario), non si vede perché dalla nullità della clausola dovrebbe discendere la nullità dell'intero patto. Il fondamento della nullità ex art. 1346 c.c. è invero l'impossibilità di far emergere il convergente interesse delle parti su un oggetto essenziale individuato o individuabile, ed ove tale condizione sia soddisfatta nella regolazione degli interessi allo stato della pattuizione il principio di conservazione (ed in definitiva, di buona fede) deve escludere che l'intero patto resti inficiato dalla nullità della clausola accessoria aggiuntiva che regoli una fattispecie eventuale mai verificatasi. 12. Nel costante
e condivisibile insegnamento di legittimità il governo dell'art. 1419 c.c. richiede invero che si valuti, perché la nullità della clausola si estenda all'intero contratto
(evento eccezionale), e con onere probatorio a carico di chi lo sostiene, se, in rapporto all'interesse perseguito dalle parti, se non ci fosse stata quella clausola, il contratto non sarebbe stato stipulato (Cass. 11188/2024, 2314/2016,
23950/2014). […]” 16. In tali termini inquadrata giuridicamente la questione, non appare possibile sostenere che un patto che preveda che a fine rapporto non si possa operare in tre regioni determinate abbia un ambito territoriale invece indeterminato sol perché in ipotesi aggiunga, con clausola nulla riferita ad evento futuro ed ipotetico, che la controparte, se il lavoratore dovesse essere trasferito, possa variare unilateralmente tale ambito;
più di quanto non si dovrebbe allora sostenere che il patto che commisura il compenso alla durata del rapporto ha oggetto indeterminabile perché dipende da quando una delle parti recederà dal rapporto”;
- ebbene, ad avviso di questo giudice sono invece proprio questa ampia e indefinita facoltà di modifica unilaterale dei limiti territoriali che la Banca si riserva in ipotesi di trasferimento del dipendente in altra Regione, in combinazione con la modifica (certa) dell'estensione territoriale del vincolo ad una o due Regioni ulteriori rispetto a quelle originariamente contemplate nel patto al verificarsi della medesima evenienza, a rendere il patto nullo per indeterminatezza di uno dei suoi elementi costitutivi (limiti di luogo) e per l'impossibilità di verifica della congruità del corrispettivo al sacrificio effettivamente imposto;
- la previsione, così come strutturata, fa sì che la concreta estensione del vincolo post contrattuale dipenda da eventi futuri e del tutto incerti al momento della 5
sottoscrizione, cioè il trasferimento del lavoratore in altra Regione e l'esercizio della facoltà di aggiornamento dei limiti territoriali da parte della Banca “onde garantire il proprio effettivo interesse”;
- il verificarsi di entrambi tali eventi, per giunta, dipende da decisioni unilaterali del datore di lavoro, la prima in esercizio dello ius variandi riconosciuto e limitato dall'articolo 2103 c.c., la seconda di fonte contrattuale e formalmente svincolata da limiti di alcun tipo;
- è peraltro bene evidenziare che in base alla clausola in esame la modifica legata al trasferimento del lavoratore determinerebbe un'estensione, e non una mera modifica dei limiti territoriali del vincolo, potendo ampliare anche considerevolmente (sotto il profilo quali e quantitativo, a seconda dell'ambito del trasferimento) la portata del sacrificio concretamente imposto all'interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- una clausola formulata in questo modo non consente quindi di determinare ex ante
l'area di operatività del patto, rimessa alle potenziali, unilaterali determinazioni del datore di lavoro, che, prima della cessazione dello stesso, ben potrebbe modificare l'area di assegnazione e così pure l'estensione del sacrificio imposto, in contrasto con l'art. 2125 co. 1 c.c., che prescrive che i limiti al sacrificio del lavoratore (di luogo, tempo ed oggetto) siano determinati, senza contemplare espressamente la possibilità che siano anche soltanto determinabili come invece previsto dall'art. 1346 c.c.;
- a tale variazione del sacrificio in senso estensivo, peraltro, rimarrebbe insensibile il corrispettivo, in quanto determinato in misura fissa nell'importo di euro 12.500 lordi annui;
- l'adeguatezza dell'importo deve ritenersi per tale ragione insuscettibile di verifica nella fase genetica dell'accordo, proprio in considerazione del fatto che i limiti territoriali risultano indeterminati non solo il profilo quantitativo, legato al numero di Regioni effettivamente interessate, ma anche sotto a quello qualitativo, legato al tipo e alla collocazione del territorio coperto;
- sul punto va evidenziato, infatti, che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale il corrispettivo rappresenta il prezzo della rinuncia del lavoratore ad un diritto dotato di copertura costituzionale, e deve quindi 6
necessariamente essere predeterminato nel suo preciso ammontare: “ai sensi dell'art. 2125 c.c. il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, la corresponsione a favore del lavoratore di un corrispettivo che, costituendo il prezzo della rinuncia al diritto al lavoro e alla libera esplicazione della professionalità costituzionalmente garantito”, deve risultare fin dal momento della stipulazione del patto congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore medesimo e necessariamente determinato nel suo ammontare (Trib. Milano
28/9/2010. Questa è d'altra parte la tesi a più riprese espressa anche da questo
Tribunale);
- ne consegue che viola il disposto dell'art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo fisso mensile in costanza di rapporto di lavoro – pur con garanzia di un importo minimo di due annualità -, in assenza di una chiara determinazione della prestazione richiesta al lavoratore per essere gli effettivi limiti di territorio ampliabili in base ad una circostanza fattuale del tutto imprevedibile al momento della conclusione del patto e indipendente dalla propria volontà;
- da ciò deriva l'impossibilità di verificare l'effettiva proporzione tra le prestazioni, intesa non quale parametro di sindacato giudiziale sull'equilibrio contrattuale, ma quale termine minimo di riferimento per la valutazione dell'esistenza stessa di un corrispettivo meritevole di essere definito tale alla luce del vincolo ad esso sinallagmaticamente collegato, e quindi non meramente simbolico e nemmeno manifestamente iniquo o sproporzionato al sacrificio richiesto, tenendo conto del bagaglio professionale del lavoratore e dei vincoli che il patto impone al suo reimpiego e alle residue capacità di guadagno (cfr. Cass. n. 9790 del 2020);
- irrilevante risulta pertanto ogni considerazione sugli eventi effettivamente realizzati nel corso del rapporto tra le parti del giudizio (sia in termini di corrispettivo effettivamente percepito, sia in termini di concreta estensione territoriale del vincolo), trattandosi di vizi genetici su cui non può in alcun modo incidere una valutazione ex post;
- le considerazioni sopra esposte in punto di fumus assorbono ogni considerazione in punto di periculum in mora, in quanto la domanda va respinta;
- si riserva alla decisione del merito anche la definizione in punto di spese di lite. 7
P.Q.M.
Il giudice:
- rigetta la domanda cautelare;
- riserva la decisione in punto di spese al momento della definizione del merito.
SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE.
Vicenza, 02/05/2025
Il giudice dott. ssa Giulia Beltrame