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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3783/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3783/2016 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2253/2016, pubblicata in data 19.02.2016, dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
P.IVA con sede legale in Nola Parte_1 P.IVA_1
Interporto Lotto C. n.17-18, in persona del legale rapp.pt, rapp.ta e difesa dall'avv.
Giordana Golino ( ), PEC C.F._1
con studio in Napoli alla Via Croce Email_1
Rossa n.25,
APPELLANTE
E
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Montemurro (C.F.
), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Medina n.63; con C.F._2
indicazione del seguente indirizzo pec:
in virtù di procura in atti;
Email_2
APPELLATA
E
(C.F. , già e Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n.45, in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello De Ruberto (C.F.
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n.15, C.F._3
indirizzo pec: in virtù di procura in atti;
Email_3
APPELLATA
E
(C.F. ), già Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
così denominata dall'1.07.2013 a seguito del conferimento in del Controparte_7
ramo d'azienda denominato Direzione per l'Italia di assicurazione , in CP_5
persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.to Aniello De
Ruberto (C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. C.F._4
Lucia 15 presso lo studio del difensore, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni del presente giudizio a mezzo p.e.c. all'indirizzo:
giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA
E
n persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_8 , in Controparte_9
persona del legale rapp.te pro tempore;
APPELLATE CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Società conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi il Tribunale di Napoli, la spiegando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Napoli: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della società in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, quale proprietaria dell'immobile concesso in locazione finanziaria alla società e dell'impianto di smaltimento delle acque Parte_1
pluviali ivi esistenti, il tutto meglio descritto nella premessa che precede nell'evento sinistro;
2) condannare, per l'effetto, la società , in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla società in occasione dell'evento sinistro innanzi indicato e – quindi - al Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 43.941,29 o di quella diversa, maggiore
o minor somma che riterrà il Tribunale, oltre rivalutazione monetaria del credito ed interessi legali, dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) Vittoria di spese ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che: - in virtù dei contratti stipulati con la conduceva in locazione finanziaria i locali denominati “moduli Controparte_1
di utenza” distinti con i nn. 17 e 18, facenti parte della maggior consistenza del complesso edilizio denominato “Lotto C” ubicato all'interno dell' Controparte_1
in Nola, loc. Boscofangone, di proprietà della società - di Controparte_1
avere adibito i suddetti locali all'esercizio della propria attività di impresa di lavorazione, distribuzione e commercio di materiale ed articoli per la pubblicità; - il 13 giugno 2011, all'apertura dei locali, riscontrava, nell'area soppalco e nell'area a questa sottostante, un vastissimo allagamento dovuto alla rottura di una condotta di scarico dell'acqua pluviale del diametro di 300 mm, corrente orizzontalmente lungo il solaio di copertura, al cui intradosso era fissata con staffe metalliche, destinata a raccogliere e convogliare all'esterno le acque pluviali provenienti dal lastrico di copertura comune;
- con nota inoltrata nella stessa giornata, essa denunciava l'evento alla locatrice, mentre, con nota del successivo 21.06.2011, le inoltrava l'elenco dettagliato del materiale danneggiato;
-la soc. comunicava di aver denunciato Controparte_1
il sinistro al proprio assicuratore soc. ; - tra le società , CP_10 Parte_1
e si procedeva ad una verifica in contraddittorio Controparte_1 CP_10
per l'accertamento sia delle cause dell'allagamento sia dei danni subiti;
- su incarico delle sopraelencate parti, il p.i. procedeva alla descrizione e Persona_1
quantificazione dei danni verificatesi redigendo apposita relazione peritale;
- in esito alla suindicata verifica in contraddittorio, veniva accertato che l'allagamento si era verificato a seguito del distacco e della conseguente rottura di una condotta pluviale orizzontale;
- l'allagamento aveva provocato vari danni tra cui quello alle merci custodite nei locali ed il danno subito dalla società era stimato in Parte_1
complessivi euro 43.941,29. ; -né l'assicuratore, né la società Controparte_1
provvedevano a risarcire i danni patiti dalla società la quale decideva Parte_1
così di adire il Tribunale di Napoli.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il Controparte_1
quale resisteva alla domanda attorea, deducendo la responsabilità esclusiva della controparte in quanto tenuta alla manutenzione anche straordinaria dei locali e degli impianti a servizio degli stessi come da contrattualmente pattuito. Disconosceva le foto esibite in merito all'entità dei danni e contestava la quantificazione degli stessi. Inoltre,
a chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere garantita Controparte_7
e Controparte_8 Controparte_5 Controparte_11
Autorizzata la chiamata in causa delle predette società di assicurazione, si costituivano in giudizio, a ministero del medesimo difensore ma separatamente, le società:
le Controparte_8 Controparte_7 Controparte_6
quali deducevano l'inoperatività della garanzia assicurativa. In subordine, per il caso in cui fosse stata accolta la domanda attorea, chiedevano che ciascun di esse società venisse condannata solo per la quota di rischio assunto, con esclusione di qualunque solidarietà.
Denegata l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti e disattesa l'istanza di CTU, all'udienza del 19.02.16, le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 2253/2016, pubblicata in data 19.02.2016, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attrice e la condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta e dalle chiamate in causa, che liquida in euro 5.000,00 per la prima ed euro 3.000,00 (cumulativi per le tre) per le seconde, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA”.
III Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2016 la Pt_1 Parte_1
interponeva formale appello avverso la predetta sentenza, con il quale chiedeva nel merito all'adita Corte: “…accertarsi e dichiararsi la responsabilità della società
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, quale Controparte_1
proprietaria dell'immobile concesso in locazione finanziaria alla società Parte_1
e dell'impianto di smaltimento delle acque pluviali ivi esistenti;
2) condannare
[...]
per tale effetto la società in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla società in Parte_1
occasione dell'evento sinistro innanzi indicato e – quindi - al pagamento della complessiva somma di euro 43.941,29 o di quella diversa, maggiore o minor somma che riterrà la Ecc.ma Corte di Appello, oltre rivalutazione monetaria del credito ed interessi legali, dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) Vittoria di spese ed onorari di causa”. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. sotto il profilo della omessa motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. – 2697 c.c.” per aver il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuto che il distacco e la rottura della tubatura era dipesa da omessa o inadeguata manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque piovane senza avere indicato, in nessuna parte della sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno di tale conclusione e, soprattutto, pervenendo ad una decisione contraddittoria rispetto al cedimento dei tiranti, il cui stato di usura non era in alcun modo evidenziato nell'elaborato peritale a firma dell'Ing. A detta Per_1
dell'appellante, dalla relazione peritale emergerebbe esclusivamente la dinamica degli eventi. In particolare, a causa delle vibrazioni indotte dal passaggio di acqua nella tubazione si sarebbe verificato il cedimento progressivo di uno o più tiranti di sostegno della condotta con distacco della tubazione e successiva rottura della stessa. Il giudice avrebbe dovuto motivare sulla omessa manutenzione, indicando specificamente la fonte di prova utilizzata al fine di consentire di ripercorrere a ritroso l'iter logico relativo alla valutazione di casualità. Più in particolare, avrebbe dovuto motivare secondo quale logica i tiranti avevano ceduto non per collasso ovvero fatto intrinseco degli stessi generato dall'eccesso di sollecitazione ma per mancata manutenzione. Secondo
l'appellante, la rottura dei tiranti sarebbe avvenuta per erronea progettazione o costruzione del sistema di fissaggio degli stessi poiché i tiranti sarebbero stati in perfetto stato manutentivo come da rilievi fotografici allegati alla perizia e non avendo l'Ing effettuato alcun rilevo sugli impianti o sullo stato di Per_1
conservazione degli stessi;
2. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1575 - 1576 – 1587 c.c. Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla regolamentazione e ripartizione dell'onere probatorio”. Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe fatto applicazione della normativa in tema di locazione (artt.
1571 ss c.c.) in forza della quale la società , a fronte delle Controparte_1
obbligazioni ex artt. 1575 e 1576 c.c., nonchè della responsabilità oggettiva ex art. 1587 c.c. e in applicazione dei principi di ripartizione della prova ex art. 2697 c.c., avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria che la rottura, nei termini accertati dal perito, nominato da entrambe le parti, sarebbe dipesa non già da vizio intrinseco della cosa locata (o un suo accessorio) ma da un evento sopravvenuto generato dalla mancata manutenzione, cui viceversa era tenuta la conduttrice. Evidenziava che l'obbligo di manutenzione posto a carico del conduttore non determinerebbe automaticamente, come malamente ritenuto dal primo giudice, una presunzione di causalità ovvero una inversione dell'onere della prova, mentre avrebbe dovuto porre a carico della locatrice la prova del rapporto causale tra l'asserita mancata manutenzione e l'evento.
In via istruttoria, l'appellante sollecitava la nomina di un CTU e, in caso di ammissione della prova articolata dall' , chiedeva di essere abilitata alla prova Controparte_1
contraria, indicando i capitoli di prova contraria e i testimoni.
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art 342 cpc e deducendone l'infondatezza nel merito e non accettando il contraddittorio su questioni nuove. In conclusione, la società appellata chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o rigettarsi l'impugnazione proposta;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva ridursi la pretesa risarcitoria con condanna delle assicuratrici a manlevare l' da qualsiasi pretesa risarcitoria, CP_1
ciascuna per la propria quota. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche , la quale deduceva l'inammissibilità Controparte_5
dell'impugnazione per carenza dei requisiti di cui all'art 342 cpc, oltre all'inammissibilità ai sensi degli articoli 348 bis e ter cpc. Contestava la fondatezza nel merito dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza gravata. In ogni caso, ribadiva l'inoperatività della polizza sotto vari profili e eccepiva il limite del massimale con applicazione dello scoperto e/o della franchigia contrattuale fissata per ogni sinistro a carico dell'assicurato.
Si costituiva, altresì, la eccependo la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
in subordine, concludeva affinché l'appello venisse dichiarato inammissibile, improcedibile o rigettato con vittoria delle spese processuali.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dagli appellati, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' è Controparte_2
fondata e va accolta.
Come è noto, “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa (Cass. civ., Sez. Unite, n.
12538/2011). Posto che la mancanza di legittimazione processuale della parte è rilevabile d'ufficio, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, la questione può essere posta dalla parte in ogni momento, anche nel corso del processo d'appello, integrando una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d'ufficio la sussistenza o meno della legittimazione processuale, con la conseguenza che non sono applicabili le regole delle preclusioni
o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto”
(Cass. n. 18374 del 2006). Costituendosi in appello, la deduceva di essere carente di Controparte_2
legittimazione passiva per non essere stata parte del giudizio di primo grado, avendo l' chiesto ed ottenuto la chiamata in causa esclusivamente di Controparte_1
e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
Dall'esame della comparsa di costituzione e risposta di primo grado della CP_1
emerge effettivamente che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in
[...]
garanzia riguardava le sole società Controparte_7 Controparte_12 [...]
e di poi, con nota istruttoria del 24/06/2013, la Controparte_6 Controparte_11
rinunciava alla domanda nei confronti della Controparte_1 Controparte_13
in quanto la stessa non era stata inclusa tra le coassicuratrici. Del resto, anche la
[...]
non risulta figurare tra le compagnie assicuratrici indicate nella Controparte_2
polizza.
In definitiva, è inammissibile la citazione in appello effettuata dalla nei Parte_1
confronti della che non è stata parte del giudizio di primo grado. Controparte_2
4.Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni innanzi illustrate.
Dalla sentenza gravata si comprende che il giudice di prime cure abbia fondato la decisione sull'inadempimento dell'obbligo manutentivo dell'impianto di raccolta delle acque piovane in quanto posto contrattualmente a carico della attrice, sia per ciò che attiene alla manutenzione ordinaria che straordinaria.
Al riguardo, e' opportuno precisare che la società appellante non contestava l'obbligo di manutenzione che il primo Giudice ha ritenuto sussistere a carico della conduttrice in forza del contratto inter partes con riguardo al suddetto impianto, bensì deduceva che il distacco della tubazione non sarebbe avvenuto per omessa manutenzione ma per collasso dei tiranti in perfetto stato manutentivo e, dunque, per un difetto di progettazione dell'impianto stesso.
In ogni caso, ad abundantiam giova rilevare che nel testo dei contratti in questione le parti specificavano la natura giuridica del contratto e, in particolare, che: “questo contratto configurato come “locazione finanziaria” o “leasing immobiliare” è ascrivibile alla categoria dei contratti “atipici” o “innominati”, ai sensi degli artt.
1322, II e 1323 del c.c.; in conseguenza, la disciplina prevista in materia di locazione, dal codice civile o da normative speciali, si applica soltanto in via integrativa e in quanto non contrasti con l'interesse che le parti intendono perseguire”. Ricorrendo effettivamente detta natura contrattuale, le stesse parti poi prevedevano all'art. 8, rubricato “manutenzione ed oneri”, che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, fosse a carico dell'utente, anche relativamente agli impianti.
Ciò posto, è indubbia la dinamica del sinistro descritta dal perito, l'ing. , Persona_1
nella relazione del 7.7.2011, secondo cui: “durante l'imperversare di un forte nubifragio nella notte tra il 12 ed il 13 giugno 2011, per le vibrazioni indotte dal passaggio dell'acqua nella tubazione e per il cedimento progressivo di uno o più tiranti di sostegno (aventi l'estremità superiore fissata ai tegoloni in cemento del solaio), si aveva il distacco e la rottura di tale tubazione per una lunghezza di vari metri, con conseguenti copiose fuoriuscite di acque, che, dopo aver allagato la pavimentazione del piano soppalcato, scendevano copiosamente nel sottostante pianoterra attraverso
i giunti di dilatazione del solaio intermedio e attraverso le zone di attacco tra pilastri
e solaio medesimo”.
A fronte della eccezione di omessa manutenzione ordinaria e straordinaria, spettava al conduttore fornire adeguata prova circa il corretto assolvimento dell'obbligo contrattuale in ordine alla manutenzione dell'impianto in questione, peraltro ubicato a vista all'interno degli immobili locati, a partire, innanzitutto, dalla periodica verifica circa lo stato di tutte le componenti dell'impianto e, in particolare, delle condizioni di conservazione dei tiranti, del sistema di fissaggio e delle condutture orizzontali onde salvaguardarne la sua funzionalità complessiva.
Detta prova non è stata fornita dall'odierno appellante e non può essere ricavata neanche dalla richiamata documentazione fotografica allegata alla perizia in atti poiché rappresentativa solo parzialmente dell'impianto e di portata insufficiente ed equivoca particolarmente quanto all'individuazione del numero dei tiranti del cui cedimento trattasi e della relativa porzione di solaio destinata al loro fissaggio. I contratti di locazione finanziaria depositati in atti dall'attrice in primo grado risultano sottoscritti entrambi nel 2001 (in particolare, risulta in atti anche la registrazione in data 13.02.2001 al n 1645 presso l'ufficio del registro di Nola del contratto di locazione sottoscritto in data 31.01.2001, nonché l'atto stragiudiziale di autorizzazione alla cessione del contratto del maggio 2001 notificato in data 04.10.2002) per cui, essendo trascorso un notevole lasso di tempo (circa dieci anni) non è possibile avvalorare, in mancanza di specifici elementi neanche allegati, l'altra tesi di parte appellante secondo cui la rottura dei tiranti sarebbe derivata non da difetto manutentivo ma progettuale.
Piuttosto, si deve ritenere che la società conduttrice abbia accettato lo stato, da presumersi buono e adeguato all'uso, in cui si trovavano i moduli di utenza e gli impianti al momento iniziale di vigenza della locazione finanziaria e che non abbia effettuato colposamente l'opera manutentiva necessitante nel corso della locazione così da essere responsabile della rottura della conduttura con la conseguente fuoriuscita dell'acqua e danneggiamento anche delle merci presenti nei locali.
Ancora, questa Corte ritiene non vi sia stata da parte del giudice di prime cure alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., ed infatti: si ha violazione del precetto di cui all'art. 2697
c.c., solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, ma nel caso di specie ciò non è accaduto in quanto la conduttrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, è stata ritenuta inadempiente a seguito di eccezione rituale di controparte, non avendo provato di avere assolto gli obblighi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, su di lei gravanti contrattualmente. Spettava sempre all'appellante l'onere di provare il fondamento del proprio rilievo e, nello specifico, dimostrare che l'evento denunciato non fosse dipeso dal mancato assolvimento di uno degli obblighi di manutenzione sulla stessa gravanti, bensì sul difetto progettuale, peraltro indicato genericamente senza alcuna precisazione quanto alla sua consistenza concreta e soltanto nella terza memoria ex art 183 sesto comma cpc con la formulazione di una richiesta di consulenza tecnica di ufficio sulle cause del distacco e rottura della pluviale del tutto esplorativa. Ininfluente va stimata la prova testi reiterata anche in appello in quanto avente ad oggetto circostanze relative al danno in seguito al denunciato sinistro.
Per tali ragioni, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza appellata.
V Le spese del giudizio
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, che rivestono posizione autonoma, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da € 26.001
a € 52.000) e dell'articolazione concreta e del pregio delle difese espletate. In particolare, le spese vanno attribuite al procuratore dell'appellata società CP_1
per dichiarazione di fattone anticipo. Nulla sulle spese quanto alle parti
[...]
appellate e , in persona Controparte_8 Controparte_9
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che sono rimaste contumaci nel presente giudizio di appello. Trovando la condanna alle spese processuali, infatti, il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per difendersi da pretese infondate, la condanna alle spese non può essere pronunziata in favore della parte contumace vittoriosa, poiché questa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cassazione civile sez. II, 18/03/2024, n.7179; Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7361).
2.2 Va rilevato infine che, l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.;
b) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
c) Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese del CP_1 CP_1
giudizio di appello, che liquida in € 6.734,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv Francesco Montemurro per dichiarazione di fattone anticipo;
d) Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1
al pagamento, in favore delle appellate e Controparte_2 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese del giudizio
[...]
di appello, che liquida, a favore di ciascuna delle predette parti, in € 4.996,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
e) Nulla sulle spese nei confronti delle contumaci e Controparte_8 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_9
p.t;
f) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 17.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio