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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4923 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4923/ 2024 promossa con ricorso congiunto in data
12.4.2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a 7 Controparte_1
[...]
e
( ), nata a [...]/03/1972 il SRI Parte_2 CodiceFiscale_2
LANKA e residente a [...]60 20093 COLOGNO MONZESE ITALIA, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. GUARIGLIA DIEGO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE CON TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarano che non intendono riconciliarsi e chiedono la separazione alle condizioni del ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cologno Monzese (MI), Via Trento 60, di proprietà comune, rimarrà assegnata alla moglie con quanto l'arreda e il signor dà atto di Parte_3 aver ritirato da tempo i propri effetti personali, avendo già fissato altrove la propria dimora;
3) Il signor Parte_1
( ) trasferisce alla signora (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_2
), la quale accetta, la propria quota del 50% (cinquanta per cento) di proprietà C.F._4 dell'immobile già in comproprietà fra gli stessi e costituente la casa coniugale, costituito da: appartamento sito al secondo piano (terzo fuori terra), senza numero interno, composto da tre locali oltre cucina e servizi con annesso vano ripostiglio al piano terra, censito al Catasto fabbricati del Comune di Cologno Monzese al foglio 33 (trentatrè) particella 191 (centonovantuno), subalterno 106 (centosei), via Trento n. 60, piano T-2, Categoria A/3, superficie catastale 73 mq., rendita ex D.M. 701/94 Euro 395,09 (trecento novanta cinque virgola zero nove). Confini dell'appartamento: via Trento, cortile comune su due lati, appartamento di terzi, pianerottolo e vano scala comune;
Confini del ripostiglio: cortile comune, ripostiglio di terzi, proprietà di terzi, altro ripostiglio di terzi;
La cessione include tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi. 4) Il trasferimento avviene a titolo di contributo al mantenimento della signora e, per tale Pt_1 ragione, il signor si impegna a corrispondere le rate di mutuo fino all'estinzione dello stesso, Pt_1 rimanendo pertanto coobbligato anche nei confronti della Banca mutuataria.
5) In relazione al trasferimento indicato al paragrafo precedente, i comparenti dichiarano quanto segue:
- il presente trasferimento in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale è esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
- il cedente indica il titolo di provenienza nell'atto di compravendita del 12 Ottobre 2007 rogato dal
Notaio Avv. n. rep. 17320 e trascritto a Milano 2 il 17.10.2007 (n. reg. 156017 Persona_1
n. reg. part 82228);
- i comparenti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari, nonché la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto (doc.6);
- le parti dichiarano, consapevoli delle conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci, che l'immobile
è stato edificato anteriormente al 1° Settembre 1967 e, a partire da tale data, non è stata portata alcuna modifica che comportasse concessione edilizia, licenza o autorizzazione amministrativa ad eccezione della D.I.A. presentata al Comune di Cologno Monzese in data 16.5.2007;
- le parti, consapevoli che la visura non può essere aggiornata alla data della sentenza, danno atto che non esistono trascrizioni, iscrizioni ipotecarie e annotazioni pregiudizievoli fino alla data dell'ispezione ipotecaria, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in data 12.10.2007 a favore di
[...]
CP_2
- la signora dichiara di conoscere e accettare il regolamento Parte_2 condominiale con tabella millesimale, in quanto già comproprietaria di quota del bene oggetto del presente atto;
- la parte venditrice dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale;
- le parti altresì esonerano da responsabilità gli operatori giudiziari, ovvero:
* dichiarano di essere a conoscenza che il presidente e il cancelliere non si assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere, di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il giudice non effettuerà sul punto alcuna verifica;
* si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
6) All'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno atto allo stato di non aver altro in comune e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Avissawella (Sri
Lanka) il 14.01.1994, matrimonio trascritto nei registri del Comune di Cologno Monzese al nr. 43 P.
2 S C anno 2015 e sono comparsi all'udienza del 6.2.2.205 confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del loro unico figlio, nato il [...], in Persona_2
RI EN (TV), maggiorenne che lavora con contratto di apprendistato e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra Parte_1
e
[...] Parte_2
III. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
IV. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (nr. 43 P. 2 S C anno 2015).
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente Est. Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4923/ 2024 promossa con ricorso congiunto in data
12.4.2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a 7 Controparte_1
[...]
e
( ), nata a [...]/03/1972 il SRI Parte_2 CodiceFiscale_2
LANKA e residente a [...]60 20093 COLOGNO MONZESE ITALIA, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. GUARIGLIA DIEGO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE CON TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarano che non intendono riconciliarsi e chiedono la separazione alle condizioni del ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cologno Monzese (MI), Via Trento 60, di proprietà comune, rimarrà assegnata alla moglie con quanto l'arreda e il signor dà atto di Parte_3 aver ritirato da tempo i propri effetti personali, avendo già fissato altrove la propria dimora;
3) Il signor Parte_1
( ) trasferisce alla signora (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_2
), la quale accetta, la propria quota del 50% (cinquanta per cento) di proprietà C.F._4 dell'immobile già in comproprietà fra gli stessi e costituente la casa coniugale, costituito da: appartamento sito al secondo piano (terzo fuori terra), senza numero interno, composto da tre locali oltre cucina e servizi con annesso vano ripostiglio al piano terra, censito al Catasto fabbricati del Comune di Cologno Monzese al foglio 33 (trentatrè) particella 191 (centonovantuno), subalterno 106 (centosei), via Trento n. 60, piano T-2, Categoria A/3, superficie catastale 73 mq., rendita ex D.M. 701/94 Euro 395,09 (trecento novanta cinque virgola zero nove). Confini dell'appartamento: via Trento, cortile comune su due lati, appartamento di terzi, pianerottolo e vano scala comune;
Confini del ripostiglio: cortile comune, ripostiglio di terzi, proprietà di terzi, altro ripostiglio di terzi;
La cessione include tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi. 4) Il trasferimento avviene a titolo di contributo al mantenimento della signora e, per tale Pt_1 ragione, il signor si impegna a corrispondere le rate di mutuo fino all'estinzione dello stesso, Pt_1 rimanendo pertanto coobbligato anche nei confronti della Banca mutuataria.
5) In relazione al trasferimento indicato al paragrafo precedente, i comparenti dichiarano quanto segue:
- il presente trasferimento in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale è esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
- il cedente indica il titolo di provenienza nell'atto di compravendita del 12 Ottobre 2007 rogato dal
Notaio Avv. n. rep. 17320 e trascritto a Milano 2 il 17.10.2007 (n. reg. 156017 Persona_1
n. reg. part 82228);
- i comparenti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari, nonché la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto (doc.6);
- le parti dichiarano, consapevoli delle conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci, che l'immobile
è stato edificato anteriormente al 1° Settembre 1967 e, a partire da tale data, non è stata portata alcuna modifica che comportasse concessione edilizia, licenza o autorizzazione amministrativa ad eccezione della D.I.A. presentata al Comune di Cologno Monzese in data 16.5.2007;
- le parti, consapevoli che la visura non può essere aggiornata alla data della sentenza, danno atto che non esistono trascrizioni, iscrizioni ipotecarie e annotazioni pregiudizievoli fino alla data dell'ispezione ipotecaria, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in data 12.10.2007 a favore di
[...]
CP_2
- la signora dichiara di conoscere e accettare il regolamento Parte_2 condominiale con tabella millesimale, in quanto già comproprietaria di quota del bene oggetto del presente atto;
- la parte venditrice dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale;
- le parti altresì esonerano da responsabilità gli operatori giudiziari, ovvero:
* dichiarano di essere a conoscenza che il presidente e il cancelliere non si assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere, di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il giudice non effettuerà sul punto alcuna verifica;
* si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
6) All'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno atto allo stato di non aver altro in comune e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Avissawella (Sri
Lanka) il 14.01.1994, matrimonio trascritto nei registri del Comune di Cologno Monzese al nr. 43 P.
2 S C anno 2015 e sono comparsi all'udienza del 6.2.2.205 confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del loro unico figlio, nato il [...], in Persona_2
RI EN (TV), maggiorenne che lavora con contratto di apprendistato e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra Parte_1
e
[...] Parte_2
III. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
IV. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (nr. 43 P. 2 S C anno 2015).
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente Est. Dott. Carmen Arcellaschi