TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c.
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.DANIELE SPARANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da indirizzo telematico,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
MARINELLI MARCO TEDESCO ALESSANDRO ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione 615 I comma cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1 lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è fondata e va pertanto accolta
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta (P.ta CP_1
IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2 Bobingen, Straßberger Straße 5, Germania, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli., al fine di sentire pronunciare : In via cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato al sig.
in data 31.07.2019, in virtù dei gravi motivi innanzi evidenziati, atteso il Parte_1 grave ed irreparabile pregiudizio che l'opponente si troverebbe a subire per l'esecuzione relativa al pagamento di somme non dovute, nonché ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, essendo stata avanzata la richiesta di traduzione del titolo nella lingua italiana da parte dell'opponente, per contestarne l'esecuzione. Nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019 con la conseguente declaratoria di infondatezza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata, con CP_1 condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. − Con vittoria di spese e competenze.
-si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta che contestava le CP_1 avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo , di veder rigettata l'opposizione con condanna del
Sig. ad assolvere al pagamento delle somme precettate. Pt_1
Venivano concessi i termini 183 VI comma e depositate ritualmente dalle parti le note istruttorie-
Accolta l' istanza di sospensiva richiesta come da ordinanza in atti , per cui la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 16-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
-
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, uno strumento che consente alle
2 decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici di circolare in tutti gli Stati membri, abolendo i procedimenti intermedi («exequatur») nello Stato membro dell'esecuzione. In particolare, a livello comunitario, il creditore che voglia far eseguire all'estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria ha due possibilità: 1) ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, oppure 2) ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») . Nello scegliere fra queste due modalità di esecuzione, il creditore deve considerare che il titolo esecutivo europeo consente un'esecuzione rapida ed efficiente e risparmia ai giudici dello Stato membro dell'esecuzione lunghe e costose formalità connesse alla dichiarazione di esecutività di cui alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001. D'altro canto il creditore deve tenere presente che il titolo esecutivo europeo può essere rilasciato solo per crediti non contestati (una decisione giudiziaria pronunciata ovvero per un atto pubblico redatto ovvero per una transazione giudiziaria conclusa davanti al giudice o a un'autorità competente o da quel giudice o da quella autorità approvata in qualunque Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca) e salva l'osservanza di determinati requisiti. Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto dunque per far eseguire una transazione giudiziaria in un altro Stato membro.
La transazione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Per chiedere l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria certificati come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro, il creditore deve presentare la seguente documentazione (articolo 20): • una copia della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e • una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e • se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. La traduzione deve essere autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. Diversamente, l'art. 58 del regolamento comunitario n. 44/2001 dispone: “Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento”. Ai sensi degli artt. 38 e 39, invece, “1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata… e “1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.” Ebbene, la parte opposta ha depositato soltanto l'attestato redatto utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del regolamento
3 del 2001, con traduzione asseverata, mentre non risulta essere stato depositato né un titolo esecutivo europeo ai sensi del successivo regolamento comunitario del 2001, né la dichiarazione di esecutività di cui agli artt. 38 e 39 del 2001. La transazione giudiziaria menzionata in precetto, conclusa in Germania, non può, dunque, allo stato trovare esecuzione
Inoltre Il procedimento di esecuzione forzata, fondata su un titolo straniero, non può, pertanto, prescindere dalla disciplina dettata in materia di esecuzione forzata dal Codice di Procedura Civile Italiano, il quale, come noto, all'art. 479 c.p.c. espressamente prevede che “… l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti …” Nel caso di specie, invece, come indicato nell'atto di precetto, i presunti titoli sarebbero stati muniti di formula esecutiva in data 04.10.2018 e, quindi, successivamente alla presunta notifica degli stessi.
Né gli stessi titoli sono stati notificati ai sensi del Codice di Procedura Civile
Italiano: controparte asserisce che le copie dei titoli sarebbero state notificate rispettivamente in data 22.11.2017 e 30.05.2018, ma non è stato dimostrato tale notifica con quali modalità sia stata effettuata, in quale luogo, da parte di chi e nelle mani di chi-
In altri termini, manca assolutamente una relazione di notifica che permetta di verificare la correttezza del procedimento notificatorio. Sulla mancata notifica dell'attestato rilasciato ex art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012 L'art. 43, par. 1, del Regolamento (UE) 1215/2012 espressamente prevede che “quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona”. La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , CP_1 pertanto, nel caso in oggetto, non solo avrebbe dovuto far precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione.
Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente società La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , pertanto, nel caso in oggetto, non solo avrebbe dovuto far CP_1
4 precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione. Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , pertanto, nel caso in oggetto, non solo CP_1 avrebbe dovuto far precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione. Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente non può non essere accolta..
Conclusivamente, l'opposizione risulta fondata, e va, pertanto, accolta e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Rosanna Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, CP_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) dichiara la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019
5 C) condanna l'opposta società al pagamento, in favore dell' CP_1 opponente delle spese di giudizio, che liquida in €.3000,00 per Parte_1 compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.e rimborso costo contributo unificato
Così deciso in Cassino il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Rosanna Gentile
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c.
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.DANIELE SPARANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da indirizzo telematico,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
MARINELLI MARCO TEDESCO ALESSANDRO ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione 615 I comma cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1 lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è fondata e va pertanto accolta
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta (P.ta CP_1
IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2 Bobingen, Straßberger Straße 5, Germania, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli., al fine di sentire pronunciare : In via cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato al sig.
in data 31.07.2019, in virtù dei gravi motivi innanzi evidenziati, atteso il Parte_1 grave ed irreparabile pregiudizio che l'opponente si troverebbe a subire per l'esecuzione relativa al pagamento di somme non dovute, nonché ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, essendo stata avanzata la richiesta di traduzione del titolo nella lingua italiana da parte dell'opponente, per contestarne l'esecuzione. Nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019 con la conseguente declaratoria di infondatezza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata, con CP_1 condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. − Con vittoria di spese e competenze.
-si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta che contestava le CP_1 avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo , di veder rigettata l'opposizione con condanna del
Sig. ad assolvere al pagamento delle somme precettate. Pt_1
Venivano concessi i termini 183 VI comma e depositate ritualmente dalle parti le note istruttorie-
Accolta l' istanza di sospensiva richiesta come da ordinanza in atti , per cui la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 16-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
-
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, uno strumento che consente alle
2 decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici di circolare in tutti gli Stati membri, abolendo i procedimenti intermedi («exequatur») nello Stato membro dell'esecuzione. In particolare, a livello comunitario, il creditore che voglia far eseguire all'estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria ha due possibilità: 1) ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, oppure 2) ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») . Nello scegliere fra queste due modalità di esecuzione, il creditore deve considerare che il titolo esecutivo europeo consente un'esecuzione rapida ed efficiente e risparmia ai giudici dello Stato membro dell'esecuzione lunghe e costose formalità connesse alla dichiarazione di esecutività di cui alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001. D'altro canto il creditore deve tenere presente che il titolo esecutivo europeo può essere rilasciato solo per crediti non contestati (una decisione giudiziaria pronunciata ovvero per un atto pubblico redatto ovvero per una transazione giudiziaria conclusa davanti al giudice o a un'autorità competente o da quel giudice o da quella autorità approvata in qualunque Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca) e salva l'osservanza di determinati requisiti. Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto dunque per far eseguire una transazione giudiziaria in un altro Stato membro.
La transazione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Per chiedere l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria certificati come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro, il creditore deve presentare la seguente documentazione (articolo 20): • una copia della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e • una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e • se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. La traduzione deve essere autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. Diversamente, l'art. 58 del regolamento comunitario n. 44/2001 dispone: “Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento”. Ai sensi degli artt. 38 e 39, invece, “1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata… e “1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.” Ebbene, la parte opposta ha depositato soltanto l'attestato redatto utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del regolamento
3 del 2001, con traduzione asseverata, mentre non risulta essere stato depositato né un titolo esecutivo europeo ai sensi del successivo regolamento comunitario del 2001, né la dichiarazione di esecutività di cui agli artt. 38 e 39 del 2001. La transazione giudiziaria menzionata in precetto, conclusa in Germania, non può, dunque, allo stato trovare esecuzione
Inoltre Il procedimento di esecuzione forzata, fondata su un titolo straniero, non può, pertanto, prescindere dalla disciplina dettata in materia di esecuzione forzata dal Codice di Procedura Civile Italiano, il quale, come noto, all'art. 479 c.p.c. espressamente prevede che “… l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti …” Nel caso di specie, invece, come indicato nell'atto di precetto, i presunti titoli sarebbero stati muniti di formula esecutiva in data 04.10.2018 e, quindi, successivamente alla presunta notifica degli stessi.
Né gli stessi titoli sono stati notificati ai sensi del Codice di Procedura Civile
Italiano: controparte asserisce che le copie dei titoli sarebbero state notificate rispettivamente in data 22.11.2017 e 30.05.2018, ma non è stato dimostrato tale notifica con quali modalità sia stata effettuata, in quale luogo, da parte di chi e nelle mani di chi-
In altri termini, manca assolutamente una relazione di notifica che permetta di verificare la correttezza del procedimento notificatorio. Sulla mancata notifica dell'attestato rilasciato ex art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012 L'art. 43, par. 1, del Regolamento (UE) 1215/2012 espressamente prevede che “quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona”. La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , CP_1 pertanto, nel caso in oggetto, non solo avrebbe dovuto far precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione.
Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente società La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , pertanto, nel caso in oggetto, non solo avrebbe dovuto far CP_1
4 precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione. Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente La parte contro cui si richiede l'esecuzione, pertanto, deve esserne informata per mezzo di un «certificato», redatto su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dello stesso Regolamento. Il certificato deve essere corredato dalla decisione, qualora essa non sia già stata notificata, come nel caso di specie e deve, infine, essere notificato alla controparte entro un termine ragionevole precedente l'esecuzione della decisione. La , pertanto, nel caso in oggetto, non solo CP_1 avrebbe dovuto far precedere la notifica dell'atto di precetto impugnato dalla notifica del titolo munito di formula esecutiva ma avrebbe, altresì, dovuto notificare l'Attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 1215/2012. L'omessa notifica dei suesposti atti presupposti rendono assolutamente nullo ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 31.07.2019 e, pertanto, legittima la richiesta di accoglimento della presente opposizione. Come precisato anche dal Collegio in sede di reclamo, infatti, “in carenza di tale requisito imprescindibile l'esecuzione non può regolarmente iniziare” con la conseguenza che la domanda dell'opponente non può non essere accolta..
Conclusivamente, l'opposizione risulta fondata, e va, pertanto, accolta e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Rosanna Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, CP_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) dichiara la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019
5 C) condanna l'opposta società al pagamento, in favore dell' CP_1 opponente delle spese di giudizio, che liquida in €.3000,00 per Parte_1 compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.e rimborso costo contributo unificato
Così deciso in Cassino il 07/01/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Rosanna Gentile
6