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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Beatrice Magarò Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 739 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Francesco Marranghello e Ludovica Schiano di
Cola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Fiumicino (RM), alla via della Torre Clementina n. 36, in virtù di procura alle liti allegata al reclamo;
RECLAMANTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Ethel
Fiorino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, al corso Fera
n. 23, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATA
NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Loreto n. 22/A, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 630, c. III, c.p.c., Parte_1
avverso l'ordinanza del 24.03.2025, emessa nel procedimento R.G.E. n. 733/2023, con cui il
Giudice dell'Esecuzione, rigettando l'eccezione sollevata dallo stesso relativa alla violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c., aveva assegnato le somme pignorate.
Il reclamate deduceva, in particolare, che la decisione del Giudice dell'Esecuzione di disattendere la predetta eccezione era erronea, in quanto nell'atto di pignoramento esso opponente era citato per l'udienza del 04.03.2025, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 06.03.2025, in violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c.; che, invero, non aveva alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine indicato da detta normativa, il rinvio della prima udienza disposto dal Giudice, come erroneamente ritenuto nell'ordinanza reclamata;
che erroneo era anche il riferimento al d.lgs. 164/2024 (c.d. “correttivo Cartabia”), che ha disposto che la predetta notifica debba avvenire solo nei confronti del terzo pignorato, atteso che detta normativa è intervenuta successivamente alla proposizione dell'eccezione in parola e non risulta applicabile retroattivamente, trattandosi di norma processuale;
che il disposto “ritenuti gli effetti della
2 sentenza n. 3446/2021, depositata in data 14.06.2021, con cui la Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza ha annullato le cartelle ruolo Canone acqua 2009 – ICI 2004 – ICI
2005 e relativi accessori” era inconferente.
L'opponente chiedeva, pertanto, di revocare l'ordinanza reclamata e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti Controparte_1
attorei, chiedeva di rigettare il reclamo, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' che deduceva la propria l'estraneità ai motivi di CP_2 reclamo e chiedeva di essere lasciato indenne da eventuali spese, compensi di lite e obblighi restitutori.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni veniva discussa e decisa.
***
5. Orbene, va accolta l'eccezione di improcedibilità del reclamo, sollevata dall
[...]
, in quanto l'accoglimento ovvero il rigetto della doglianza relativa alla Controparte_1 violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c., comportando detta violazione una causa di estinzione atipica del processo esecutivo non è reclamabile ai sensi dell'art. 630, c. III, c.p.c., ma opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, il provvedimento con cui il Giudice dell'Esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo è reclamabile solo nel caso in cui l'estinzione dipenda da causa tipiche, come la rinuncia agli atti del processo ex art. 629, l'inattività delle parti ex art. 630, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 ovvero nei casi espressamente previste dalla legge. Invece, le cause di estinzione diverse da quelle citate hanno carattere atipico, statuendo la mera improseguibilità dell'azione esecutiva, e sono impugnabili mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Né tale reclamo può essere riqualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., tenuto conto, oltre che della chiara identificazione da parte dei reclamanti dello strumento di impugnazione, che risulta adito il Tribunale in composizione collegiale e non il giudice dell'esecuzione, la cui cognizione risulta necessaria, in ragione della natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
A tal proposito, il Collegio intende dare continuità all'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui “3. Orbene, per radicato convincimento di questa Corte, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale
3 statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass.
30-03-2022, n. 10238; Cass. 15-07-2016, n. 14449) - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito (così, da ultimo, Cass. 23-01-2023, n. 1991;
Cass. 06-04-2022, n. 11241; Cass. 29-04-2020, n. 8404).
D'altro canto, l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o riqualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi: e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (al riguardo, cfr. Cass. 11-10-2018, n. 25170), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (oltre a Cass. n. 11241 del 2022, sopra citata, si veda Cass. 12-11-2013, n. 25241)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6873/2024).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese nei confronti dell' attesa la posizione di estraneità dello CP_2 stesso rispetto ai motivi di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di
[...]
studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Castrovillari, 03.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Pasquale Angelo Spina dott.ssa Beatrice Magarò
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Beatrice Magarò Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 739 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Francesco Marranghello e Ludovica Schiano di
Cola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Fiumicino (RM), alla via della Torre Clementina n. 36, in virtù di procura alle liti allegata al reclamo;
RECLAMANTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Ethel
Fiorino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, al corso Fera
n. 23, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATA
NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Loreto n. 22/A, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 630, c. III, c.p.c., Parte_1
avverso l'ordinanza del 24.03.2025, emessa nel procedimento R.G.E. n. 733/2023, con cui il
Giudice dell'Esecuzione, rigettando l'eccezione sollevata dallo stesso relativa alla violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c., aveva assegnato le somme pignorate.
Il reclamate deduceva, in particolare, che la decisione del Giudice dell'Esecuzione di disattendere la predetta eccezione era erronea, in quanto nell'atto di pignoramento esso opponente era citato per l'udienza del 04.03.2025, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 06.03.2025, in violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c.; che, invero, non aveva alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine indicato da detta normativa, il rinvio della prima udienza disposto dal Giudice, come erroneamente ritenuto nell'ordinanza reclamata;
che erroneo era anche il riferimento al d.lgs. 164/2024 (c.d. “correttivo Cartabia”), che ha disposto che la predetta notifica debba avvenire solo nei confronti del terzo pignorato, atteso che detta normativa è intervenuta successivamente alla proposizione dell'eccezione in parola e non risulta applicabile retroattivamente, trattandosi di norma processuale;
che il disposto “ritenuti gli effetti della
2 sentenza n. 3446/2021, depositata in data 14.06.2021, con cui la Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza ha annullato le cartelle ruolo Canone acqua 2009 – ICI 2004 – ICI
2005 e relativi accessori” era inconferente.
L'opponente chiedeva, pertanto, di revocare l'ordinanza reclamata e, per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti Controparte_1
attorei, chiedeva di rigettare il reclamo, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
3. Si costituiva in giudizio l' che deduceva la propria l'estraneità ai motivi di CP_2 reclamo e chiedeva di essere lasciato indenne da eventuali spese, compensi di lite e obblighi restitutori.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 14.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni veniva discussa e decisa.
***
5. Orbene, va accolta l'eccezione di improcedibilità del reclamo, sollevata dall
[...]
, in quanto l'accoglimento ovvero il rigetto della doglianza relativa alla Controparte_1 violazione dell'art. 543, c. V, c.p.c., comportando detta violazione una causa di estinzione atipica del processo esecutivo non è reclamabile ai sensi dell'art. 630, c. III, c.p.c., ma opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, il provvedimento con cui il Giudice dell'Esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo è reclamabile solo nel caso in cui l'estinzione dipenda da causa tipiche, come la rinuncia agli atti del processo ex art. 629, l'inattività delle parti ex art. 630, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 ovvero nei casi espressamente previste dalla legge. Invece, le cause di estinzione diverse da quelle citate hanno carattere atipico, statuendo la mera improseguibilità dell'azione esecutiva, e sono impugnabili mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Né tale reclamo può essere riqualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., tenuto conto, oltre che della chiara identificazione da parte dei reclamanti dello strumento di impugnazione, che risulta adito il Tribunale in composizione collegiale e non il giudice dell'esecuzione, la cui cognizione risulta necessaria, in ragione della natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
A tal proposito, il Collegio intende dare continuità all'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui “3. Orbene, per radicato convincimento di questa Corte, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale
3 statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass.
30-03-2022, n. 10238; Cass. 15-07-2016, n. 14449) - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito (così, da ultimo, Cass. 23-01-2023, n. 1991;
Cass. 06-04-2022, n. 11241; Cass. 29-04-2020, n. 8404).
D'altro canto, l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o riqualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi: e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (al riguardo, cfr. Cass. 11-10-2018, n. 25170), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (oltre a Cass. n. 11241 del 2022, sopra citata, si veda Cass. 12-11-2013, n. 25241)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6873/2024).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese nei confronti dell' attesa la posizione di estraneità dello CP_2 stesso rispetto ai motivi di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- condanna alla refusione, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di
[...]
studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Castrovillari, 03.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Pasquale Angelo Spina dott.ssa Beatrice Magarò
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